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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

177. Locazione finanziaria

[1] In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l’articolo 166, comma 3, lettera a).

[2] Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

[3] In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La regola della sospensione e lo scioglimento - II. Il subentro nel contratto - III. La liquidazione giudiziale della società concedente.

I. La regola della sospensione e lo scioglimento

I.La regola della sospensione e lo scioglimento

1 Dal combinato disposto degli artt. 172 e 177 CCII, nel caso di contratto pendente alla data della liquidazione giudiziale, il curatore della liquidazione giudiziale dell’utilizzatore può optare fra il subentro nel contratto e lo scioglimento. Se si scioglie, il concedente acquisisce il diritto di ottenere la restituzione del bene ed occorre verificare se, in relazione allo stato temporale del contratto e ai pregressi eventuali adempimenti o inadempimenti, residui un credito a favore dell’utilizzatore oppure un credito a favore del concedente.

2 Qualora il valore generato dalla collocazione sul mercato sia superiore al credito, la differenza è corrisposta al curatore. Diversamente, se la differenza gioca a favore del concedente, questi può chiedere l’ammissione al passivo della differenza fra il credito vantato alla data della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova [ri-]allocazione del bene (secondo la stima disposta dal giudice delegato).

3 Allo stesso criterio si deve ispirare la determinazione del credito nel caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore (anteriore alla liquidazione giudiziale), ancorché si possa anche ritenere che al concedente dovrebbe spettare un importo superiore a titolo di risarcimento del danno.

4 La dichiarazione di scioglimento del curatore produce effetti ex tunc con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore debitore (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore né dalla sentenza di liquidazione giudiziale, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell’attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione.

II. Il subentro nel contratto

II.Il subentro nel contratto

1 Il curatore può decide di subentrare nel contratto, previa autorizzazione da parte del comitato dei creditori; il contraente in bonis ha diritto di trattenere i canoni già riscossi ed insinuarsi al passivo per l’ammontare dei canoni scaduti ma non riscossi alla data di apertura della liquidazione giudiziale; tali crediti sono qualificati come passività concorsuali. Cfr. [F533] [F534] [F535].

2 Ad ulteriore garanzia del concedente, i pagamenti ricevuti prima della liquidazione giudiziale, ai fini della revocatoria, vanno considerati alla stregua dei pagamenti effettuati nei termini d’uso e come tali possono beneficiare della esenzione di cui all’art. 166, c. 3, lett. a), CCII .

III. La liquidazione giudiziale della società concedente

III.La liquidazione giudiziale della società concedente

1 Nel caso, invece, della liquidazione giudiziale della società concedente, non si applica la regola della sospensione del contratto, ma il contratto prosegue automaticamente e l’utilizzatore in bonis può, al termine del contratto, acquistare la proprietà del bene previo pagamento dei canoni e del prezzo di riscatto. Cfr. [F536].

B) Frmule

B)Frmule
F533
ISTANZA DEL CURATORE PER ESSERE AUTORIZZATO A SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI LEASING

***

ISTANZA PER ESSERE AUTORIZZATO A SUBENTRARE NEL CONTRATTO

Liquidazione giudiziale:

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

Al Comitato dei Creditori ………

………

………

………

………

il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

ESPONE

quanto segue:

- la società ……… ebbe a stipulare con il debitore ……… prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il contratto di leasing ………, alle seguenti condizioni:

………

………;

- il contratto risulta opponibile alla procedura e non è ancora compiutamente eseguito da entrambe le parti visto che ………

- il subentro nel contratto appare conveniente per la procedura poiché al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale la società debitrice aveva onorato tutti i canoni scaduti e quindi per il riscatto del bene (stimato in euro ………) occorre versare solo due rate per l’importo complessivo di euro………e il costo del riscatto pari a euro ………; tuttavia va rilevato che per effetto del subentro matureranno a carico

della Procedura oneri prededucibili per circa euro ……… e che di tali costi occorre avere precisa percezione;

………

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

FA ISTANZA

- perché il comitato dei creditori voglia autorizzare il curatore a subentrare nel contratto di leasing relativo a ……… e ad assumersene tutti gli oneri.

- [eventuale nel caso in cui le prestazioni superino i 50.000 euro] lo scrivente specifica che della volontà di subentrare nel contratto è stato previamente informato il giudice delegato ex art. 133 CCII.

Luogo, data ………

Il curatore ………

F534
DOMANDA DI RESTITUZIONE DI BENE DI SOCIETÀ DI LEASING

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA DI RESTITUZIONE DI BENI MOBILI EX ART. 210 CCII

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentante della società ………, con sede in ………, via ……… - C.F./P.IVA ………), [eventualmente: rappresentato e difeso giusta delega a margine/in calce del presente atto dall’avv. ……… ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………, tel. ……… fax ……… @ ………]

PREMESSO

Che fra la società esponente e la debitrice ……… era in corso, al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale, un contratto di leasing stipulato in data ……… e avente ad oggetto ………;

che il curatore non si è avvalso della facoltà di subentrare nel contratto ai sensi dell’art. 177 CCII;

che all’esponente compete, quindi, il diritto ad ottenere la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria;

che il bene risulta inserito nell’inventario delle attività di pertinenza della procedura: ……… [descrizione identificativa dei beni rivendicati];

che il diritto a possedere detti beni in capo all’istante risulta dai seguenti documenti: contratto di leasing del [………] registrato in pari data presso l’Ufficio ………;

- la detenzione dei beni in capo alla debitrice non più è giustificata in quanto il curatore non ha optato per il subentro nel contratto;

- non esiste quindi titolo alcuno per la prosecuzione della detenzione;

- sussiste, invece, il diritto dell’istante alla restituzione dei beni sopra elencati.

Tutto ciò premesso, l’istante

CHIEDE

che la S.V. voglia disporre la restituzione e la consegna dei beni stessi in forza del titolo dedotto in premessa, ai sensi dell’art. 210 CCII.

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

Si producono:

[elencare i documenti che si allegano all’istanza]

F535
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO DI SOCIETÀ DI LEASING

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto] elettivamente domiciliato in ………, via ………, tel………. fax ……… @ ………]

PREMESSO

- che in data [………] fra la debitrice e l’esponente è stato stipulato un contratto di leasing relativo al bene mobile ………;

- che il contratto è munito di data certa anteriore alla liquidazione giudiziale, come risulta da ………;

- che il curatore non ha optato per il subentro nel contratto;

- che alla data della liquidazione giudiziale dell’utilizzatore il credito dell’esponente era il seguente:

a) per canoni scaduti e non pagati euro ………;

b) per canoni a scadere euro ………;

c) per interessi sui canoni scaduti euro ………;

d) per penali contrattuali da ritardo euro ………;

- che il credito ammonta a complessivi euro ………;

- che il bene oggetto di contratto è stato stimato, dal ……… in attuali euro ……… e che per esso è pervenuta offerta di acquisto per euro ………, offerta che deve reputarsi congrua ai valori di mercato come risulta dalla rivista specializzata che si allega;

- che il credito dell’esponente ammonta, dunque ad euro ……… (totale voci a credito meno valore residuo del bene)

tutto ciò premesso, la ………

CHIEDE

di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto, in via chirografaria, per l’importo complessive di euro ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

Si producono:

[elencare i documenti che si allegano all’istanza]

F536
COMUNICAZIONE DEL CONTRAENTE IN BONIS PER IL RISCATTO DEL BENE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

Al Sig. Curatore

………

Il sottoscritto ………

ESPONE

quanto segue:

- la società ……… ebbe a stipulare con la società debitrice, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, il contratto di leasing ………, alle condizioni di seguito indicate: ………

- la società concedente è stata assoggettata alla liquidazione giudiziale con sentenza del ………;

- in forza di quanto stabilito nell’art. 177, u.c., CCII la liquidazione giudiziale del concedente non ha impedito la prosecuzione del contratto;

- l’esponente ha regolarmente corrisposto tutti i canoni di leasing e il termine del contratto è spirato;

- è interesse della società ……… procedere al riscatto del bene;

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto ………

COMUNICA

alla S.V. la volontà di procedere al riscatto del bene e La invita formalmente a presenziare davanti al notaio ……… per la stipulazione del passaggio di proprietà

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La regola della sospensione e dello scioglimento.

I. La regola della sospensione e dello scioglimento

I.La regola della sospensione e dello scioglimento

1 In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell’art. 72-quater l. fall. il concedente, in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 l. fall.), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale [C. I 5.5.2022, n. 14320; C. I 15.7.2011, n. 15701, Fall 2012, 89]. In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell’art. 72-quater l. fall., il concedente, in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l’insinuazione al passivo ed ex art. 93 l. fall., anche il pagamento dei canoni residui che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell’ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell’utilizzazione del bene viene meno l’esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge [C. VI 16.5.2017, n. 12199; C. I 1.3.2010, n. 4862, FI 2010, I, 1422].

2 L’art. 72-quater l. fall. (spec. commi 2 e 3), che disciplina i diritti della concedente nel caso di scioglimento da parte del curatore del contratto di leasing ancora pendente alla data del fallimento, dev’essere applicato in via analogica anche ove il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento [T. S. Maria Capua 30.1.2014, DeJure; T. Milano 12.12.2012; T. Perugia 5.6.2012, Fall 2012, 1256; T. Torino 23.4.2012, cit., 229; T. Udine 10.2.2012, Fall 2013, 484; T. Treviso 6.5.2011; in senso contrario T. Mantova 26.9.2013, Ilcaso; T. Vicenza 18.9.2012; T. Milano 7.6.2012, Fall 2013, 461; T. Napoli 9.6.2010, ivi 2010, 1335; T. Mantova 6.2.2008, Ilcaso].

3 Il concedente del leasing ha diritto di recuperare l’intero finanziamento in linea capitale (o valore del bene), per cui, restituito il bene, e soltanto dopo la sua vendita o diversa collocazione a valori di mercato, dovrà riversare al curatore l’eventuale maggior realizzo, o si potrà insinuare al passivo (eventualmente con domanda ultratardiva giustificata) per l’eventuale minor somma ottenuta, ivi compresi gli interessi già scaduti e spese, ma non gli interessi non ancora scaduti e le eventuali indennità risarcitorie, se le relative clausole, in quanto vessatorie, non siano state specificamente approvate per iscritto, e con data certa anteriore al fallimento [T. Vicenza 26.9.2012; T. Perugia 5.6.2012, Fall 2012, 1256; T. Udine 24.2.2012, Fall 2013, 481; T. Busto Arsizio 22.7.2011]. La società di leasing, prima di ricollocare il bene sul mercato, deve insinuare nel passivo del fallimento l’intero credito che vanta a seguito dello scioglimento del contratto, comprensivo anche del capitale residuo e del prezzo di opzione in quanto, posto che, l’art. 72-quater l. fall., prevede la facoltà del concedente di soddisfare fuori concorso il proprio credito in linea capitale su quanto ricavato dalla ricollocazione del bene oggetto del leasing, l’insinuazione per l’intero credito costituisce un onere per l’esercizio di tale diritto, sicché essa non può ritenersi circoscritta al solo insoluto anteriore alla dichiarazione di fallimento [T. Torino 23.4.2012, Fall 2013, 229].

4 Agli effetti del fallimento sul contratto di leasing, in caso di fallimento dell’utilizzatore e di scioglimento del contratto, il “credito residuo in linea capitale” di cui all’art. 72-quater, c. 2, l. fall., è costituito dalla quota capitale dei canoni scaduti e non pagati dall’utilizzatore fino alla data della dichiarazione di fallimento, nonché dall’attualizzazione al tasso leasing indicato nel contratto dei canoni residui successivi e dall’opzione finale di acquisto, nella quale è contenuta una parte del capitale impiegato per l’acquisto del bene [T. Pordenone 3.11.2009, Fall 2010, 376]. In caso di scioglimento del contratto di leasing pendente alla data del fallimento dell’utilizzatore, la riallocazione a valori di mercato del bene restituito deve avvenire in concreto applicando, in quanto compatibili, le disposizioni sulla vendita in danno e deve comunque precedere, a pena d’inammissibilità, la domanda d’insinuazione al passivo dei crediti della concedente [T. Pordenone 4.11.2009, Fall 2010, 809]. Ai fini dell’accertamento del diritto della società concedente ad ottenere dal fallimento la restituzione del bene concesso in leasing, il libro dei beni in locazione regolarmente tenuto e vidimato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è idoneo a dimostrare che la consegna del bene all’utilizzatore è avvenuta in data anteriore all’apertura del concorso [C. App. Venezia 7.4.2010]. Anche prima della vendita o di altra allocazione del bene, è ammissibile la domanda del concedente in leasing di ammissione al passivo per l’intero capitale e per gli interessi maturati alla data del fallimento, potendo egli formulare riserva di deduzione dal credito ammesso dell’importo sopra realizzato [T. Udine 24.2.2012, cit., 481; in senso contrario, T. Pordenone 3.11.2009, cit., 377]. Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente (ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell’istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell’art. 96, c. 2, l. fall. L’eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall’art. 113-bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza [T. Udine 24.2.2012, cit., 481; in senso contrario T. Pordenone 3.11.2009, cit., 377]. In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del comma 2 dell’art. 72 l. fall., ha effetti ex tunc, con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore né dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell’attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch’esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l’inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall’art. 1526 c.c. [C. I 13.5.2009, n. 11145; C. App. L’Aquila 16.11.2018, n. 2130]. Nel caso di contratti di leasing per i quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore dopo alla risoluzione contrattuale, rimane ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, applicandosi a quest’ultimo, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater l. fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della l. n. 124/2017 [C. App. Venezia 22.7.2021, n. 2082, DeJure 2021].

5 L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., che ha natura costitutiva [C. I 25.9.2017, n. 22280]. Ne consegue che, in caso di fallimento del locatario, l’effetto risolutivo del contratto (nella specie, di locazione finanziaria) deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata anteriormente alla data della sentenza di fallimento, spettando il relativo accertamento al giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo [C. I 18.5.2015, n. 10087; C. I 18.4.2013, n. 9488]. In mancanza della prova circa l’avvenuta risoluzione dei contratti di leasing in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, l’esecuzione di tali contratti va considerata sospesa ai sensi del combinato disposto degli artt. 72-quater, c. 1 e 72, c. 1, l. fall. Né può essere condivisa l’affermazione secondo cui nel dichiarare esecutivo lo stato passivo, il giudice delegato avrebbe dovuto assegnare al curatore il termine di cui all’art. 72, c. 2, l. fall. per l’esercizio della scelta in merito al subentro nei contratti o allo scioglimento dagli stessi, atteso che l’assegnazione del termine ai sensi della predetta norma presuppone un’espressa richiesta da parte del contraente in bonis, da formularsi prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo [T. Terni 12.6.2018, n. 5497, DeJure 2018].

6 In tema di leasing c.d. traslativo, nel caso di fallimento del concedente trovava applicazione l’art. 72, c. 4, l. fall., che prevedeva, per l’ipotesi in cui - nel caso di fallimento del venditore - la cosa venduta non fosse passata in proprietà del compratore, la facoltà del curatore di scelta tra l’esecuzione del contratto ed il suo scioglimento [C. III 14.2.2017, n. 3772; C. I 9.4.2003, n. 5552, FI 2004, I, 215].

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