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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    120-quater. Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (1)

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    [1] Fermo quanto previsto dall’articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

    [2] Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.

    [3] I soci possono opporsi all’omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all’alternativa liquidatoria.

    [4] Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all’omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.

    (1) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha inserito la Sezione VI-bis, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’omologa del concordato.

    I. L’omologa del concordato

    I.L’omologa del concordato

    1 L’art. 120-quater CCII legittima una domanda di concordato con previsione di attribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda. La norma parla del “valore risultante dalla ristrutturazione”, locuzione da ritenersi equivalente al “valore eccedente quello di liquidazione” di cui all’art. 84, c. 6, CCII e da intendersi, evidentemente, come il surplus prodotto dalla continuità aziendale. Interpretazione che delimita altresì l’ambito di applicazione della norma alle sole ipotesi di piani in continuità aziendale diretta con una suddivisione obbligatoria in classi tra i creditori ed i soci in favore dei quali è prevista l’assegnazione di parte del valore risultante dalla ristrutturazione.

    2 Il primo comma dell’art. 120-quater CCII costituisce una sorta di appendice dell’art. 112 CCII. Infatti, quando il valore risultante dalla ristrutturazione è attribuito anche ai soci, il concordato può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti è almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci.

    3 In sostanza, come per la ristrutturazione trasversale, i creditori delle classi dissenzienti possono sì ricevere un trattamento inferiore a quello che riceverebbero con la regola della absolute priority rule ma alla condizione che la “perdita” non derivi da attribuzioni riconosciute ai soci, posto che i soci in quanto residual claimants non possono prevaricare i creditori. Questa conclusione è avvalorata dalla regola sussidiaria secondo la quale l’ultima classe dei creditori non può ricevere meno di quello che è complessivamente riservato ai soci.

    4 Il termine di comparazione tra attribuzioni ai creditori e attribuzioni ai soci deve tener conto della valorizzazione di quelle assegnate ai soci e che si identificano nelle loro partecipazioni e negli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma; i soci possono opporre, in una sorta di compensazione atipica, che quanto riceveranno dovrà essere conteggiato al netto delle risorse che hanno immesso ai fini della ristrutturazione. Si tratta di una comparazione estremamente complessa perché deve tener conto di una pluralità di fattori e in particolare del valore della società al termine della ristrutturazione [vedi formula F335].

    5 Qualora il piano preveda che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, deve ritenersi necessaria la previsione di una classe dei soci.

    6 La partecipazione dei soci al voto è funzionale alla approvazione della manovra finanziaria o della previsione di attribuzioni. Pertanto, i soci dissenzienti, da intendersi come quelli che sono inseriti in classi che hanno negato il consenso, ai sensi del comma 3 dell’art. 120-quater CCII, possono opporsi all’omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all’alternativa liquidatoria.

    7 Si tratta di una dimostrazione non agevole perché presuppone che sia elevato il valore della ristrutturazione rispetto a quello di liquidazione e che nel primo abbiano trovato eccessiva soddisfazione i creditori anteriori.

    8 L’art. 120-quater, c. 4, CCII, in attuazione dell’art. 2, par. 1, n. 9) della direttiva, prevede che le disposizioni previste in tale articolo si applichino, in quanto compatibili, all’omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti. Il comma 4 consente quindi l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza con attribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda a tutti gli “imprenditori”, per tali intendendosi tutte le persone fisiche che esercitano “un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.

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