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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    113. Chiusura della procedura

    Mostra tutte le note

    [1] La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.

    [2] L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40. (1)

    (1) Comma aggiunto dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il termine per l’omologa.

    I. Il termine per l’omologa

    I.Il termine per l’omologa

    1 La norma, in linea con il contenuto dell’art. 181 l. fall., stabilisce che la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII e che l’omologazione deve intervenire entro dodici mesi, termine che decorre dalla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 40.

    2 A prescindere dalla decorrenza iniziale del termine si discute sulla perentorietà del termine di 12 mesi. Secondo la lettura prevalente formatasi nella vigenza della legge fallimentare con riferimento all’analogo termine contenuto nell’art. 181 l. fall., il termine sarebbe ordinatorio e privo, in caso di inosservanza, di sanzione; secondo altri, invece, il superamento del termine massimo di legge determinerebbe l’improseguibilità della procedura, oppure, la perdita di efficacia delle misure protettive correlate alla pubblicazione della domanda. Quest’ultima lettura trova oggi un preciso riscontro nell’equivalenza tra il termine dell’art. 113 CCII e quello di durata massima delle misure protettive.

    3 Se si dovesse accedere alla tesi più rigorosa sarebbe da ritenere che il tribunale, in presenza di un accertato stato d’insolvenza ed in assenza di autonome istanze di apertura della liquidazione giudiziale debba sollecitare l’intervento del p.m. Cfr. [F341] [F342].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F341
    DECRETO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO PER DECORSO DEL TERMINE EX ART. 113 CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Considerato che con ricorso ex art. 44, c. 1, CCII depositato in data ………, la società ………, ha chiesto termine al tribunale per integrare la domanda al fine di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;

    che in data ………, entro il termine concesso dal tribunale, la domanda di concordato è stata integrata con il piano, la proposta e la documentazione di cui all’art. 39 CCII.;

    che con decreto di questo Tribunale, rubricato al cron. n………., emesso in data ……… la predetta società è stata ammessa ai sensi dell’art. 47 CCII alla procedura di concordato preventivo;

    che in data ……… il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 CCII.

    rilevato che è decorso il termine di dodici mesi dalla presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 39 CCII, senza che sia intervenuta l’omologazione del concordato;

    rilevato che dall’esame della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 39 CCII, della relazione del professionista, della relazione del commissario giudiziale e dall’istanza depositata dallo stesso commissario giudiziale ex art. 106 CCII non risulta che il debitore versi in stato di insolvenza;

    visto l’art. 113 CCII;

    P.Q.M.

    Dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F342
    DECRETO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO PER DECORSO DEL TERMINE EX ART. 113 E COMUNICAZIONE AL P.M.

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Considerato che con ricorso ex art. 44, c. 1, CCII depositato in data ………, la società ………, ha chiesto termine al tribunale per integrare la domanda al fine di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;

    che in data ………, entro il termine concesso dal tribunale, la domanda di concordato è stata integrata con il piano, la proposta e la documentazione di cui all’art. 39 CCII;

    che con decreto di questo Tribunale, rubricato al cron. n………., emesso in data ……… la predetta società è stata ammessa ai sensi dell’art. 47 CCII alla procedura di concordato preventivo;

    che in data ……… il commissario giudiziale ha depositato la propria relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 CCII;

    rilevato che è decorso il termine di dodici mesi dalla presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 39 CCII, senza che sia intervenuta l’omologazione del concordato;

    rilevato che dall’esame della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 39 CCII e della relazione del professionista e dalla relazione del commissario giudiziale emerge pienamente lo stato d’insolvenza in cui versa la società ……… (in liquidazione);

    rilevato che al rigetto della domanda non può più automaticamente far seguito la dichiarazione di liquidazione giudiziale, stante la non necessaria coincidenza del presupposto oggettivo tra le due procedure;

    rilevato che è necessario un nuovo accertamento sulla sussistenza o no dello stato d’insolvenza;

    rilevato che la dichiarazione d’ufficio ex art. 6 l. fall. è stata abolita, come è noto, dal 17.7.2006 con l’entrata in vigore del d.lgs. 9.1.2006, n. 5;

    rilevato che tale procedimento non può quindi essere iniziato d’ufficio a seguito dell’inutile decorso del termine di dodici mesi, non essendo espressamente attribuito al tribunale il potere di dichiarare d’ufficio la liquidazione giudiziale in presenza dell’insolvenza accertata nel corso del procedimento;

    rilevato che nei casi in cui non vi sono creditori istanti, l’esclusione dell’iniziativa d’ufficio impone che il collegio investito della domanda di concordato preventivo effettui la segnalazione cui all’art. 38 CCII al p.m., al fine di sollecitare l’iniziativa di quest’ultimo;

    visti gli artt. 38 e 113 CCII;

    P.Q.M.

    Dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società ……… e dispone che il presente decreto sia trasmesso al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ……… perché valuti l’opportunità di presentare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 38 CCII.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il termine per l’omologa.

    I. Il termine per l’omologa

    I.Il termine per l’omologa

    1 La limitazione del diritto dei creditori e la lievitazione dei costi di gestione per effetto del protrarsi della procedura trova un fisiologico bilanciamento nella previsione di un ristretto termine di durata della procedura (l’art. 181 l. fall., prevede infatti che l’omologazione del concordato debba intervenire nel termine di sei mesi, prorogabile una sola volta) [C. s.u. 23.1.2013, n. 1521].

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