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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    180. Restituzione di cose non pagate

    Mostra tutte le note

    [1] Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La deviazione dalle regole del contratto di compravendita.

    I. La deviazione dalle regole del contratto di compravendita

    I.La deviazione dalle regole del contratto di compravendita

    1 Nell’attuale assetto normativo l’art. 172 CCII assorbe le questioni specifiche relative al contratto di compravendita, fatta però salva la fattispecie di cui all’art. 180 CCII, che consente al venditore di sottrarsi al concorso, «riprendendosi» il bene (e sopportandone gli oneri), a condizione che la cosa non sia stata consegnata al compratore debitore.

    2 La materiale disponibilità della cosa (se non la sua stessa confusione nel patrimonio del compratore) si pone quale requisito indispensabile all’operatività della disposizione, come si evince indirettamente dal combinato disposto degli artt. 1510 e 1378 c.c., dalla possibilità per il venditore-mittente di esercitare il diritto di contrordine ex art. 1685 c.c. e, più in generale, dalla constatazione che il contratto di compravendita potrebbe tranquillamente risultare eseguito. L’eventuale (e remota) decisione del curatore di conseguire il possesso della cosa deve essere preceduta da apposita autorizzazione del comitato dei creditori. Cfr. [F541].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F541
    ISTANZA DEL CURATORE PER LA PRESA DI POSSESSO DELLA COSA VENDUTA

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ISTANZA PER ESSERE AUTORIZZATO A PRENDERE POSSESSO DELLA COSA VENDUTA

    ***

    Al Comitato dei creditori

    ………

    ………

    ………

    ………

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    - al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale la società ……… aveva spedito alla debitrice, in esecuzione dell’ordine del ……… il seguente bene mobile:

    ………

    ………

    ………;

    - la cosa non è ancora pervenuta nella disponibilità della procedura e si ha motivo di ritenere che il venditore voglia riprenderne il possesso;

    - tale bene risulta funzionale alla linea di produzione della debitrice, sì che la sua acquisizione consentirebbe il completamento di una unità produttiva che potrebbe essere vantaggiosamente ricollocata sul mercato;

    - il costo dell’acquisizione è di euro ……… dal momento che erano stati versati congrui acconti.

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto

    FA ISTANZA

    perché il comitato dei creditori ai sensi dell’art. 175 CCII, voglia autorizzare il curatore ad acquisire il possesso del bene ………, provvedendo al pagamento del residuo prezzo pari a complessivi euro ………

    Luogo, data ………

    Il curatore ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La sottrazione del venditore al concorso.

    I. La sottrazione del venditore al concorso

    I.La sottrazione del venditore al concorso

    1 La facoltà del venditore di riprendere il possesso delle cose mobili vendute e non pagate, prevista dall’art. 1519, c. 1, c.c., può essere esercitata anche dopo la dichiarazione di fallimento del compratore ma alla condizione, evincibile dal comma 3 del citato articolo, che il venditore medesimo dimostri la conoscenza da parte dei creditori del compratore al momento della dichiarazione di fallimento, del mancato pagamento del prezzo. Questa condizione opera anche nel caso in cui il curatore del fallimento non abbia impugnato la sentenza di condanna del compratore alla restituzione dei beni poiché, anche quando il credito del venditore della cosa non è contestato dagli organi fallimentari, la richiesta di restituzione della merce pone il problema dell’opponibilità o meno, di essa alla massa fallimentare [C. 12.6.1975, n. 2336].

    Fine capitolo
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