[1] Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
[2] Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
[3] Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Natura giuridica - II. Legittimazione - III. Motivi di annullamento - IV. Procedimento.
I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 Dopo l’omologazione del concordato preventivo, ove si accerti una condotta dolosa del debitore volta a esagerare il passivo o a sottrarre o dissimulare l’attivo, è possibile pervenire all’annullamento del concordato. Diversamente da quanto accade nell’ipotesi di risoluzione del concordato, ai fini dell’annullamento rilevano fatti anteriori alla sentenza di omologa del tribunale; così pure la circostanza che nella proposta di concordato fosse stata prevista la liberazione del debitore non impedisce l’annullamento del concordato e ciò considerata l’ottica chiaramente sanzionatoria dell’istituto in esame. L’azione di annullamento può essere esercitata soltanto nei confronti di una sentenza di omologazione definitiva.
2 L’annullamento è stato valutato in dottrina come una sorta di revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., anche se va considerato come l’annullamento non riguardi tanto e direttamente la sentenza di omologa, quanto l’intero procedimento.
II. Legittimazione
II.Legittimazione1 Le funzioni di vigilanza e controllo assegnate al commissario giudiziale nel corso della procedura, prima e dopo l’omologazione non ne esauriscano il potere di iniziativa processuale. La sua legittimazione attiva nell’azione di risoluzione presuppone, ai sensi dell’art. 119 CCII, una previa istanza dei creditori, mentre tale legittimazione, concorrente con quella dei creditori, è direttamente in capo all’organo della procedura ai fini dell’annullamento del concordato preventivo omologato in caso di scoperta postuma dell’esagerazione dolosa del passivo o di sottrazione o dissimulazione di parte rilevante dell’attivo. La norma individua espressamente nel commissario giudiziale, l’unico organo della procedura abilitato ad agire in giudizio, in concorso con i creditori: a differenza che nell’ipotesi, contestualmente prevista, della risoluzione del concordato preventivo, in cui la legittimazione attiva compete direttamente a questi ultimi e solo di riflesso anche al commissario giudiziale. In entrambi i casi, senza menzione del liquidatore giudiziale.
2 Il che pone in risalto speculare il ruolo preminente, se non esclusivo, del commissario giudiziale in una fattispecie che, seppur venuta alla luce nella fase esecutiva, a seguito della scoperta del dolo del debitore, riguarda retrospettivamente l’originaria proposta concordataria, con l’allegato piano: già oggetto del suo vaglio critico nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII ed in quelle successive. Ne discende che l’art. 120 CCII, appare, quindi, idoneo riferimento normativo di un’opzione ermeneutica rispondente all’esigenza di assicurare l’effettivo contraddittorio anche sulla domanda in esame, la cui causa petendi risiede nella stessa proposta di concordato, sulla quale il commissario giudiziale si è istituzionalmente espresso.
3 La norma attribuisce testualmente la legittimazione attiva al commissario ed a qualunque creditore, e quindi anche ai creditori concorsuali non concorrenti. Il tribunale non ha potere di annullamento d’ufficio in quanto il giudizio attiene alla validità della formazione dell’accordo concordatario, con riguardo al quale non è attribuito alcun sindacato di merito all’organo giudiziario.
4 Il tenore letterale dell’articolo sembrerebbe attribuire al debitore, in via esclusiva, la legittimazione passiva dato che il concordato può essere annullato “su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore”.
5 Il pubblico ministero è parte automatica di tutti di procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e quindi anche del giudizio di annullamento. Ed infatti, l’art. 40, c. 3, articolo richiamato dall’art. 120 CCII. prevede che tutte le domande proposte dal debitore gli siano trasmesse dal cancelliere, unitamente ai documenti allegati, al pubblico ministero
III. Motivi di annullamento
III.Motivi di annullamento1 L’indicazione dei motivi di annullamento è tassativa, dato che, come espressamente dichiarato dall’articolo in esame, “non è ammessa alcuna altra azione di nullità”. Deve quindi ritenersi non più attuale quell’interpretazione giurisprudenziale che, nella vigenza della l. fall. propugnava un’interpretazione della disciplina dell’annullamento in caso di concordato preventivo estesa a qualsiasi ipotesi di atto di frode, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 173 l. fall. per il caso di revoca dell’ammissione. Alla luce della natura negoziale del concordato preventivo deve ritenersi che la dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo si risolvano in un vizio genetico dell’accordo che incide sulla genuinità e quindi sulla validità della manifestazione di consenso alla proposta da parte dei creditori. La dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo creano una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore, in base alla quale i creditori sono stati indotti ad approvare e, poi, il tribunale ad omologare il concordato. Tale falsa rappresentazione, per legittimare una domanda di annullamento, deve essere quindi il prodotto di un’attività dolosa o fraudolenta posta in essere dal proponente o alla quale egli abbia deliberatamente concorso con idoneo comportamento.
2 I due essenziali presupposti dell’annullamento sono da una parte il vero e proprio dolo (requisito soggettivo essenziale in entrambe le ipotesi, benché il legislatore lo abbia esplicitato soltanto per la sottrazione dell’attivo), e non semplicemente l’erronea valutazione operata dal debitore, dai creditori o dal tribunale di elementi conosciuti prima dell’omologazione, dall’altra la rilevanza che tale falsa rappresentazione ha avuto nella determinazione volitiva dei creditori ed eventualmente nella decisione del tribunale.
3 La sottrazione dell’attivo si riferisce sia alla materiale distrazione di beni mobili o immobili, sia alla mancata denuncia dell’esistenza di crediti. La dissimulazione dell’attivo è ravvisabile in qualunque attività preordinata ad occultare beni mobili o immobili, ovvero a sottrarre ai creditori beni destinati alla massa concordataria con l’utilizzo, ad esempio, di mezzi giuridici quali l’intestazione fiduciaria o la vendita simulata, al fine di convincerli ad accettare una percentuale inferiore. La dolosa esagerazione del passivo si realizza quando il debitore espone debiti insussistenti o sussistenti in misura inferiore a quella esposta, ma anche nell’allegazione dell’esistenza di privilegi ed oneri inesistenti.
IV. Procedimento
IV.Procedimento1 Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
2 L’onere di provare la tempestività dell’azione incombe sul commissario o sul creditore che chiede l’annullamento del concordato, in analogia a quanto previsto per la revocazione. Il termine di sei mesi decorre dall’eliminazione della falsa rappresentazione, dovuta all’altrui inganno, e dalla contemporanea acquisizione della conoscenza delle reali, o supposte tali, circostanze prima ignorate. Per scoperta del dolo, agli effetti della decorrenza del termine per l’inizio dell’azione, deve ritenersi sufficiente la notizia dei fatti giunta a conoscenza del commissario o del creditore con sufficiente grado di verosimiglianza, tale da determinare in questi la convinzione di essere stato vittima di dolose manovre da parte del debitore, o di altri, e da consentirgli di fornire all’autorità una sufficiente specificazione dei fatti stessi nel loro complesso e negli elementi essenziali, così da poter procedere in un successivo momento all’accertamento della loro obiettiva ed effettiva esistenza.
3 Il procedimento è regolato ai sensi degli artt. 40 e 41. il procedimento per la richiesta di annullamento è identico a quello per la risoluzione. Cfr. [F364] [F365].
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
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CONCORDATO PREVENTIVO
………
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Il ………, commissario giudiziale della ………, C.F………., rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., è elettivamente domiciliato giusta delega a margine del presente atto e decreto di autorizzazione del Giudice delegato in data ………
con il presente atto propone ricorso per la pronuncia di annullamento del concordato preventivo della ………
FATTI E MOTIVI DEL RICORSO
- con sentenza del Tribunale di ……… in data ……… è stato omologato il concordato preventivo in epigrafe;
- G.D. è il dott……….;
- il piano presentato dalla società debitrice ed approvato dai creditori prevedeva che l’esecuzione del concordato avvenisse entro il ………, con il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari della percentuale del ………% per la classe 1, del ………% per la classe 2………;
- in data ……… il sottoscritto commissario veniva a conoscenza che, presso la banca ………, nel periodo dal ……… al ……… sarebbero transitate somme per l’importo complessivo di euro ………, confluite su uno o più conti bancari presso la banca estera ………, con sede nello stato ………;
- come meglio rappresentato nell’allegata memoria, a seguito delle indagini esperite su autorizzazione del G.D. con decreto del ………, è emerso che tali somme sono riferibili alla società concordataria e sono risultate trasferite nei conti bancari esteri dagli amministratori della stessa;
- le predette somme avrebbero dovuto costituire parte dell’attivo da ripartire ai creditori, i quali hanno, dunque, subito un pregiudizio per aver votato la proposta di concordato senza essere stati posti in condizione di conoscere l’esatta consistenza dell’attivo;
- la condotta degli amministratori della società concordataria deve ritenersi dolosa;
- non sono trascorsi sei mesi dalla scoperta di tale condotta;
- quanto sopra rappresentato integra le condizioni per poter procedere all’annullamento del concordato ai sensi dell’art. 120 CCII;
Tutto ciò premesso, il commissario giudiziale, ………, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale di ………, annullare il concordato preventivo proposto dalla ………, omologato con decreto di questo Tribunale in data ………, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si producono i seguenti documenti:
………
………
………
Luogo, data ………
Firma ………
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
il Tribunale Civile E Penale Di ………
Sezione concorsuale
***
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott………. Presidente
dott………. Giudice
dott………. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ………, il commissario giudiziale della ……… in concordato preventivo, esponeva che la società debitrice aveva proposto domanda di ammissione al concordato, sottoponendo ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva ………; che la proposta era stata approvata dai creditori ed omologata dal tribunale con sentenza divenuta definitiva; che dopo alcuni mesi era venuto in possesso di documenti comprovanti che, presso la banca ………, nel periodo dal ……… al ……… sarebbero transitate somme per l’importo complessivo di euro ………, confluite su uno o più conti bancari presso la banca estera ………, con sede nello Stato ………; che a seguito delle indagini esperite dal commissario giudiziale su autorizzazione del G.D. con decreto del ………, è emerso che tali somme sono riferibili alla società concordataria e sono poi risultate trasferite su conti bancari esteri intestati agli amministratori della stessa; che le predette somme avrebbero dovuto far parte dell’attivo da ripartire ai creditori, i quali hanno subito un pregiudizio per aver votato la proposta di concordato senza essere stati posti in condizione di conoscere l’esatta consistenza dell’attivo; che la condotta degli amministratori della società concordataria deve ritenersi dolosa e che non sono trascorsi sei mesi dalla scoperta di tale condotta; che quanto rappresentato integra le condizioni per poter procedere all’annullamento del concordato ai sensi dell’art. 120 CCII.
Si costituiva in giudizio la convenuta società ………, eccependo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 120 CCII, sostenendo che la maggior parte delle somme indicate dal commissario giudiziale nel ricorso sarebbero state in realtà nella disponibilità degli amministratori, in quanto rinvenienti da operazioni riferibili agli stessi e non alla società ora in concordato, e negando, per la parte residuale delle somme
risultate occultate, che il loro importo fosse tale da alterare la valutazione della convenienza della proposta concordataria da parte dei creditori.
Alla udienza fissata, comparivano il commissario giudiziale ed il rappresentante legale della debitrice, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il commissario giudiziale della società ……… in concordato preventivo ha chiesto l’annullamento del concordato lamentando l’occultamento - da parte della debitrice - di una parte significativa dell’attivo. Dagli atti di causa è emerso in modo incontestabile che la società debitrice ha omesso di indicare nel piano sottoposto ai creditori le somme transitate presso la banca ……… e rifluite sui conti personali degli amministratori presso le banche ……… Tale circostanza risulta infatti dai documenti prodotti dall’attore e dall’esame del piano proposto dalla debitrice ai creditori, nonché dalle successive vicende del concordato, dalle quali si desume che mai tali attività furono considerati nella proposta.
Le osservazioni della società debitrice si sono rivelate, alla luce dell’esame dibattimentale, prive di effettiva consistenza, anche con riferimento alla circostanza che il valore delle somme occultate non avrebbe inciso sulla valutazione della convenienza del concordato. In tale prospettiva deve ritenersi fondata la domanda di annullamento.
Il Collegio ritiene, inoltre, che la condotta degli amministratori possa integrare una o più fattispecie delittuose previste dal CCII e, pertanto, va disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale per gli accertamenti del caso.
Poiché dall’esame della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 39 CCII, della relazione dell’esperto, della relazione del commissario giudiziale, dall’istanza depositata dallo stesso commissario giudiziale ex art. 105 CCII e dalla sua relazione finale emerge pienamente lo stato d’insolvenza in cui versa la società ………, non essendo costituiti nel presente giudizio né creditori, né il P.M., si impone la segnalazione di cui all’art. 38 CCII al P.M. al fine di sollecitare l’iniziativa di quest’ultimo.
P.Q.M.
Visto l’art. 120 CCII, il Tribunale di ………, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal commissario giudiziale della società ……… in concordato preventivo nei confronti della stessa società con ricorso depositato in data ………, così decide
ANNULLA
il concordato preventivo proposto dalla società ……… e omologato con sentenza di questo Tribunale del ………, e dispone che il presente decreto sia trasmesso al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ……… affinché valuti l’opportunità di richiedere la liquidazione giudiziale di ……… ai sensi dell’art. 38 CCII; ordina che la sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 45.
Luogo, data ………
Il Giudice estensore ………
Il Presidente ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Natura giuridica
I.Natura giuridica1 L’annullamento del concordato preventivo omologato è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, o comunque - sussistendo in caso di annullamento l’eadem ratio di cui all’art. 173 l. fall. - di altri atti di frode idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto [C. 14.9.2016, n. 18090].
II. Motivi di annullamento
II.Motivi di annullamento1 Il concordato preventivo omologato può essere annullato, ex art. 186 l. fall., quando l’approvazione dei creditori si sia fondata su un’indotta rappresentazione erronea circa la sua fattibilità e convenienza. Infatti, l’annullamento è disposto quando il loro errore è da ricondurre ad un’alterazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società debitrice, realizzata da quest’ultima non solo attraverso le condotte citate dall’art. 138, c. 1, l. fall., ma anche tramite qualsiasi atto di frode posto in essere a tal fine [C. 14.9.2016, n. 18090].
2 Presupposto dell’annullamento del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 138, r.d. n. 267/1942 è unicamente l’accertata sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, che ha indotto i creditori a votare nell’erroneo convincimento della sua insussistenza, mentre a nulla rileva che l’attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura concordataria [C. 1.6.2016, n. 11395].
3 La dolosa dissimulazione di parte (rilevante) dell’attivo, quale ragione di annullamento del concordato preventivo o fallimentare (artt. 138 e 186, r.d. 16.3.1942, n. 267), non è di per sé ravvisabile nell’allegazione, con la proposta di concordato, di relazione di stima di un immobile per valore inferiore a quello di mercato, poiché, ove l’immobile medesimo sia fedelmente indicato nelle sue esatte caratteristiche, il suddetto comportamento non integra un raggiro idoneo a trarre in inganno i creditori e gli organi della procedura [C. 19.1.1987, n. 396].