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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    133. Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

    Mostra tutte le note

    [1] Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

    [2] Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

    [3] Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La redistribuzione dei poteri e gli atti impugnabili - II. La legittimazione: le impugnative incrociate fra curatore e comitato dei creditori - III. I termini per la proposizione del reclamo - IV. Il procedimento - V. Gli effetti delle decisioni sul reclamo.

    I. La redistribuzione dei poteri e gli atti impugnabili

    I.La redistribuzione dei poteri e gli atti impugnabili

    1 Per effetto della redistribuzione dei poteri, assumono ben maggiore rilievo i reclami ex artt. 133 e 141 CCII, sia con riferimento al ruolo del curatore, sia con riguardo alla nuova posizione assunta dal comitato dei creditori. I procedimenti di reclamo sono speculari e appaiono orientati sul canone della semplificazione; si è, così, preferito un modello assai più snello di quello previsto per il reclamo contro gli atti del giudice delegato.

    2 Quanto alla tipologia degli atti impugnabili, il legislatore ha puntigliosamente previsto che il reclamo possa rivolgersi non solo contro gli atti commissivi, ma anche contro i comportamenti omissivi del curatore. Si consideri che il contegno omissivo del curatore, a seguito di diffida, nel contesto regolamentare dei contratti pendenti, assume il valore di decisione di sciogliersi dal contratto, con il che il provvedimento impugnabile sarà proprio la scelta dello scioglimento e non la “non scelta”. Il comportamento omissivo è qualificato non dal mero trascorrere del tempo in sé senza l’adozione di una iniziativa, ma dal fatto che, neppure a seguito della diffida intimata dalla parte interessata, il curatore abbia inteso provvedere. Non sono, invece, reclamabili i contegni omissivi del comitato dei creditori perché in tal caso soccorre l’intervento surrogatorio del giudice delegato. Cfr. [F414] [F415] [F416].

    3 Il rimedio del reclamo, proprio perché diretto contro gli atti di amministrazione, non è invocabile per censurare il contenuto negoziale dell’atto posto in essere dal curatore. Così, se un creditore intende contestare (magari eccependo il vizio della mancata assunzione della autorizzazione del comitato dei creditori) la transazione stipulata dal curatore, può proporre il reclamo ex art. 133 CCII, ma se quello stesso creditore volesse eccepire la nullità della transazione perché avente ad oggetto diritti indisponibili, il percorso non potrebbe che essere quello delle azioni di impugnativa negoziale. La «violazione di legge» va dunque intesa come violazione delle regole interne al procedimento concorsuale e non come violazione di legge correlata al negozio in sé.

    II. La legittimazione: le impugnative incrociate fra curatore e comitato dei creditori

    II.La legittimazione: le impugnative incrociate fra curatore e comitato dei creditori

    1 La legittimazione compete sia al debitore, che può impugnare gli atti di provenienza di entrambi gli organi, sia a ciascun creditore dovendosi questo intendere come certamente “interessato”, sia anche a coloro che si trovano ad essere coinvolti nella procedura, come ad esempio un contraente in bonis. La legittimazione spetta anche agli stessi organi del procedimento.

    2 Ferma restando la legittimazione del debitore e di ogni altro interessato (esterno alla procedura), va affermata la legittimazione del curatore contro gli atti del comitato dei creditori, come, per converso, quella del comitato dei creditori (e di ciascun singolo membro) nei confronti del curatore.

    3 La legittimazione passiva compete oltre al soggetto nei cui confronti il reclamo viene promosso ma potrà, anche, risultare necessaria la nomina di un curatore speciale.

    III. I termini per la proposizione del reclamo

    III.I termini per la proposizione del reclamo

    1 Il reclamo va proposto entro il termine di giorni otto dalla conoscenza dell’atto oppure, per i contegni omissivi, dalla scadenza del termine fissato nella diffida a provvedere. Tale termine, che non è soggetto alla sospensione feriale, può decorrere in modo differenziato in quanto il dies a quo è computato con riferimento ad un dato variabile da soggetto a soggetto, senza che vi sia una previsione di chiusura come accade invece per i reclami ex art. 124.

    2 La previsione di un termine gioca un ruolo importante per giustificare una rinnovata lettura dello strumento come mezzo non di impugnazione (in senso stretto) di un provvedimento, attesa la natura non giurisdizionale dell’organo che emette l’atto, ma come mezzo di impugnativa di un atto; lettura per di più agevolata dal fatto che il reclamo può investire l’atto solo per il vizio di «violazione di legge» senza alcuna incursione nel merito gestorio.

    3 Le contestazioni sulle scelte gestorie del curatore quando non convenienti, potranno essere rappresentate sollecitando la revoca dello stesso, ma non sono deducibili con la presentazione del reclamo.

    IV. Il procedimento

    IV.Il procedimento

    1 Per i modelli di reclamo di cui agli artt. 133 e 141 CCII manca il richiamo all’art. 124 CCII, ed anzi nella disciplina di diritto positivo sono fissate regole diverse da quelle del modello generale, di talché non possono che attestarsi su quello dei procedimenti in camera di consiglio in base alla disciplina di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.

    2 La scarna trama normativa di tali procedimenti va sintonizzata con le disposizioni, volutamente essenziali, impartite nell’art. 133 (e 141) CCII, dove si stabilisce che il giudice delegato prima di decidere deve sentire le parti e fare in modo che queste possano contraddire, senza dover rispettare alcuna altra regola che non sia appunto quella del rispetto del contraddittorio. Cfr. [F417].

    3 In assenza di un regime specifico sull’attività istruttoria, il ventaglio delle prove viene a coincidere con le sommarie informazioni previste nell’art. 738 c.p.c.

    4 Il giudice provvede con decreto motivato cfr. [F418]; il decreto può essere impugnato, nel termine di otto giorni, con un ulteriore reclamo davanti al tribunale che, a sua volta, procede ai sensi dell’art. 124 CCII in conformità con quanto disposto per la prima fase, per poi pronunciarsi con decreto motivato non soggetto a gravame (nel termine di giorni trenta). In questo caso legittimato al secondo reclamo è soltanto la parte che sia risultata soccombente al termine della prima fase. Cfr. [F419] [F420].

    5 Il decreto del tribunale, non reclamabile alla corte d’appello, può, invece, poter essere sottoposto al controllo di legittimità della Corte di Cassazione perché non si può affatto escludere che il decreto del tribunale assuma una fisionomia decisoria tale da giustificare il ricorso ex art. 111 Cost.

    V. Gli effetti delle decisioni sul reclamo

    V.Gli effetti delle decisioni sul reclamo

    1 Quando la decisione dell’autorità giudiziaria è il rigetto del reclamo, si consolida l’atto del curatore o del comitato dei creditori; peraltro, poiché il reclamo è consentito solo per far valere vizi di legalità, è evidente che in altra sede le scelte del curatore potranno essere contestate e precisamente in occasione del procedimento di rendiconto; ma anche il consolidamento dell’atto del comitato dei creditori non conduce ad una liberatoria per l’organo collegiale, visto che sarà sempre percorribile nei confronti del comitato l’azione di responsabilità.

    2 Diverso è il contenuto del decreto quando il reclamo viene accolto: con l’accoglimento del reclamo avverso un atto commissivo e autorizzatorio del comitato dei creditori, il giudice deve annullare l’atto, con l’effetto che l’atto del curatore - eventualmente già compiuto medio tempore - si verrebbe a trovare privo di un presupposto di legittimità. Qualora il reclamo investa un diniego espresso dal comitato, il giudice dopo aver annullato l’atto deve provvedere sostituendosi all’organo collegiale non diversamente da quanto è previsto per gli atti omissivi.

    3 Per gli atti omissivi il legislatore ha espressamente previsto che l’autorità giudiziaria debba provvedere in sostituzione. Pertanto, mentre nel reclamo contro le autorizzazioni rilasciate, la decisione del giudice è rescindente, nelle altre ipotesi è anche rescissoria, ma non per questo necessariamente allineata alle aspettative del reclamante. Se il comitato dei creditori nega una autorizzazione e l’atto viene impugnato perché non si era formata una valida maggioranza, l’accoglimento del reclamo può non portare all’autorizzazione quando l’autorizzazione doveva comunque essere negata.

    4 Diverso è il contenuto che assume il decreto di fronte all’impugnazione di un atto del curatore. L’accoglimento del reclamo proposto contro un atto commissivo porta all’annullamento dell’atto; l’accoglimento di un contegno omissivo comporta l’obbligo del curatore di conformarsi alla decisione. Qualora il curatore non intenda dare esecuzione all’ordine, occorre domandarsi come procedere: l’unica soluzione immediatamente percorribile sembra quella della revoca dall’incarico, sennonché, visto che il reclamo riguarda un atto di amministrazione non pare eccentrico immaginare un più immediato procedimento di ottemperanza che si articoli nella nomina di un curatore ad acta al solo fine del compimento dell’atto, ferma restando la procedura di revoca se, davvero, opportuna.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F414
    RECLAMO CONTRO ATTO COMMISSIVO DEL CURATORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    ***

    RECLAMO AI SENSI DELL’ART. 133 CCII

    Al Giudice Delegato

    il sottoscritto ………, creditore ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

    PREMESSO

    - che in data [………] il curatore ha stipulato un atto di transazione con ………

    - che tale atto è stato conosciuto dall’esponente in data [………];

    - che il curatore non aveva chiesto preventivamente l’autorizzazione del comitato dei creditori; che tale circostanza costituisce vizio consistente in una violazione di legge; come tale deducibile con il presente mezzo di impugnativa;

    - che l’atto del curatore appare lesivo dei diritti dell’esponente in quanto nella causa per la quale è stata stipulata la transazione, il rischio di soccombenza era irrisorio;

    - che non risulta che l’atto sia già stato eseguito;

    ………

    ………

    - che appare quindi necessario rimuovere l’atto del curatore;

    tutto ciò premesso ed esposto ………, come sopra rappresentato,

    PROPONE RECLAMO

    a sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso l’atto del curatore in data [………], e chiede che la S.V., previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia revocare l’impugnato atto.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    Allegati

    - Atto di transazione

    - Copia degli atti del giudizio

    ………

    ………

    F415
    RECLAMO CONTRO ATTO OMISSIVO DEL CURATORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    ***

    RECLAMO AI SENSI DELL’ART. 133 CCII

    Al Giudice Delegato

    il sottoscritto ………, creditore ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

    PREMESSO

    - che l’esponente è stato convenuto in giudizio dalla curatela ai sensi dell’art. 166 CCII con atto di citazione notificato in data [………];

    - che l’esponente in data [………] ha formulato al curatore una proposta transattiva offrendo di corrispondere l’importo di euro ………, a fronte di una domanda di euro ………;

    - che il curatore non ha inoltrato la proposta al comitato dei creditori;

    - che l’esponente lo ha dapprima sollecitato con lettera racc. a.r. e poi lo ha diffidato con atto del [………];

    - che il curatore, pur dopo la diffida, si è rifiutato di esaminare la proposta;

    - che il comportamento omissivo del curatore è censurabile;

    - che la violazione di legge prevista nell’art. 133 CCII si sostanzia, nel caso di specie, nella violazione del dovere di diligentemente espletare l’incarico affidatogli (art. 136 CCII);

    - che il comportamento del curatore appare lesivo dei diritti dell’esponente in quanto nella causa per la quale è stata offerta la transazione il rischio di soccombenza della curatela meritava una adeguata valutazione.

    ………

    ………

    ………

    che appare quindi necessario rimuovere l’atto del curatore;

    tutto ciò premesso ed esposto ………, come sopra rappresentato,

    PROPONE RECLAMO

    a sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso l’atto omissivo del curatore e chiede che la S.V. previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia ordinare al curatore di trasmettere al Comitato dei creditori la proposta transattiva di cui alla lettera racc. a.r. perché questi autorizzi la predetta proposta transattiva.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    Allegati

    - Lett. racc. a.r. con proposta di transazione

    - Copia degli atti del giudizio

    ………

    ………

    F416
    RECLAMO CONTRO ATTO DEL CURATORE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    ***

    RECLAMO AI SENSI DELL’ART. 133 CCII

    Al Giudice Delegato

    il sottoscritto ………, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

    PREMESSO

    - che in data [………] è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di ………;

    - che l’esponente è il locatore dell’immobile nel quale veniva esercitata l’attività d’impresa della debitrice ………

    - che in data [………] il curatore procedeva alla apposizione dei sigilli;

    - che l’esponente ha chiesto al curatore di rimuovere i sigilli per procedere all’inventario;

    - che il curatore ha comunicato che avrebbe proceduto a redigere l’inventario non prima di quattro mesi dall’avviso;

    - che tale scelta del curatore è ingiustificata in quanto arreca danno all’esponente che si trova a non poter godere dell’immobile e non può attendersi il pagamento del canone di locazione vista l’insussistenza di fondi della procedura;

    - che l’atto del curatore è impugnabile per violazione di legge per difetto di diligenza nell’espletamento dell’incarico (art. 136 CCII) ………;

    - che appare quindi necessario rimuovere l’atto del curatore;

    tutto ciò premesso ed esposto ………, come sopra rappresentato,

    PROPONE RECLAMO

    a sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso l’atto del curatore in data [………], e chiede che la S.V., previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia revocare l’atto del curatore e per l’effetto ordinargli di rimuovere i sigilli e redigere l’inventario entro ……… giorni dalla pronuncia del decreto.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    Allegati

    - ………

    - ………

    F417
    OSSERVAZIONI DEL CURATORE SUL RECLAMO CONTRO I SUOI ATTI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    OSSERVAZIONI DEL CURATORE SUL RECLAMO EX ART. 133 CCII

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    - in data ……… il sig………. [la società ………] ……… ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII contro il seguente atto compiuto dal sottoscritto curatore ……… motivandolo come segue:

    ………

    ………

    ………;

    - il sottoscritto, al fine di fornire alla S.V. tutti gli elementi di valutazione necessari, osserva che

    ………

    ………

    ………

    Il sottoscritto rimane a disposizione della S.V. per ogni ulteriore chiarimento.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    Allegati

    - ………

    - ………

    - ………

    F418
    DECRETO DEL G.D. DI ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO EX ART. 133 CCII

    IL GIUDICE DELEGATO

    Visto il reclamo ex art. 133 CCII presentato da ……… nei confronti dell’atto con il quale il curatore ……… [nei confronti della omessa attivazione da parte del curatore in ordine a ………];

    visti i documenti allegati al reclamo;

    considerate le osservazioni depositate dal curatore;

    sentite le parti all’udienza del [………];

    ritenuto che le censure mosse dal reclamante appaiono fondate in quanto ………;

    ritenuto che il vizio censurato configuri violazione di legge;

    REVOCA

    l’atto del curatore in data [………] e dispone che ………

    ………

    ………

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    F419
    RECLAMO CONTRO IL DECRETO DEL G.D.

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    ***

    RECLAMO AI SENSI DEGLI ARTT. 124 e 133, C. 3, CCII

    Ill.mo Tribunale

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……… via ………

    PREMESSO

    - che in data [………] il giudice delegato ha emesso il decreto con il quale ha accolto il reclamo di cui all’art. 133 proposto da ……… avverso l’atto con il quale l’esponente curatore ………;

    ………;

    ………;

    - che tale decreto è stato comunicato dalla cancelleria il giorno [………];

    - che tale provvedimento del Giudice delegato che ha revocato l’atto, appare illegittimo in quanto ………;

    ………;

    ………;

    - che appare quindi necessario rimuovere il decreto emesso dal G.D.;

    tutto ciò premesso ed esposto ………, come sopra rappresentato,

    PROPONE RECLAMO

    a sensi e per gli effetti dell’art. 124 CCII in relazione all’art. 133 CCII avverso il decreto del G.D. in data [………], e chiede che il Tribunale, previa audizione in camera di consiglio degli interessati, in accoglimento del presente reclamo voglia revocare il predetto decreto e per l’effetto dare i conseguenti provvedimenti ripristinatori.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il curatore………

    F420
    DECRETO DEL TRIBUNALE SU RECLAMO EX ART. 133

    IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Visto il reclamo ex artt. 124 e 133 CCII presentato da

    ………

    nei confronti di

    ………

    avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 133 CCII dal G.D. e depositato in data [………] nella liquidazione giudiziale ………

    viste le memorie di costituzione presentate da ………

    sentite le parti e assunte informazioni;

    rilevato che il decreto emesso dal G.D., oggetto del reclamo, è stato comunicato a ……… in data [………];

    rilevato che il reclamo è stato depositato in cancelleria in data [………] e deve quindi considerarsi tempestivo;

    ritenuto che ………

    ………

    ………

    P.Q.M.

    rigetta il reclamo e condanna il reclamante alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate in misura di euro ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il reclamo contro gli atti del curatore - II. Profili processuali.

    I. Il reclamo contro gli atti del curatore

    I.Il reclamo contro gli atti del curatore

    1 Il reclamo avverso gli atti di amministrazione del curatore fallimentare è esperibile soltanto per vizi di legittimità [T. Roma 22.1.2008, GI 2008, 1714]. Non costituisce violazione di legge, e non può dunque essere fatto oggetto di reclamo ex art. 36 l. fall., l’atto con il quale il curatore pretenda di inserire nel verbale di riconsegna di bene concesso in locazione finanziaria l’impegno del concedente “di versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale”; l’inserimento nel verbale di tale dicitura, lungi dal violare la legge, ne costituisce infatti stretta applicazione [T. Milano 29.4.2009]. Non tutti gli atti di amministrazione del curatore sono impugnabili dinanzi al giudice delegato, ai sensi dell’art. 36 l. fall., bensì solo quelli che abbiano determinato un pregiudizio diretto e immediato nella sfera giuridica del reclamante. L’art. 36, c. 1, l. fall., nel riconoscere il potere di proporre reclamo a ogni interessato, riprende il concetto di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.: il soggetto legittimato deve prospettare il vantaggio diretto che deriverebbe dal provvedimento che accoglie il reclamo. Da ciò discende, sul piano dell’interpretazione del concetto di atto amministrativo ex art. 36, che sono impugnabili solo gli atti del curatore che abbiano determinato un pregiudizio diretto nella sfera giuridica del reclamante [T. S. Maria Capua 22.12.2014, Ilfallimentarista.it, 2015]. In tema di fallimento, il reclamo ai sensi dell’art. 36 fall. avverso l’atto del curatore di scelta dell’affittuario va dichiarato inammissibile se proposto quando il giudice delegato ha già autorizzato l’affitto dell’azienda in favore del soggetto preventivamente scelto dal curatore [T. Brescia 11.6.2016, DeJure 2016].

    II. Profili processuali

    II.Profili processuali

    1 La natura perentoria del reclamo di cui all’art. 36 l. fall. emerge ove si consideri che nell’alveo della procedura di liquidazione fallimentare, l’ontologica celerità e speditezza insite nella gestione dell’iter liquidatorio finalizzato a realizzare il maggior attivo possibile nell’ottica della (miglior) soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare in uno alle esigenze di certezza della procedura impongono di conferire perentorietà ai termini per la proposizione dei reclami endofallimenatari, ivi incluso quello previsto per impugnare gli atti del curatore o del comitato dei creditori che peraltro non è soggetto alla sospensione feriale dei termini a comprova della ontologica urgenza e dunque necessaria celerità procedurale nell’ottica della sollecita gestione della fase liquidatoria fallimentare [T. Ancona 28.7.2020, DeJure 2020]. In tema di fallimento, il reclamo ex art. 36 l. fall. avverso gli atti del comitato dei creditori e del curatore deve essere limitato alle ipotesi in cui gli stessi rivestono efficacia esterna ed abbiano natura provvedimentale o decisoria e, come tali, siano idonei ad incidere sulle posizioni dei soggetti interessati [T. Monza 10.12.2015, DeJure 2016]. L’art. 36 l. fall. delinea un procedimento del tutto de formalizzato e improntato alla massima celerità. Pur non essendo prevista da alcuna norma la comunicazione ai contro interessati, la generica formula secondo cui il giudice decide sentite le parti porta a ritenere ammissibile l’intervento di eventuali interessati [T. Padova 27.5.2016, DeJure 2016]. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 36 l. fall. decorre, non dalla data di deposito in cancelleria del suddetto decreto, bensì dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio [C. I 20.12.2002, n. 18144, AC 2003, 1086]. Il decreto confermativo della legittimità dell’operato del curatore (nella specie scioltosi, ex art. 72 l. fall., da un contratto di licenza per l’uso di tecnologia software, stipulato dalla società fallita quando era in bonis), reso dal collegio adito dall’altro contraente ex art. 36, c. 2, l. fall., ove non impugnato per cassazione, è definitivo, rendendo così successivamente inoppugnabile la giurisdizione italiana sulla domanda concernente la sussistenza del suddetto potere del curatore, nonché su quelle dipendenti o connesse [C. VI 16.1.2020, n. 775; C. I 14.1.2016, n. 511; C. s.u. 23.7.2013, n. 17866; in senso contrario C. I 1.6.2012, n. 8870, Fall 2013, 368; C. I 6.5.1992, n. 5355, Fall 1992, 1006]. È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti di qualsiasi provvedimento reso dal Tribunale su reclamo proposto ai sensi dell’art. 36 l. fall. nei confronti dei provvedimenti del Giudice Delegato che abbiano respinto i ricorsi contro le decisioni del Curatore in materia di amministrazione del patrimonio fallimentare, trattandosi di atti gestori a contenuto non decisorio [C. VI 23.6.2020, n. 12252, RDottComm 2020, 605]. Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 36, c. 2, l. fall., sul provvedimento reso dal giudice delegato in ordine all’impugnativa del programma di liquidazione adottato dal curatore non ha natura definitiva e decisoria, in quanto non incide con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull’esercizio del potere amministrativo del curatore, espresso attraverso un atto avente funzione pianificatrice e di indirizzo; ne consegue che il decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost [C. I 20.2.2020, n. 4346, GCM 2020; C. VI 9.5.2018, n. 11217, GCM 2018].

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