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Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

131. Deposito delle somme riscosse

[1] Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

[2] Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell’eventuale revoca del curatore.

[3] Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

[4] Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il deposito delle somme.

I. Il deposito delle somme

I.Il deposito delle somme

1 Nel momento in cui nella procedura vengono realizzate attività, o più in generale quando si acquisiscono somme di pertinenza della procedura, scatta l’obbligo per il curatore di farne immediato versamento - entro dieci giorni - presso l’istituto di credito (o l’ufficio postale) designato dal curatore stesso, sul deposito appositamente istituito a nome della procedura.

2 L’obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o un istituto di credito le somme riscosse nel corso della procedura con conseguente riconoscimento, riguardo alle stesse, di un tasso di interesse superiore a quello legale, giustifica il riconoscimento, in via presuntiva, del maggior danno, derivante da ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria nei confronti della procedura, in misura equivalente alla differenza tra l’interesse praticato sui depositi ed il minor interesse legale.

3 L’unica deroga possibile a tale modalità di comportamento è rappresentata dalla scelta di non aprire il conto quando tale operazione si riveli antieconomica, comparando l’entità dei fondi con il costo dell’operazione cfr. [F406] [F407]. L’inosservanza di questa disposizione viene valutata ai fini della revoca del curatore.

4 Sul deposito il curatore può liberamente versare somme ma non ha alcuna facoltà di prelievo essendo questa subordinata a specifico ordine (mandato digitale) a firma del G.D., ordine che è di volta in volta dato a seguito di richiesta di autorizzazione al prelievo formulata dal curatore cfr. [F408]. È da escludere che il curatore possa disporre della liquidità depositata sul c/c intestato alla procedura tramite l’emissione di assegni bancari o fruire del servizio bancomat ostandovi la necessità che i prelievi siano effettuati su mandato di pagamento del giudice delegato.

5 Al Tribunale è riconosciuto il potere di valutare discrezionalmente la possibilità di revoca del curatore che abbia ritardato il versamento sul conto corrente delle somme acquisite in esito ad attività di liquidazione dell’attivo.

B) Frmule

B)Frmule
F406
ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE A NON APRIRE IL C/C

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A NON APRIRE IL C/C

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- il sottoscritto curatore ha rinvenuto nelle casse della società l’importo di euro ………;

- al momento non pare che altre somme potranno essere incassate;

- i costi di apertura e di tenuta di un c/c bancario o postale sono superiori alle somme in giacenza sì che si rivela antieconomico aprire un conto;

- l’indubbia non convenienza della operazione induce il curatore a fare

ISTANZA

alla S.V. per essere autorizzato a non aprire il c/c e a trattenere la liquidità pari ad euro ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

F407
LETTERA DI RICHIESTA DI APERTURA DI C/C BANCARIO

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

………

………

………

Oggetto: Liquidazione giudiziale ………, dichiarata dal Tribunale di ……… con sentenza n………. del ………

Nella mia qualità di Curatore della Liquidazione giudiziale suindicato, con la presente Vi invito ad aprire a nome della procedura in oggetto un conto corrente bancario alle seguenti condizioni, di cui alla Convenzione ………

1) ………

2) ………

3) ………

Luogo, data ………

Il curatore ………

F408
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI SOMME

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI SOMME

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- in data [………], alla curatela è pervenuta la fattura della ………, per la prestazione di ……… svolta a favore della massa dei creditori;

- si rende quindi necessario provvedere ad eseguire il pagamento dell’importo di euro ……… per la seguente causale: ……… [n.b.: specificare motivo ed adempimenti; es. pagamento utenza relativa ad uffici della debitrice, pagamento pubblicità per vendita immobiliare/mobiliare, ecc.].

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

perché la S.V. voglia autorizzare il prelievo dell’importo di euro ……… dal conto della procedura per procedere al pagamento.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Il deposito delle somme.

I. Il deposito delle somme

I.Il deposito delle somme

1 Degli illegittimi prelevamenti operati da un libretto di deposito nominativo emesso ex art. 34 l. fall. rispondono in solido il curatore e la banca depositaria, rispettivamente per violazione degli artt. 34 e 38 l. fall., 1176 c.c. [C. App. Napoli 10.6.1999, DFSC 2000, II, 600]. Nel caso in cui la banca, depositaria ex art. 34 l. fall. delle liquidità della procedura, consenta il prelievo del denaro sulla base di un mandato di pagamento contraffatto, senza aver preventivamente preteso il deposito delle firme del giudice delegato e del cancelliere (allo scopo di poterne operare il raffronto con le sottoscrizioni che i medesimi devono apporre sul mandato) la responsabilità per la sottrazione dei fondi va imputata alla banca, oltre che al curatore che ha materialmente operato il prelievo abusivo, per non aver agito con la diligenza richiesta dalla natura del contratto; la relativa azione ha carattere contrattuale e la curatela creditrice che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto incombe l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa [T. Rimini 29.8.2016, n. 6705, DeJure].

2 In tema di fallimento, l’obbligo del curatore di depositare presso un ufficio postale o un istituto di credito le somme riscosse nel corso della procedura (art. 34 l. fall.), con conseguente riconoscimento, riguardo alle stesse, di un tasso di interesse superiore a quello legale, giustifica il riconoscimento, in via presuntiva, del maggior danno, derivante da ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria nei confronti del fallimento, in misura equivalente alla differenza tra l’interesse praticato sui depositi ed il minor interesse legale [C. I 6.11.1993, n. 11013, DFSC 1994, II, 425; T. Rimini 29.8.2016, n. 1089, DeJure].

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