Informazione

Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

141. Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

[1] Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

[2] Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il reclamo contro gli atti del comitato dei creditori (rinvio all’art. 133).

I. Il reclamo contro gli atti del comitato dei creditori (rinvio all’art. 133)

I.Il reclamo contro gli atti del comitato dei creditori (rinvio all’art. 133)

1 Per effetto della redistribuzione dei poteri, assumono ben maggiore rilievo i reclami ex artt. 133 e 141 CCII, sia con riferimento al ruolo del curatore, sia con riguardo alla nuova posizione assunta dal comitato dei creditori. I procedimenti di reclamo sono speculari e appaiono orientati sul canone della semplificazione; si è, così, preferito un modello assai più snello di quello previsto per il reclamo contro gli atti del giudice delegato.

B) Frmule

B)Frmule
F441
RECLAMO CONTRO ATTO COMMISSIVO DEL COMITATO DEI CREDITORI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

GIUDICE DELEGATO ………

***

RECLAMO AI SENSI DELL’ART. 133 CCII

Al Giudice Delegato

il sottoscritto ………, creditore ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

PREMESSO

- che l’esponente è stato convenuto in giudizio dalla curatela ai sensi dell’art. 166 CCII con atto di citazione notificato in data [………];

- che l’esponente in data [………] ha formulato al curatore una proposta transattiva offrendo di corrispondere l’importo di euro ………, a fronte di una domanda di euro ………;

- che il curatore ha tempestivamente inoltrato la proposta al comitato dei creditori;

- che il comitato dei creditori ha negato l’autorizzazione;

- che il comitato dei creditori ha negato l’autorizzazione senza essersi riunito collegialmente e senza avere assunto la volontà del componente………;

- che il comportamento del comitato dei creditori è censurabile;

- che la violazione di legge prevista nell’art. 133 CCII si sostanzia, nel caso di specie, nella violazione del dovere di diligentemente adempiere alle funzioni assegnate (art. 140 CCII);

- che il comportamento del comitato dei creditori appare lesivo dei diritti dell’esponente in quanto nella causa per la quale è stata offerta la transazione il rischio di soccombenza della curatela meritava una adeguata valutazione.

………;

- che appare quindi necessario rimuovere il diniego di autorizzazione del comitato dei creditori;

tutto ciò premesso ed esposto ………, come sopra rappresentato,

PROPONE RECLAMO

a sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso l’atto del comitato dei creditori e chiede che la S.V., previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia autorizzare, in vece del comitato, la proposta transattiva di cui alla lettera racc. a.r.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

Allegati

- Lett. racc. a.r. con proposta di transazione

- Copia degli atti del giudizio

- ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Il reclamo contro gli atti del comitato.

I. Il reclamo contro gli atti del comitato

I.Il reclamo contro gli atti del comitato

1 Posto che la violazione, da parte di uno dei componenti del comitato dei creditori, della situazione di conflitto in cui versi rileva soltanto qualora la deliberazione assunta possa arrecare danno, non incide sulla regolarità del procedimento di omologazione il parere, illo tempore obbligatorio, ma non vincolante, qualora, da un lato, non sia stato evidenziato il profilo di danno derivante dal parere espresso in situazione di ritenuto conflitto di interessi di uno dei componenti del comitato e, dall’altro, non sia stata formulata richiesta di sostituzione di tale componente, né sia stato reclamato, ex art. 36 l. fall., il parere reso [C. I 10.2.2011, n. 3274, FI 2011, I, 2095]. In tema di fallimento, quando si sia pronunciato il giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, il reclamo da promuovere è quello ex art. 36 l. fall. e non quello ex art. 26 l. fall. [T. Padova 26.10.2017, DeJure 2018].

Fine capitolo
Open
    • Stampa
    • Condividi via email
    • Visualizza PDF
    • Vai a pagina

Torna all'inizio