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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

136. Responsabilità del curatore

[1] Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

[2] Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

[3] Durante la liquidazione giudiziale, l’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

[4] Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all’articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell’articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

[5] Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Le ipotesi di revoca del curatore - II. La sostituzione del curatore - III. La responsabilità del curatore.

I. Le ipotesi di revoca del curatore

I.Le ipotesi di revoca del curatore

1 La revoca dall’incarico di curatore (art. 134 CCII) può essere disposta per “giustificati motivi” (art. 122 CCII), nozione più estesa di “giusta causa”, comprendendo non solo le ipotesi di inadempimento, ma anche mere ragioni di opportunità, tali semplicemente da ostacolare la regolare esplicazione della funzione gestoria e tali nel contempo da incrinare il rapporto fiduciario che ne è alla base; più in generale può anche farsi riferimento ad una incompatibilità che si viene a determinare in corso di procedura tra gli interessi della liquidazione giudiziale e la permanenza nell’incarico di quel curatore.

2 La revoca è motivata dall’infedeltà del curatore nello svolgimento dell’incarico, da gravi omissioni - come quella di non adoperarsi per il soddisfacimento dei creditori - o dal compimento di atti anche penalmente rilevanti, nel qual caso una informativa va trasmessa al pubblico ministero per gli eventuali riflessi penali delle ragioni che conducono alla revoca dell’incarico. Una delle cause che può condurre alla revoca del curatore è, anche, costituita dall’emergere di insanabili divergenze tra questi e il comitato dei creditori.

3 La revoca del curatore dall’incarico è sollecitata dal giudice delegato o dal comitato dei creditori, ma poiché il curatore può essere revocato anche d’ufficio dal tribunale, è chiaro che la revoca può essere richiesta mediante segnalazione proveniente dal debitore o da un singolo creditore. Il procedimento per la revoca del curatore va regolato secondo le norme generali sui procedimenti in camera di consiglio (v. artt. 737 ss. c.p.c.) con la previsione della necessaria audizione del curatore - per consentirgli di difendersi in contraddittorio - e del comitato dei creditori che funge da organo dal quale attingere informazioni. Cfr. [F421] [F422].

4 Il tribunale provvede con decreto motivato cfr. [F423], reclamabile ex art. 124 alla corte d’appello cfr. [F424], ma poiché normalmente tale provvedimento non assume un contenuto decisorio, la pronuncia della corte d’appello non è ricorribile per cassazione. Infatti, la revoca dall’incarico è dettata unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare andamento della procedura concorsuale, talché solo indirettamente coinvolge un interesse del curatore stesso o di altri soggetti interessati alla procedura di liquidazione giudiziale.

II. La sostituzione del curatore

II.La sostituzione del curatore

1 Può accadere che la maggioranza dei creditori chieda, la sostituzione del curatore e dei membri del comitato dei creditori, nominato il primo nella sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale ed i secondi dal giudice delegato. La ratio della norma (art. 135 CCII) trae spunto dall’idea che il curatore espleti l’incarico nell’interesse primario dei creditori, i quali, allo stesso tempo, sono sia i primi destinatari dei risultati della sua azione, sia i soggetti in grado di meglio valutare, attraverso il comitato dei creditori, il suo operato, sì che ad essi va attribuito il potere di provvedere alla scelta del soggetto che dovrà ricoprire l’incarico; ciò nella prospettiva di disporre di un curatore capace e responsabile.

2 La richiesta di sostituzione del curatore deve essere motivata e deve indicare il nominativo del soggetto destinato a ricoprire la carica; non è stabilito in quale forma debba essere presentata l’istanza, ma in assenza di una assemblea dei creditori, deve ritenersi che l’istanza vada sottoscritta da tanti creditori che rappresentano, per somma (e non per teste), la maggioranza dei creditori, al netto dei conflitti di interesse. Il tribunale può disattendere la richiesta dei creditori solo nell’ipotesi in cui o manchino le ragioni della richiesta di sostituzione o non siano stati rispettati i criteri di cui all’art. 358 CCII.

III. La responsabilità del curatore

III.La responsabilità del curatore

1 Con riferimento alla revoca del curatore, non raramente accade che alla pronuncia faccia seguito il promovimento nei confronti del curatore dell’azione di responsabilità (art. 136 CCII); in ogni caso l’azione di responsabilità in costanza di procedura spetta al nuovo curatore il che presuppone che il precedente si sia dimesso, sia stato revocato o sostituito.

2 Durante la liquidazione giudiziale la legittimazione attiva è quindi attribuita al nuovo curatore, ma l’esercizio dell’azione è subordinato all’autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori; le due autorizzazioni sono alternative attribuendosi così al nuovo curatore la scelta di chiedere l’autorizzazione al giudice delegato. Fino a che la liquidazione giudiziale non è stata chiusa, l’azione non può essere proposta né dal debitore, né dal singolo creditore e neppure da terzi. Cfr. [F425] [F426].

3 Il termine per radicare l’azione di responsabilità contro il curatore revocato decorre dal provvedimento di revoca e contestuale nomina del nuovo curatore e si prescrive (in ragione del fatto che non ha natura extracontrattuale) nell’ordinario termine decennale.

4 L’azione di responsabilità esperibile dopo la chiusura della liquidazione giudiziale spetta invece a qualsiasi interessato che ritenga di avere subito un danno dalla condotta del curatore, ma in questo caso viene regolata dalle regole comuni e va esercitata entro i termini di prescrizione previsti per il risarcimento del danno extracontrattuale o contrattuale a seconda della tipologia del fatto ritenuto pregiudizievole.

5 Quanto alle ipotesi di responsabilità del curatore queste sono certamente diverse, ma sono tutte correlate all’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (art. 2236 c.c.); la responsabilità del curatore consegue quindi alla inosservanza dei doveri che gli sono attribuiti dalla legge e dal programma di liquidazione (che costituisce una sorte di lex specialis) o dalla sua errata, dolosa o colposa, condotta; il metro di valutazione della diligenza richiesta per l’adempimento dell’incarico di curatore è quella del “buon professionista”.

6 Non costituisce esimente ai fini della responsabilità del curatore la circostanza che l’atto di mala gestio sia stato compiuto dopo l’autorizzazione concessa dal giudice delegato o dal comitato dei creditori. Difatti, tale autorizzazione non può essere considerata alla stregua di un ordine ed anche se lo fosse, il curatore non sarebbe obbligato a dare esecuzione ad un ordine illegittimo; conseguentemente, la circostanza che un atto pregiudizievole sia stato autorizzato non può in alcun modo escludere la responsabilità del suo autore.

7 In tutti i casi di cessazione dall’ufficio - che sia per revoca, per sostituzione o per dimissioni - il curatore è tenuto a depositare il conto della sua gestione e a provvedere alle immediate consegne al nuovo curatore, conservando il diritto a vedersi liquidato il compenso in relazione all’opera svolta e le spese sostenute in relazione all’incarico. Pertanto, salva la facoltà dell’amministrazione concorsuale di far valere le eventuali responsabilità del curatore in sede di rendiconto di gestione a norma dell’art. 231 CCII (e, quindi, prima della liquidazione del compenso), l’eventuale revoca del curatore stesso non spiega alcun effetto ostativo alla liquidazione del compenso, che spetta in ogni caso al curatore in relazione all’attività prestata.

8 Fra i mancati adempimenti che possono condurre alla revoca e all’azione di responsabilità vi sono quelli: (i) di costituire un deposito ove far confluire le somme ricavate dalla gestione della procedura; (ii) di tenere un apposito registro sul quale annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione (art. 131 CCII); (iii) di avere ritardato l’esecuzione del programma di liquidazione; (iv) di non avere proceduto alle periodiche ripartizioni.

B) Frmule

B)Frmule
F421
DECRETO DEL G.D. DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL CURATORE

IL GIUDICE DELEGATO

[Vista la segnalazione presentata da ………];

esaminato il fascicolo della procedura;

sentito il curatore;

rilevato che al curatore possono essere contestati i seguenti addebiti:

………

………

………

visto l’art. 134 CCII, dispone la convocazione del curatore davanti al Collegio per l’udienza in camera di consiglio del [………], ore ………, invitandolo a presentare una memoria da depositare ……… giorni prima dell’udienza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al curatore.

Luogo, data ………

Il Giudice delegato ………

F422
RICHIESTA DEL COMITATO DEI CREDITORI PER LA REVOCA DEL CURATORE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione………

Liquidazione giudiziale ………

Giudice delegato ………

Curatore ………

Sentenza del ………

All’Ecc.mo Tribunale di ………

I sottoscritti

………

………

………

Componenti del comitato dei creditori come da decreto del Giudice delegato del ………

ESPONGONO

Con sentenza del ……… il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ……… ed ha nominato quale curatore ………

A seguito della nomina dei sottoscritti quali componenti del comitato dei creditori il curatore, nonostante ripetuti solleciti, si è sempre rifiutato di consentire l’accesso ai documenti del fascicolo della procedura, così violando la previsione di cui all’art. 199 CCII

Per quanto consta ai sottoscritti, il curatore non avrebbe mai completato l’inventario nonostante siano trascorsi ormai ……… mesi dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale e non avrebbe sottoposto all’esame del comitato una proposta transattiva di cui i sottoscritti hanno avuto notizia dalla controparte.

Tutto ciò esposto

CHIEDONO

Che il Tribunale voglia disporre l’apertura del procedimento per la revoca del curatore ai sensi dell’art. 134 CCII

Luogo, data ………

Il Comitato dei creditori

………

………

………

F423
DECRETO DEL TRIBUNALE DI REVOCA DEL CURATORE

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la segnalazione con la quale il Giudice delegato ha sottoposto al Tribunale la proposta di revoca del ………, dall’incarico di curatore della liquidazione giudiziale ………;

visto il verbale di audizione del curatore e del comitato dei creditori;

rilevato che gli addebiti mossi al curatore sono i seguenti:

………

………

viste le difese svolte dal curatore ………

………

………;

ritenuto che il comportamento del curatore debba essere improntato a diligenza, prudenza e perizia professionale;

ritenuto che nel caso di specie ………

………

………

P.Q.M.

Revoca dall’incarico di curatore ………;

nomina in sua sostituzione ………;

dispone che il curatore cessato dall’incarico consegni tutta la documentazione della procedura al nuovo curatore entro il termine di gg………. dalla comunicazione del presente provvedimento, previo deposito del conto della gestione ai sensi dell’art. 231 CCII

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F424
RECLAMO CONTRO IL DECRETO DI REVOCA

CORTE D’APPELLO DI ………

- Sezione volontaria giurisdizione -

Il sottoscritto ………, rappresentato e difeso dall’avv………., giusta procura a margine ………

ESPONE

Con sentenza del ……… il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale ……… ed ha contestualmente nominato il sottoscritto quale curatore della Procedura.

Il sottoscritto ha accettato l’incarico con dichiarazione del ………

Immediatamente dopo l’accettazione si è recato presso la sede di ……… per l’apposizione dei sigilli ed ivi si è accertato che non vi era più nulla che potesse essere ritenuto di disponibilità della debitrice.

Successivamente ha appreso che talune merci di proprietà della debitrice si trovavano presso ……… ed ha quindi immediatamente proceduto a formare l’inventario.

In assenza delle scritture contabili le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 200 CCII sono state inviate esclusivamente al creditore ricorrente e a taluni “creditori istituzionali” (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.).

Entro il termine previsto dall’art. 213 CCII, il sottoscritto ha redatto il programma di liquidazione che non è stato sottoposto per l’approvazione al comitato dei creditori in quanto tale organo non è stato formato.

Al sottoscritto è stato contestato di non essersi tempestivamente attivato per costituire il comitato dei creditori così ritardando gli adempimenti della procedura.

Il Tribunale di ……… su segnalazione di un creditore ha deliberato la revoca del sottoscritto dall’incarico di curatore, ancorché il Pubblico Ministero avesse concluso per il rigetto della richiesta di revoca.

Il decreto è stato comunicato in data ………

Tale provvedimento appare formalmente e sostanzialmente ingiusto e dovrà quindi essere revocato.

Al sottoscritto non è stato consentito di contraddire in merito alla contestazione sollevata dal Tribunale anche perché il Collegio ha provveduto senza fissare una preventiva udienza per sentire il sottoscritto.

La decisione è quindi viziata per il mancato rispetto del diritto al contraddittorio.

Ma la decisione è anche ingiusta nel merito in quanto il curatore non si è potuto attivare per la formazione del comitato dei creditori in quanto solo un creditore ha manifestato disponibilità ad assumere la carica e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nel decreto qui impugnato, la designazione quale componente del comitato dei creditori deve essere accettata e non può essere imposta.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

Alla Ecc.ma Corte d’Appello di ……… che, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, in contraddittorio con il pubblico ministero e con il nuovo curatore, voglia revocare il decreto con il quale il Tribunale di ……… ha revocato il sottoscritto dall’ufficio di curatore della liquidazione giudiziale ………

Luogo, data ………

Firma ………

F425
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL CURATORE REVOCATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL CURATORE REVOCATO

Ill.mo Signor Giudice Delegato

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- con decreto del [………] il precedente curatore ……… è stato revocato dall’ufficio e il sottoscritto è stato nominato in sostituzione;

- gli accertamenti svolti hanno evidenziato le seguenti irregolarità [omissioni/inadempimenti]:

………

………

Tali fatti hanno arrecato danno alla procedura ed ai creditori in quanto:

………

………

Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

alla S.V. perché voglia autorizzarlo a promuovere azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

F426
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI AL FINE DI ESPERIRE L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL CURATORE REVOCATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO IL CURATORE REVOCATO

Al Comitato dei creditori

………

………

………

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- con decreto del [………] il precedente curatore ……… è stato revocato dall’ufficio e il sottoscritto è stato nominato in sostituzione;

- gli accertamenti svolti hanno evidenziato le seguenti irregolarità [omissioni/inadempimenti]:

………

………

Tali fatti hanno arrecato danno alla procedura ed ai creditori in quanto:

………

………

Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

alle SS.VV. perché vogliano autorizzarlo a promuovere azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. L’iniziativa per la revoca - II. L’impugnabilità della decisione - III. L’azione di responsabilità - IV. Rendiconto.

I. L’iniziativa per la revoca

I.L’iniziativa per la revoca

1 Il curatore è tenuto ad attivarsi affinché possa aver luogo il soddisfacimento dei creditori, e, in difetto, è responsabile dei danni causati dalla sua inattività [C. I 28.8.1998, n. 8575, FI 1999, 1, 929]. La legge fallimentare novellata pone un limite alla discrezionalità del tribunale fallimentare nel rimuovere il curatore dall’incarico, stabilendo, all’art. 23, che la revoca possa avvenire solo per giustificati motivi e prevedendo, all’art. 37, che il decreto di revoca sia motivato e sia soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 26 [C. I 13.3.2015, n. 5094, Ilfallimentarista.it, 2015].

II. L’impugnabilità della decisione

II.L’impugnabilità della decisione

1 Il decreto con cui la corte d’appello dichiari inammissibile il reclamo proposto dal curatore fallimentare avverso il provvedimento con il quale il tribunale ne abbia disposto la revoca è legittimamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché, indipendentemente dalla verifica della ammissibilità o meno del detto reclamo (conseguente alla sussistenza o meno, nel decreto reclamato, del carattere della decisorietà, in difetto del quale esso risulta non impugnabile non solo mediante il detto reclamo, ma nemmeno mediante ricorso straordinario), ed in via autonoma e pregiudiziale rispetto a tale questione, va riconosciuta l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 111 Cost. avverso un provvedimento che, dichiarando pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo, contiene pur sempre, a prescindere dalla natura delle posizioni sostanziali coinvolte, una decisione, non diversamente impugnabile, sul diritto processuale di azione [C. I 5.10.2000, n. 13271, GC 2001, I, 2181].

2 Il decreto con il quale il tribunale fallimentare dispone la revoca del curatore non può essere impugnato con reclamo alla corte d’appello (nel regime previgente) né con ricorso per cassazione [C. I 13.3.2015, n. 5094; in senso conforme C. I 5.4.2006, n. 7876, FI 2006, I, 3116; C. I 17.6.1995, n. 6851, Fall 1995, 1217].

3 Il decreto della Corte d’Appello confermativo del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare ha revocato il curatore (ovvero ha respinto la proposta del giudice delegato o la richiesta di revoca del comitato dei creditori), avendo natura ordinatoria - in quanto gli artt. 28 e 37 l. fall., i quali, rispettivamente, stabiliscono i requisiti per la nomina del curatore e disciplinano la revoca dell’incarico, sono dettati a tutela esclusiva dell’interesse pubblicistico al corretto svolgimento della procedura concorsuale, e solo indirettamente possono investire l’interesse dello stesso curatore, del fallito e di altri soggetti - non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. [C. I 13.3.2015, n. 5094].

4 Gli artt. 28 e 37 l. fall. che, rispettivamente, stabiliscono i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e disciplinano la revoca di tale incarico, sono dettati unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare andamento della procedura concorsuale, tal che solo indirettamente esse investono un interesse del curatore stesso o di altri soggetti interessati alla procedura fallimentare. Ne consegue che il provvedimento del tribunale che dispone tale revoca, ancorché la nomina sia stata disposta con sentenza, ha, quindi, natura ordinatoria ed amministrativa ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, sicché non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., né dal curatore revocato, né dal fallito, né da qualunque altro interessato [C. I 5.10.2000, n. 1327; C. I 23.3.1994, n. 2789, Fall 1994, 1012]. Avverso il decreto della Corte d’appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto degli art. 23 e 37 l. fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9.1.2006 n. 5, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, in quanto anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull’interesse del curatore, sicché il provvedimento di revoca di quest’ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo [C. I 13.3.2015, n. 5094, GCM 2015].

III. L’azione di responsabilità

III.L’azione di responsabilità

1 In caso di sostituzione del curatore nel corso della procedura fallimentare, il curatore subentrato è legittimato a contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 116 l. fall., il conto presentato dal curatore cessato, giacché egli agisce - così come nel correlato giudizio di responsabilità, che può introdurre ai sensi dell’art. 38 l. cit. - nell’interesse dell’intera massa concorsuale, comprensiva non solo dei creditori concorrenti, ma anche di quelli non ancora insinuati al passivo e che pertanto non hanno acquisito il titolo a contestare il conto [C. I 29.11.2004, n. 22472, FI 2005, I, 2048]. La legittimazione diretta del fallito alla proposizione dell’azione ex art. 38 l. fall. contro il curatore revocato è configurabile solo nel caso di ingiustificata inerzia del nuovo curatore, essendo di regola legittimata a tale azione solo la massa dei creditori [C. II 15.10.2018, n. 25687, GCM 2018]. In materia fallimentare, ai fini della responsabilità del curatore, è irrilevante l’eventuale via libera del giudice delegato, che può semmai incidere ai fini di un concorso di responsabilità dell’organo giudiziale [C. pen. IV 30.1.2020, n. 13597, GD 2020].

2 L’azione di responsabilità contro il curatore revocato (azione che, a mente dell’art. 38, cpv., l. fall., “è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato”) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato, e decorre a far data dal giorno della sostituzione del curatore infedele, a nulla rilevando che l’illecito a lui addebitato risalga ad epoca notevolmente anteriore, potendo la prescrizione legittimamente decorrere soltanto “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, giusta disposto dell’art. 2935 c.c. [C. I 28.5.2020, n. 10093; in senso conforme C. II 15.10.2018, n. 25687; C. III 4.10.1996, n. 8716, GC 1997, I, 1903].

3 La responsabilità degli organi della procedura per avere arrecato danni a terzi può essere fatta valere indipendentemente dalla pendenza della procedura fallimentare, involgendo responsabilità individuali di persone fisiche che permangono anche dopo la chiusura del fallimento [C. App. Salerno 22.5.2009, Fall 2010, 120; C. III 4.10.1996, n. 8716, GC 1997, I, 1903]. È ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti del cessato curatore fallimentare, pur in assenza della previa revoca dell’incarico e nonostante l’avvenuta approvazione del rendiconto, in quanto, da un lato, nonostante l’art. 38 l. fall. preveda l’ipotesi della revoca del curatore prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità, tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensì solo normale secondo l’id quod plerumque accidit, con esclusione, quindi, di ogni effetto preclusivo in dipendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate dall’ufficio e seguite da sostituzione, e dall’altro lato, perché l’approvazione del rendiconto non ha effetto preclusivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non esclusiva, nel giudizio di rendiconto, attesa l’ammissibilità della scissione del controllo gestionale da quello contabile [C. I 8.9.2011, n. 18438, Fall 2012, 735; T. Salerno 16.5.2018, n. 1705, DeJure].

4 Esercitata l’azione risarcitoria, da parte del nuovo curatore fallimentare, nei confronti di una banca, per la sottrazione di somme depositate su libretto di deposito a risparmio nominativo intestato ad un fallimento, ma oggetto di indebiti prelievi da parte di persona non autorizzata e diversa dal cessato curatore e conclusa con il predetto terzo una transazione, con restituzione da parte della banca degli importi così prelevati e cessione a suo favore dei diritti vantati dalla massa nei confronti del cessato curatore fallimentare, la successiva azione con cui la banca chieda affermarsi la responsabilità del cessato curatore non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 38 l. fall.; con essa, infatti, detto terzo non agisce come organo della procedura o sostituto del curatore, bensì a tutela di un interesse proprio, avendo provveduto al risarcimento, e perciò a titolo di surroga nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, e dunque ex art. 1203, n. 3, c.c. ovvero in regresso ex art. 1299 c.c., ma in ogni caso con autonoma legittimazione, che ha il suo titolo proprio nell’adempimento della predetta transazione, ex art. 35 l. fall. [C. I 13.1.2011, n. 710, Fall 2011, 1004].

5 L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall’art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, c. 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell’incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l’eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato [C. I 2.7.2020, n. 13597, GCM 2020]. Nella indagine sulla responsabilità del curatore del fallimento, cui è imposto dall’art. 38 l. fall. il dovere della diligenza del buon padre di famiglia, è compito del giudice di merito accertare se un determinato comportamento, da valutarsi tenendo conto della natura e delle conseguenze del comportamento stesso, nonché delle circostanze specifiche nelle quali è stato assunto e mantenuto, si ponga o meno in contrasto con il predetto dovere di diligenza [C. 23.1.1985, n. 277, GC 1985, I, 1953]. Ancorché l’attività di curatore fallimentare sia diversa, rispetto a quella del libero professionista nell’ambito di un contratto d’opera professionale intellettuale, deve escludersi che l’esplicazione di una tale attività non costituisca - ai fini del contratto di assicurazione della responsabilità professionale stipulato dallo stesso professionista - attività professionale del professionista iscritto all’albo di appartenenza (nella specie: commercialista) [C. III 22.6.2015, n. 12872]. In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 l. fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 l. fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati né poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato [C. III 24.2.2011, n. 4466].

IV. Rendiconto

IV.Rendiconto

1 Salva la facoltà dell’amministrazione fallimentare di far valere le eventuali responsabilità del curatore (anche) in sede di rendiconto di gestione a norma dell’art. 116 l. fall. (e, quindi, prima della liquidazione del compenso), l’eventuale revoca del curatore stesso (o l’esistenza dei presupposti per una sua revoca) non spiega alcun effetto ostativo alla liquidazione del compenso, che spetta in ogni caso al detto organo fallimentare in relazione all’attività prestata [C. I 20.7.1999, n. 7778, Fall 1999, 1260]. La valutazione del tribunale circa la diligenza e la sollecitudine con cui il curatore fallimentare abbia svolto la propria attività può incidere sulla misura del compenso da liquidarsi in suo favore dopo l’approvazione del conto della gestione, giustificandone la quantificazione tra l’importo minimo e massimo, ma non anche sulla spettanza stessa di qualsivoglia compenso per l’opera prestata, fermo restando che la sua effettiva erogazione può essere impedita dal definitivo accertamento di una responsabilità del curatore medesimo alla stregua dell’art. 38 l. fall. [C. VI 31.5.2013, n. 13805]. Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l’effettivo controllo di gestione e può estendersi all’accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest’ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un’enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di mala gestio posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l’efficace esplicazione del suo diritto di difesa [C. I 5.3.2019, n. 637, GCM 2019]. È giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall’esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società fallita, trascurata dal curatore originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari [C. I 16.2.2022, n. 5129, GCM 2022]. Qualora la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura, senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ex art. 295 c.p.c., rispetto all’azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli, sicché l’eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell’azione di responsabilità [C. VI 14.1.2016, n. 529, D&G 2016].

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