Informazione

Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

127. Qualità di pubblico ufficiale

[1] Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La nomina del curatore - II. Le incapacità - III. L’accettazione della nomina.

I. La nomina del curatore

I.La nomina del curatore

1 Il curatore è nominato dal tribunale con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero in caso di revoca o di sostituzione, con successivo decreto in corso di procedura.

2 Il curatore è scelto nella categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili o in quella degli avvocati o dei consulenti del lavoro (tutti i professionisti devono essere iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 356 CCII); accanto a queste tradizionali categorie vanno inclusi gli studi professionali associati o società tra professionisti, (sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui sopra e in tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura), nonché coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale (art. 358 CCII). Esiste, tuttavia, una prassi diffusa, praeter legem, per la quale si designa come curatore un organo collegiale (composto da due o tre professionisti); una prassi assai discutibile, non scevra da criticità, che potrebbe ora essere superata dalla previsione per la quale il tribunale con la sentenza di apertura può affiancare al curatore uno o più esperti (art. 49 CCII).

II. Le incapacità

II.Le incapacità

1 Non tutti possono assumere la carica in quanto sono fissate per legge (art. 358 CCII) talune incapacità (l’interdetto, l’inabilitato, chi sia stato dichiarato debitore e chi sia stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici) e incompatibilità (il coniuge, i parenti e gli affini del debitore, i suoi creditori, chi nel biennio anteriore alla liquidazione giudiziale si è ingerito nella sua impresa concorrendo a cagionarne il dissesto, chi si trovi in conflitto d’interessi). L’incarico non può essere affidato neppure a chi abbia una particolare relazione con un magistrato dell’ufficio giudiziario (art. 35-bis e 35.1., d.lgs. n. 159/2011).

III. L’accettazione della nomina

III.L’accettazione della nomina

1 Una volta nominato, il curatore deve accettare la carica senza indugio e deve immediatamente attivarsi per il compimento di taluni atti urgenti, nonché per preparare in rapida sequenza la relazione, il progetto di stato passivo e il programma di liquidazione.

B) Frmule

B)Frmule
F385
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

Il sottoscritto………

Vista la sentenza con cui il Tribunale di ……… ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale ………

Vista la sentenza nella parte in cui il sottoscritto è stato nominato curatore………

Dato atto che non esiste alcuna clausola di compatibilità in quanto il sottoscritto non ha mai avuto rapporti con l’impresa debitrice, né, per quanto consta, con altre parti coinvolte,

nel ringraziare per la fiducia accordata

DICHIARA

di accettare l’incarico

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

Fine capitolo
Open
    • Stampa
    • Condividi via email
    • Visualizza PDF
    • Vai a pagina

Torna all'inizio