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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    119. Risoluzione del concordato (1)

    Mostra tutte le note

    [1] Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

    [2] Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante.

    [3] Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.

    [4] Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

    [5] Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

    [6] Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

    [7] Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

    (1) Articolo così sostituito dall’art. 18, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Natura giuridica - II. Legittimazione - III. Procedimento - IV. L’importanza dell’inadempimento - V. L’inadempimento incolpevole - VI. L’assunzione con liberazione del debitore - VII. L’apertura della liquidazione giudiziale .

    I. Natura giuridica

    I.Natura giuridica

    1 La risoluzione è la sanzione prevista in caso di inadempimento del concordato. La risoluzione del concordato costituisce il solo rimedio alla inadempienza del debitore, del garante e/o dell’assuntore (se non è prevista la liberazione immediata del debitore).

    2 Soggetti passivi dell’inadempimento sono i creditori, sicché la mancata ripresa dell’attività produttiva da parte dell’assuntore, che pure aveva orientato positivamente il decreto di omologazione, non può determinare la risoluzione. Soggetti attivi dell’inadempimento sono il proponente, il debitore, il fideiussore e l’assuntore, senza liberazione del debitore. Nel caso in cui i pagamenti siano subordinati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione non si può procedere alla risoluzione sino a che non sono maturati i termini.

    II. Legittimazione

    II.Legittimazione

    1 Con riferimento alla legittimazione attiva il comma 1 dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale cfr. [F359] ove un creditore gliene faccia richiesta. Cfr. [F358]. L’attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall’andamento della procedura e preoccupati dei costi per l’avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l’onere di chiederne giudizialmente la risoluzione.

    2 Nel silenzio della norma permane il dubbio in ordine all’individuazione delle categorie di creditori legittimati alla proposizione del ricorso: i soli creditori concordatari ovvero anche quelli pretermessi. È da ritenere che la legittimazione debba essere riconosciuta anche ai creditori non considerati nella proposta, sia perché l’efficacia del concordato si estende anche a loro, sia perché la mancata inclusione nell’elenco dei creditori determina soltanto un’inversione dell’onere della prova in ordine alla legittimazione di tali creditori, dovendo essi offrire preventivamente al tribunale la prova del credito vantato. Sono sicuramente legittimati i creditori privilegiati e quelli divenuti tali dopo il deposito del decreto di ammissione in quanto ad essi non può essere opposta alcuna limitazione di responsabilità. Cfr. [F360].

    3 Con riferimento alla legittimazione passiva, il comma 2 ribadisce che al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante o assuntore che sia.

    4 Il pubblico ministero è parte automatica di tutti di procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e quindi anche del giudizio di risoluzione. Ed infatti, l’art. 40, c. 3, articolo richiamato dall’art. 119 CCII prevede che tutte le domande proposte dal debitore gli siano trasmesse dal cancelliere, unitamente ai documenti allegati, al pubblico ministero

    III. Procedimento

    III.Procedimento

    1 Competente a decidere sul ricorso è il tribunale concorsuale.

    2 Ai sensi dell’art. 119, c. 4, il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Il termine di un anno va riferito, come si evince dalla lettera della norma, al deposito del ricorso da parte dei creditori o del commissario giudiziale.

    3 Il procedimento è regolato ai sensi degli artt. 40 e 41.

    4 L’art. 119, c. 2, CCII menziona espressamente soltanto il garante tra i soggetti che devono essere chiamati a partecipare al giudizio. In realtà la norma è diretta a stabilire il contraddittorio con tutte le parti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante contrario alla risoluzione del concordato, con la conseguenza che deve ritenersi che l’espressione garante non sia stata usata in senso tecnico, ma si sia voluto con essa comprendere, oltre al garante del concordato, anche gli eventuali fideiussori e l’assuntore dello stesso.

    5 Il provvedimento del tribunale sull’istanza di risoluzione, sia esso di accoglimento che di rigetto della domanda, ha un contenuto sostanzialmente vincolato in quanto il tribunale ha soltanto il potere ed il compito di accertare se il concordato, così come proposto ed omologato, sia stato eseguito, e ciò al solo fine di pronunziarne la risoluzione ovvero di rigettare la relativa istanza. Il richiamo all’art. 41 CCII e quindi al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale fa ritenere che, in caso di accoglimento la forma finale del provvedimento è quella della sentenza. Soluzione cui si giunge anche per evidenti ragioni sistematiche considerato che nel CCII il tribunale omologa con sentenza il concordato preventivo. Cfr. [F361].

    6 Nel silenzio della norma, deve ritenersi che il giudizio, in caso di rigetto della domanda di risoluzione, si concluda con un decreto motivato, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 50 CCII. Cfr. [F362]. Il reclamo in corte d’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato la risoluzione del concordato segue la disciplina generale delle impugnazioni nel procedimento unitario, dettata dall’art. 51 CCII, quello avverso il decreto di rigetto segue invece il procedimento previsto dall’art. 50 CCII per i gravami avverso il provvedimento che respinge l’stanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Cfr. [F363].

    7 Il provvedimento emesso dalla corte d’appello sul reclamo proposto avverso la pronuncia di risoluzione del concordato assume, a sua volta, la forma della sentenza, e, in caso di rigetto del reclamo medesimo, è impugnabile entro il termine di trenta giorni dalla notificazione avanti la corte di cassazione ai sensi dell’art. 51, c. 13, CCII. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto della domanda non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 50, c. 4, CCII.

    IV. L’importanza dell’inadempimento

    IV.L’importanza dell’inadempimento

    1 Il richiamo all’importanza dell’inadempimento e più in generale ai principi dell’art. 1455 c.c. impone un approccio sistematico che consenta, in primo luogo, di inquadrare correttamente, nell’ambito del complesso delle obbligazioni assunte dal debitore, quale sia il “contratto concordatario” oggetto della valutazione di inadempimento, quindi di individuare quali siano i parametri per valutare la gravità dell’inadempimento ed infine se, una volta accertato che l’inadempimento non abbia scarsa importanza, la risoluzione possa essere pronunciata a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore. Ancor prima di interrogarsi sulla gravità o meno dell’inadempimento appare dunque necessario focalizzare l’oggetto stesso dell’inadempimento, posto che l’art. 119 CCII nulla dice a riguardo.

    2 La questione è quindi se l’inadempimento debba riguardare il piano o la proposta o entrambi. Nella maggior parte dei casi la distinzione non ha effetti concreti dato che l’inadempimento riguarderà sia le azioni programmate che i risultati da conseguire, e quindi sia il piano che la proposta. Ciò non toglie però, che a ben vedere, il profilo imprescindibile ai fini della risoluzione del concordato è l’inadempimento alla proposta concordataria, in quanto ai fini della risoluzione rileva la sola inesecuzione finale della proposta. Il creditore in sede di risoluzione può ben limitarsi ad eccepire il mancato rispetto della proposta negoziale formulata dal debitore, disinteressandosi del mancato rispetto delle modalità esecutive contenute nel piano. L’aperta violazione del piano potrebbe non determinare la risoluzione del concordato perché il debitore è comunque stato in grado di soddisfare i creditori nei termini della proposta, così come l’osservanza del piano non è di certo ostativa alla risoluzione del concordato ove il debitore non abbia comunque adempiuto alla proposta.

    3 Se è pur vero che il consenso dei creditori si forma sul complesso delle obbligazioni assunte dal debitore, è altrettanto vero che non tutte le obbligazioni sono poste dal legislatore sullo stesso piano e quindi non tutte hanno identica forza vincolante. La proposta rappresenta il nucleo forte di tali obbligazioni e può essere rappresentata come una vera e propria “proposta di contratto concordatario” che una volta approvata dai creditori e cristallizzata con l’omologa, vincola il debitore e tutti i creditori con la forza del giudicato, non può più essere modificata e determina, in caso d’inadempimento di non scarsa importanza, la risoluzione del concordato.

    4 Se quindi, di norma, è solo l’inadempimento alla proposta che può determinare la risoluzione del concordato, non può ritenersi che l’inattuazione del piano sia sempre indifferente con riferimento alle sorti del concordato. Soprattutto quando l’inadempimento al piano anticipi quello alla proposta, quando prefiguri il futuro inadempimento del concordato. La mancata realizzazione delle azioni programmate rileva prima che l’inadempimento si sia realizzato ove sia più che probabile che la proposta non potrà essere adempiuta. E ciò in quanto la risoluzione può essere pronunciata anche sulla previsione del futuro inadempimento.

    5 Con riferimento al concordato con cessione dei beni, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, formatosi nella vigenza della legge fallimentare, il concordato preventivo doveva essere risolto per inadempimento qualora, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emergeva che esso fosse venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavate dalla vendita dei beni ceduti, si rivelavano insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati. Il richiamo agli esiti non soddisfacenti delle vendite per il tramite del prudente apprezzamento del giudice consente la risoluzione del concordato anche prima del completamento della liquidazione e quindi del definitivo cristallizzarsi dell’inadempimento. Interpretazione giurisprudenziale formatasi nella vigenza dell’originaria disciplina del r.d. n. 267/1942 che appare ancora attuale ed applicabile ad ogni tipo di concordato.

    6 Il concordato liquidatorio potrà quindi essere risolto anche prima della scadenza del termine per l’adempimento ove dall’esito delle vendite o degli esperimenti di vendita risultasse evidente l’impossibilità di soddisfare i creditori chirografari almeno nella percentuale del venti per cento. Medesime considerazioni valgono per il concordato con continuità indiretta dove all’esito della liquidazione fosse evidente l’impossibilità di assicurare ai creditori l’utilità economicamente valutabile promessa nella proposta omologata. Anche nel concordato con garanzia, con continuità aziendale diretta, la risoluzione può essere richiesta dai creditori e pronunciata dal tribunale anche prima della scadenza del termine finale previsto per l’adempimento del piano, anche prima del termine fissato nella proposta per il pagamento dei creditori, quando dall’analisi dei risultati della gestione economica della società sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano e sia probabile, in base ad una ragionevole previsione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che la proposta non potrà più essere adempiuta.

    7 La questione incide sul piano probatorio posto che, ove il debitore si stia comunque adoperando per eseguire il piano, spetta al creditore, che promuove l’azione di risoluzione prima della scadenza del termine, dimostrare che l’attuazione del piano è divenuta impossibile e che la proposta non può (più) essere adempiuta.

    8 L’importanza dell’inadempimento deve essere riferita alla mancata attuazione della proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata dal tribunale. Tale valutazione andrà effettuata in concreto, caso per caso, con riferimento alla singola proposta verificando se lo scostamento dagli impegni assunti giustifichi la risoluzione del concordato. Con riferimento all’importanza dell’inadempimento appare essenziale delimitare l’oggetto dell’indagine se, cioè, l’importanza dell’inadempimento debba essere valutata con riferimento all’interesse esclusivo del singolo creditore o dei singoli creditori che hanno assunto l’iniziativa per la risoluzione, ovvero all’interesse complessivo dell’intero ceto creditorio

    9 La problematica attinente alla rilevanza o meno di inadempimenti estranei alla sfera giuridica del creditore istante è strettamente intrecciata con la legittimazione ad agire. Poiché la legittimazione a chiedere la risoluzione è stata attribuita singolarmente ad ogni creditore ed anche al commissario giudiziale, deve ritenersi che qualsiasi creditore legittimato possa far valere anche inadempimenti estranei alla sua sfera giuridica.

    10 Essendo il concordato un accordo tra il debitore e l’insieme dei creditori (accordo di carattere concorsuale), tanto che, conseguentemente, l’effetto risolutorio si estende automaticamente a tutti i rapporti creditori, la valutazione dell’importanza dell’inadempimento va parametrata anche al complesso degli obblighi assunti dal debitore oltre che al singolo rapporto obbligatorio con il creditore istante

    11 In definitiva appare del tutto legittima una domanda di risoluzione che riguardi (oltre che naturalmente quello dell’istante) anche inadempimenti nei confronti di altri creditori e che ampli la valutazione sull’importanza dell’inadempimento al complesso degli obblighi assunti dal debitore. Fermo restando che la valutazione del tribunale non potrà comunque mai spingersi oltre i confini delineati dalla domanda, ovverosia oltre gli specifici inadempimenti dedotti dal creditore istante.

    12 La difficoltà di un inquadramento sistematico dei parametri cui ancorare la valutazione concreta dell’importanza dell’inadempimento, in assenza di indicazioni legislative a riguardo, è accentuata dalla completa atipicità che caratterizza il contenuto della proposta concordataria dopo la riforma.

    13 Per i concordati liquidatori in cui il debitore deve assicurare la soddisfazione d’una somma in percentuale pari almeno al 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, ivi inclusi gli eventuali prelatizi degradati, la valutazione appare complessa in assenza di elementi normativi da cui desumere quale sia la percentuale rilevante di scostamento rispetto alla proposta, fermo restando che una soddisfazione finale inferiore a quel 20% non vale a qualificare sempre e comunque l’inadempimento come di non scarsa importanza. Con il rischio, ed anzi la facile previsione, di interpretazioni giurisprudenziali assai difformi tra loro. Non dissimili incertezze riguardano il concordato con continuità aziendale dove l’importanza dell’inadempimento dovrà essere parametrato alla proposta che ai sensi dell’art. 84 CCII deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore

    14 Una possibile soluzione, quanto meno per il concordato liquidatorio, potrebbe ricavarsi dalla norma del CCII ha rafforzato i vincoli della proposta nel concordato liquidatorio, che è ammissibile solo se si avvale di risorse poste a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza) che aumentino in modo significativo le prospettive di soddisfacimento per i creditori. Ai sensi dell’art. 84, c. 4, CCII l’apporto di risorse esterne deve infatti incrementare di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Soglia del dieci per cento che vale qui a segnare il limite della convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, soglia che comunque assume un profilo oggettivo di rilevanza che potrebbe fornire lo spunto per la costruzione di un parametro condiviso ed uniforme cui ancorare lo scostamento rilevante tra la promessa (proposta) ed il realizzato e quindi la valutazione dell’importanza dell’inadempimento.

    V. L’inadempimento incolpevole

    V.L’inadempimento incolpevole

    1 Benché l’intervento legislativo operato con il d.lgs. n. 169/2007 abbia inteso rendere applicabili, in coerenza con l’accentuata natura privatistica del concordato preventivo, alcuni principi generali in materia di inadempimento contrattuale, la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione tout court in questo ambito delle categorie proprie del vizio funzionale dell’accordo. In particolare, la non imputabilità al debitore dell’inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l’art. 119 CCII, in continuità con l’art. 186 l. fall., intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell’art. 1218 c.c., a mente del quale l’inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente. È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva dell’impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza, piuttosto che l’aspetto soggettivo dell’imputabilità di un simile infruttuoso risultato al debitore. In altri termini, conta il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato.

    2 Pur a fronte dell’accentuazione dei profili negoziali del concordato preventivo si ritiene quindi che non sia applicabile alla risoluzione del concordato (sia pure in termini di compatibilità) tutta la disciplina codicistica dettata dagli artt. 1453 ss. c.c. applicazione che comporterebbe, ad esempio, come conseguenza che l’inadempimento o il ritardo nella puntuale esecuzione degli obblighi concordatari potrebbe essere ritenuto rilevante non soltanto ove non sia di scarsa importanza, ma anche quando sia imputabile al debitore. Il mancato richiamo nell’art. 119 CCII all’inciso contenuto nella seconda parte dell’art. 1455 c.c. fa ritenere che ai fini dell’inadempimento non rilevi l’elemento soggettivo. La risoluzione potrà e dovrà essere pronunciata anche nel caso in cui l’accertato inadempimento dipenda da fatti non imputabili al debitore, venendo in rilievo il dato oggettivo della impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei termini promessi. L’inadempimento esula da ogni accertamento dell’eventuale imputabilità al debitore, l’indagine del tribunale prescinde da valutazioni soggettive del comportamento di quest’ultimo.

    3 In definitiva per il costante orientamento della suprema corte il profilo della colpa dell’inadempimento è irrilevante nell’ambito del giudizio di risoluzione del concordato preventivo, la nozione di inadempimento ha una connotazione oggettiva, che prescinde dal requisito della “imputabilità” al debitore e si presta quindi ad includere anche l’ipotesi (non espressamente menzionata) dell’impossibilità sopravvenuta.

    VI. L’assunzione con liberazione del debitore

    VI.L’assunzione con liberazione del debitore

    1 La riforma ha confermato la possibilità che un terzo assuma le obbligazioni del concordato, con liberazione definitiva ed irreversibile del debitore ex art. 119, c. 5, CCII.

    2 L’entrata in vigore del CCII non determina alcun mutamento dei termini della questione rispetto alla precedente disciplina, in quanto l’art. 119, c. 5, CCII riprende esattamente il testo della norma di cui all’art. 186 l. fall. ribadendo che “Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore”.

    3 In caso di concordato con assuntore immediatamente liberatorio per il debitore, la risoluzione è esclusa anche in caso di inadempimento del terzo dato che in questa ipotesi con l’omologazione si è realizzata “una irreversibile e definitiva estinzione per novazione degli obblighi” del debitore. Ove il debitore non sia immediatamente liberato, l’inadempimento dell’assuntore si traduce in un inadempimento del debitore e può determinare la risoluzione del concordato. La liberazione dei terzi che garantiscano l’adempimento del concordato avverrà soltanto a seguito alla completa ed integrale esecuzione della proposta.

    VII. L’apertura della liquidazione giudiziale

    VII.L’apertura della liquidazione giudiziale

    1 In forza del comma 7 dell’art. 119 CCII si stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all’interno della prima procedura

    2 Nel caso in cui il creditore o il commissario giudiziale chieda, contestualmente alla risoluzione del concordato, l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, ove ne ricorrano i presupposti, può, con la stessa sentenza, risolvere il concordato ed aprire la liquidazione giudiziale, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F358
    ISTANZA DEL CREDITORE AL COMMISSARIO GIUDIZIALE

    CONCORDATO PREVENTIVO RG………

    ***

    Ill.mo dott., commissario giudiziale della società……… in concordato preventivo.

    il sottoscritto ………, creditore della società ……… attualmente in concordato, con il presente atto propone

    ISTANZA

    Al commissario giudiziale perché depositi ricorso per la risoluzione del concordato preventivo della società ………

    FATTI E MOTIVI DELL’ISTANZA

    - con sentenza in data ……… è stato omologato il concordato preventivo della società ………

    - G.D. è il dott……….;

    - la sentenza di omologa fissava il termine del ……… entro il quale la società ……… avrebbe dovuto costituire le garanzie necessarie all’esecuzione del concordato [ovvero il debitore non ha provveduto agli obblighi derivanti dal concordato nei termini fissati dalla sentenza di omologa];

    - a seguito delle richieste formulate dal commissario il sig………. ha precisato di non essere in grado, allo stato, di far fronte agli impegni assunti in quanto ………, come meglio rappresentato nella allegata memoria del Commissario Giudiziale;

    - ricorrono le condizioni previste dall’art. 119 CCII affinché si proceda alla risoluzione del concordato;

    - il mancato adempimento di quanto promesso, come dimostrato dai documenti allegati, giustifica la richiesta di pronuncia della risoluzione.

    Tutto ciò premesso,

    CHIEDE

    Che il commissario giudiziale depositi ricorso per la risoluzione del concordato.

    Si produce:

    ………

    ………

    ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F359
    RICORSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    CONCORDATO PREVENTIVO

    ***

    RICORSO PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    - con sentenza in data ……… è stato omologato il concordato preventivo della società ………

    - G.D. è il dott……….;

    il sottoscritto dott……… è commissario giudiziale del concordato della società ………, In data ……… ha ricevuto un’istanza dal creditore ……… della società attualmente in concordato, perché depositasse ricorso per la risoluzione del concordato preventivo della società ………;

    in tale istanza il creditore denuncia gravi inadempimenti dell’esecuzione del concordato ed in particolare che ………

    FATTI E MOTIVI DEL RICORSO

    - la sentenza di omologa fissava il termine del ……… entro il quale la società ……… avrebbe dovuto costituire le garanzie necessarie all’esecuzione del concordato [ovvero il debitore non ha provveduto agli obblighi derivanti dal concordato nei termini fissati dal decreto di omologa];

    - a seguito dell’istanza del creditore………e delle conseguenti richieste formulate dal commissario l’amministratore della società, il sig………. ha precisato di non essere in grado, allo stato, di far fronte agli impegni assunti in quanto ………, come meglio rappresentato nella allegata memoria del Commissario Giudiziale;

    - ricorrono le condizioni previste dall’art. 119 CCII affinché si proceda alla risoluzione del concordato;

    - il mancato adempimento di quanto promesso, come dimostrato dai documenti allegati, giustifica la pronuncia di risoluzione.

    Tutto ciò premesso,

    CHIEDE

    che, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, il Tribunale, accertato l’inadempimento agli obblighi del concordato proposto da ………, voglia pronunciare la risoluzione del concordato preventivo della società ………;

    Si produce:

    ………

    ………

    ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F360
    RICORSO DEL CREDITORE PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    CONCORDATO PREVENTIVO

    ***

    RICORSO PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, creditore della società ……… attualmente in concordato, assistito e difeso dall’avv………., come da procura a margine ………, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, con il presente atto propone

    RICORSO

    per la risoluzione del concordato preventivo della società ………

    FATTI E MOTIVI DEL RICORSO

    - con sentenza in data ……… è stato omologato il concordato preventivo della società ………

    - G.D. è il dott……….;

    - la sentenza di omologa fissava il termine del ……… entro il quale la società ……… avrebbe dovuto costituire le garanzie necessarie all’esecuzione del concordato [ovvero il debitore non ha provveduto agli obblighi derivanti dal concordato nei termini fissati dalla sentenza di omologa];

    - a seguito delle richieste formulate dal commissario il sig………. ha precisato di non essere in grado, allo stato, di far fronte agli impegni assunti in quanto ………, come meglio rappresentato nella allegata memoria del Commissario Giudiziale;

    - ricorrono le condizioni previste dall’art. 119 CCII affinché si proceda alla risoluzione del concordato;

    - il mancato adempimento di quanto promesso, come dimostrato dai documenti allegati, giustifica la pronuncia di risoluzione.

    Tutto ciò premesso,

    CHIEDE

    che, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, il Tribunale, accertato l’inadempimento agli obblighi del concordato proposto da ………, voglia pronunciare la risoluzione del concordato preventivo della società ………;

    Si produce:

    ………

    ………

    ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F361
    SENTENZA DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO EX ART. 119 CCII

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    REPUBBLICA ITALIANA

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Visto il ricorso con il quale il creditore ……… [ovvero il commissario giudiziale dott..] ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo della società sopra indicata;

    considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto il concordato è stato omologato con proprio decreto assunto in data ………;

    considerato che questo Tribunale, con proprio decreto del ………, ha chiesto alla società concordataria informazioni scritte in ordine alle circostanze rilevate e rappresentate nel citato ricorso;

    rilevato che nella memoria depositata dal Commissario Giudiziale si rileva che gli obblighi assunti dalla società concordataria con il piano approvato dai creditori ed omologato da questo Tribunale non possono essere adempiuti, in quanto le somme disponibili per i riparti non consentono il pagamento dei creditori ……… [indicare i pagamenti previsti dalla proposta di concordato approvata ed omologata] ………;

    considerato che quanto rappresentato dalla società concordataria nella memoria depositata in data ……… conferma quanto rilevato dal Commissario Giudiziale,

    rilevato che il legale rappresentante della società concordataria, convocato innanzi a questo Tribunale all’udienza del ………, non ha fornito elementi utili per far ritenere che il concordato preventivo, come omologato, possa validamente essere eseguito;

    ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per la risoluzione del concordato, non essendo trascorso un anno dall’ultimo adempimento previsto dal concordato;

    rilevato che dall’esame della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 39 CCII, dell’attestazione del professionista indipendente, della relazione del commissario giudiziale ex art. 105 CCII, dall’istanza depositata dallo stesso commissario giudiziale ex art. 106 CCII e dalla sua relazione finale emerge pienamente lo stato d’insolvenza in cui versa la società ……… [in liquidazione];

    rilevato che nei casi in cui non vi sono creditori istanti, l’esclusione dell’iniziativa d’ufficio impone che il collegio investito della domanda di concordato preventivo effettui la segnalazione cui all’art. 38 CCII al p.m., al fine di sollecitare l’iniziativa di quest’ultimo;

    Visti gli artt. 38 e 119 CCII;

    PRONUNCIA

    la risoluzione del concordato preventivo della società ……… [in liquidazione] e dispone che il presente decreto sia trasmesso al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ……… affinché valuti l’opportunità di richiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 38 CCII.

    ordina che la sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 45.

    Luogo, data ………

    Il Giudice est……….

    Il Presidente ………

    F362
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il ricorso con il quale il creditore ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo proposto da ………, e omologato con sentenza del ………;

    viste le difese svolte dal debitore con le quali si contesta la sussistenza dei presupposti della risoluzione;

    ritenuto che dalle informazioni assunte e dai documenti acquisiti l’inadempimento prospettato non si sia allo stato verificato;

    ritenuto, infatti, che dalla liquidazione dei beni sembra ragionevole possa essere ricavata la somma di euro ………, sufficiente a far ritenere che gli obblighi assunti dalla società concordataria con il piano approvato dai creditori ed omologato da questo Tribunale possano regolarmente essere adempiuti

    RIGETTA

    Il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F363
    RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

    ECC.MA CORTE D’APPELLO DI ………

    ***

    La scrivente società ………, con sede in ……… via ……… [C.F……….] nella persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ………, elettivamente domiciliato in ………, via ……… presso lo studio dell’avv………. che lo rappresenta e difende per procura ……… a margine [ovvero in calce] al presente atto.

    PREMESSO

    - che con ricorso depositato il ………, l’odierna appellante aveva chiesto al Tribunale di ……… la risoluzione del concordato preventivo della società ………, omologato con decreto dello stesso Tribunale del ………;

    - che, a fondamento del cennato ricorso, si assumeva che la società concordataria non potesse adempiere agli obblighi assunti con il piano approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale, e, in particolare, si rappresentava che ………

    - che con decreto del ……… notificato il ……… il Tribunale di ……… ha respinto il predetto ricorso per la risoluzione del concordato preventivo.

    La scrivente formula il presente reclamo per i seguenti

    MOTIVI

    ………

    ………

    ………

    Tutto ciò premesso, la società ……… come sopra rappresentata e difesa

    PROPONE

    reclamo avverso il decreto in data ……… con il quale il Tribunale di ……… ha rigettato la richiesta di risoluzione del concordato preventivo della società ……… e chiede l’accoglimento delle seguenti

    CONCLUSIONI

    voglia la Corte d’Appello di ………, in riforma del decreto reclamato e per le ragioni di cui in narrativa, pronunziare la risoluzione del concordato preventivo della società ………, omologato dal tribunale con decreto in data ………

    Con vittoria di spese ed onorari.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Natura giuridica - II. Il procedimento - III. L’importanza dell’inadempimento - IV. Gli effetti.

    I. Natura giuridica

    I.Natura giuridica

    1 La risoluzione, nel sistema oggi vigente, costituisce un rimedio prettamente contrattuale (anch’esso rapportato, ex art. 1455 c.c., ad un inadempimento di certa importanza) innestato nel concordato al fine di eliminarne gli effetti dilatori e rimessori, oltre che segregativi. Il che equivale a dire che, riguardando un istituto diverso da quelli di generale fallibilità, l’art. 186 non si pone affatto in rapporto di specialità con le norme che presiedono a questi ultimi. Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l. fall. [C. s.u. 14.2.2022, n. 4696].

    2 In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, ai fini della risoluzione, è sufficiente, a norma dell’art. 186 l. fall., che l’accordo sia oggettivamente venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base a una ragionevole previsione, a soddisfare in misura non irrisoria i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la risoluzione può essere inoltre determinata dall’obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, mentre non assume alcun rilievo l’eventuale colpa del debitore, il quale ha esaurito la sua prestazione con la consegna dei beni; quest’ultima, in tale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, inquadrabile nella disciplina dettata dall’art. 1977 c.c., non comporta (salvo patto contrario) il trasferimento dei beni ceduti con la conseguente liberazione immediata del debitore, ma il trasferimento in favore organi della procedura concordataria della legittimazione a disporre dei beni ceduti, onde procedere alla loro liquidazione, e produce la liberazione del debitore, a norma dell’art. 1984 c.c., soltanto quando i creditori conseguono sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti [C. 12.6.2020, n. 11344].

    3 L’art. 119 CCI, in tema di risoluzione del concordato preventivo, non si applica alle procedure che siano in fase di esecuzione al momento della entrata in vigore del codice della crisi (15.7.2022). Ne consegue che l’inadempimento alla proposta concordataria integra quei “fatti sopravvenuti” che, sulla scorta dei principi sanciti dalla Corte di cassazione con la decisione n. 4696/2022, legittimano il pubblico ministero a chiedere, prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato, il fallimento del debitore con domanda che, in applicazione del principio generale tempus regit actum, deve seguire la disciplina processuale del codice della crisi [T. Prato 17.1.2023].

    II. Il procedimento

    II.Il procedimento

    1 In tema di concordato preventivo, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del concordato già omologato e la stessa venga pronunciata, non è possibile procedere pure alla revoca dell’ammissione della società alla procedura concordataria, sicché è nullo il provvedimento del tribunale che abbia disposto tale revoca [C. 14.9.2020, n. 19005].

    2 In tema di concordato preventivo, pur dovendosi riconoscere, in capo ai creditori, il diritto di agire per la risoluzione nel caso in cui sia emersa l’impossibilità di soddisfarli nella misura proposta ed omologata, a prescindere dalla scadenza dei termini di adempimento delle obbligazioni concordatarie, non è consentito individuare un “dies a quo” del termine di decadenza della suddetta azione anticipato rispetto a quello previsto dall’art. 186, c. 3, l. fall. [C. 29.5.2019, n. 14601].

    3 Il procedimento di risoluzione del concordato non rientra tra i casi in cui è obbligatorio l’intervento del p.m., a norma dell’art. 70, n. 5, c.p.c. [C. 21.10.2021, n. 29289].

    4 In tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l’attuale testo della l. fall., art. 137, cui rinvia l’art. 186 stessa legge, postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l’eventuale garante, include il garante accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale [C. 30.9.2019, n. 30441].

    5 Le ipotesi di risoluzione anticipata rispetto al termine fissato per l’ultimo adempimento sono eccezionali e possono consistere solo in una conclamata e irreversibile impossibilità ad adempiere da parte della società debitrice in concordato: solo in questo perimetro anche la Corte di Cassazione circoscrive la possibilità di risoluzione anticipata rispetto al rigoroso termine indicato dall’art. 186 l. fall. [C. App. Milano 16.12.2021].

    6 La sentenza di risoluzione del concordato preventivo non è provvisoriamente esecutiva in quanto trattasi di pronuncia costitutiva e dunque, in linea di principio, tale da non produrre effetti fino alla sua definitività, manca nell’art. 186 l. fall. una deroga espressa a tale principio, e non può applicarsi al concordato preventivo la disposizione dettata per il concordato fallimentare e richiamata, nei limiti della compatibilità, dalla citata disposizione; per tale istituto, infatti, scelta legislativa in ordine alla provvisoria esecutività trova, la sua ragion d’essere, nel sistema delle procedure concorsuali, nel principio di massima tutela del ceto creditorio assicurata dalla riapertura della procedura fallimentare, tutela che in caso di risoluzione del concordato preventivo risulta maggiormente garantita dalla soluzione negativa, anche nella prospettiva di una possibile riforma della sentenza che l’ha pronunciata, grazie alla permanenza in carica degli organi della procedura [T. Arezzo 27.4.2021].

    III. L’importanza dell’inadempimento

    III.L’importanza dell’inadempimento

    1 Deve escludersi che il concordato preventivo possa intendersi (e qualificarsi) come un contratto a prestazioni corrispettive, essendo piuttosto «un istituto sui generis caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici», cosicché la normativa di diritto comune non può dirsi applicabile sic et simpliciter al concordato. La risoluzione del concordato preventivo può essere disposta dal tribunale solamente laddove l’inadempimento del debitore, ai sensi dell’art. 186 l. fall. non abbia scarsa importanza, non rilevando a nulla l’imputabilità dell’inadempimento, che invece costituisce un aspetto essenziale nella disciplina del diritto comune (art. 1218 c.c.) [C. 31.7.2019, n. 20652].

    2 Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’ art. 186 l. fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva [C. 13.72018, n. 18738].

    3 In tema di risoluzione del concordato preventivo, l’art. 186 l. fall. valorizza il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica che, diversamente da quella dell’art. 1218 c.c., fa venire in rilievo l’inadempimento nella sua dimensione e consistenza e il dato oggettivo del mancato raggiungimento del risultato satisfattivo, a prescindere dall’ascrivibilità al debitore del risultato infruttuoso risultato o da eventuali profili di colpa a lui imputabili [C. App. Bari 6.12.2022].

    IV. Gli effetti

    IV.Gli effetti

    1 In tema di insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l. fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l. fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile [C. 22.6.2020, n. 12085].

    2 In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall’art. 140, c. 3, l. fall., in tema di concordato fallimentare, i pagamenti eseguiti nel corso della procedura minore in violazione della par condicio creditorum e dell’ordine delle prelazioni, sono ripetibili non in quanto oggettivamente non dovuti ma perché, in quanto difformi ai canoni di soddisfacimento concordatario, inefficaci rispetto alla massa dei creditori, sicché la relativa azione, esercitabile soltanto dalla curatela, ha carattere costitutivo e si prescrive, al pari delle azioni revocatorie, nel termine di cinque anni, con decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento, da cui sorge [C. 14.1.2016, n. 509].

    3 In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall’art. 140, c. 3, l. fall., in tema di concordato fallimentare - secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d’essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell’istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della “par condicio creditorum” e dell’ordine delle prelazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non avere rilevato l’esistenza di pagamenti illegittimamente effettuati in favore di creditori chirografari senza il previo soddisfacimento di creditori privilegiati quali l’INPS e l’Esattoria comunale, per come facilmente evincibile dalla stessa sentenza di risoluzione del concordato preventivo) [C. 23.7.2014, n. 16738].

    4 La risoluzione non produce effetti nei confronti degli impegni assunti dai garanti [art. 140, c. 3, l. fall.] che rimangono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti nel concordato [C. 30.12.2005, n. 28878; C. 14.3.2001, n. 3670; C. 18.2.1997, n. 1462; C. 22.2.1993, n. 2174; contra in passato C. 17.10.1977, n. 4438]. In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall’atto dell’apertura della procedura concordataria [C. s.u. 18.5.2009, n. 11396]. Creditori che potranno agire per pretendere il ristoro del danno costituito dalla differenza tra la percentuale promessa e quella che avranno realizzato dalla liquidazione fallimentare [C. 18.7.1979, n. 4169].

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