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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

160. Creditore di più coobbligati solidali

[1] Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

[2] Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Il concorso nella liquidazione giudiziale - II. Il regresso.

I. Il concorso nella liquidazione giudiziale

I.Il concorso nella liquidazione giudiziale

1 Gli artt. 160, 161 e 162 CCII attengono alla disciplina dell’ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi. Non vi è alcuna sostanziale novità rispetto agli articoli 61, 62 e 63 della vigente l. fall., come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L’art. 160, c. 1, CCII costituisce evidente applicazione del principio civilistico per cui il creditore può richiedere l’adempimento da ciascun coobbligato in solido e, conseguentemente, introdurre azioni esecutive o di condanna nei confronti dei diversi debitori per il pagamento dell’intero credito. Il sistema normativo delineato dagli artt. 160 e 161 CCII persegue la finalità di conservare la tutela assicurata al creditore dal meccanismo della solidarietà, anche a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale di uno o più dei coobbligati. In particolare, rispetto alla possibile incapienza dell’attivo della liquidazione, il legislatore persegue l’obiettivo di garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore rispetto a quelle dei coobbligati che intendano esercitare l’azione di regresso o surrogarsi nella posizione del primo. Per questa ragione si prevede, in linea generale, che il creditore di più coobbligati in solido concorre nella procedura di quelli tra essi che sono stati assoggettati a liquidazione giudiziale, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento (art. 160, c. 1, CCII). La norma si riferisce all’ammontare del credito esistente al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale del coobbligato del quale si tratta, giacché, ai sensi dell’art. 161, c. 1, CCII, il creditore, che, “prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa”.

2 In caso di liquidazione giudiziale di più coobbligati, la norma prevede il diritto del creditore di insinuarsi al passivo di tutte le procedure per l’intero credito in capitale ed accessori, fino all’integrale pagamento, e il diritto di regresso fra procedure subordinato all’integrale pagamento ex parte creditoris.

3 Regola che non presenta rilevanti problemi applicativi nel caso di liquidazione giudiziale di tutti i condebitori solidali, dato che in tale ipotesi il creditore ha come unico strumento per ottenere il soddisfacimento del proprio credito la partecipazione al concorso e quindi l’insinuazione al passivo di ciascuna delle procedure dei propri debitori. Insinuazione necessaria per partecipare ai riparti previsti per ogni procedura, in proporzione all’intero credito eventualmente ammesso, senza che rilevino i pagamenti parziali eseguiti dalle altre procedure o da altri coobbligati in bonis in corso di procedura.

4 In applicazione delle regole generali del concorso, il credito che può partecipare al passivo di ogni singola procedura è costituito dal capitale nonché dalle spese e dagli interessi maturati sino alla pronuncia di ogni sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, con detrazione dei pagamenti parziali ricevuti prima di ciascuna procedura in cui concorre.

5 In caso di liquidazione giudiziale soltanto di alcuni dei condebitori l’autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso della liquidazione giudiziale di uno di essi, nel senso che l’azione verso il debitore comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito, previa dichiarazione di improcedibilità nel giudizio di condanna promosso prima dell’inizio della procedura concorsuale, mentre l’azione nei confronti del coobbligato in bonis può procedere con il rito ordinario.

II. Il regresso

II.Il regresso

1 L’esercizio delle azioni di surrogazione e regresso in caso di liquidazione giudiziale del debitore principale trova la sua disciplina negli artt. 160 e 161 CCII, i quali regolano i rapporti con l’azione spettante al creditore per la riscossione dell’eventuale residuo credito e con le azioni di regresso spettanti ad altri condebitori, distinguendo l’ipotesi in cui il pagamento del coobbligato solidale sia stato effettuato in data anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale da quella in cui esso abbia avuto luogo successivamente.

2 L’art. 160, c. 2, CCII stabilisce che il diritto di regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.

3 Si tratta di norma speciale introduttiva di un’eccezione al principio della opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti e completa la tutela così apprestata al creditore predetto sottraendolo al concorso con il credito di regresso del fideiussore, che pure fosse esercitatile da costui sulla base della disciplina di diritto comune.

4 La ratio del sistema poggia sull’esigenza che non si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell’esercizio di regresso contro i debitori, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede concorsuale a favore di una stessa pretesa creditoria, diminuendo la massa ripartibile fra gli altri creditori; donde la necessità che la situazione sia stabilizzata al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale e sia mantenuta ferma sino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo.

5 Quest’ultima disposizione, pur regolando espressamente i soli rapporti interni tra i coobbligati assoggettati a liquidazione giudiziale, viene comunemente ritenuta riferibile anche al caso in cui l’azione di regresso sia esercitata nei confronti del debitore da un coobbligato in bonis, identica essendo, in entrambi i casi, la ratio che giustifica l’applicazione della disciplina in esame, volta ad evitare che il medesimo credito sia consideralo due volte nel passivo, mediante l’esclusione dal concorso del coobbligato o del fideiussore che, avendo pagato dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, trova cristallizzata la situazione esistente al momento in cui il creditore aveva insinuato il suo credito al passivo per l’intero ammontare.

6 Il coobbligato o del fideiussore che abbia pagato successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale non è legittimato a contestare l’ammissione al passivo del credito insinuato dal creditore comune, al fine di ottenere l’accertamento della sua estinzione.

7 Ciò non impedisce peraltro al coobbligato o al fideiussore che abbia pagato il creditore comune dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore principale di insinuare al passivo il proprio credito di rivalsa, fornendo la prova dell’avvenuta verificazione della condizione prescritta dall’art. 160, c. 2, CCII.

8 Regresso che, esercitato necessariamente nelle forme dell’insinuazione al passivo, è regolato dai principi generali in tema di solidarietà, di talché il coobbligato può chiedere solo la parte eccedente la propria quota e nei limiti in cui il debitore è tenuto a rispondere secondo i rapporti interni.

9 Assai discussa è la problematica relativa all’ammissibilità al passivo del credito di regresso del coobbligato che non abbia ancora pagato il creditore. Secondo la giurisprudenza di legittimità l’insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore, in quanto l’ammissione al passivo dei crediti con riserva esige una situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune [C. 13.7.2017, n. 17413].

10 Il fideiussore che ha pagato dopo la liquidazione giudiziale, può, ma non deve, insinuarsi al passivo in via condizionale ai sensi dell’art. 154, c. 3, CCII.

B) Frmule

B)Frmule
F488
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE AZIONE DI REGRESSO EX ART. 160 CCII

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

Del: ………

Istanza: n……….

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

Procedura ………

***

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE AZIONE DI REGRESSO EX ART. 160 CCII

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Curatore

PREMESSO

che la ……… è stata ritualmente ammessa al passivo della procedura in epigrafe, in via privilegiata, per euro ………, quale importo complessivo di un credito vantato verso la società debitrice, e verso la coobbligata solidale ………;

che quest’ultima società è stata anch’essa assoggettata a liquidazione giudiziale con sentenza n………. pronunciata in data [………] dal Tribunale di ………;

che la creditrice ……… si è ritualmente insinuata ed è stata ammessa al passivo della ………, per l’intero ammontare del suo credito solidale in capitale e accessori, come previsto dall’art. 160, c. 1, CCII, e a tutt’oggi non risulta aver ottenuto da tale procedura pagamento alcuno;

che con decreto in data [………] la S.V. Ill.ma ha reso esecutivo un piano di riparto parziale nella liquidazione giudiziale in oggetto, che prevedeva tra l’altro l’integrale pagamento del credito della ………;

che il pagamento in tal modo disposto è avvenuto in data [………], e con ciò il creditore ……… è stato integralmente soddisfatto;

che è ora interesse della procedura esperire l’azione di regresso nei confronti della ………, insinuandosi al passivo della sua procedura per la quota del debito di sua spettanza, pari a euro ………, ai sensi dell’art. 160, c. 2, CCII,

tutto ciò premesso, il sottoscritto Curatore

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare la curatela ad agire in via di regresso nei confronti della ………, proponendo domanda tardiva di credito nella sua procedura, in via chirografaria, per l’importo di euro ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Il concorso nel fallimento - II. Il regresso.

I. Il concorso nel fallimento

I.Il concorso nel fallimento

1 L’importo insinuato ed ammesso rimane fermo per tutta la durata di ciascuna procedura, e non hanno rilievo eventuali pagamenti parziali eseguiti da altri coobbligati, falliti o in bonis, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, che non incidono sulla misura del credito insinuato, né autorizzano l’azione di regresso [C. 4.4.1962, n. 703].

II. Il regresso

II.Il regresso

1 È inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l’art. 61, c. 2, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un’eccezione al principio dell’opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l’esercizio dell’azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l’intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all’azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell’ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l’adempimento risulti integrale ex parte creditoris, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento [C. 1.3.2012, n. 3216].

2 Il regresso è consentito, oltreché fra coobbligati falliti cfr. [F488], anche al coobbligato in bonis che abbia pagato l’intero credito in corso di procedura [C. 2.6.2000, n. 7329; C. 10.1.1966, n. 188], come nel caso del fideiussore escusso durante il fallimento, o del coobbligato per debiti tributari che fossero ancora sub iudice all’inizio della procedura.

3 Il coobbligato che ha pagato prima del fallimento ha diritto di concorrere nel fallimento per la somma pagata. Se il pagamento è avvenuto dopo il fallimento egli non può insinuarsi al passivo prima del soddisfacimento completo del creditore principale se non nelle forme dell’insinuazione con riserva ai sensi dell’art. 55, c. 3, che consente l’insinuazione come credito condizionale dei crediti che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale [C. 11.9.2007, n. 19097].

4 L’insinuazione con riserva di cui all’art. 61 l. fall., assolve all’interno del giudizio fallimentare, la medesima funzione che l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c. esplica nei normali rapporti tra fideiussore e debitore, azione considerata improponibile, per il suo carattere tipicamente cautelare, in un procedimento volto a garantire la par condicio creditorum [C. 17.1.2008, n. 903].

5 Il fideiussore che ha pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale non può concorrere, nel fallimento, per gli interessi (e la rivalutazione monetaria) maturati dopo la dichiarazione del fallimento stesso, ancorché li abbia corrisposti al creditore, atteso che, ai sensi della generale disposizione di cui alla l. fall., art. 55, la dichiarazione del fallimento sospende il corso degli interessi (salvo si tratti di credito garantito da privilegio, pegno o ipoteca), onde egli può esercitare soltanto l’azione di surroga nei diritti del creditore principale, non anche quella di regresso, che ha contenuto più ampio della prima, comprendendo, ai sensi dell’art. 1950 c.c., anche gli interessi e le spese [C. 18.8.2004, n. 16078].

6 Il fideiussore che ha pagato interamente il credito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale viene surrogato ex lege (art. 1203, n. 3, c.c.) nei diritti del creditore, azionati o no dallo stesso creditore in sede fallimentare; se, quindi, si insinua al passivo fallimentare, tempestivamente o tardivamente, dichiarando che esercita il diritto di rivalsa, dovrà essere ammesso al passivo nei limiti in cui era stato ammesso, o poteva essere ammesso, il creditore. L’art. 61 l. fall., si riferisce all’azione di regresso in senso stretto. Il regresso in senso stretto può essere autonomamente esercitato in sede fallimentare anche per i pagamenti successivi al fallimento (e senz’uopo di previa ammissione condizionale del relativo credito). Il regresso è esercitabile nel fallimento limitatamente ai diritti che il creditore aveva preteso, o avrebbe potuto pretendere, in sede fallimentare e in cui il fideiussore resta surrogato, nonché gli eventuali ulteriori crediti maturati in proprio prima dell’apertura della procedura concorsuale (le spese sostenute da quest’ultimo ex art. 1950, c. 2, c.c. e il risarcimento degli eventuali danni patiti dopo avere denunziato al debitore le istanze rivolte contro di lui), con esclusione degli interessi maturati sul capitale dopo la dichiarazione di fallimento (salvo si tratti di credito garantito da ipoteca, pegno o privilegio) e degli ulteriori diritti che il solvens acquista in proprio dopo il fallimento [C. 17.1.2008, n. 903].

7 Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva: il fideiussore solvens quindi può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al passivo con riserva [C. 13.7.2017, n. 17413].

8 È inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l’art. 61, c. 2, l. fall., il quale, nel subordinare l’esercizio dell’azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l’intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all’azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell’ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l’adempimento risulti integrale ex parte creditoris, ossia idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento. Da tali premesse discende: a) che il coobbligato, il quale intenda far valere, con l’ammissione al passivo, l’avvenuto pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 61, c. 2, l. fall., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie (ciò che rende infondata la seconda articolazione del secondo motivo del ricorso incidentale condizionato); b) che il principio di cristallizzazione della massa passiva (ossia della sostanziale immutabilità dell’insinuazione) rende irrilevante il pagamento parziale, ancorché quest’ultimo esaurisca l’obbligazione del solvens (per es., in caso di fideiussore parziale [C. 17.10.2018, n. 26003].

9 Il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) non origina da una erogazione diretta da parte dell’amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, con la conseguenza che il gestore del Fondo non è coobbligato solidale ex artt. 1292 ss. c.c. del debitore principale fallito, in quanto non ha garantito quest’ultimo, ma il soggetto finanziatore, e pertanto non può trovare applicazione l’art. 61, c. 2, l. fall. [C. 5.1.2022, n. 261].

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