Informazione

Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

169. Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

[1] Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Profili generali - II. I limiti temporali e la ipotesi della separazione personale .

I. Profili generali

I.Profili generali

1 L’art. 169 stabilisce la revocabilità degli atti compiuti tra i coniugi, tra coloro che sono conviventi o partecipi di una unione di fatto allorché il debitore esercitava un’impresa commerciale, salvo che il coniuge, il convivente o il partecipe all’unione di fatto, beneficiario dell’atto dispositivo non provi che, all’epoca dell’atto, ignorava lo stato di insolvenza dell’altro coniuge, successivamente debitore. L’art. 169 è applicabile tanto nel caso in cui tra i coniugi vige il regime di comunione legale, quanto in caso di separazione dei beni.

2 Per quanto attiene all’elemento soggettivo dell’azione regolata dall’art. 169, la liquidazione giudiziale beneficia di una presunzione iuris tantum di conoscenza da parte del coniuge (o convivente) convenuto in revocatoria dello stato di decozione in cui versava l’altro coniuge al momento dell’atto dispositivo. La presunzione legale della scientia decoctionis, che trova giustificazione nello stesso rapporto di coniugio o di convivenza, è vincibile dalla prova contraria di cui è onerato il coniuge convenuto, il quale potrà, altresì, dimostrare che all’epoca dell’atto dispositivo il coniuge posto in liquidazione giudiziale non versava ancora in stato di insolvenza, ovvero che l’atto stesso non ha arrecato pregiudizio ai creditori.

3 Con riferimento all’elemento oggettivo, l’art. 169 statuisce la revocabilità di tutti gli atti compiuti tra i coniugi (o conviventi anche in unione di fatto) nel periodo in cui il debitore esercitava un’impresa commerciale, anche se diversa da quella per la quale è stato dichiarato debitore. Conseguentemente non trovano applicazione agli atti tra coniugi, i limiti temporali di compimento dell’atto (di un semestre o di un anno prima della liquidazione giudiziale) previsti per la revocatoria degli atti di cui al comma 1 ed al comma 2 dell’art. 166.

II. I limiti temporali e la ipotesi della separazione personale

II.I limiti temporali e la ipotesi della separazione personale

1 Un limite temporale per la revocabilità degli atti compiuti tra coniugi (o conviventi) è, invece, ricollegabile alla necessità della permanenza del rapporto coniugale (o di convivenza) al momento di compimento dell’atto. In particolare, possono essere revocati gli atti compiuti tra coniugi anche se successivamente è venuto meno il rapporto di coniugio.

2 Parimenti, sono revocabili gli atti compiuti allorché i coniugi erano separati consensualmente o di fatto, e ciò al fine di evitare una (altrimenti) troppo agevole elusione della norma. A diversa conclusione si deve giungere per l’atto compiuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che fa cessare gli effetti del matrimonio.

3 Fra gli atti che riguardano i coniugi di recente si è stabilito che gli accordi di separazione personale fra i coniugi (e le relative modificazioni) contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro (nella specie, il diritto di abitazione) se incidono sulla integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente possono essere assoggettati ad azione revocatoria concorsuale.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. Revocatoria ed atti tra i coniugi: generalità .

I. Revocatoria ed atti tra i coniugi: generalità

I.Revocatoria ed atti tra i coniugi: generalità

1 Lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi a titolo oneroso compiuti nel periodo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale - per i quali l’art. 69 l. fall. prevede una presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza - non è estensibile agli atti tra coniugi a titolo gratuito né in via di interpretazione né per analogia, dati i chiari limiti di contenuto e la natura di ius singulare della suddetta disposizione [C. Cost. 19.3.1993, n. 100, Fall 1993, 470]. È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata. In tale azione, la cognizione del giudice deve riguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare [C. VI 19.10.2017, n. 24786; C. III 13.5.2008, 11914, NGCC 2008, I, 1468]. Nel caso in cui l’azione revocatoria ordinaria abbia ad oggetto un atto di trasferimento immobiliare, la prescrizione inizia a decorrere non dalla data di stipula dell’atto, ma da quella della successiva trascrizione, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile. [C. App. Catania 12.3.2022, n. 491, DeJure 2022]. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell’obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come oneroso l’atto con il quale il marito, nell’ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull’immobile adibito a casa coniugale alla moglie, senza, tuttavia, verificare se quest’ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all’esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell’altra quota dell’immobile adibito a residenza familiare). [C. III 4.7.2019, n. 17908, GCM 2019]. È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, c. 3, c.c. [C. VI 6.10.2020, n. 21358, GCM 2020]. Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria di un genitore avverso l’atto di trasferimento immobiliare compiuto dall’altro genitore - debitore dell’assegno di mantenimento in favore del figlio - dopo la proposizione della domanda di contribuzione al mantenimento e prima dell’emissione del relativo provvedimento, non è richiesta la partecipatio fraudis del terzo acquirente, ma la semplice scientia damni di quest’ultimo. [C. III 16.11.2020, n. 25857, Ilfamiliarista.it 2021]. In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell’art. 69 l. fall. (nel testo vigente “ratione temporis”) la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 147 l. fall., in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; né tale limitazione dell’applicabilità dell’art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perché, mentre il coniuge dell’imprenditore, conoscendone lo stato d’insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell’insolvenza della società [C. I 8.8.2016, n. 16621; C. I 2.4.2012, n. 5260, GI 2013, 75].

Fine capitolo
Open
    • Stampa
    • Condividi via email
    • Visualizza PDF
    • Vai a pagina

Torna all'inizio