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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

156. Crediti infruttiferi

[1] I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il concorso nella liquidazione giudiziale - II. I crediti garantiti.

I. Il concorso nella liquidazione giudiziale

I.Il concorso nella liquidazione giudiziale

1 L’articolo ribadisce la regola stabilita dall’art. 57 l. fall. per i crediti infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione ed è volto ad evitare un’ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell’obbligazione. L’art. 156 CCII, prima parte, rappresenta una specificazione del principio generale affermato dal comma 2 dell’art. 154 CCII, statuendo che anche i crediti infruttiferi non scaduti alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale devono ritenersi scaduti e perciò devono essere ammessi al passivo per l’intero importo.

2 L’art. 156 CCII disciplina poi il concorso nella procedura dei crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, sottoponendoli ad una falcidia tendente ad evitare ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai crediti produttivi di interessi. Per calcolare gli interessi da portare in detrazione il legislatore, anche al fine di evitare sperequazioni tra creditori ha apportato una modifica all’art. 57 l. fall. prevedendo che il credito venga ammesso al passivo per l’intero, ma che ad ogni singola ripartizione l’importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all’art. 1284 c.c. per il tempo corrispondente all’anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito. Riferimento al tasso legale, e, quindi, come tale, soggetto alle variazioni di quest’ultimo.

II. I crediti garantiti

II.I crediti garantiti

1 Secondo l’opinione prevalente, il disposto dell’art. 156 CCII va coordinato con quello degli artt. 153, c. 3, e 154 CCII, che sottraggono alla sospensione del corso degli intessi quelli relativi a crediti garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio. Ne consegue che anche i crediti infruttiferi coperti da una garanzia non devono sottostare alla detrazione prevista dall’art. 156 CCII. per tutto il tempo in cui gli stessi sono assistiti da tale garanzia, cioè sino alla vendita del bene che costituisce il suo oggetto (ovvero, nel caso di privilegio generale, sino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente). Cfr. [F482] [F483].

B) Frmule

B)Frmule
F482
RECLAMO EX ART. 133 CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO SU CREDITO INFRUTTIFERO (1)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

Procedura di liquidazione giudiziale ………

***

RECLAMO AI SENSI DEGLI ARTT. 133 E 220 CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO [PARZIALE O FINALE]

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

Il [la] ……… creditore ammesso al passivo della procedura in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

PREMESSO

- che in data [………] è stato depositato in cancelleria il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo;

- che di tale deposito il sottoscritto è stato avvisato con lettera raccomandata [o modalità telematica] ricevuta in data ……… come da documentazione allegata;

- che tale progetto di ripartizione prevede il pagamento in favore del creditore ……… dell’importo di euro ………;

- che il credito di cui è titolare ……… è un credito infruttifero, che non era ancora venuto a scadenza alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, e non lo è a tutt’oggi;

- che il progetto di ripartizione, pertanto, avrebbe dovuto prevedere la decurtazione prevista dall’art. 156 CCII, che avrebbe ridotto l’importo da distribuire a ……… da euro ……… a euro ………;

- che per tale motivo detto progetto di ripartizione è lesivo dei diritti dell’esponente, il quale avrebbe diritto a concorrere alla ripartizione di una somma maggiore;

tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto ………, come sopra rappresentato e difeso

PROPONE RECLAMO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nella liquidazione giudiziale in oggetto depositato in cancelleria in data [………] e comunicato al sottoscritto in data [………] e chiede che il Giudice delegato, previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia, in applicazione dell’art. 156 CCII, disporre la modifica del progetto di ripartizione nella liquidazione giudiziale in oggetto, con riconoscimento in favore del creditore ……… dell’importo di euro ………, anziché di quello di euro ………

Luogo, data ………

Firma ………

F483
RECLAMO EX ART. 133 CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO SU CREDITO INFRUTTIFERO (2)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

***

RECLAMO AI SENSI DELL’ART. 133 CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO [PARZIALE O FINALE]

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

Il [la] ……… creditore ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

PREMESSO

- che in data [………] è stato depositato in cancelleria il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nella liquidazione giudiziale in oggetto;

- che di tale deposito il sottoscritto è stato avvisato con lettera raccomandata [o modalità telematica] ricevuta in data ……… come da documentazione allegata;

- che tale progetto di ripartizione prevede il pagamento in favore del creditore ……… dell’importo di euro ………;

- che il credito di cui è titolare ……… è un credito infruttifero garantito da ipoteca sull’immobile della società assoggettata a liquidazione giudiziale, che non era ancora venuto a scadenza alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, e non lo è a tutt’oggi;

- che il progetto di ripartizione, prevede la decurtazione prevista dall’art. 156 CCII;

- che i crediti infruttiferi coperti da una garanzia non devono sottostare alla detrazione prevista dall’art. 156 CCII per tutto il tempo in cui gli stessi sono assistiti da tale garanzia, cioè, nel caso di specie, sino alla vendita del bene che costituisce il suo oggetto avvenuta in data ………;

- che nel caso di specie, quindi, non doveva essere effettuata alcuna detrazione al momento della distribuzione del ricavato dalla vendita della cosa vincolata;

- che per tale motivo detto progetto di ripartizione è lesivo dei diritti dell’esponente, il quale avrebbe diritto a concorrere alla ripartizione di una somma maggiore;

tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto ………, come sopra rappresentato e difeso

PROPONE RECLAMO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nella liquidazione giudiziale in oggetto depositato in cancelleria in data [………] e comunicato al sottoscritto in data [………] e chiede che il Giudice delegato, previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo voglia disporre la modifica del progetto di ripartizione nella liquidazione giudiziale in oggetto, con riconoscimento in favore del creditore ……… dell’importo di euro ………, anziché di quello di euro ………

Luogo, data ………

Firma ………

Fine capitolo
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