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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

181. Contratto di borsa a termine

[1] Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell’apertura della procedura.

[2] La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell’apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La disciplina dei cc.dd. contratti differenziali.

I. La disciplina dei cc.dd. contratti differenziali

I.La disciplina dei cc.dd. contratti differenziali

1 L’art. 181 CCII disciplina le sorti dei cc.dd. contratti differenziali allorché il termine di regolazione venga a scadere successivamente alla sentenza dichiarativa. Rientrano nella fattispecie le compravendite di titoli a termine, i riporti, i contratti a premio e quelli di cambio a termine.

2 Ai sensi dell’art. 203, d.lgs. n. 58/1998 (t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), la norma in esame si applica agli strumenti finanziari derivati, alle operazioni a temine su valute, nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto.

3 La dichiarazione di insolvenza di una parte contraente comporta, per effetto dello scioglimento del rapporto, la liquidazione anticipata dei saldi alla data della relativa pronuncia.

4 Ai fini della determinazione del valore dei titoli, oltre ai listini di borsa, può farsi ricorso anche al costo di sostituzione, calcolato secondo i valori di mercato alla data della sentenza di liquidazione giudiziale. A seguito dello scioglimento si genera un credito per il curatore o un credito per l’altro contraente nel qual caso per farlo valere occorre la domanda di ammissione al passivo.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. Le sorti dei cc.dd. contratti differenziali.

I. Le sorti dei cc.dd. contratti differenziali

I.Le sorti dei cc.dd. contratti differenziali

1 Lo scioglimento del rapporto nascente da contratti di borsa a termine (nella specie, da un contratto di riporto) e la successiva liquidazione, previsti dall’art. 76 l. fall., si verificano alla data del fallimento, e nulla hanno a che vedere con la successiva gestione dell’impresa fallita. Il debito derivante da tale liquidazione costituisce, quindi, debito verso il fallito, di cui il creditore del fallimento ha facoltà di pretendere la compensazione, a sensi dell’art. 56 stessa legge [C. 10.3.1975, n. 882, DF 1975, II, 891]. Gli effetti del fallimento sul contratto di riporto sono disciplinati (non dall’art. 72 ma) dall’art. 76 l. fall. (contratto di borsa a termine). Pertanto, è ammissibile la compensazione, ai sensi dell’art. 59 l. fall., tra un credito dell’imprenditore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa originato dall’anticipata risoluzione del contratto di riporto, per la differenza tra il prezzo contrattuale ed il valore dei titoli alla data di apertura del procedimento concorsuale, ed un controcredito, liquido ed esigibile, del suo debitore [C. 27.5.1975, n. 2127, FI 1975, I, 2229]. La liquidazione dei contratti di borsa a termine sciolti alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio è nulla per violazione di norme di ordine pubblico, tali essendo le disposizioni della legge fallimentare sullo spossessamento dei beni del fallito in favore della curatela e sulla legittimazione esclusiva del curatore allo svolgimento delle operazioni di liquidazione dell’attivo [T. Milano 10.1.2007, Fall 2007, 973].

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