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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    161. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

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    [1] Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

    [2] Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

    [3] Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il concorso nella liquidazione giudiziale - II. Il regresso - III. Assegnazione della quota di riparto .

    I. Il concorso nella liquidazione giudiziale

    I.Il concorso nella liquidazione giudiziale

    1 L’art. 161 CCII non contiene alcuna sostanziale novità rispetto all’art. 62 della vigente l. fall., come già interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza La norma disciplina l’ipotesi del pagamento parziale effettuato da un coobbligato o da un fideiussore del debitore prima della liquidazione giudiziale, e la sottopone ad una regola diversa da quella implicitamente dettata dall’art. 160 CCII per i pagamenti successivi all’apertura della procedura, prevedendo cioè che l’insinuazione del creditore possa avvenire per il solo residuo non pagato. Ai sensi dell’art. 161, c. 1, CCII il creditore che, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, abbia ricevuto da un coobbligato in solido del debitore un pagamento parziale, può partecipare al concorso solo per la parte non riscossa, in conformità alla regola generale di cui all’art. 1292 c.c. che afferma il principio della liberazione del coobbligato solidale a seguito dell’adempimento di uno degli altri coobbligati. Ai fini dell’applicazione della norma non rileva la provenienza del pagamento - potendo lo stesso essere effettuato anche dallo stesso soggetto poi debitore, ovvero da altri coobbligati, o, ancora, dal liquidazione giudiziale di uno dei coobbligati -, e come in sostanza è a ciascuna liquidazione giudiziale che bisogna far riferimento per determinare i pagamenti parziali anteriori a quella procedura, indipendentemente dalla sorte delle altre, per cui il credito che il creditore può insinuare in ciascuna procedura può essere diversa nel quantum qualora i condebitori siano stati assoggettati a liquidazione giudiziale in tempi successivi, sia in conseguenza di eventuali adempimenti parziali tra l’una e l’altra procedura, sia in relazione al diverso decorso degli interessi Il pagamento parziale ricevuto nel giorno della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ove precedente a quello dell’annotazione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale dell’obbligato principale, in considerazione degli effetti nei confronti dei terzi della sentenza di liquidazione giudiziale impone di considerare tale pagamento come un pagamento eseguito prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, con conseguente applicabilità dell’art. 160 CCII.

    II. Il regresso

    II.Il regresso

    1 Diversa è anche la disciplina del regresso del coobbligato che ha effettuato il pagamento parziale, il quale si può senz’altro insinuare al passivo per quanto ha pagato, nonostante si tratti di un pagamento parziale; peraltro, è controverso se l’insinuazione possa riguardare l’intera somma pagata, o solo quella che eccede la quota del debito a carico del solvens, o ancora il solo importo a carico del debitore, in applicazione dell’art. 1299, c. 1, c.c. La dottrina maggioritaria ritiene correttamente che la locuzione «per la somma pagata», cui l’art. 161, c. 2, CCII debba essere interpretata nel senso di consentire il concorso con riferimento alla sola parte eccedente la quota del coobbligato che ha pagato, in quanto, anche sulla base dei principi civilistici in materia di regresso, nei rapporti interni tra condebitori cessa di operare la solidarietà. Il credito del coobbligato del debitore che esercita il regresso va ammesso al passivo senza riserva e la sua pretesa ha dunque una collocazione immediata sul ricavato.

    III. Assegnazione della quota di riparto

    III.Assegnazione della quota di riparto

    1 Il diritto del creditore all’assegnazione della quota di riparto spettante al coobbligato può essere esercitato senza necessità di nuova insinuazione al passivo poiché la stessa comporta un mutamento meramente soggettivo nella persona del creditore, ma non incide in alcun modo sulla qualità o quantità del credito. In caso di diniego il creditore potrà far valere i suoi diritti mediante il ricorso alle istanze proponibili dai creditori in relazione al progetto di ripartizione dell’attivo, ovverosia con il reclamo ex art. 133 CCII. Cfr. [F489].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F489
    RECLAMO EX ART. 133 CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO CON RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DI RIPARTO SPETTANTE AL CONDEBITORE SOLIDALE EX ART. 161 CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    RECLAMO AI SENSI DEGLI ARTT. 133 E 220, C. 3, CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO [PARZIALE O FINALE]

    Ill.mo Giudice delegato,

    Il [la] ………, creditore ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, rappresentato e difeso per ……… dall’avv………., elettivamente domiciliato presso il suo studio in ………, via ………

    PREMESSO

    - che in data [………] è stato depositato in cancelleria il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nella liquidazione giudiziale in oggetto, che contempla il pagamento in favore del creditore ……… dell’importo di euro ………;

    - che di tale deposito il sottoscritto è stato avvisato con lettera raccomandata [o modalità telematica] ricevuta in data. Come da documentazione allegata;

    - che ……… è coobbligato in solido con la debitrice nei confronti dell’istante, ed è stato ammesso al passivo del liquidazione giudiziale in oggetto per euro ………;

    - che l’insinuazione al passivo del liquidazione giudiziale il credito di cui sopra corrisponde all’esercizio da parte di ……… dell’azione di regresso sorta in conseguenza di un pagamento parziale del debito solidale effettuato da ……… in favore dell’istante, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale della ………,

    - che l’art. 161 CCII prevede il diritto del creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto da un condebitore, prima della liquidazione giudiziale di altro condebitore, di ottenere l’assegnazione delle quote di riparto spettanti al coobbligato che si sia insinuato al passivo del coobbligato debitore in via di regresso, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli;

    - che il progetto di ripartizione prevede un riparto in favore di ……… pari a euro ………, e l’istante vanta un maggior credito residuo di euro ………,

    - che detto progetto di ripartizione è lesivo dei diritti dell’esponente, al quale l’art. 161 CCII. attribuisce il diritto di ottenere l’assegnazione delle quote di riparto

    spettanti al coobbligato insinuato al passivo in via di regresso, fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli

    tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto ………, come sopra rappresentato e difeso,

    PROPONE RECLAMO

    ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII avverso il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nel liquidazione giudiziale in oggetto, depositato in cancelleria in data [………] e comunicato al sottoscritto in data [………] e chiede che il Giudice delegato, previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo, voglia modificare il piano [parziale o finale] di ripartizione dell’attivo del liquidazione giudiziale in oggetto, assegnando al sottoscritto ………, ai sensi dell’art. 162 CCII, l’importo di euro ……… corrispondente al realizzo del [bene dato in pegno o ipotecato], riconosciuto in favore di ……… nel progetto di ripartizione impugnato.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il regresso - II. Assegnazione della quota di riparto.

    I. Il regresso

    I.Il regresso

    1 Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest’ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l’ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva [C. 1.3.2012, n. 3216].

    II. Assegnazione della quota di riparto

    II.Assegnazione della quota di riparto

    1 La domanda del creditore di assegnazione della quota di riparto spettante al coobbligato che ha eseguito pagamenti parziali, contemplata dal comma 3 della norma in esame, è anch’essa subordinata all’anteriorità dei pagamenti rispetto alla dichiarazione di fallimento [C. 10.1.1986, n. 188].

    Fine capitolo
    Precedente 160. Creditore di più coobbligati solidali
    Successivo 162. Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia