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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

168. Pagamento di cambiale scaduta

[1] In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Profili generali - II. La natura della norma .

I. Profili generali

I.Profili generali

1 L’art. 168 CCII si occupa di disciplinare la revoca dei pagamenti cambiari. I pagamenti cambiari intercorsi nei sei mesi anteriori alla data della apertura della liquidazione giudiziale sono revocabili, secondo le condizioni di cui al generale disposto del comma 2 dell’art. 166.

2 La norma in commento introduce, peraltro, una deroga al normale regime di operatività della revocatoria concorsuale, al fine di coordinare la disciplina della revocatoria con le disposizioni che regolano la circolazione degli effetti cambiari, di cui al r.d. n. 1669/1933. In particolare, l’art. 168 prevede che non possa essere convenuto in revocatoria colui che abbia accettato il pagamento di una cambiale per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, il curatore potrà, tuttavia, esercitare l’azione revocatoria nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso fornendo la prova della sua scientia decoctionis al momento in cui ha tratto o ha girato la cambiale.

3 La menzionata esigenza di coordinamento del codice della crisi con quella cambiaria mira ad evitare che il creditore cambiario, al fine di evitare la successiva revoca del pagamento offertogli dall’obbligato principale che versi in condizioni di insolvenza, rifiuti il pagamento e, conseguentemente, ometta la levata del protesto, così perdendo l’azione cambiaria di regresso ex art. 51, r.d. n. 1669/1933. Il coordinamento normativo concerne, in altre parole, il c.d. «stato di necessità cambiaria», che costituisce presupposto di applicabilità della norma, in presenza del quale l’art. 168 stabilisce che l’azione revocatoria potrà essere proposta nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso se la liquidazione giudiziale è in condizione di provare che, al momento in cui questi ha tratto o ha girato la cambiale, conosceva lo stato di insolvenza in cui versava l’obbligato principale che ha eseguito il pagamento. Rientra, dunque, nella previsione di cui all’art. 168 il pagamento eseguito dopo la scadenza del titolo e prima della scadenza del termine ultimo per la levata del protesto.

4 La ratio della norma è stata individuata nel fatto che è proprio l’ultimo obbligato in via di regresso che si avvantaggia del pagamento dell’obbligato principale divenuto insolvente. Ne deriva che oggetto dell’azione revocatoria ex art. 168 è il pagamento indiretto di cui l’ultimo obbligato in via di regresso ha beneficiato, in quanto liberatosi dall’obbligazione cambiaria in conseguenza del pagamento effettuato dall’obbligato principale (per ultimo obbligato in via di regresso deve intendersi il traente nella cambiale tratta ed il prenditore in quanto primo girante nel vaglia cambiario.).

5 L’esenzione del creditore che versi nel descritto «stato di necessità cambiaria» disciplinata dall’art. 168 CCII è norma di carattere eccezionale, non estensibile in via analogica ad altre fattispecie, quali il pagamento accettato dal creditore ipotecario per non perdere la garanzia del proprio credito sui beni dei fideiussori.

6 Esulano dall’ipotesi di pagamento percepito dal creditore in «stato di necessità cambiaria» e sono, pertanto, assoggettabili a revocatoria secondo la disciplina ordinaria di cui all’art. 166 i pagamenti ricevuti prima della scadenza del titolo, quelli percepiti successivamente alla tempestiva elevazione del protesto, i pagamenti percepiti dal possessore dell’effetto cambiario, allorché l’azione cambiaria di regresso sia già preclusa in conseguenza della mancata o tardiva elevazione del protesto, i pagamenti percepiti mediante l’esercizio dell’azione cambiaria di regresso ed i pagamenti effettuati dall’obbligato principale in favore dell’obbligato di regresso che si sia rivalso del pagamento da lui effettuato al portatore del titolo. In tali ipotesi, il curatore per agire in revocatoria ex art. 166 CCII nei confronti del portatore del titolo che abbia beneficiato del pagamento dovrà provare la conoscenza dello stato di insolvenza al momento in cui ha percepito il pagamento e non nel momento dell’emissione o della girata della cambiale.

II. La natura della norma

II.La natura della norma

1 L’art. 168 non configura un’ipotesi di esenzione dall’azione revocatoria, ma comporta esclusivamente la sostituzione nella legittimazione passiva del creditore cambiario che ha percepito il pagamento con l’ultimo obbligato in via di regresso.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. I pagamenti cambiari: generalità - II. Aspetti processuali.

I. I pagamenti cambiari: generalità

I.I pagamenti cambiari: generalità

1 L’azione che la curatela del fallimento può intentare, ai sensi dell’art. 68 l. fall., contro l’ultimo obbligato in via di regresso non è subordinata al positivo esercizio (nello stesso o in un precedente giudizio) di un’azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art. 67 l. fall., nei confronti dell’ultimo giratario che ha ricevuto il pagamento della cambiale; infatti, è proprio l’ultimo obbligato che si avvantaggia del pagamento dell’obbligato principale divenuto insolvente, mentre il presupposto di applicabilità della norma, cioè che il possessore della cambiale si trovasse nella situazione di perdere l’azione di regresso qualora avesse rifiutato il pagamento, può essere accertato nel giudizio nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso senza il necessario contraddittorio con il portatore [C. I 7.12.1999, n. 13663, Fall 2000, 1377].

2 L’esenzione dalla revocatoria disciplinata dall’art. 68 l. fall. in relazione al pagamento di cambiale è previsione di carattere eccezionale, pertanto non estensibile analogicamente alla diversa ipotesi di pagamento accettato dal creditore ipotecario (sui beni dei fideiussori) per non perdere la garanzia del proprio credito [C. I 26.1.1999, n. 684, Fall 2000, 361]. L’esperibilità dell’azione di regresso in forza di cambiale tratta (come anche di vaglia cambiario, stante il rinvio di cui all’art. 102, c. 1, r.d. 14.12.1933, n. 1669), al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 51, n. 6, 53 e 72 della stessa legge, trova indefettibile presupposto nella levata del protesto, anche quando venga esperita contro il primo prenditore-girante che sia anche traente [C. 30.3.1995, n. 3785; T. Avellino 8.3.2017, n. 477, DeJure]. In tema di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito alla scadenza dal trattario non accettante in presenza dell’insolvenza del traente (poi sottoposto a procedura concorsuale) a favore del portatore del titolo che sia in rapporto cambiario diretto con il traente stesso, esula dall’esenzione prevista dalla prima ipotesi dell’art. 68 l. fall. ed individua un pagamento pregiudizievole sottoponibile a revocatoria ex art. 67, c. 2, l. fall., costituendo questo un pagamento indiretto che finisce per incidere sulla posizione patrimoniale dell’imprenditore (traente) poi sottoposto a procedura concorsuale [C. I 7.3.1997, n. 2088, Fall 1998, 22]. La cambiale è un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l’adempimento dell’obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne consegue che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale [C. I 15.11.2018, n. 29464; C. I 21.1.1999, n. 510] .

II. Aspetti processuali

II.Aspetti processuali

1 Quando, verificandosi le condizioni previste dalla prima parte dell’art. 68 l. fall., l’azione revocatoria fallimentare è esercitata nei confronti dell’ultimo obbligato in via di regresso, oggetto dell’azione resta sempre il pagamento, che è l’atto pregiudizievole per la massa dei creditori, e non già l’emissione della cambiale tratta o la girata del vaglia cambiario; pertanto, in detta ipotesi, al fine di stabilire se l’atto di cui si chiede la revoca, sia stato posto in essere nel cosiddetto periodo sospetto deve aversi riguardo alla data del pagamento e non già a quella dell’emissione o della girata suddette, momento, quest’ultimo, con riferimento al quale deve, invece, essere accertata la cosiddetta scientia decoctionis dell’ultimo obbligato in via di regresso [C. I 29.3.2019, n. 8972; C. 14.9.1976, n. 3152].

2 Al fine dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, nell’ipotesi di girata di una cambiale da parte del (futuro) fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione del titolo, non già dalla girata dello stesso [C. I 15.1.1994, n. 357, GI 1995, I, 708].

3 Se il creditore, convenuto in revocatoria di pagamenti ricevuti nell’anno anteriore al fallimento, eccepisca che i crediti erano portati da cambiali, di cui non poteva rifiutare il pagamento senza perdere l’azione di regresso (art. 68 l. fall.), il giudice deve accertare se il portatore dei titoli era nella posizione cambiaria di potere esercitare il regresso contro i giranti, i traenti e gli altri obbligati e non può respingere l’eccezione sul semplice rilievo che al momento in cui riceva i titoli egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore, successivamente autore del pagamento in revocatoria, assumendo tale circostanza rilievo solo nel caso in cui il creditore sia l’ultimo obbligato in sede di regresso [C. I 22.12.1995, n. 13085, Fall 1996, 649; C. 14.9.1976, n. 3152].

4 Ai sensi dell’art. 45, r.d.l. n. 1669/1933 colui che paga la cambiale, sia l’emittente o altro obbligato, ha diritto di farsela consegnare quietanzata dal portatore, onde il possesso del titolo di credito da parte del debitore vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento e non una presunzione semplice ex art. 2729 c.c. [C. I 12.5.2022, n. 15240; C. I 7.12.1999, n. 13663; C. II 14.5.1991, n. 5397, RDC 1993, II, 391].

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