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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

132. Integrazione dei poteri del curatore

[1] Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori.

[2] Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

[3] Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 213, comma 7.

[4] Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. L’autorizzazione del comitato dei creditori - II. Il superamento della soglia di cinquantamila euro.

I. L’autorizzazione del comitato dei creditori

I.L’autorizzazione del comitato dei creditori

1 Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio incluso nella liquidazione giudiziale; ciò nondimeno questo potere di amministrazione è tutt’altro che illimitato, sia perché esiste pur sempre un potere di vigilanza, sia perché per talune categorie di atti il curatore deve munirsi dell’autorizzazione del comitato dei creditori.

2 Gli atti per i quali è prevista l’autorizzazione sono indicati nell’art. 132 CCII (riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni) ma si tratta di una elencazione che oltre a non essere tassativa è comunque superata dalla previsione per la quale l’autorizzazione è comunque dovuta quando l’atto è di straordinaria amministrazione.

3 Per atti di straordinaria amministrazione si devono intendere tutte quelle operazioni il cui risultato è in grado di incidere direttamente sulla funzione della procedura; più precisamente sono soggetti ad autorizzazione atti che producono effetti giuridici (e non materiali) che si riflettono sulle aspettative di riparto dei creditori, talché debbono essere autorizzati gli atti che comportano l’assunzione di spese da soddisfare in prededuzione. L’autorizzazione che compete al comitato dei creditori presuppone un controllo di legittimità sull’atto ed anche una valutazione di merito economico sulla convenienza dell’atto. Cfr. [F409] [F410].

II. Il superamento della soglia di cinquantamila euro

II.Il superamento della soglia di cinquantamila euro

1 Quando i suddetti atti superano la soglia di euro cinquantamila e, in ogni caso, quando si tratta di transazioni, il curatore deve informare previamente il giudice delegato che, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, una volta ricevuta l’informativa sull’operazione che questi intende porre in essere, può esprimere il proprio dissenso circa l’operazione prevista e chiedere chiarimenti convocando a tal fine il curatore ed anche il comitato dei creditori, allo scopo di rappresentare agli altri organi le criticità dell’atto che ove rappresentative di profili di violazione di legge potrebbe essere fatto oggetto di reclamo ex art. 133 CCII, fermo restando il generale potere di revoca del curatore.

2 L’onere della preventiva informazione al giudice delegato non va assolto qualora gli atti che il curatore intende compiere siano contemplati nel programma di liquidazione di cui all’art. 213 CCII e gli stessi siano anche già stati autorizzati dal giudice delegato previa valutazione di conformità al programma e alla legge. Anche per queste autorizzazioni valgono i termini di cui all’art. 140 CCII per la pronuncia del comitato dei creditori (quindici giorni). Nell’ipotesi in cui il comitato non adotti alcuna decisione e tale omissione integri i requisiti della inerzia, il giudice delegato è legittimato ad intervenire in via suppletiva ex art. 140, c. 4, CCII; in tal caso il provvedimento del giudice, a differenza di quello che avrebbe emesso il comitato inadempiente, è impugnabile sia per vizi di legittimità che di merito ex art. 124 CCII. Cfr. [F411] [F412] [F413].

3 Gli atti autorizzati ex art. 132 CCII, in quanto atti legalmente compiuti tra il curatore della liquidazione giudiziale e un terzo, sono pienamente opponibili al debitore tornato in bonis, anche nel caso della revoca della liquidazione giudiziale. Qualora un atto venga compiuto dal curatore senza la necessaria preventiva autorizzazione, la sanzione che si reputa invocabile è l’annullabilità (del negozio o dell’atto unilaterale), da far valere con il reclamo di cui all’art. 133 CCII, o con l’azione negoziale di annullamento.

B) Frmule

B)Frmule
F409
ISTANZA/INFORMATIVA DEL CURATORE PER L’AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA CON INFORMAZIONE PREVENTIVA PER LA STIPULA DI UNA TRANSAZIONE

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- in data [………], la S.V. ha autorizzato il curatore a promuovere una causa nei confronti di ………, avente ad oggetto ……… [il recupero di un credito di nominali euro ………/ovvero azione revocatoria per l’importo di nominali euro ………];

- nel giudizio controparte si è costituita eccependo che ………;

- il giudizio è in corso di svolgimento [n.b.: specificare la fase del giudizio] la controparte ha formulato una proposta di definizione transattiva la quale prevede:

[n.b.: riportare in sintesi ma compiutamente i termini economici e non della proposta] ………;

- il legale della liquidazione giudiziale ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione transattiva in quanto ……… [allegato parere del legale];

- il sottoscritto, in considerazione dello stato del giudizio, del contenuto della proposta transattiva ed alla luce del parere del legale della liquidazione giudiziale, ritiene conveniente la proposta transattiva per i seguenti motivi: ………

………

………

- il sottoscritto è stato autorizzato dal comitato dei creditori ad accettare la proposta transattiva nei termini in cui la stessa è stata formulata dal convenuto;

- la stipulazione di tale transazione non è contemplata nel programma di liquidazione approvato ex art. 213 CCII

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto curatore informa la S.V. Ill.ma che si accinge, nel termine di dieci giorni da oggi, ad accettare la proposta di definizione transattiva formulata da ……… e descritta in premessa ed allega in calce l’autorizzazione resa dal comitato dei creditori.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

Allegati:

………

………

………

***

VERBALE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Il comitato dei creditori, letta l’istanza del curatore con la quale questi chiede l’autorizzazione ad accettare la proposta transattiva formulata da ………

Tenuto conto che ………

Autorizza il curatore ad accettare la proposta transattiva formulata dal Sig………. ed allegata alla richiesta di autorizzazione inviata al comitato dei creditori.

Luogo, data ………

Il Comitato dei Creditori ………

………

………

………

………

F410
ISTANZA/INFORMATIVA DEL CURATORE PER L’AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE AD UN CREDITO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE A UN CREDITO

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- dalla contabilità dell’impresa debitrice è emersa l’esistenza di un credito dell’importo di euro ………, nei confronti di ………;

- il debitore non ha risposto ai solleciti del sottoscritto curatore, [né alla lettera raccomandata inviata dal legale];

- da un esame sommario condotto sulla solvibilità del debitore è risultato che ………;

- la presumibile difficoltà di realizzo inducono a ritenere preferibile la rinuncia ad esigere il credito in costanza di procedura;

- l’opportunità della rinuncia in esito alla probabile infruttuosità delle eventuali azioni esecutive esperibili nei confronti del debitore è stata esposta al comitato dei creditori che, preso atto dell’incapacità del debitore di adempiere, ha autorizzato a rinunciare alla riscossione del credito;

- il credito cui si intende rinunciare è pari a ……… ovvero di valore superiore a cinquantamila euro previsto dall’art. 132 CCII

Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto curatore

INFORMA

La S.V. Ill.ma della decisione di rinunciare alla riscossione del credito di cui in premessa ed allega in calce l’autorizzazione resa dal comitato dei creditori.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

Allegati:

………

………

………

***

VERBALE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Il comitato dei creditori, letta l’istanza del curatore con la quale questi chiede l’autorizzazione a rinunciare al credito di euro ………

Tenuto conto che ………

Autorizza il curatore a rinunciare al credito vantato nei confronti di ………

Luogo, data ………

Il Comitato dei Creditori ………

………

………

………

………

F411
ISTANZA/INFORMATIVA DEL CURATORE PER L’AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE A UN GIUDIZIO PENDENTE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD ABBANDONARE UN GIUDIZIO

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- in data [………], dopo avere ottenuto l’autorizzazione a stare in giudizio, lo scrivente ha nominato, a norma dell’art. 128 CCII, l’avv………. con il compito di promuovere una causa nei confronti di ………, avente ad oggetto ……… [il recupero di un credito di nominali euro ……… ovvero azione revocatoria per l’importo di nominali euro ………];

- nel giudizio controparte si è costituita eccependo che ………;

- il giudizio è in corso di svolgimento [n.b.: specificare la fase del giudizio];

- controparte non ha formulato una proposta transattiva, pur tuttavia il curatore ritiene opportuno abbandonare il giudizio pendente in quanto dalle difese svolte da controparte e dall’andamento della causa appare non inverosimile una soccombenza della procedura, con conseguente aggravio di spese ………;

- il comitato dei creditori ha autorizzato lo scrivente ad abbandonare il giudizio in oggetto.

Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto curatore

INFORMA

La S.V. Ill.ma della propria decisione di abbandonare il giudizio pendente di cui in premessa.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

Allegati:

………

………

………

***

VERBALE DEL COMITATO DEI CREDITORI

Il comitato dei creditori, letta l’istanza del curatore con la quale questi chiede l’autorizzazione a rinunciare al giudizio promosso nei confronti di ………

………

Tenuto conto che ………

Autorizza il curatore a rinunciare al giudizio promosso nei confronti di ………

Luogo, data ………

Il Comitato dei Creditori ………

………

………

………

………

F412
ISTANZA AL COMITATO DEI CREDITORI PER LA RINUNCIA A GIUDIZIO PENDENTE

***

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI PER L’ABBANDONO DI UN GIUDIZIO PENDENTE.

Al Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

Il sottoscritto Dott………., nella qualità di curatore del ………

PREMESSO CHE

- in data [………], lo scrivente ha nominato, a norma dell’art. 128 CCII l’avv………. con il compito di promuovere una causa nei confronti di ………, avente ad oggetto ……… [il recupero di un credito di nominali euro ……… ovvero azione revocatoria per l’importo di nominali euro ………];

- nel giudizio controparte si è costituita opponendo che ………;

- il giudizio è in corso di svolgimento [n.b.: specificare la fase del giudizio];

- la controparte non ha formulato una proposta transattiva, pur tuttavia il curatore ritiene opportuno abbandonare il giudizio pendente in quanto dalle difese svolte da controparte e dall’andamento della causa appare non inverosimile una soccombenza della procedura, con conseguente aggravio di spese ………

- visto l’art. 132 CCII

TUTTO CIÒ PREMESSO

Lo scrivente chiede al comitato dei creditori di essere autorizzato ad abbandonare il giudizio di cui sopra.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

Allegati:

………

F413
AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI PER LA RINUNCIA AD UN CREDITO

Il Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale ………

PREMESSO CHE

Il curatore ha rappresentato i seguenti fatti:

- dalla contabilità dell’impresa debitrice è emersa l’esistenza di un credito dell’importo di euro ………, nei confronti di ………;

- il debitore non ha risposto ai solleciti del sottoscritto curatore, [né alla lettera raccomandata inviata dal legale nominato dalla S.V.];

- da un esame sommario condotto sulla solvibilità del debitore è risultato che ………;

considerata la presumibile difficoltà di realizzo sì che è preferibile la rinuncia al credito, visto che una valutazione comparata costi/benefici derivanti dalla proposizione di eventuali azioni recuperatorie induce a ritenere non sussistente alcuna prospettiva di acquisizione valori attivi per la procedura

AUTORIZZA

Il curatore autorizzato a rinunciare a porre in essere qualsiasi azione recuperatoria per ottenere la riscossione del credito di cui sopra.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Le autorizzazioni del comitato dei creditori - II. Sulle transazioni.

I. Le autorizzazioni del comitato dei creditori

I.Le autorizzazioni del comitato dei creditori

1 In tema di fallimento, i provvedimenti autorizzatori dell’art. 35 l. fall. sono espressione delle c.d. funzioni tutorie; l’integrazione del potere negoziale del curatore che essi apportano si sostanzia nella mera osservazione della rispondenza dell’atto autorizzato agli interessi della procedura e del ceto creditorio. Il rilascio dell’autorizzazione, pertanto, non muta la provenienza dell’atto cui si riferisce, che è e rimane riconducibile al solo Curatore in quanto estrinsecazione delle sue facoltà ed espressione dei poteri che gli sono propri [T. Massa 27.4.2017, DeJure 2017]. In difetto dell’autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall’art. 35 l. fall., la rinuncia del curatore fallimentare al ricorso per cassazione è inidonea a produrre effetti [C. s.t. 20.12.2019, n. 34213, GCM 2020]. Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, c. 1 e 4, l. fall., come sostituiti dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest’ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell’operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione [C. Cost. 7.11.2008, n. 365, Fall 2009, 390] .

II. Sulle transazioni

II.Sulle transazioni

1 L’art. 35 l. fall. è norma di natura sostanziale che impone per la stipula da parte del curatore di transazioni idonee a produrre effetto sulla massa, che le stesse siano soggette ad un vaglio preventivo di merito che è espressione di un controllo non di sola legalità ma anche di opportunità. I provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 35 l. fall. si collocano nell’ambito dell’esercizio delle funzioni, definite tutorie, del giudice delegato o del tribunale fallimentare, le quali, valgono ad integrare i poteri negoziali del curatore fallimentare abilitandolo a compiere un determinato atto e consistono nella rimozione del limite posto all’esercizio della facoltà o del potere, di cui il curatore è investito [T. Bari 22.2.2016, n. 969, DeJure 2016]. In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio dall’art. 35 l. fall. e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue conseguenze sulla “par condicio creditorum” [C. I 14.4.2015, n. 7497; C. I 26.1.1999, n. 675, Fall 2000, 287].

2 Il vizio del provvedimento di autorizzazione di una transazione, adottato dal tribunale fallimentare senza il preventivo parare del comitato dei creditori determina l’annullabilità, e non la nullità, del negozio, la quale può essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non dai singoli creditori del fallito [C. I 10.5.2017, n. 11464; C. 17.7.1980, n. 4647, FI 1981, I, 789]. Il contratto di affitto di un fondo rustico stipulato dal curatore senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato è annullabile e non nullo; l’annullabilità può essere fatta valere solo dal curatore, anche in via di eccezione, ma la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta né con la comparsa conclusionale né nel giudizio di appello [C. s.t. 26.6.2015, n. 13242; in senso conforme C. I 8.8.1995, n. 8669, Fall 1996, 145; C. 12.10.1981, n. 5334, Fall 1982, 66].

3 La transazione intervenuta in corso di giudizio tra il curatore del fallimento (con i poteri e l’autorizzazione previsti dalla l. fall.) e la controparte è pienamente opponibile al fallito che, tornato in bonis, sostituisce il curatore nel giudizio nel punto e nello stato in cui questo si trova e deve accettare la causa così come essa è in tale momento, senza possibilità di porre nel nulla ciò che è avvenuto durante il periodo in cui legittimato al giudizio era il solo curatore [C. III 9.6.2015, n. 11854; C. 21.10.1983, n. 6186, Fall 1984, 462].

4 È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il tribunale autorizza il curatore a concludere una transazione, poiché, trattandosi di provvedimento non decisorio giurisdizionale, ma di volontaria giurisdizione, non è suscettibile di impugnazione in sede contenziosa, né può acquistare autorità di cosa giudicata [C. I 9.3.2020, n. 6521; C. I 20.10.2006, n. 22628]. È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il tribunale autorizza il curatore di un fallimento a concludere una transazione, in quanto si tratta di provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nell’abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sé rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della definitività e dell’idoneità a costituire giudicato [C. I 4.5.2017, n. 10820, GD 2017].

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