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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    162. Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

    Mostra tutte le note

    [1] Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

    [2] Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il concorso nella liquidazione giudiziale.

    I. Il concorso nella liquidazione giudiziale

    I.Il concorso nella liquidazione giudiziale

    1 L’art. 162 CCII non contiene alcuna sostanziale novità rispetto all’art. 63 l. fall., come già interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza La norma in commento introduce una deroga rispetto ai principi di diritto comune in materia di solidarietà passiva, statuendo che il coobbligato o fideiussore del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale che abbia, a garanzia della propria azione di regresso, un diritto di pegno o di ipoteca sui beni del debitore medesimo, concorre nel liquidazione giudiziale per la somma garantita, ma il ricavato della vendita dei beni oggetto della garanzia va al creditore comune, in deduzione della somma a lui dovuta. Norma che deroga, inoltre, alla regola dell’esclusione dal concorso della pretesa al regresso [che non possa essere fondata su di un pagamento anteriore alla liquidazione giudiziale] stabilita dagli artt. 160 e 161 CCII in considerazione della garanzia offerta dal pegno o dall’ipoteca sui beni del debitore, la quale, tuttavia, finisce per operare nel concorso come se fosse stata accordata per il credito principale.

    2 Qualora il coobbligato o il fideiussore del debitore in liquidazione giudiziale abbia ottenuto un diritto di pegno o d’ipoteca su beni del debitore a garanzia dell’azione di regresso, l’articolo in esame prevede che egli possa concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha la garanzia, in via condizionata all’ipotesi dell’escussione da parte del creditore. Pertanto, nel caso in cui il regresso sia assistito da garanzia reale, il coobbligato può esercitare il proprio diritto indipendentemente dall’adempimento della sua obbligazione nei confronti del creditore. Il ricavato del realizzo della garanzia, tuttavia, spetta al creditore, a deconto del suo credito. Cfr. [F491].

    3 Il coobbligato o fideiussore partecipa al concorso solo con riferimento al ricavato dei beni oggetto della garanzia e non sul ricavato di tutti i beni del debitore in liquidazione giudiziale come è, invece, per i creditori ipotecari o pignoratizi del debitore medesimo, i quali, per la parte non soddisfatta, trovano comunque collocazione chirografaria. Sebbene l’art. 162 CCII presupponga che il coobbligato in bonis non sia stato ancora escusso, il tenore della norma depone comunque a favore dell’attribuzione del regresso in senso stretto contro il debitore principale sottoposto a liquidazione giudiziale anche al coobbligato-fideiussore già escusso dal creditore; sarebbe, infatti, privo di obiettiva giustificazione consentire al coobbligato del debitore di conseguire gli effetti favorevoli di tale garanzia, pur non avendo pagato alcunché [poiché l’assegnazione del ricavato al creditore va imputata, ovviamente, a deconto dell’obbligazione di garanzia], e decidere invece in senso opposto per il caso che lo stesso coobbligato sia stato costretto a soddisfare il creditore [perché la limitazione della ripetizione di quanto pagato nelle sole forme della rivalsa con surrogazione non produrrebbe la collocazione in prelazione ipotecaria o pignoratizia].

    4 Nel caso in cui il creditore venga soddisfatto solo parzialmente dal ricavato dei beni dati in garanzia, il creditore è tenuto a ridurre la propria pretesa in proporzione a quanto ricevuto. Nel caso di adempimento parziale, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale del condebitore, da parte del coobbligato o fideiussore munito di garanzia reale, il creditore solidale mantiene la propria originaria insinuazione sino alla soddisfazione integrale, con divieto per il solvens di esercitare, prima di quel momento, il regresso parziale. Nel caso di adempimento parziale, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale del condebitore, da parte del coobbligato o fideiussore munito di garanzia reale, il creditore può insinuarsi al passivo in via chirografaria per la parte non soddisfatta alla data di apertura della liquidazione giudiziale e il coobbligato o fideiussore concorre nei limiti della parte eccedente la propria quota rispetto alla somma pagata.

    5 Nel caso di integrale soddisfacimento del creditore da parte del coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia reale, prima o dopo la liquidazione giudiziale del condebitore, il soggetto che ha pagato ha diritto di insinuarsi esercitando il regresso [non più in funzione del soddisfacimento del creditore ma per far valere il proprio credito] con collocazione prelatizia nei limiti della somma per la quale è stata iscritta ipoteca o è stato costituito il pegno e, per l’eventuale residuo, in chirografo. Cfr. [F492].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F490
    DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA CONDIZIONALE IPOTECARIA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv………. per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………

    PREMESSO

    - di aver prestato, nell’interesse della società in liquidazione giudiziale, fideiussione in favore della Banca ……… a garanzia delle obbligazioni nascenti da apertura di credito in conto corrente accordata dalla Banca alla debitrice in data [………], fino alla concorrenza di euro ………;

    - che, quale fideiussore del debitore, a garanzia della propria azione di regresso, ha un diritto di ipoteca sull’immobile, sito in ……… di proprietà della società assoggettata a liquidazione giudiziale;

    - di aver rilevato che, alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Banca suindicata era ancora creditrice nei confronti della società debitrice per l’importo di euro ………;

    - che alla data odierna la Banca creditrice non ha ancora provveduto ad escutere dall’istante il credito, essendo tuttavia ancora passibile di escussione fino al [………], data di scadenza della garanzia;

    - che l’istante è coobbligato in solido con la debitrice nei confronti della Banca, e l’insinuazione ed ammissione al passivo del suo credito corrisponde all’esercizio del diritto previsto dall’art. 162 CCII;

    - che il regresso è assistito da garanzia reale;

    tutto ciò premesso, il sig……….,

    CHIEDE

    di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto, in via ipotecaria condizionale [eventualmente: con riserva] per l’importo di euro ………

    DICHIARA

    sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE

    Luogo, data ………

    Firma ………

    Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]

    F491
    RECLAMO EX ART. 133 CCII AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO CON DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL RICAVATO [DI BENE DATO IN PEGNO O IPOTECATO] EX ART. 162 CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    RECLAMO AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 220, C. 3, CCII. AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO [PARZIALE O FINALE]

    Ill.mo Giudice delegato,

    Il [la] ………, La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], creditore ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………,

    PREMESSO

    - che in data [………] è stato depositato in cancelleria il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nella liquidazione giudiziale in oggetto, che contempla il pagamento in favore del creditore ……… dell’importo di euro ………;

    - che di tale deposito il sottoscritto è stato avvisato con lettera raccomandata [o modalità telematica] ricevuta in data ……… come da documentazione allegata;

    - che ……… è coobbligato in solido con la debitrice nei confronti dell’istante, e l’insinuazione ed ammissione al passivo del suo credito corrisponde all’esercizio del diritto previsto dall’art. 162 CCII;

    - che l’importo che si intende riconoscere a favore di ……… nel progetto di ripartizione suindicato rappresenta il realizzo del [bene] a suo tempo [costituito in pegno o ipotecato] dalla ……… in favore di ……… a garanzia dell’eventuale sua azione di regresso;

    - che l’art. 162 CCII prevede il diritto del creditore di più coobbligati solidali di ottenere l’assegnazione del ricavato della vendita dei beni ipotecari o delle cose date in pegno a garanzia dell’azione di regresso di uno o più coobbligati, in deduzione della somma dovuta;

    - che, nonostante ciò, il progetto di ripartizione prevede il riparto del realizzo del [bene gravato] in favore di ………, anziché dell’istante, a fronte di un credito di quest’ultimo pari a euro ………;

    - che detto progetto di ripartizione è lesivo dei diritti dell’esponente, al quale l’art. 162 CCII attribuisce il diritto di ottenere l’assegnazione del ricavato della vendita dei beni ipotecari o delle cose date in pegno a garanzia dell’azione di regresso di uno o più coobbligati, in deduzione della somma dovuta;

    tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto ………, come sopra rappresentato e difeso,

    PROPONE RECLAMO

    ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 CCII. avverso il progetto di ripartizione [parziale o finale] dell’attivo nella liquidazione giudiziale in oggetto, depositato in cancelleria in data [………] e comunicato al sottoscritto in data [………] e chiede che il Giudice delegato, previa audizione delle parti, in accoglimento del presente reclamo, voglia modificare il piano [parziale o finale] di ripartizione dell’attivo del liquidazione giudiziale in oggetto, assegnando al sottoscritto ………, ai sensi dell’art. 162 CCII, l’importo di euro ……… corrispondente al realizzo del [bene dato in pegno o ipotecato], riconosciuto in favore di ……… nel progetto di ripartizione impugnato.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F492
    DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO IN VIA IPOTE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Ill.mo Signor Giudice Delegato,

    La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………

    PREMESSO

    - di aver prestato, nell’interesse della società in liquidazione giudiziale, fideiussione in favore della Banca ……… a garanzia delle obbligazioni nascenti da apertura di credito in conto corrente accordata dalla Banca alla debitrice in data [………], fino alla concorrenza di euro ………;

    - che, quale fideiussore del debitore, a garanzia della propria azione di regresso, ha un diritto di ipoteca sull’immobile, sito in ……… di proprietà della società in liquidazione giudiziale;

    - di aver rilevato che, alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Banca suindicata era ancora creditrice nei confronti della società debitrice per l’importo di euro ………;

    - che alla data del ………, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Banca creditrice provvedeva ad escutere dall’istante il credito;

    - che l’istante è coobbligato in solido con la debitrice nei confronti della Banca, e l’insinuazione ed ammissione al passivo del suo credito corrisponde all’esercizio del diritto previsto dall’art. 162 CCII;

    - che il regresso è assistito da garanzia reale;

    tutto ciò premesso, il sig……….,

    CHIEDE

    di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto, in via ipotecaria per l’importo di euro ……… nei limiti della somma per la quale è stata iscritta ipoteca sull’immobile di proprietà della società.

    DICHIARA

    sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE

    Luogo, data ………

    Firma ………

    Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il concorso nel fallimento.

    I. Il concorso nel fallimento

    I.Il concorso nel fallimento

    1 Nel caso di domanda di insinuazione al passivo del coobbligato o fideiussore del fallito che abbia, a garanzia della propria azione di regresso, un diritto di pegno o di ipoteca sui beni del fallito, la garanzia deve risultare da scrittura con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento [T. Udine 27.1.1992]. Si tratta di un credito condizionale e l’ammissione al passivo del coobbligato avviene con riserva dell’effettivo pagamento del debito garantito [C. 5.7.1988, n. 4419]. Cfr. [F490]. Secondo una decisione della suprema corte una conferma che il regresso in senso stretto può essere autonomamente esercitato in sede fallimentare anche per i pagamenti successivi al fallimento (e senz’uopo di previa ammissione condizionale del relativo credito) si ricava dal disposto dell’art. 63 l. fall., che prevede espressamente l’ipotesi del coobbligato solidale ad interesse comune o del fideiussore munito di una garanzia reale sui beni del consorte fallito a tutela “della sua azione di regresso” e dispone la collocazione sul ricavato della somma per la quale ha pegno o ipoteca (anche se nulla è stato ancora da lui pagato); ciò è previsto in funzione dell’assegnazione al creditore dell’importo ottenuto dalla vendita dei beni, che erano stati ipotecati o costituiti in pegno a favore del coobbligato solidale (art. 63 l. fall.). Per tale pronuncia in questo caso il termine regresso è usato nella sua accezione tecnica o in senso stretto (non, cioè, come equipollente dell’azione di surrogazione), perché c’è una divergenza tra la posizione del creditore, in cui il coobbligato o fideiussore potrebbe surrogarsi, e l’azione di regresso assistita da garanzie reali; in altri termini, la norma presuppone inequivocabilmente una distinzione netta tra azione di regresso del coobbligato e azione diretta del creditore, perché la prima si suppone assistita da una garanzia reale che non potrebbe essere fatta valere con la proposizione della seconda. Sebbene, poi, la l. fall. art. 63, supponga che il coobbligato in bonis non sia stato ancora escusso, il tenore della norma depone comunque a favore dell’attribuzione del regresso in senso stretto contro il debitore principale fallito anche al coobbligato - fideiussore già escusso dal creditore; sarebbe, infatti, privo di obiettiva giustificazione consentire al coobbligato del fallito di conseguire gli effetti favorevoli di tale garanzia, pur non avendo pagato alcunché (poiché l’assegnazione del ricavato al creditore va imputata, ovviamente, a deconto dell’obbligazione di garanzia), e decidere invece in senso opposto per il caso che lo stesso coobbligato sia stato costretto a soddisfare il creditore (perché la limitazione della ripetizione di quanto pagato nelle sole forme della rivalsa con surrogazione non produrrebbe la collocazione in prelazione ipotecaria o pignoratizia) [C. 17.1.2008, n. 903].

    Fine capitolo
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