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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

110. Adesioni alla proposta di concordato

[1] All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

[2] La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

[3] Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. L’esito della votazione - II. Le mutate condizioni di fattibilità.

I. L’esito della votazione

I.L’esito della votazione

1 Dopo la scadenza del termine fissato per l’espressione di voto in via telematica l’esito delle operazioni di voto dovrà essere riportato nell’apposita relazione redatta dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 110, c. 1, CCII. Relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È espressamente previsto che il verbale debba contenere anche l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il loro voto e dell’ammontare dei loro crediti. Cfr. [F330].

2 Il computo dei creditori che non hanno esercitato il voto entro il termine finale fissato con il decreto di apertura ex art. 47 CCII presuppone l’esatta, preventiva elencazione degli stessi. E ciò al fine di individuare il quorum per il calcolo delle maggioranze di cui all’art. 209 CCII. Quorum dei creditori ammessi al voto cristallizzato dall’elenco allegato alla relazione illustrativa del commissario come eventualmente modificato (o semplicemente approvato) dalla decisione del giudice delegato.

3 Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti. La relazione deve essere redatta e sottoscritta dal commissario giudiziale e depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

II. Le mutate condizioni di fattibilità

II.Le mutate condizioni di fattibilità

1 Il comma 3 dell’art. 110 CCII ripropone, senza sostanziali variazioni, il contenuto del comma 2 dell’art. 179 l. fall. che regola l’ipotesi che, nel lasso di tempo che va dall’approvazione del concordato all’omologa, vengano a mutare le condizioni di fattibilità del piano e quindi di adempimento della proposta. Mutamento delle condizioni che pone a carico del commissario giudiziale l’onere di “avvisare i creditori”. La disposizione non chiarisce quale sia la forma di tale avviso.

2 Poiché la locuzione “ne dà avviso” indica semplicemente che il commissario deve comunicare le mutate condizioni di fattibilità ai creditori, soccorre la norma contenuta nell’art. 104, c. 2, CCII in forza del quale “tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata”. Cfr. [F331].

3 Riguardo al profilo temporale, deve ritenersi che il commissario giudiziale abbia l’onere di avvisare i creditori ogni qual volta rilevi un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano dopo l’inizio delle operazioni di voto. Interpretazione che va modulata con il dato letterale della disposizione di legge, in forza della quale le mutate condizioni di fattibilità sono rilevanti (ai fini, evidentemente, dell’applicazione della norma) quando esse siano rilevate dal commissario giudiziale “dopo l’approvazione del concordato”. Pare evidente che una lettura strettamente aderente al dato letterale condurrebbe a conseguenze contrarie allo spirito della norma.

4 Il momento dell’approvazione del concordato coincide infatti con quello di verifica formale dell’esito delle operazioni di voto, subito dopo la scadenza del termine finale per le manifestazioni di voto. Il che escluderebbe la rilevanza delle circostanze conosciute dal commissario giudiziale nel lasso di tempo che va dall’apertura delle operazioni di voto all’approvazione del concordato. Con conseguente grave nocumento dei diritti dei creditori, i quali si vedrebbero così privati del diritto a ricevere la comunicazione prevista dalla disposizione. Comunicazione che, se conosciuta prima, avrebbe potuto determinare diversamente l’espressione di voto, se scoperta dopo potrebbe legittimare l’opposizione all’omologazione. La correttezza di tale ricostruzione si rinviene altresì dalla considerazione che, una volta eliminata l’adunanza dei creditori il procedimento non prevede luoghi di incontro tra i creditori ed il commissario giudiziale né altre modalità di comunicazione di informazioni successive al deposito della relazione finale ex art. 107, c. 6, CCII.

5 Il riferimento contenuto nella norma ad un momento successivo all’approvazione del concordato è essenziale a diversi fini: quelli dell’astratta rilevanza della circostanza. In altre parole, il mutamento delle condizioni di fattibilità del piano rileva se ed in quanto il concordato sia stato approvato dai creditori, essendo, altrimenti, tale circostanza, in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze, del tutto irrilevante.

6 L’espressione “dopo l’approvazione del concordato” va quindi correttamente intesa come momento iniziale da cui il commissario giudiziale, una volta accertata l’approvazione del concordato, deve verificare se vi sia stato un mutamento delle condizioni di fattibilità determinato da circostanze avvenute, o da lui rilevate, successivamente alla comunicazione della relazione finale ex art. 107, c. 6, CCII.

7 L’utilizzo del verbo “rileva” rende infatti evidente come le circostanze che determinano un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano possano essere sia successive che anteriori all’apertura delle operazioni di voto, purché, nel secondo caso, successivamente rilevate e quindi conosciute dal commissario giudiziale. Quel che la norma sicuramente esclude è la possibilità di un “ripensamento” del commissario giudiziale, una rimeditazione, in chiave negativa, di circostanze già precedentemente esaminate.

8 Il commissario non è tenuto ad effettuare la comunicazione in presenza di qualsiasi mutamento, ma soltanto di mutamenti rilevanti che mettano a repentaglio la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

9 Destinatari della comunicazione sono genericamente i creditori. Indicazione che ricomprende in primo luogo coloro i quali hanno votato a favore e ciò in quanto la comunicazione è volta a consentire la costituzione nel giudizio di omologa, a sua volta espressamente destinata a modificare il voto precedentemente espresso. Costituzione “tardiva” dato che essa può avvenire sino all’udienza, a differenza di quanto previsto per le altre parti che debbono costituirsi entro dieci giorni dall’udienza medesima.

10 La modifica del voto fa sorgere in capo al creditore, divenuto dissenziente, la legittimazione all’opposizione dell’omologa, opposizione che può evidentemente essere spiegata nel medesimo termine, con conseguente necessità di salvaguardia del diritto al contraddittorio delle altre parti precedentemente costituite che avranno diritto ad un termine a difesa a fronte delle nuove allegazioni contenute nell’opposizione tardiva.

11 La sequenza comunicazione (in funzione della) modifica del voto (in funzione della) opposizione spiega altresì perché il legislatore impone al creditore di costituirsi nel giudizio di omologazione. Non si capirebbe infatti altrimenti la previsione della costituzione in giudizio ove essa fosse diretta esclusivamente alla modifica del voto, dato che sarebbe stato logico assoggettare la modifica alle stesse forme utilizzate per le manifestazioni voto con modalità telematiche. La costituzione in giudizio per mezzo di un avvocato è funzionale alla (eventuale) proposizione di un’opposizione, contestualmente alla modifica del voto. Cfr. [F332].

12 La ragione della comunicazione ai creditori, senza distinzione alcuna in relazione all’espressione di voto assunta, risiede, in primo luogo, nella duplice valenza di tale comunicazione: consentire la modifica del voto ai creditori, consentire ai creditori divenuti dissenzienti di opporsi all’omologa del concordato. Con un’unica differenza di natura processuale: i creditori già dissenzienti dovranno costituirsi nel termine ordinario previsto dall’art. 48, c. 2, CCII, essendo la costituzione tardiva riservata ai creditori che acquisiscono “successivamente” la legittimazione all’opposizione con la modifica del voto.

13 Nel giudizio di omologazione dovrà essere effettuata dapprima la cosiddetta “prova di resistenza”, per verificare l’incidenza sul calcolo delle maggioranze richieste dal comma dall’art. 112 CCII dell’ammontare dei crediti appartenenti ai creditori che hanno modificato il voto, e poi, ove il concordato risulti comunque approvato, valutare la fondatezza dei motivi di opposizione. La questione più rilevante sul punto è quella attinente alla possibilità per il creditore divenuto dissenziente di far valere come motivo di opposizione all’omologa le mutate condizioni di fattibilità del piano e quindi di adempimento della proposta comunicate dal commissario giudiziale. A tal proposito va innanzitutto sottolineato che il presupposto che giustifica la modifica del voto e legittima l’opposizione per motivi attinenti alla fattibilità è il mutamento delle circostanze, non la comunicazione del commissario giudiziale. Con la conseguenza che tale legittimazione dovrebbe eventualmente essere riconosciuta anche al creditore che sia venuto comunque a conoscenza delle mutate condizioni di fattibilità del piano, pur senza aver ricevuto la comunicazione dal commissario giudiziale.

14 Dopo l’approvazione del concordato, in assenza di ulteriori momenti di formazione della volontà collettiva dei creditori, il potere si traduce nella facoltà di opporsi all’omologazione. Opposizione all’omologazione per motivi attinenti alla fattibilità che può avere ad oggetto, in questo caso, soltanto le mutate circostanze, intervenute o conosciute dopo l’apertura delle operazioni di voto essendo quelle già precedentemente emerse oramai “assorbite” dall’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori e dello stesso creditore. Così letto l’art. 1110 CCII introduce un rimedio che rappresenta un punto di equilibrio tra la salvaguardia dei profili negoziali del nuovo concordato e l’esigenza di non omologare una proposta che non potrà essere sicuramente eseguita.

B) Frmule

B)Frmule
F330
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 110 CCII

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

CONCORDATO PREVENTIVO ………

***

PREMESSO

- che la società in epigrafe, con ricorso depositato il ……… e successiva integrazione depositata il ………, ha richiesto l’ammissione alla procedura ex art. 47 CCII (nella forma di un concordato preventivo con cessione [assegnazione] di beni) (ovvero con continuità aziendale);

- che con decreto del ………, dep………., rubricato al cron. n………., il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il Dott………. e commissario giudiziale ed ha fissato la data iniziale alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno……… per l’espressione del voto dei creditori.

In data……… il commissario giudiziale depositava nella cancelleria del giudice delegato e contestualmente comunicava per posta elettronica ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione illustrativa di cui all’art. 107, c. 2, CCII, alla quale era allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.

Nel termine di legge giungevano osservazioni e contestazioni da parte del debitore e dei creditori……… che venivano prontamente inoltrate al giudice delegato.

In data………il giudice delegato depositava l’elenco provvisorio dei creditori ammessi al voto.

La decisione del giudice delegato è stata comunicata ai sensi dell’articolo 107, c. 7.

Vengono allegate agli atti le deleghe inviate.

Vengono allegate agli atti le dichiarazioni di voto che sono pervenute prima della data iniziale per l’espressione di voto e che il Giudice Delegato ha deciso decide di computare ai fini della maggioranza di cui all’art. 109 CCII.

Si passa quindi alla collazione dei voti pervenuti entro il termine finale: votazione che dà i seguenti risultati:

- creditori ammessi al voto rappresentanti crediti ai fini del voto per euro ………;

- creditori votanti per euro ………;

- hanno espresso voto favorevole n………. creditori rappresentanti crediti per euro ………;

- hanno espresso voto contrario n………. creditori;

[capoverso eventuale:

- per la classe ……… hanno espresso voto favorevole n………. creditori rappresentanti crediti per euro………;

- per la classe ……… hanno espresso voto favorevole n………. creditori rappresentanti crediti per euro ………].

Si dà atto che per l’approvazione del concordato è richiesta la maggioranza per somme, cioè la maggioranza dei crediti ammessi al voto,

[Capoverso eventuale: si dà atto che ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto si verifica inoltre nel maggior numero di classi.]

[Capoverso eventuale: si dà atto che nel concordato con continuità aziendale ai sensi dell’art. 109, c. 5, CCII il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.]

Nella votazione è dunque risultata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; infatti, poiché i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi euro ………, sì che la maggioranza assoluta è formata da crediti per euro ………, i creditori che hanno espresso voto favorevole ammontano ad euro ………, importo superiore alla maggioranza assoluta richiesta.

[Capoverso eventuale: Nelle operazioni odierne sono risultate raggiunte anche le maggioranze delle singole classi in cui sono stati suddivisi i creditori, in quanto:

- per la CLASSE ……… la maggioranza prescritta dall’art. 109, c. 1 ammonta ad euro ………, e la maggioranza raggiunta è stata di euro ………, cioè superiore al minimo calcolato ai sensi del predetto articolo;

- per la CLASSE ……… la maggioranza prescritta dall’art. 109, c. 1 ammonta ad euro ………, e la maggioranza raggiunta è stata di euro………, cioè superiore al minimo calcolato ai sensi del predetto articolo].

[Capoverso eventuale: Nelle operazioni odierne sono risultate raggiunte anche le maggioranze delle singole classi in cui sono stati suddivisi i creditori, in quanto:

- per la CLASSE ……… la maggioranza prescritta dall’art. 109, c. 5 ammonta ad euro ………, e la maggioranza raggiunta è stata di euro ………, cioè superiore al minimo calcolato ai sensi del predetto articolo;

- per la CLASSE ……… la maggioranza prescritta dall’art. 109, c. 5 ammonta ad euro ………, e la maggioranza raggiunta è stata di euro ………, cioè superiore al minimo calcolato ai sensi del predetto articolo].

Pertanto,

il commissario giudiziale

deposita la relazione sull’esito della votazione e dà atto che sono state raggiunte le maggioranze previste dall’art. 109, c. 1, CCII (ovvero 109, c. 5, CCII).

[in alternativa: dà atto che non è/sono state raggiunte le maggioranze previste dall’art. 109 CCII]

Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

Luogo, data ………

Il Commissario Giudiziale ………

ALLEGATO A

(*) informazione riportata a fini meramente indicativi, con salvezza di verifiche ed accertamenti.

F331
COMUNICAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 110, C.3, CCII

……… data invio messaggio PEC

A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Spett.le ………

Via ………

CAP ………

***

Oggetto: Tribunale di ……… - Concordato Preventivo N………./………:

……… S.P.A. in liquidazione con sede in ………

COMUNICAZIONE EX ART. 110, C. 3, CCII

GIUDICE DELEGATO: ………

COMMISSARIO GIUDIZIALE: ………

Premesso:

- che con decreto del ………, dep………., rubricato al cron. n………., il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato il Dott………. e commissario giudiziale ed ha fissato la data iniziale alle ore 00.00.01 del giorno……… e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno……… per l’espressione del voto dei creditori.

- che in data [………] il commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 110, c. 1, CCII in cui si dava atto che la proposta di concordato è stata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell’art. 109, c. 1 (ovvero 109, c. 5);

- che la proposta di concordato approvata dai creditori prevedeva, tra l’altro: [inserire in modo sintetico ma puntuale il contenuto della proposta e del piano del debitore];

a) ………

b) ………

c) ………

- che successivamente all’inizio delle operazioni di voto/all’approvazione del concordato sono mutate le condizioni di fattibilità del piano in quanto [………];

- che tale mutamento incide in maniera rilevante sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal debitore nella proposta;

- che tale mutamento legittima i creditori che hanno votato a favore a costituirsi nel giudizio di omologazione sino all’udienza di cui all’art. 48, c. 1, CCII per modificare il voto.

Luogo, data ………

Il Commissario Giudiziale ………

F332
MEMORIA DI COSTITUZIONE PER MODIFICA VOTO ED OPPOSIZIONE ALLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

***

Il sottoscritto ……… residente in ……… Via ………, elettivamente domiciliato in ……… - Via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.

PREMESSO

- che la società ……… è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale in data ………;

- che il sottoscritto ha espresso voto favorevole all’approvazione del concordato;

- che, essendo state raggiunte la/le maggioranza/e prescritta/e, con decreto del ………, il Tribunale ha fissato ex art. 48, c. 1, CCII l’udienza di apertura del giudizio di omologazione del concordato per il giorno ……… alle ore ………;

- che in data [………] ha ricevuto dal commissario (doc. 1) comunicazione del mutamento delle condizioni di fattibilità del piano e di adempimento della proposta;

RILEVATO

- che l’opponente creditore della debitrice per la somma di euro ……… intende modificare il voto favorevole espresso ed esprimere dissenso all’approvazione del concordato chiedendo che il tribunale verifichi l’incidenza sul calcolo delle maggioranze richieste dal comma 1 dell’art. 109 (ovvero del comma 5 dell’art. 109) dell’ammontare del suo credito, e poi, ove il concordato risulti comunque approvato, formulare formale atto di opposizione all’omologa per le mutate condizioni di fattibilità comunicate dal commissario giudiziale qui integralmente recepite ed eccepite con l’opposizione;

- che in caso di accoglimento dell’opposizione si chiede la declaratoria di liquidazione giudiziale della società in quanto ………;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria

a) previo accertamento che l’esponente è creditore nei confronti della società per l’importo di euro ………

b) previo accertamento che le maggioranze non sono state raggiunte per la modifica del voto;

c) previo accertamento del venir meno delle condizioni di fattibilità del piano e di adempimento della proposta;

d) rigettarsi la domanda di omologazione del concordato preventivo, presentata da ………, per le motivazioni tutte dedotte in narrativa

e) disporsi l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale

f) con il favore delle spese di lite

Si producono i documenti indicati in narrativa e precisamente:

1) comunicazione del commissario giudiziale in data ………

………

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La modifica delle condizioni di fattibilità.

I. La modifica delle condizioni di fattibilità

I.La modifica delle condizioni di fattibilità

1 Il comma 2 dell’art. 179 l. fall., secondo il quale “Quando il commissario rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 180 per modificare il voto.” introduce la possibilità di esaminare e sottoporre ai creditori non solo modifiche peggiorative, ma anche migliorative. Deve, pertanto, considerarsi corretto il comportamento del commissario giudiziale che abbia ritenuto di sottoporre eventuali miglioramenti alla proposta ai creditori dissenzienti, per consentire loro di rimeditare la scelta di voto in funzione delle migliorie introdotte al piano, ovvero alle sue condizioni di fattibilità, come la citata norma testualmente recita [C. App. Firenze 10.2.2014].

2 La nuova formulazione dell’art. 179, c. 2, l. fall. porta ad escludere l’esigenza di procedere a nuove votazioni ma affida alla responsabilità ed alla volizione di ciascun creditore la decisione se modificare o meno il proprio voto. Si tratta di un diritto personale ed individuale, non surrogabile, che non può consentire a chi aveva già votato in senso negativo (così mostrando in realtà di ritenere irrilevante il fatto sopravvenuto) di imporre agli altri votanti la propria volontà [T. Ravenna 22.5.2014].

Fine capitolo
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