[1] La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3.
[2] I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
[3] I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il corso degli interessi nella liquidazione giudiziale - II. La scadenza dei debiti del debitore - III. I crediti condizionali .
I. Il corso degli interessi nella liquidazione giudiziale
I.Il corso degli interessi nella liquidazione giudiziale1 La disposizione apporta modifiche solo lessicali alla regola posta dall’art. 55, r.d. n. 267/1942 della sospensione degli interessi sui crediti chirografari. La sospensione interviene con la dichiarazione di apertura della procedura e cessa con la chiusura della stessa, o eventualmente della fase di prosecuzione dei giudizi in corso. Il comma 2 riafferma il principio della scadenza di tutti i crediti pecuniari alla data di apertura della procedura. Il comma 3 disciplina la partecipazione al concorso dei crediti condizionali.
2 L’art. 154 CCII disciplina la regola generale della sospensione del corso degli interessi dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, regola a cui l’art. 153 CCII costituisce un’eccezione. Il decorso degli interessi legali o convenzionali è sospeso, agli effetti del concorso, salvo che per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio. La ratio della norma risiede nello stato di insolvenza e nella relativa esigenza di assicurare la par condicio creditorum. La sospensione del corso degli interessi, che riguarda i rapporti di credito sorti anteriormente alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione, ha una portata limitata agli effetti del concorso; quindi gli interessi continuano a decorrere senza alcuna sospensione nei rapporti tra singoli creditori e debitore, e, una volta chiusa o revocata la procedura, può esserne richiesto il pagamento. Trattasi quindi di sospensione fino alla chiusura della procedura concorsuale, valevole soltanto nei confronti della massa. I creditori soddisfatti integralmente in seguito alla chiusura della procedura possono chiedere al debitore il pagamento degli interessi maturati durante il procedimento chiuso; ciò perché il soddisfacimento integrale riguarda esclusivamente l’ammontare del credito ammesso al passivo, quale era al momento della sentenza dichiarativa. Ciò non si verifica nell’ipotesi di concordato della liquidazione giudiziale, il quale comporta l’estinzione definitiva e completa delle obbligazioni del debitore.
3 Nel caso di liquidazione del debitore principale, la norma non opera nei confronti del terzo datore di ipoteca, in quanto la sospensione del corso degli interessi rileva solamente entro l’ambito delle procedure concorsuali. La sospensione, degli interessi convenzionali o legali, non si estende neppure al fideiussore; il fideiussore che abbia pagato un debito del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale assume la posizione di creditore concorsuale. È oramai venuto meno il dubbio interpretativo relativo all’individuazione del momento in cui si verifica la sospensione del corso degli interessi, nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di apertura della procedura ne segua un’altra ad opera del tribunale dichiarato competente in esito alla risoluzione in suo favore del conflitto positivo di competenza. E ciò in quanto dal disposto dell’art. 31 CCII si evince chiaramente che il procedimento instaurato avanti al tribunale competente è la prosecuzione di quello eventualmente iniziato in precedenza avanti al tribunale dichiarato incompetente, con salvezza degli effetti degli atti compiuti.
4 Il principio della sospensione degli interessi trova applicazione in caso di consecuzione di procedure tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale, per effetto di espresso rinvio alla norma in esame. Nell’ipotesi di consecuzione di procedure, la sospensione decorre dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla prima procedura.
5 I debiti di massa da pagarsi in prededuzione non sono vincolati dalle disposizioni dell’art. 154 CCII e quindi ad essi non si applica la regola della sospensione, con la conseguenza che i corrispondenti crediti vanno fatti valere nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale comprensivi di interessi.
II. La scadenza dei debiti del debitore
II.La scadenza dei debiti del debitore1 Il comma 2 sancisce la scadenza anticipata, alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale, dei debiti pecuniari; i crediti non scaduti si considerano immediatamente esigibili anche fuori dal concorso, quindi anche nei confronti dei fideiussori ex art. 1952 c.c. Il credito risarcitorio del danneggiato verso il Ludoito, in forza di detta regola della cristallizzazione, deve essere espresso in termini monetari alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, con riferimento alla quale deve calcolarsi anche la rivalutazione monetaria.
III. I crediti condizionali
III.I crediti condizionali1 Sono considerati crediti condizionali, ammissibili al concorso con riserva, quelli sottoposti a condizione, sia sospensiva che risolutiva. Non sono ammessi al concorso i crediti c.d. eventuali o futuri, dei quali prima della liquidazione giudiziale non sussistevano la causa o il titolo costitutivo; si richiede infatti che il credito sia già sorto prima dell’apertura della procedura, anche se la sua efficacia è sottoposta a condizione.
2 Il legislatore ha da una parte confermato che i creditori condizionali ammessi con riserva, hanno diritto all’accantonamento in sede di riparto, accantonamento che può resistere anche in occasione della ripartizione finale; dall’altra parte ha stabilito le modalità con le quali può essere sciolta la riserva disposta in sede di ammissione al passivo.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. Il concorso nel fallimento - II. Il corso degli interessi nel fallimento - III. I crediti condizionali.
I. Il concorso nel fallimento
I.Il concorso nel fallimento1 In tema di fallimento, il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del piano ed il pagamento, in quanto l’ammissione del credito al passivo e l’inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito, né lo trasformano in un credito nei confronti della massa, con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa, ostandovi d’altronde sia la disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 l. fall., sia, per gli interessi moratori, il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie [C. 2.4.2010, n. 8185].
2 Le spese, gli aggi o diritti e compensi di riscossione, e gli interessi di mora, sono componenti creditorie accessorie sulle quali non sussiste la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, ma è competente a decidere in via autonoma il giudice delegato. Per gli interessi di mora [i quali non decorrono affatto laddove ed in quanto la cartella sia notificata dopo il fallimento], in forza dell’art. 30, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 14, d.lgs. n. 46/1999, decorso inutilmente il termine di pagamento previsto dall’art. 25, c. 2 [sessanta giorni dalla notifica della cartella], sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e sino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Pertanto gli interessi in oggetto possono decorrere solo se vi sia prova della notifica della cartella e della relativa data in epoca anteriore al fallimento. In caso positivo, essi andranno ammessi al passivo con lo stesso rango del capitale; quando l’ammissione venga fatta in via privilegiata, restano comunque salvi i limiti di decorrenza endofallimentare di cui all’art. 55 l. fall. in relazione all’ultimo comma dell’art. 54 l. fall. [T. Milano 29.12.2009, GM 2011, 700].
3 Il d.lgs. n. 231/2002, art. 1, c. 2, lett. a), il quale stabilisce l’inapplicabilità delle disposizioni dettate dal medesimo decreto per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, dev’essere interpretato nel senso che, conformemente alla regola dettata in via generale dall’art. 55 l. fall. l’esclusione del tasso d’interesse maggiorato previsto dagli artt. 4, c. 3, e 5, c. 1 (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 24.1.2012, n. 1 e dal d.lgs. 9.11.2012, n. 192), opera soltanto a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati in epoca anteriore all’accertamento dello stato d’insolvenza del debitore [C. 8.2.2017, n. 3300; C. 5.6.2016 n. 8979]; in mancanza di una sentenza passata in giudicato (o, come nella specie, di un provvedimento giurisdizionale di condanna divenuto definitivo) che abbia accertato il credito maturato a titolo d’interessi moratori, l’accertamento dei predetti presupposti è rimesso al giudice delegato al fallimento in sede di ammissione al passivo (o al tribunale fallimentare in sede di opposizione allo stato passivo), secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva 2000/35/CE del 29.6.2000 [C. 27.7.2017, n. 18676].
4 Con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi dell’art. 55 l. fall., nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente [dalla S.C. in sede di conflitto positivo virtuale di competenza, come nella specie, o di regolamento facoltativo], segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte dei tribunale designato [dalla S.C.] competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali [C. s.u. 18.12.2007, n. 26619].
II. Il corso degli interessi nel fallimento
II.Il corso degli interessi nel fallimento1 La l. fall., art. 55, c. 1, secondo cui agli effetti del concorso, e per tutta la durata della procedura, opera la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o legali, corrispettivi, compensativi o moratori) sui crediti chirografari sorti prima della dichiarazione di fallimento, attiene, infatti, all’accertamento non già dell’an o del quantum del credito, ma alla concorsualità del credito: la verifica della sua opponibilità alla procedura - anche solo di quello accessorio, come è il credito al pagamento degli interessi - è riservata all’ammissione al passivo, sicché la decisione non incide sul concorso dei creditori, per la parte in cui contenga la condanna al pagamento degli interessi maturati sul credito chirografario in pendenza della procedura concorsuale, proprio perché l’accertamento del credito fuori del fallimento non esclude la necessità dell’insinuazione al passivo, che è l’unica via per partecipare al riparto. La relativa verifica dovrà essere interamente regolata dalle disposizioni del diritto nazionale (in tesi, se nel titolo sono conteggiati interessi sospesi ai sensi della l. fall., art. 55, il credito non verrà ammesso al passivo per la parte ad essi corrispondente) [C. 15.4.2019, n. 10540].
III. I crediti condizionali
III.I crediti condizionali1 L’art. 55, c. 3, l. fall. nel prevedere la partecipazione al concorso con riserva dei crediti condizionali, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell’imprenditore, e come tale non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale [C. 8.8.2003, n. 11953].
2 Il credito restitutorio derivante dal possibile esercizio del diritto di recesso da un contratto deve essere considerato un credito futuro ed eventuale e non un credito condizionale, per cui non può essere ammesso al passivo fallimentare con riserva [C. 25.8.1998, n. 8428].
3 Non può riconoscersi natura di credito neppure risolutivamente condizionale al credito per la restituzione degli anticipi del canone di locazione già versati, che nasce, per un conduttore, dall’avvenuto esercizio del potere di recesso dal contratto medesimo [C. 25.8.1998, n. 8428]. Il credito relativo a tributo avverso il quale siano sorte contestazioni, essendo in corso la fase di accertamento od i riscorsi, è parificabile ad un credito sottoposto a condizione sospensiva ed è quindi ammissibile al passivo con riserva da sciogliersi dopo la decisione della controversia tributaria [C. 1.2.1993, n. 1230]. Ciò vale sia per i tributi diretti che per quelli indiretti.
4 Rientra nell’ambito di applicazione della l. fall., art. 55, c. 3, anche l’ipotesi, meno restrittiva, prevista dall’art. 1268, c. 2, c.c. che impone al creditore, prima di rivolgersi al delegante, più semplicemente di “richiedere” al delegato l’adempimento, vale a dire di domandargli l’adempimento ma non di escuterlo preventivamente [C. 2.8.2022, n. 23986].