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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    109. Maggioranza per l’approvazione del concordato (1)

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    [1] Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

    [2] Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all’articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

    [3] I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

    [4] I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

    [5] Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

    [6] Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

    [7] Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento sistematico:

    A)Inquadramento sistematico:

    I. Le maggioranze - II. La legittimazione al voto.

    I. Le maggioranze

    I.Le maggioranze

    1 L’art. 109 CCII contiene, nei commi 1, 2 e 5 le regole generali sulle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta e del piano di concordato. L’incipit della norma secondo cui “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto”, evidenzia come ai fini del calcolo delle maggioranze si deve tener conto del solo consenso esplicito, equivalendo il silenzio al dissenso che, rapportato ai fini del calcolo della maggioranza, al monte crediti ammessi al voto, finisce per accumunare automaticamente i dissenzienti con i silenti.

    2 L’art. 109, c. 1, CCII, riprende il comma 1 dell’art. 177 l. fall. per cui, essendo stata abolita la c.d. doppia maggioranza per l’approvazione del concordato liquidatorio, è sufficiente la sola maggioranza semplice dei creditori ammessi al voto (così venendo meno anche il dubbio sorto in passato circa la possibilità che la maggioranza venisse calcolata sulla base dei soli creditori che avessero effettivamente espresso il voto).

    3 La regola della maggioranza semplice patisce alcune eccezioni. Innanzitutto, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: in tale ipotesi è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto. In questa particolare ipotesi il legislatore ha quindi ripristinato il meccanismo di voto antecedente alla riforma del 2006, quando era richiesta anche la maggioranza assoluta dei creditori votanti.

    4 Nel caso in cui la domanda di concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi, la maggioranza andrà verificata all’interno delle singole classi. Qualora la proposta suddivida i creditori per classi il concordato risulta approvato qualora riporti, inoltre, il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle singole classi. Qualora il proponente proponga la suddivisione dei creditori in classi la proposta è quindi approvata se riporta il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto e se tale maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi.

    5 Una procedura particolare viene dettata nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti: in tale ipotesi, si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, in caso di parità tra le proposte dei creditori, quella presentata per prima.

    6 Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il giudice delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata; la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi.

    7 Il comma 5 detta le regole per l’approvazione del concordato in continuità aziendale. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore, norma che si ricollega all’obbligatoria suddivisione in classi dei creditori, in conformità a quanto previsto dall’art. 85 CCII.

    8 Il quinto comma stabilisce poi i criteri di raggiungimento della maggioranza in ciascuna classe prevedendo che la classe è consenziente se vota favorevolmente la maggioranza dei crediti nella stessa rappresentati; in mancanza, ritiene consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe.

    9 Meccanismo che ha l’evidente finalità di favorire l’approvazione dei concordati in continuità, in quanto il consenso della singola classe può anche non dipendere dal voto favorevole della maggioranza dei crediti inseriti. Ne consegue che anche nell’ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza in nessuna delle classi, il concordato si considera comunque approvato qualora abbia espresso voto favorevole almeno la metà dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe e di questi si dichiarino favorevoli i due terzi. Il che equivale a dire che nell’ipotesi in cui si raggiunga in ogni classe il quorum minimo dei votanti, il concordato può essere approvato anche con il consenso di circa un terzo dell’intera massa dei crediti.

    10 Sempre nell’ottica di favorire l’approvazione del concordato in continuità la norma afferma che in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112, c. 2. La norma disciplina l’ipotesi in cui vi siano una o più classi dissenzienti, allorquando, cioè, la proposta non abbia trovato il consenso di tutte le classi, pur considerando la maggioranza sostitutiva dei due terzi dei votanti (purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe).

    11 Ai sensi del richiamato art. 112, c. 2, CCII il tribunale quindi, anche in caso di mancata approvazione del concordato da parte di tutte le classi, può omologare il concordato, su richiesta del debitore, se ricorrono congiuntamente determinate condizioni.

    12 In particolare per quel che concerne la formazione ed il calcolo delle maggioranze, il tribunale deve omologare il concordato anche in caso di mancata approvazione qualora “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione” .

    II. La legittimazione al voto

    II.La legittimazione al voto

    1 Anche nel CCII vige la regola per la quale al voto vengono ammessi i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 40 o 44 CCII, creditori anche per crediti ancora non esigibili o sottoposti a termine o condizione che, ai sensi dell’art. 117 CCII, subiscono gli effetti del concordato.

    2 Categoria che comprende anche i titolari di diritti connessi con rapporti pendenti e gli obbligazionisti, come espressamente previsto dall’art. 104 CCII, salvo poi il dubbio circa le modalità (collettive con voto unitario e unico tramite il rappresentante comune ovvero per singolo credito) di espressione e computo del voto. L’art. 2415, n. 3, c.c., che attribuisce all’assemblea degli obbligazionisti il compito di deliberare sulla proposta di concordato, parrebbe tuttavia escludere, almeno per il caso in cui l’assemblea si sia espressa sul punto, la possibilità dei singoli di partecipare al voto.

    3 Si ritiene preferibile la tesi che ammette al voto anche il creditore postergato, ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., sempre che sia un creditore interessato o perché è prevista una qualche forma di attribuzione monetaria (oggi possibile con la relative priority rule), o perché gli piano gli assicura diversa utilità. La collocazione del socio finanziatore in una classe diversa consente ai creditori-terzi di poter esprimere un voto negativo di classe e così giungere, attraverso la proposizione dell’opposizione, a richiedere al tribunale un controllo di merito sulla convenienza della proposta; soluzione questa che, quanto meno, allontana il sospetto di un possibile esercizio abusivo del ruolo maggioritario. Nel concordato preventivo è altresì possibile che siano ammessi al voto anche i soci con le modalità indicate dall’art. 120-ter CCII.

    4 In forza del comma 3 dell’art. 109 CCII, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Dal voto sono quindi esclusi i creditori titolari di privilegio che non subiscano alcuna modificazione quantitativa o qualitativa della loro pretesa.

    5 Ed invero, si deve ritenere che la speranza di una piena soddisfazione non consenta al creditore una votazione neutrale, tant’è che, se intende votare, il creditore deve rinunziare in tutto o in parte al privilegio e la rinunzia parziale viene imposta in misura significativa e tale da comportare un effettivo sacrificio. La rinunzia al privilegio, comunque, ha efficacia limitata all’interno del solo concordato ed in caso di liquidazione giudiziale è priva di efficacia.

    6 Integrale pagamento che assume un diverso significato a seconda della tipologia di concordato. Con riferimento al concordato liquidatorio deve intendersi quello effettuato nei tempi tecnici della liquidazione, subito dopo il versamento del prezzo dell’aggiudicatario, con riferimento al concordato in continuità aziendale, quello effettuato in denaro entro centoottanta o trenta giorni dall’omologa.

    7 Invero, in forza del comma 5 dell’art. 109 CCII, nel concordato in continuità i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, c.c., il termine è di trenta giorni. Altrimenti, se pagati integralmente oltre il termine previsto dalla norma, devono essere inseriti in un’apposita classe e votano per l’intero credito.

    8 La norma deve ritenersi applicabile anche ai creditori della società di persone in concordato preventivo muniti di ipoteca rilasciata dai soci illimitatamente responsabili che abbiano titolo ad ottenere il pagamento integrale del proprio credito.

    9 L’esclusione del voto, nell’ambito di un concordato preventivo liquidatorio può riguardare anche i creditori chirografari, ove ne sia previsto l’integrale soddisfacimento, a prescindere dalle modalità temporali di tale soddisfacimento. Con specifico riferimento al concordato in continuità di impresa dovrebbero valere per i creditori chirografari le medesime regole dettate per i privilegiati dal comma 5 dell’art. 109 CCII.

    10 Nonostante l’eliminazione ad opera del legislatore della relativa espressa previsione, è da ritenere che per i creditori privilegiati pagati integralmente e quindi non votanti, l’espressione di voto favorevole equivalga a rinunzia tacita alla prelazione sull’intero credito. Effetto che può essere ricollegato esclusivamente ad un’espressa manifestazione di voto favorevole.

    11 Il voto contrario è invece da considerarsi inefficace. Pare infatti illogico che il creditore privilegiato pagato integralmente possa mirare con il voto sfavorevole a provocare la liquidazione giudiziale che lo esonererebbe dalle conseguenze della rinunzia e quindi pare da escludere la validità del voto sfavorevole del creditore privilegiato.

    12 Ai sensi del comma 4 dell’art. 109 CCII, i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati, ai fini del voto, ai creditori chirografari per la parte residua del credito. Ciò significa che nel concordato liquidatorio il creditore privilegiato vota soltanto per la parte degradata al chirografo, a prescindere dalle modalità temporali di adempimento che devono comunque coincidere con i tempi tecnici della liquidazione, non essendo prevista una moratoria nel loro pagamento, prevista dall’art. 86 CCII per il solo concordato con continuità aziendale.

    13 Nel concordato liquidatorio la classazione è obbligatoria nelle sole ipotesi dettate dall’art. 85, c. 2 con la conseguenza che, di regola è facoltativa la classazione sia dei creditori chirografari che dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca incapienti sui beni gravati o per i quali è previsto un pagamento dilazionato per la parte ammessa al voto, ad eccezione dei creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, ricompresi nella previsione del comma 2 dell’art. 85.

    14 Nel concordato in continuità aziendale tutti i creditori legittimati al voto devono essere obbligatoriamente divisi in classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca devono essere necessariamente classati quando sono ammessi al voto, quando, cioè, il piano prevede il pagamento non integrale, quindi non in denaro, ovvero in denaro ma oltre il limite temporale di centottanta giorni dall’omologazione. In tutti i casi in cui i creditori privilegiati sono legittimati al voto gli stessi votano per l’intero credito. L’unica differenza è nelle modalità di classamento, dato che nell’ipotesi di soddisfacimento parziale (a prescindere, quindi, dalle modalità temporali) il credito medesimo deve essere inserito in due classi separate: una per la parte privilegiata ed una per quella degradata al chirografo.

    15 I commi 6 e 7 dell’art. 109 dispongono le esclusioni dal diritto di voto per incompatibilità o conflitto di interessi. Sono esclusi dal voto, come già avveniva nella vigenza della l. fall., i creditori che si trovano in un particolare rapporto con il proponente: il coniuge (anche se separato, ma non se divorziato), la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado (secondo taluni però solo in proprio e non anche qualora rappresentino società, se siano sostituiti dal curatore della loro liquidazione giudiziale o se vantino un credito di regresso per garanzia escussa), la società controllante della società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Espressione, quest’ultima, che secondo taluni volutamente non ricomprende invece i cessionari post procedura, stante la chiara diversità rispetto alla analoga norma in tema di concordato della liquidazione giudiziale.

    16 Innovativa è la previsione secondo la quale sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi, il cui accertamento è rimesso al giudice delegato prima ed al tribunale in sede di omologazione. Il giudice delegato è l’organo chiamato a decidere sull’individuazione del conflitto d’interessi del creditore in ordine alla proposta di concordato e sulla conseguente esclusione dal voto. Le eventuali controversie in ordine alla partecipazione o meno al voto di un creditore in asserito conflitto d’interessi, attenendo alla «regolarità della procedura», devono essere poi oggetto di valutazione da parte del tribunale in sede di omologazione. Anche in assenza di contestazioni di altri creditori nel giudizio di omologazione il tribunale deve riesaminare, anche d’ufficio, le decisioni del giudice delegato in ordine all’ammissione o all’esclusione dal voto del creditore in conflitto, dovendo verificare la «regolarità della procedura» anche «se non sono proposte opposizioni». Fermo restando, naturalmente, che l’eventuale riforma della decisione assunta provvisoriamente dal giudice delegato sull’ammissione o esclusione di un creditore in conflitto d’interessi avrà rilievo e potrà condurre alla mancata omologazione del concordato solo laddove sia integrata la prova di resistenza, ovvero quando si verifichi che l’ammissione o l’esclusione del creditore avrebbe avuto influenza decisiva sulla formazione delle maggioranze.

    17 Non è escluso dal voto, ma può votare solo se inserito in un’autonoma classe anche il creditore che ha proposto il concordato; la stessa regola è dettata per le società dallo stesso controllate, che ne sono controllanti o che sono sottoposte a comune controllo.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. Le maggioranze per l’approvazione del concordato - II. I creditori privilegiati - III. I creditori postergati - IV. Il fideiussore - V. Il conflitto d’interessi.

    I. Le maggioranze per l’approvazione del concordato

    I.Le maggioranze per l’approvazione del concordato

    1 In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, sicché, ove il concordato abbia previsto due sole classi di creditori, la proposta deve comunque ritenersi respinta se non sia stata raggiunta la maggioranza che, in questo caso, coincide con l’unanimità delle classi [C. 4.2.2020, n. 2424].

    2 La proposta di concordato preventivo, nel regime introdotto dal d.l. n. 35/2005, conv., con modif., dalla l. n. 80/2005, è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, in ragione del voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di esse, sicché, ove il concordato abbia previsto quattro classi di creditori, la proposta deve ritenersi respinta se una di esse abbia dissentito ed un’altra si sia astenuta, non potendosi distinguere, ai fini della mancanza di un voto favorevole, tra la classe che ha espresso voto contrario e quella che, invece, non ha votato [C. 25.5.2016, n. 10819].

    II. I creditori privilegiati

    II.I creditori privilegiati

    1 Poiché il creditore privilegiato non ha diritto al voto se prima non rinuncia espressamente al privilegio, allo stesso deve ritenersi preclusa la manifestazione di dissenso dopo la chiusura del verbale di adunanza nei venti giorni successivi; pertanto, qualora un creditore rinunci al proprio privilegio dopo la chiusura dell’adunanza, non sarà possibile tenere conto né del suo credito ai fini delle maggioranze né del suo voto ai fini dell’approvazione della proposta [C. App. Ancona 27.7.2017].

    2 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 177, c. 2, l. fall., la rinuncia al privilegio, al fine di esprimere il voto nel concordato preventivo, deve precedere il voto e deve essere manifestata espressamente entro e non oltre l’adunanza dei creditori [C. App. Catania 12.10.2016].

    3 Alcuna norma prevede che la rinunzia al privilegio venga dichiarata nel corso dell’adunanza ai creditori, limitandosi l’art. 177 l. fall. a disciplinare le conseguenze che il creditore privilegiato subisce a seguito della espressione di un voto, ovvero la perdita del rango privilegiato. Deve quindi ritenersi che il creditore privilegiato possa, rinunziando al privilegio, manifestare il voto favorevole alla proposta successivamente all’adunanza ma entro il termine consentito, non potendosi sostenere che l’adesione tardiva sia limitata ai soli creditori originariamente chirografari [T. Roma 17.2.2020].

    III. I creditori postergati

    III.I creditori postergati

    1 In base al principio generale dettato dall’art. 177 l. fall., secondo il quale il diritto di voto non compete a coloro le cui sorti non sono incise dai concreti assetti concordatari, per cui non sono legittimati ad esprimersi sull’approvazione di una proposta che vede esclusivamente come destinatari terzi soggetti, è coerente con suddetto principio escludere dal voto i soci postergati (non destinatari, nel caso di specie, di alcun pagamento, neppure derivato dalla finanza esterna) la cui posizione non è influenzata dall’esito, qualunque esso sia, del concordato. D’altra parte, l’esclusione dal voto è coerente anche con la previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. che risponde all’esigenza di “sanzionare”, in un certo qual modo, i soci di quelle società a ristretta base sociale quali storicamente sono le s.r.l. - normalmente dotati degli strumenti per cogliere prima di tutti gli altri creditori i sintomi del rischio di insolvenza - per avere concesso credito alla società allorché essa versava in condizioni economico-finanziarie tali da richiedere invece un apporto di capitale. Per cui non sarebbe ragionevole, in sede di concordato preventivo, attribuire a chi ha, in un certo senso, “violato le regole del gioco” - scegliendo la più comoda strada del finanziamento anziché del conferimento, ed evitando così di farsi carico della funzione partecipativa del rischio di impresa - un trattamento “premiale”, nel senso di concedere a tali soci la possibilità di pronunciarsi e di incidere, magari in maniera determinante, sulla posizione dei creditori terzi [T. Perugia 16.7.2012].

    2 Ai fini del computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato preventivo, non si deve tener conto del voto dei soci che hanno finanziato la società nell’ultimo anno, i quali, ai sensi dell’art. 2467 c.c., sono postergati rispetto agli altri creditori chirografari ed apparendo peraltro opportuna la loro collocazione in una classe a parte [T. Monza 5.8.2010; negli stessi termini T. Firenze 26.4.2010].

    IV. Il fideiussore

    IV.Il fideiussore

    1 In tema di concordato preventivo, il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l’art. 174, c. 4, l. fall., consente soltanto il suo intervento nell’adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l’azione di rilievo, ex artt. 1950-1953 c.c., che mira ad ottenere un facere e non un dare [C. 17.5.2022, n. 15876].

    V. Il conflitto d’interessi

    V.Il conflitto d’interessi

    1 Per quanto attiene l’espressione del voto nel concordato preventivo, deve essere escluso il possibile conflitto di interessi derivante dal rapporto tra società controllata e società controllante qualora entrambe le società siano soggette a procedura concorsuale. In questo caso, infatti, le determinazioni di detti soggetti non sono rimesse alla libera ed autonoma volontà dei loro organi rappresentativi, in quanto sono sottoposte al filtro o alla sostituzione degli organi della procedura (nel caso di specie, è stato escluso il conflitto di interessi in relazione al voto che il curatore fallimentare della società controllante ha espresso nel concordato preventivo della controllata) [T. Monza 11.4.2012].

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