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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    129. Esercizio delle attribuzioni del curatore

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    [1] Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

    [2] Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell’ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La nozione di patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e la funzione di amministrazione del curatore - II. Il rapporto con gli altri organi fra autonomia e subordinazione - III. La delegabilità delle funzioni - IV. La relazione del curatore (rinvio all’art. 130).

    I. La nozione di patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e la funzione di amministrazione del curatore

    I.La nozione di patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e la funzione di amministrazione del curatore

    1 Per quanto siano molteplici le attività che il curatore deve svolgere e per quanto siano variegate le competenze, tutto ruota attorno alla previsione dell’art. 128 CCII relativa all’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale. Va precisato che si parla di “patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale” e non di “patrimonio del debitore”, posto che vanno tenuti distinti i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale dai rapporti che facevano capo al debitore in quanto non tutto viene coinvolto nella procedura e di ciò è semplice rendersi conto quando la procedura si applica ad una persona fisica: i rapporti personali (quali ad esempio il contratto di locazione della casa di abitazione del debitore) restano estranei alla procedura e dunque il curatore non deve amministrarli.

    2 Si parla di “patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale” in una rappresentazione dinamica; il patrimonio non è soltanto l’insieme dei beni materiali, ma è rappresentato anche dai beni immateriali e soprattutto dai diritti (attivi e passivi) e dai rapporti giuridici sostanziali, nonché dai rapporti giuridici processuali.

    3 Il curatore amministra il patrimonio dell’impresa sostituendosi al titolare nella gestione (che deve essere subito sentito) cfr. [F386], pur senza assumerne sempre il ruolo di “avente causa”, posto che in tante situazioni il curatore riveste il ruolo di “avente causa” dei creditori a dimostrazione della assoluta atipicità del ruolo che ne fa un organo ancipite al punto che spesso il curatore assume la posizione, processuale e sostanziale, di terzo.

    4 Le funzioni di amministrazione che gli sono riconosciute si esplicano attraverso varie modalità: per taluni rapporti il curatore agisce in piena autonomia, per altri deve assumere pareri e per altri ancora le sue funzioni sono condizionate da autorizzazioni che spettano di volta in volta al giudice delegato o al comitato dei creditori. Cfr. [F387].

    5 Il curatore non può stare in giudizio se a ciò non è stato autorizzato dal giudice delegato (art. 128 CCII) e non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale; le uniche eccezioni riguardano l’intervento del curatore nelle liti sullo stato passivo il che non significa, però, che non sia necessaria anche per il curatore l’assistenza tecnica; l’autorizzazione non è dovuta neppure quando il curatore impugna un atto del giudice delegato. Cfr. [F388] [F389] [F390] [F391].

    II. Il rapporto con gli altri organi fra autonomia e subordinazione

    II.Il rapporto con gli altri organi fra autonomia e subordinazione

    1 Nell’incipit dell’art. 128 CCII si stabilisce che il curatore esercita la funzione di amministratore del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. L’esercizio della funzione di vigilanza da parte del giudice si concreta da un lato nella facoltà di convocazione del curatore in ogni momento (art. 123 CCII) e dall’altro lato nell’acquisizione di fonti di informazione che provengono dal curatore e dal comitato dei creditori. A sua volta il comitato dei creditori può ispezionare gli atti della procedura e chiedere chiarimenti al curatore.

    2 Lo strumento informativo principale è costituito dalla relazione ex art. 130 CCII (e dai successivi rapporti riepilogativi), ma un ruolo assai importante è rappresentato, altresì, dal programma di liquidazione. Questi adempimenti formali, tuttavia, non esauriscono il dovere di informativa, in quanto nel corso della procedura il flusso di informazioni dal curatore al giudice delegato deve essere costante.

    3 Il curatore non è [più] soggetto al potere di direzione del giudice e dunque non si trova in posizione gerarchicamente sottordinata; per converso, il rapporto con il comitato dei creditori è naturalmente dialogico vista la continua ingerenza del comitato nella sfera di attribuzioni che spettano al curatore.

    III. La delegabilità delle funzioni

    III.La delegabilità delle funzioni

    1 La molteplicità delle funzioni attribuite al curatore, specialmente nelle procedure di media-alta complessità, rende spesso necessario il ricorso a tecnici, esperti e collaboratori e, in casi da ritenersi eccezionali, ad altri professionisti in grado di sostituire il curatore (si pensi al caso della necessità di procedere all’inventario in luoghi diversi). Per ovviare a queste complessità, il tribunale, sin dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale può nominare uno o più esperti che assistano il curatore nel compimento di specifiche attività. Quando ciò non accade, occorre confrontarsi con la norma generale che stabilisce l’intrasmissibilità delle funzioni dell’ufficio di curatore. Tuttavia, il curatore può delegare ad altri talune funzioni, tranne che per specifiche operazioni e previa autorizzazione del comitato dei creditori. Cfr. [F392].

    2 Nella disposizione di cui all’art. 129 CCII si distinguono con chiarezza la figura del «delegato» (prevista dal comma 1) da quella del «coadiutore» (prevista dal comma 2). Nel primo caso il curatore ottiene l’autorizzazione a farsi sostituire da un terzo per l’espletamento di specifiche funzioni che gli sono proprie, e per questo l’esigenza, oltre che ben motivata, dovrà essere limitata nel tempo ed a specifici atti od operazioni. Tale sostituzione non può essere autorizzata per i compiti più delicati, rispetto ai quali la partecipazione del curatore non è surrogabile: formazione dell’elenco dei creditori, compimento delle operazioni relative alla formazione dello stato passivo, redazione del programma di liquidazione. Proprio perché si tratta di un sostituto del curatore, il compenso del delegato è sottratto da quello che spetta al curatore. Cfr. [F393] [F394] [F395] [F396] [F397] [F398].

    3 Per coadiutore, invece, si intende un soggetto dotato di una propria professionalità - complementare con quella del curatore - cui ci si rivolge per l’espletamento di taluni compiti, mansioni, incarichi che potrebbero essere svolti dal curatore stesso ma che è più opportuno vengano ad altri affidati (quale può essere il caso dello stimatore di beni, dell’esperto in materia di consulenza del lavoro, dell’esperto fiscalista; sono soggetti che non si sostituiscono al curatore nello svolgimento delle sue funzioni, ma che con le loro specifiche competenze tecniche integrano le esigenze della procedura); ciò spiega perché in questo caso occorra l’autorizzazione del comitato dei creditori, anche in funzione dell’onere del compenso. Per talune attività, il ruolo di coadiutore può essere affidato allo stesso debitore (o all’amministratore della società in liquidazione giudiziale).

    4 In ogni caso il curatore è responsabile dell’attività compiuta dal delegato e dal coadiutore .

    IV. La relazione del curatore (rinvio all’art. 130)

    IV.La relazione del curatore (rinvio all’art. 130)

    1 L’obbligo del curatore, stabilito dall’art. 130, di presentare la relazione al giudice delegato in merito alle cause e circostanze del dissesto, alla diligenza e responsabilità del debitore nella gestione dell’impresa, nonché a quant’altro può essere utile alla procedura, costituisce momento fondamentale dell’intera procedura.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F386
    VERBALE DI AUDIZIONE DEL DEBITORE

    ***

    VERBALE DI AUDIZIONE DEL SIG……….

    ***

    Oggi [………], ad ore ………, presso lo studio del curatore ………, alla presenza dell’avv………. e di ………, compare il sig………. nella sua qualità di ………, assistito da………

    Interrogato dal curatore, dichiara:

    ………

    ………

    ………

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F387
    COMUNICAZIONE DELLA AVVENUTA DESIGNAZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    Liquidazione giudiziale ………

    G.D……….

    ***

    Ill.mo Sig. Giudice delegato

    Spett.le Comitato dei creditori ………

    Il sottoscritto curatore ……… comunica alle SS.VV. che le somme consegnate dal debitore e quelle che affluiranno alla procedura saranno versate sul c/c n………. intestato alla procedura di liquidazione giudiziale, presso la Banca ……… [Ufficio postale di ………].

    Con tale Banca ……… il sottoscritto curatore ha pattuito le seguenti condizioni:

    ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F388
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO (LITE ATTIVA PENDENTE)

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    dagli accertamenti svolti è risultato che la debitrice aveva promosso le seguenti azioni legali:

    ………

    ………

    ………

    si tratta di cause attive che dagli approfondimenti eseguiti e sulla scorta di quanto relazionato dai legali incaricati dalla debitrice, meritano di essere coltivate in quanto:

    ………

    ………

    ………

    Considerato che secondo quanto prevede l’art. 213 CCII è possibile stimare che la causa, al netto dei costi, possa determinare l’acquisizione di risorse liquide in misura di euro ………

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché la S.V., voglia autorizzare il curatore a costituirsi nei giudizi indicati in premessa per proseguirli e coltivare le domande proposte dal debitore.

    Comunica che la causa sarà affidata all’avv………., ritenuta l’opportunità di ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F389
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO (LITE ATTIVA NUOVA)

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    dagli accertamenti svolti è risultato che la debitrice aveva eseguito le seguenti opere in relazione al contratto di appalto con ……… nel cantiere di ………:

    per tali opere sono stati emessi n………. S.A.L……….;

    ………

    ………

    Il committente non ha provveduto al saldo, né ha opposto contestazioni;

    Poiché il credito della debitrice è certo, liquido ed esigibile, si ritiene opportuno avviare le iniziative giudiziarie volte alla riscossione del credito:

    ………

    ………

    ………

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché la S.V., voglia autorizzare il curatore a intraprendere le iniziative giudiziarie opportune per la riscossione del credito vantato nei confronti di ………, ivi incluse eventuali iniziative cautelari.

    Comunica che l’incarico sarà affidato all’avv………. esperto della materia.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F390
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO (LITE PASSIVA)

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    In data [………], è stato notificato alla curatela il reclamo promosso da ………, avente ad oggetto ………;

    La curatela ha interesse a costituirsi in giudizio per difendere ………

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché la S.V., voglia autorizzare il curatore a costituirsi nel giudizio indicato in premessa per chiedere ………

    Comunica che l’incarico sarà affidato all’avv………., esperto della materia.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F391
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NON STARE IN GIUDIZIO (LITE ATTIVA PENDENTE)

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NON STARE IN GIUDIZIO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    dagli accertamenti svolti è risultato che la debitrice aveva promosso le seguenti azioni legali:

    ………

    ………

    ………

    si tratta di cause attive che dagli approfondimenti eseguiti e sulla scorta di quanto relazionato dai legali incaricati dalla debitrice, non meritano di essere coltivate in quanto:

    ………

    ………

    ………

    Rilevato che all’udienza del ……… le cause sono state interrotte ai sensi dell’art. 143 CCII.

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché la S.V., voglia autorizzare il curatore a non riassumere i giudizi indicati in premessa.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F392
    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A DELEGARE FUNZIONI DEL CURATORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DEL CURATORE A DELEGARE AD ALTRI ALCUNE FUNZIONI

    ***

    Spett.le Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

    il sottoscritto ………, curatore del fallimento in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    a causa di concomitanti e non differibili impegni professionali lo scrivente è impossibilitato a presenziare al seguente adempimento [inventario, udienza, operazioni di C.T.U., ecc.] e pertanto

    FA ISTANZA

    alle SS.VV. per essere autorizzato a delegare il [Dr./Rag./Avv.] ……… collaboratore del suo studio professionale ad intervenire in sua sostituzione alle operazioni indicate in premessa, senza oneri per la procedura.

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F393
    ISTANZA DI NOMINA DI COADIUTORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER LA NOMINA DI COADIUTORE

    ***

    Spett.le Comitato dei creditori del fallimento ………

    il sottoscritto ………, curatore del fallimento in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    la procedura ……… è di particolare complessità e richiede un impegno altrettanto particolare; lo scrivente, al fine di potere svolgere con la dovuta diligenza e sollecitudine tutte le operazioni connesse all’incarico

    FA ISTANZA

    perché il comitato dei creditori autorizzi la nomina del [Dr./Rag./Avv.] ……… collaboratore del suo studio professionale quale coadiutore per le seguenti operazioni: [in via esemplificativa: verifica dei crediti, redazione dell’inventario, adempimenti contabili e fiscali ………]; il coadiutore opererà sotto la direzione, la responsabilità ed a spese dello scrivente, senza onere quindi per la procedura.

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F394
    AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI PER LA NOMINA DEL COADIUTORE

    Il Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

    vista l’istanza con la quale il curatore chiede la nomina di un coadiutore;

    ritenuto che per la complessità delle operazioni connesse all’incarico, nell’interesse della procedura è opportuno che il curatore debba essere assistito da ………

    AUTORIZZA

    Il curatore alla nomina del coadiutore per lo svolgimento ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F395
    ISTANZA DI NOMINA DI CONSULENTE DEL LAVORO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER LA NOMINA DI CONSULENTE DEL LAVORO

    ***

    Spett.le Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

    il sottoscritto ………, curatore della procedura in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    la debitrice aveva in essere rapporti di lavoro dipendente ed occorre dar corso agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti, alle denunce e comunicazioni ai vari Enti, al controllo dei conteggi riportati nelle insinuazioni dei lavoratori e degli Enti, delle richieste di intervento del fondo di garanzia, adempimenti tutti che richiedono specifiche competenze tecniche;

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    affinché il comitato dei creditori voglia autorizzare la nomina, quale suo coadiutore, di un consulente del lavoro, al fine di provvedere all’esecuzione degli adempimenti di cui sopra.

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F396
    ISTANZA DI NOMINA DI ESPERTO FISCALE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER LA NOMINA DI ESPERTO IN MATERIA FISCALE

    ***

    Spett.le Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

    il sottoscritto ………, curatore della procedura in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    la procedura ha la necessità di provvedere a taluni adempimenti fiscali consistenti in:

    ………

    ………

    ………

    per i quali è necessaria una specifica competenza fiscale che il sottoscritto non possiede.

    In ragione di ciò, il sottoscritto curatore

    FA ISTANZA

    perché il comitato dei creditori voglia autorizzare la nomina di un esperto in materia fiscale, al fine di provvedere all’esecuzione degli adempimenti fiscali di cui sopra.

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F397
    ISTANZA DEL CURATORE PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DELL’AUSILIARIO NOMINATO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    - in data ………, lo scrivente, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ha nominato ……… con il compito di ………;

    - il suddetto professionista con lettera del ……… ha comunicato che l’incarico deve ritenersi esaurito e ha rimesso la sua notula per la liquidazione del compenso;

    - l’attività descritta nelle notule corrisponde a quella effettivamente svolta; si segnala in particolare che ………

    ………

    ………

    FA ISTANZA

    perché la S.V. voglia provvedere alla relativa liquidazione e ad emettere il mandato di pagamento.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    F398
    ISTANZA DEL CURATORE PER LA LIQUIDAZIONE DI ACCONTO SUL COMPENSO DELL’AUSILIARIO NOMINATO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI ACCONTO SUL COMPENSO

    ***

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    - in data ………, lo scrivente ha nominato, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ……… con il compito di ………;

    - il suddetto professionista con lettera del ……… ha comunicato che l’incarico non può essere esaurito in tempi brevi e ha rimesso la sua notula per la liquidazione di un acconto sul compenso e per il rimborso delle spese anticipate;

    - l’attività descritta nelle notule corrisponde a quella effettivamente svolta; si segnala in particolare che ………

    ………

    - i fondi della procedura sono sufficienti per procedere al pagamento di un acconto ………

    ………

    FA ISTANZA

    perché la S.V. voglia provvedere alla relativa liquidazione di un acconto e al rimborso delle spese anticipate, nonché ad emettere il mandato di pagamento.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Le funzioni del curatore - II. Amministrazione del patrimonio fallimentare - III. La dichiarazione dei redditi iniziale - IV. La dichiarazione dei redditi finale - V. Il contenzioso tributario - VI. Procedura d’intervento - VII. Le attribuzioni.

    I. Le funzioni del curatore

    I.Le funzioni del curatore

    1 L’efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti. Mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità. In ordine a tale secondo genere di risultanze, peraltro, ove la “ratio decidendi” si fondi su quelle parti della relazione del curatore in cui viene recepito ciò che allo stesso è stato riferito, eludendosi, in tal modo, il ricorso ad una prova testimoniale, con i limiti e la responsabilizzazione che essa comporta, si sostituisce una fonte di prova atipica alla utilizzazione di un mezzo di prova tipico, violandosi i precetti di diritto che governano l’assunzione delle prove. Né può ritenersi che, in tali ipotesi, la prova abbia carattere presuntivo, ove si consideri l’esigenza, per la validità di tal genere di prova, che essa abbia a fondamento fatti noti, in quanto provati o tali da non richiedere di essere provati per la loro notorietà o per l’assenza di contestazione [C. VI 6.2.2020, n. 2761; C. I 2.9.1998, n. 8704, Fall 1999, 988].

    2 La redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l’atto fondamentale attraverso il quale l’organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l’effetto, custode, così che la mancanza di tale atto si pone come irrimediabilmente ostativa alla successiva approvazione del rendiconto risultando oggettivamente impossibile, in assenza della inventariazione dei beni (da compiersi nel modo più completo possibile, onde ricomprendere, nella massa, tutto quanto appaia, almeno prima facie, di pertinenza del fallito), il giudizio circa il concreto svolgimento, da parte del curatore, della funzione di amministrazione di un patrimonio del quale si ignora la consistenza [C. II 4.9.2015, n. 17605; C. I 19.11.1997, n. 11501, Fall 1998, 805].

    3 Allorché agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti, sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento [C. III 14.2.2019, n. 4312, GCM 2019; in senso conforme C. I 21.5.2004, n. 9685, GIUS 2004, 3580; C. I 18.12.1984, n. 6625, GComm 1985, II, 584]. Il curatore che, in sostituzione dei creditori, faccia valere la simulazione di un atto di disposizione del fallito, al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali, agisce come terzo - anche ai fini della dimostrabilità della simulazione per testi o presunzioni ex art. 1417 c.c. - anche se nello stesso giudizio, sotto altro aspetto e per diverso profilo, egli possa agire anche come parte in sostituzione del fallito [C. I 11.4.1991, n. 3824, Fall 1991, 1050; T. Napoli Nord IV 5.10.2022, n. 3456, DeJure]. La posizione del curatore fallimentare è differenziata secondo che egli rappresenti gli interessi della collettività dei creditori ovvero eserciti diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi: nel primo caso egli è terzo, nell’altro, come quando agisca per la riscossione di un credito del fallito, subentra nella medesima posizione di quest’ultimo, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano, di modo che può essergli opposta una decadenza, stabilita dalla legge ed operante in relazione a rapporti e diritti contrattuali (nella specie, la decadenza dall’azione, che il conduttore può proporre, a norma dell’art. 79, l. 27.7.1978, n. 392, entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, per la ripetizione delle somme corrisposte in forza di patti contrari a detta legge [C. I 4.6.2003, n. 8914, I 2003, 2023; C. I 21.5.2018, n. 12463]). Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi, in danno del fallito, in epoca antecedente al fallimento, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito stesso, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, come suo avente causa, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale [C. III 27.1.2011, n. 1879, DFSC 2012, II, 12; C. I 31.5.2017, n. 13762, GCM 2017]. Il curatore del fallimento quale successore nelle posizioni negoziali del fallito è titolare del diritto sostanziale alla consegna da parte della banca di copia degli estratti conto relativi ai rapporti con essa intrattenuti dall’impresa fallita (ancorché estintisi prima del fallimento), indipendentemente dall’uso che voglia farne una volta ottenuta la consegna [C. I 19.10.1999, n. 11733, FI 2000, II, 2623; C. I 13.9.2021, n. 24641]. Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell’art. 117, c. 1 e 3, d.lgs. n. 385/1993, perché il curatore ha la gestione del patrimonio fallimentare e la sua posizione di terzietà rispetto al fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa dei creditori, come confermato dall’art. 119, c. 4, del d.lgs. citato, che riconosce al curatore, in quanto soggetto che subentra nell’amministrazione dei beni del fallito, il diritto ad ottenere la documentazione inerente i rapporti bancari intrattenuti dal fallito con l’istituto di credito [C. I 6.9.2019, n. 22385, GCM 2019]. Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore [C. I 31.5.2017, n. 13762, GCM 2017; C. I 21.11.2016, n. 23630, GCM 2017].

    4 In sede di formazione dello stato passivo del fallimento il curatore agisce in qualità di terzo, sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l’insinuazione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito. Tale principio comporta come corollario l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità, quindi, della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. La prova al riguardo può essere fornita anche mediante l’allegazione di fatti equipollenti, idonei a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, come prevede la menzionata disposizione accanto ad altre circostanze espressamente indicate in modo non tassativo [C. VI 11.7.2014, n. 16033; in senso conforme C. I 6.5.1998, n. 4551, Fall 1999, 375; C. I 17.7.1997, n. 6577, RN 1998, 687]. In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell’atto (e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l’eccezione dell’assenza di data certa nella scrittura privata contestata [C. I 2.9.2004, n. 17691, Fall 2005, 880, T. Frosinone 30.5.2022, n. 515, DeJure]. Ma più di recente si è affermato che la mancanza della data certa è un fatto impeditivo rilevabile anche d’ufficio [C. I 27.3.2014, n. 7245; C. s.u. 20.2.2013, n. 4213, FI 2013, I, 1137]. Ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore, nella sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, deve considerarsi terzo rispetto a costui, e ciò anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione ex art. 98, c. 2, l. fall. è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare l’opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice [C. I 13.10.2017, n. 24168, GCM 2017].

    II. Amministrazione del patrimonio fallimentare

    II.Amministrazione del patrimonio fallimentare

    1 L’incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, stabilita dall’art. 31, c. 3, l. fall., deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestano la qualifica d’avvocato (o procuratore), ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, ecc.) abilitate, a norma dell’art. 12, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi [C. I 22.12.2020, n. 29313; CT 4.4.2008, n. 8778, F 2008, 3101]. In tema di difesa tecnica del fallimento, ai sensi dell’art. 31, c. 3, l. fall., il curatore della procedura, nelle liti attive e in quelle passive, non può assumere il ruolo di difensore, o anche quello di mero assistente, a pena di nullità di tutti gli atti posti in essere in tale veste, atteso che tra i due ruoli vi è previsione d’incompatibilità [C. I 22.12.2020, n. 29313, D&G 2020]. È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 31 l. fall. per eccesso di delega, con riferimento al potere del curatore di nominare autonomamente un difensore, in quanto tale norma non esorbita dai limiti di essa, risultando coerente con i principi della legge delega e rispondendo al criterio di speditezza della procedura, che rappresenta l’obiettivo preminente del legislatore delegante [C. I 22.12.2020, n. 29313; C. I 4.6.2012, n. 8929, Fall 2012, 1323]. L’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’obiettivo del giudizio cui si riferisce [C. VI 5.11.2020, n. 24651, GCM 2021; C. I 15.1.2016, n. 614, GCM 2016]. È ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica anche in caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, cui consegue il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela e, per l’effetto, l’impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti della persona giuridica, dal momento che la dichiarazione di fallimento determina il venir meno, in capo al fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio e l’attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, del compito di gestire tale patrimonio onde evitarne il depauperamento [C. pen. II 13.4.2022, n. 19682, CED Cass. pen. 2022]. Mentre l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell’atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l’oggetto dell’atto revocato, l’accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l’acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell’art. 31 l. fall., l’amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell’interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione [C. III 3.8.2021, n. 22153, GCM 2021].

    2 Ai sensi dell’art. 31 l. fall., come riformato dal d.lgs. n. 5/2006, non è richiesta l’autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d’impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito [C. I 2.2.2021, n. 2286, GD 2021, 12]. La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un’attività svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l’inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice [C. I 2.2.2021, n. 2280, GD 2021; C. VI 23.6.2020, n. 12252, GCM 2020]. È nullo il ricorso in riassunzione del processo interrotto a seguito di fallimento benché ad esso sia allegata la procura speciale ad litem rilasciata dal curatore, qualora manchi l’autorizzazione del giudice delegato [T. Milano 26.5.2014, FI 2014, 2979].

    3 Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, disposto prima del fallimento, ai fini della confisca prevista dall’art. 12-bis, d.lgs. 10.3.2000, n. 74 in cui la Corte ha precisato che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev’essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento, giacché anch’essi facenti parte della massa attiva che entra nella disponibilità della curatela, con contestuale spossessamento del fallito, ai sensi dell’art. 42 l. fall.) [C. s.u. 26.9.2019, n. 45936, GComm 2020]. Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa non essendo titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (In motivazione la Corte ha richiamato, a conferma dell’attuale assenza di legittimazione, la previsione del nuovo codice della crisi di impresa che, solo a decorrere dalla entrata in vigore nel 2020, attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti del decreto di sequestro e delle ordinanze in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione) [C. pen. II 16.4.2019, n. 27262, CED Cass. pen. 2019]. Se il curatore fallimentare è il soggetto che amministra ed ha la disponibilità dei beni, ne discende, nel caso di sequestro preventivo successivo alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza di un concreto interesse di questi ad impugnare un provvedimento di sequestro penale; il curatore ha sui beni fallimentare un potere di fatto corrispondente ad una relazione sostanziale e tale potere è strettamente correlato alla natura ed alle funzioni, di derivazione pubblicistica, riconosciute al curatore medesimo. Tale potere è idoneo a fondare, ai sensi dell’art. 322 c.p.p., il diritto dello stesso curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo. [C. pen. VI 13.2.2019, n. 37638, D&G 2019]. Il curatore fallimentare è legittimato ad avanzare l’incidente di esecuzione tendente a far revocare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente intervenuta in data successiva alla sentenza di fallimento [T. Treviso 31.3.2017, DeJure 2017].

    4 In tema di domanda tardiva di rivendica d’immobile, a norma dell’art. 31 l. fall., il curatore può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato. (Nella specie, la domanda di rivendica risultava proposta dopo che era stata disposta la vendita e il ritardo non era giustificato a norma dell’art. 101, c. 3, l. fall.) [C. I 9.8.2017, n. 19748, GCM 2017].

    III. La dichiarazione dei redditi iniziale

    III.La dichiarazione dei redditi iniziale

    1 Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre spetta al curatore l’obbligo di presentare le dichiarazioni relative al periodo di imposta compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la dichiarazione di fallimento; risponde, pertanto, del delitto di omessa dichiarazione dei redditi il fallito che ometta di presentare la dichiarazione dei redditi per l’annualità anteriore a quella in cui è stato dichiarato il fallimento, anche se il termine per la presentazione della dichiarazione scada dopo la dichiarazione di fallimento [C. pen. III 1.12.2010, n. 1549, FI 2011, II, 218; C. s.t. 4.5.2021, n. 11590]. Il reddito d’impresa conseguito da una persona fisica o da una società di persone nell’arco temporale che va dall’inizio dell’anno alla data della dichiarazione di fallimento non può, per effetto della dichiarazione del curatore prevista dagli art. 125 t.u.i.r. e 18, d.P.R. n. 42/1988, costituire oggetto di autonoma tassazione, restando l’Irpef unitariamente determinabile soltanto alla scadenza dell’anno solare. Ne consegue che il corrispondente debito d’imposta, nascendo successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve essere considerata inopponibile alla massa dei creditori [C. I 3.7.1998, n. 6518, Fall 1999, 765].

    IV. La dichiarazione dei redditi finale

    IV.La dichiarazione dei redditi finale

    1 Il curatore fallimentare è soggetto delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 56, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, in caso di omessa, infedele o incompleta dichiarazione la cui presentazione incomba a lui personalmente, a norma dell’art. 10 dello stesso d.P.R. [C. I 11.8.1993, n. 8594, GC 1993, 2895; C. VI 17.7.2014, n. 16373]. La sanzione fiscale prevista per l’infedele dichiarazione dei redditi dall’art. 46, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, non trova applicazione nei confronti del curatore fallimentare, che abbia sostanzialmente adempiuto, compatibilmente con le oggettive carenze riconducibili alle pregresse inadempienze della società fallita, agli obblighi di cui all’art. 10, c. 4, stesso d.P.R., fornendo all’ufficio gli elementi documentati che erano in suo possesso [CTC 26.5.1989, n. 3709] .

    V. Il contenzioso tributario

    V.Il contenzioso tributario

    1 La legittimazione del fallito ad agire in giudizio ha carattere eccezionale ed è strettamente collegata con una situazione di inerzia del curatore. Gli estremi dell’inerzia si ravvisano nel caso in cui il curatore non abbia azionato neppure il primo grado di contenzioso (in tale ipotesi si configura legittimazione vicaria del fallito e il termine per l’impugnazione decorre dalla notizia data dal curatore della propria scelta di inattività), non sono invece ravvisabili nel caso si acquiescenza alla decisione di I grado o “a fortiori” di un grado successivo, essendo la non fruizione del gravame da parte del curatore non una mera manifestazione di inerzia, ma un modo di gestione del processo ed una scelta interna alla logica di questo [C. I 9.8.1996, n. 7308, Fall 1997, 478; C. VI 14.10.2020, n. 22194].

    2 In tema di imposta comunale sugli immobili (ici), la dichiarazione di fallimento - non comportando il venir meno dell’impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare - implica che la relativa obbligazione continua a gravare sul fallito, nel presupposto che il bene resta nel suo patrimonio, nonostante lo spossessamento conseguente all’apertura della procedura concorsuale, ricollegandosi l’effetto traslativo della proprietà solo all’emanazione del decreto di trasferimento a cura del giudice delegato; sono invece a carico del curatore le sanzioni pecuniarie connesse all’omessa denuncia, trattandosi di attività che compete in proprio a tale soggetto, individuabile pertanto quale persona fisica che ha commesso la relativa violazione tributaria [C. s.t. 5.3.2021, n. 6133; CT 30.6.2010, n. 15462]. Ai sensi dell’art. 10, c. 6, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 1, c. 173, l. 27.12.2006, n. 296, la dichiarazione ici relativa agli immobili compresi in un fallimento doveva essere effettuata, per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura concorsuale, entro tre mesi dall’incasso del prezzo di vendita, termine indicato dal legislatore quale momento perfezionativo della alienazione e, quindi, da individuarsi esattamente nell’adozione del decreto di trasferimento; solo con l’art. 1, c. 173, lett. c), l. n. 296 cit. è stato introdotto l’obbligo, a carico del curatore, di procedere alla denuncia dell’avvio della procedura entro novanta giorni dalla nomina [CT 21.4.2009, n. 9384 C. s.t. 5.3.2021, n. 6133].

    VI. Procedura d’intervento

    VI.Procedura d’intervento

    1 In caso di licenziamenti senza preavviso intimati dal curatore fallimentare, i lavoratori licenziati che abbiano percepito la indennità sostitutiva del preavviso (o abbiano la iscrizione di tale credito nella massa fallimentare) non possono cumulare, in relazione al corrispondente periodo temporale, il trattamento della cigs [C. s.u. 29.9.1994, n. 7914, FI 1994, I, 3012].

    2 A norma dell’art. 3, l. n. 223/1991, l’ammissione alla cassa integrazione delle aziende in crisi implica la prosecuzione dei rapporti di lavoro da questa intrattenuti, atteso che il fine dell’intervento della cassa è quello del reinserimento dei lavoratori nell’attività dell’impresa da sanare e che solo nel caso di impossibilità della continuazione, anche parziale, dell’attività di questa è consentito il collocamento in mobilità dei lavoratori al fine di consentire loro il reperimento di altra occupazione. Ne consegue che la comunicazione del recesso “nel rispetto dei termini di preavviso”, prevista dall’art. 4 della stessa legge con riferimento a quest’ultima ipotesi, presupponendo la costanza del rapporto di lavoro, svolge la funzione del preavviso di licenziamento analogamente alla fattispecie di recesso disciplinata dall’art. 2118 c.c. [C. s.l. 21.6.1997, n. 5570; T. Milano 5.5.2015, n. 5571, DeJure].

    3 La curatela fallimentare di un’impresa assoggettata all’omonima procedura concorsuale, stante la cessazione totale dell’attività economica esercitata, può operare i licenziamenti collettivi ma garantendo pur sempre ai lavoratori subordinati l’osservanza delle prerogative sindacali sancite dalla l. n. 223/1991 con particolare riferimento alla procedura per la dichiarazione di mobilità ed ai relativi criteri di scelta dei destinatari del recesso datoriale, pena, altrimenti l’inefficacia dei licenziamenti medesimi [C. s.l. 11.11.2011, n. 23665; C. s.l. 22.10.2018, n. 26671]. La disciplina prevista dagli artt. 3, 4, 5 e 24, l. n. 223/1991 ha portata assolutamente generale e la sua applicazione non trova limite nell’ipotesi di cessazione dell’attività aziendale ed è obbligatoria anche nell’ipotesi di fallimento ed, altresì, allorquando nell’ambito del fallimento, l’impresa intenda cessare l’attività; il dovere del curatore di tutelare gli interessi del fallimento, infatti, non esclude il suo obbligo di osservare le procedure previste dalla legge, tra cui quella sulla mobilità [C. s.l. 2.3.2009, n. 5032, Fall 2009, 1154; C. App. Milano 12.2.2021, n. 260, DeJure].

    VII. Le attribuzioni

    VII.Le attribuzioni

    1 Mentre per la liquidazione del compenso del delegato del curatore deve farsi ricorso ai criteri previsti dalla legge per la determinazione dell’emolumento spettante a quest’ultimo organo, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, dell’importanza della procedura e del tempo impiegato e di ogni altra circostanza utile, stabilendo la relativa misura per ogni atto posto in essere, anche al di sotto del limite percentuale minimo, per la liquidazione del compenso dovuto al coadiutore occorre applicare i criteri normativi dettati per i consulenti [C. II 21.11.2017, n. 27629].

    2 Il coadiutore del curatore fallimentare, la cui opera è integrativa dell’attività del curatore svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice; pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni [C. II 25.7.2019, n. 20193; C. I 26.1.2005, n. 1568, I 2005, 689]. Il coadiutore del curatore fallimentare riveste la qualifica di pubblico ufficiale, svolgendo attività di carattere pubblicistico integrativa di quella del curatore, con compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell’intera procedura concorsuale [C. pen. VI 11.2.2020, n. 11626, CED Cass. pen. 2020]. In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 l. fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 l. fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati né poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato [C. VI 17.2.2014, n. 3706]. In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l’intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l’omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell’obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l’evento dannoso [C. App. Napoli 8.4.2022, n. 1514, DeJure].

    3 L’opera del professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all’art. 32, c. 2 - alla quale è applicabile, in sede di liquidazione dei compensi, la l. 8.7.1980, n. 319 ed il d.P.R. 27.7.1988, n. 352 - e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d’opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura, bensì, non diversamente dall’avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa [C. I 6.8.2014, n. 17708; C. I 23.3.1996, n. 2572, Fall 1996, 773]. La nomina di un coadiutore, ai sensi dell’art. 32, c. 2, l. fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’attività prestata non è perciò riconducibile all’esecuzione di un contratto d’opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso [C. II 25.7.2019, n. 20193, GCM 2019].

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