[1] Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
[2] Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
[3] Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
[4] In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
[5] Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.
[6] I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.
[7] Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
[8] L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Le funzioni del comitato dei creditori - II. Revoca, sostituzione e responsabilità del comitato dei creditori .
I. Le funzioni del comitato dei creditori
I.Le funzioni del comitato dei creditori1 Il parere del comitato dei creditori deve essere espresso in maniera motivata in quanto il comitato dei creditori non può limitarsi ad esprimere un parere favorevole o contrario, ma deve dar conto, ancorché succintamente, delle ragioni a sostegno del parere. Il parere del comitato dei creditori è obbligatorio nei seguenti casi: (a) per la concessione degli alimenti al debitore ed alla sua famiglia (art. 147 CCII); (b) per le autorizzazioni di cui all’art. 152 CCII ai creditori muniti di pegno o privilegio sui mobili; (c) per la continuazione temporanea dell’esercizio provvisorio, disposta dal giudice delegato successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (art. 211 CCII); (d) prima della comunicazione della proposta di concordato di liquidazione ai creditori (art. 241 CCII, ma v., infra).
2 Quanto alla mancata espressione del parere, occorre osservare che ciò che rileva è che il parere sia stato richiesto e il comitato sia stato posto nelle condizioni di esprimerlo; la sua mancata manifestazione non rileva ai fini della validità dell’atto autorizzato e compiuto dal curatore, anche se talora si reputa che il vizio del provvedimento adottato dal curatore senza il preventivo parere del comitato dei creditori, determini l’annullabilità del negozio, la quale può essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non dai singoli creditori del debitore. In ogni caso occorre rammentare la funzione suppletiva che è chiamato ad assolvere il giudice delegato.
3 Il comitato dei creditori esprime autorizzazioni nei seguenti casi: (a) per la nomina di delegati e coadiutori (art. 129 CCII); (b) per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 132 CCII); (c) per il subentro nei rapporti pendenti (art. 172 CCII) che possono comportare oneri per la massa, salvo che per il subentro nel contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare in relazione al quale è richiesto il parere e non l’autorizzazione del comitato dei creditori; (d) per il pagamento dei debiti prededucibili (art. 222 CCII). Pur definiti come pareri, in quanto espressamente vincolanti, hanno natura sostanziale di autorizzazioni anche i pareri previsti per l’esercizio provvisorio (art. 211 CCII), per l’affitto di azienda (art. 212 CCII) e per il concordato di liquidazione (art. 140 CCII).
4 Infine, il comitato ed i suoi singoli componenti hanno anche un potere di controllo sull’operato del curatore ed, in qualsiasi circostanza, possono ispezionare le scritture contabili ed i documenti della liquidazione giudiziale e chiedere notizie e chiarimenti al curatore ed al debitore (art. 140 CCII); ed in relazione a questa funzione/diritto possono proporre reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 124 CCII) e contro gli atti del curatore (art. 133 CCII) e chiederne la revoca (art. 134 CCII).
II. Revoca, sostituzione e responsabilità del comitato dei creditori
II.Revoca, sostituzione e responsabilità del comitato dei creditori1 Ancorché il creditore non sia di per sé un soggetto professionale, per la responsabilità dei componenti del comitato il legislatore ha pensato di evocare il regime della responsabilità dei sindaci nelle società di capitali (l’art. 140 CCII rinvia all’art. 2407 c.c.).
2 L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore anche durante lo svolgimento della procedura (e, in tal caso, deve essere revocato il componente nei cui confronti l’azione è radicata e sostituito con altro creditore). In tal modo, il richiamo all’art. 2407 - quale fonte dalla quale desumere la disciplina della responsabilità dei componenti del comitato dei creditori - consente di ritenere applicabile, non essendovi motivi di incompatibilità, il principio sancito dal comma 2 di tale disposizione a tenore del quale i membri del comitato dei creditori sono «(…) responsabili solidalmente con gli amministratori (rectius curatore) per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» e quindi laddove avessero vigilato ed espresso i loro pareri o le loro autorizzazioni e l’attività di cui sono competenti in generale «con la professionalità e diligenza richiesta dalla natura dell’incarico» (cfr. 2407, c. 1, c.c.).
3 In caso di difetto nel funzionamento del comitato (inerzia, mancato funzionamento, impossibilità di nomina ovvero per ragioni di urgenza), in luogo del comitato dei creditori subentra il giudice delegato. La previsione dell’affidamento al giudice dei poteri che la legge vuole spettino al comitato dei creditori, specie quando ciò accade a causa dell’impossibilità di costituire il comitato, rappresenta un elemento di distonia nel sistema in quanto assegna al giudice quei poteri di gestione che si era deciso di sottrargli.