[1] Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
[2] Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La regola dello scioglimento condizionato
I.La regola dello scioglimento condizionato1 Anche nel caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale di uno dei contraenti del contratto di appalto opera lo scioglimento, salva la sua prosecuzione per iniziativa della curatela. La cessazione del rapporto (che rappresenta, all’evidenza, la soluzione suggerita dal legislatore) è subordinata alla condizione sospensiva del mancato subentro del curatore entro sessanta giorni dalla sentenza dichiarativa. Detto termine, nel silenzio della norma, deve ritenersi perentorio. Cfr. [F558].
2 Lo scioglimento del contratto opera con efficacia ex nunc e non genera diritti risarcitori, salvo ovviamente che non si fossero verificate anteriormente lesioni del sinallagma. L’automatico scioglimento del contratto d’appalto rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione della liquidazione giudiziale destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo escludersi un’automatica reviviscenza del contratto originario.
3 Il subentro del curatore (chiaramente mosso da eccezionali ragioni di opportunità) deve essere preceduto dall’autorizzazione del comitato dei creditori. In caso di subentro, il rapporto con il contraente in bonis prosegue alle condizioni originariamente stabilite inter partes e le (nuove) obbligazioni derivanti dalla prosecuzione fanno capo alla massa dei creditori. Cfr. [F559].
4 Relativamente all’appalto di opere pubbliche, occorre riferirsi all’art. 110 del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016) che incide sensibilmente sulla normativa concorsuale. In caso di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio autorizzato, l’art. 110, c. 3, consente al curatore di eseguire i contratti già stipulati con l’autorizzazione del giudice delegato.
B) Frmule
B)FrmuleLIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A SUBENTRARE IN CONTRATTO DI APPALTO
***
Al Comitato dei creditori
………
………
………
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
- alla data della sentenza dichiarativa la ……… aveva in corso diversi contratti di appalto con enti pubblici e privati aventi ad oggetto l’esecuzione di opere nel settore edile;
- nel breve lasso di tempo intercorso dalla accettazione dell’incarico, l’esponente ha maturato la convinzione che, per poter addivenire al miglior realizzo del patrimonio, sia necessario procedere alla cessione, in uno o più rami, dell’intero complesso aziendale;
- tale prospettiva postula il subentro nei contratti al fine di conservarne l’attitudine a produrre reddito;
- infatti, solo attraverso il previo subentro, e la successiva cessione dei contratti, appare possibile recuperare il «portafoglio commesse» che, secondo una stima pur approssimativa, ammonta a circa euro ………;
- tale valutazione esprime la previsione del fatturato conseguibile nei prossimi mesi, con un utile netto stimabile tra ……… e ……… euro;
- la cessione dell’azienda, e dunque dei contratti, appare indispensabile anche in funzione della liquidazione dei cespiti, il cui valore di realizzo è indissolubilmente
legato alla conservazione della loro destinazione unitaria, giacché diversamente, considerato altresì che la debitrice non compie investimenti dal ………, la loro alienazione uti singuli ne comporterebbe lo svilimento;
- inoltre, l’alienazione frazionata dei cespiti richiederebbe tempi ed o-neri (smontaggio e trasporto) assolutamente sproporzionati rispetto al loro valore unitario;
- l’esponente è già stato contattato da diversi imprenditori concorrenti interessati ad acquistare, in tutto od in parte, il complesso aziendale;
- ciò nonostante, non è in alcun modo ipotizzabile acquisire, nel termine perentorio previsto dall’art. 81 CCII, gli elementi necessari per pervenire alla diretta cessione dei contratti;
- infine, occorre altresì considerare che il subentro nei contratti di appalto consentirebbe la salvaguardia di numerosi posti di lavoro;
- l’esponente, pur alla stregua di un accertamento sommario, ritiene che le disponibilità della procedura consentano di far fronte agli oneri conseguenti alla prosecuzione dei rapporti e ciò in base ad un budget previsionale che si allega.
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto ………
FA ISTANZA
al Comitato dei creditori perché voglia autorizzarlo a subentrare nei contratti di appalto stipulati dalla debitrice ed in corso alla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, oppure a subentrare nei seguenti contratti:
………
………
………
Luogo, data ………
Il curatore ………
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIVERE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CONTRATTO DI APPALTO IN CORSO
***
Al Comitato dei creditori
………
………
………
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
a) Previa autorizzazione delle SS.VV. ed in esecuzione del contratto a suo tempo stipulato dalla società debitrice, si è proceduto alla sottoscrizione di verbale di collaudo relativo ai lavori effettuati dalla società nell’ambito di contratto di appalto stipulato con il ……… per ………;
b) risulta ora necessario procedere alla sottoscrizione di ulteriori documenti relativi alla contabilità finale dei lavori: in particolare registri di contabilità, stato finale dei lavori e conto finale dei lavori; ciò consentirà lo svincolo di somme dovute alla società debitrice pari a euro ……… oltre ad IVA, secondo quanto comunicato dall’Ente Committente;
c) dalla contabilità della società debitrice risultava un credito nei confronti del ……… di euro ………;
d) dalle comunicazioni ed i documenti ricevuti risulterebbe che gli importi a credito risultanti dall’ultimo S.A.L. siano di gran lunga inferiori e che vi sia la possibilità che gli stessi possano non essere erogati per effetto dell’addebito di penali per ritardo nell’esecuzione dell’opera;
e) al sottoscritto pare opportuno procedere alla sottoscrizione dei documenti relativi alla chiusura dei lavori e del rapporto contrattuale con l’iscrizione di riserva contabile in relazione alla quantificazione del credito residuo dell’impresa nonché di riserva di legittimità e di quantificazione della penale (in relazione al dies a quo, all’an ed al quantum);
f) il sottoscritto si riserva di valutare con le SS.VV. l’opportunità di dare incarico a perito e/o a legale per la definizione della presente posizione, nelle more del collaudo.
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto ………
FA ISTANZA
Al Comitato dei creditori perché, in esecuzione del contratto stipulato dalla debitrice, voglia autorizzare la sottoscrizione dei registri di contabilità, dello Stato Finale e conto finale dei lavori eseguiti dalla società debitrice presso il cantiere del ……… di cui in premesse, con iscrizione di ogni più ampia riserva contabile, di legittimità e di quantificazione della penale, come meglio precisato in premessa.
Luogo, data ………
Il curatore ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il contratto di appalto - II. (Segue) A) l’appalto di opere pubbliche.
I. Il contratto di appalto
I.Il contratto di appalto1 L’art. 81 l. fall., che regola gli effetti del fallimento sul contratto d’appalto disponendo lo scioglimento e non la risoluzione del contratto, va inteso nel senso che il fallimento fa cessare ex nunc l’efficacia del vincolo senza attribuire al committente il diritto di ottenere il risarcimento dei danni per tale scioglimento, fermi restando gli effetti già prodottisi [C. 29.5.1980, n. 3529, DF 1980, II, 361; T. Busto Arsizio 8.3.2018, n. 437, DeJure]. Intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 81 l. fall., l’appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. [C. I 30.9.2021, n. 26573, D&G 2021]. In tema di fallimento, qualora il committente abbia introdotto, prima della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, domanda per l’esecuzione del contratto d’appalto stipulato con quest’ultimo e per il risarcimento dei danni derivatigli dal ritardo nell’adempimento, l’esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto rende improseguibili le azioni di adempimento e di danni così proposte [C. 25.11.1998, n. 11942, Fall 1999, 1102]. L’automatico scioglimento del contratto d’appalto rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione di fallimento destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo escludersi un’automatica reviviscenza del contratto originario [C. I 9.7.1999, n. 7203, DF 2000, II, 726]. Qualora, a seguito dello scioglimento ex nunc del contratto di appalto per effetto del fallimento dell’appaltatore (art. 81 l. fall.), il curatore agisca per il pagamento del corrispettivo maturato in favore del fallito nel periodo di vigenza del rapporto, la deduzione da parte del committente di una contrapposta posizione attiva, al limitato fine di ottenere l’esclusione in tutto o in parte del fondamento della domanda avversaria, non integra eccezione di compensazione in senso proprio, restandosi sul piano del calcolo del dare ed avere nell’ambito dello stesso rapporto, e non è soggetta all’onere del preventivo esercizio del relativo credito in sede di formazione del passivo fallimentare [C. I 25.5.1994, n. 5112, Fall 1995, 134 C. App. Venezia 14.10.2019, n. 4371, DeJure]. In tema di appalto, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo sorge con l’accettazione dell’opera da parte del committente (art. 1665, u.c., c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l’appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell’esecuzione dell’opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l’opera già compiuta, nei limiti dell’utilità della stessa ed in proporzione all’intero prezzo pattuito, ove l’appaltante ceduto non l’abbia in precedenza accettata nei confronti dell’imprenditore “in bonis”, non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all’art. 1672 c.c., operando essi in base ad un’impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell’appaltatore (art. 81 l. fall.) rileva un evento di natura personale [C. 16.3.2015, n. 5162; C. III 21.10.2010, n. 21599, NGCC 2011, 1, 317]. Quando nel contratto di appalto è stato previsto come obbligo dell’appaltatore quello di garantire a proprie cure e spese la manutenzione ordinaria dell’edificio costruito per la durata di anni sei dalla data di ultimazione dei lavori, tale previsione comporta il protrarsi del contratto di appalto, limitatamente all’esecuzione di tali interventi, per il periodo di sei anni, ma il fallimento dell’appaltatore ed il mancato subentro del curatore, ai sensi degli artt. 74 e 81, r.d. n. 267/1942 determina lo scioglimento di tale rapporto, ne consegue che il committente non può richiedere il risarcimento dei danni per l’omesso svolgimento di tale attività manutentiva [T. Milano 13.2.2020, n. 1432, DeJure 2020] .
II. (Segue) A) l’appalto di opere pubbliche
II.(Segue) A) l’appalto di opere pubbliche1 In tema di appalto di opere pubbliche, soltanto l’approvazione del collaudo da parte della pubblica amministrazione pone fine all’appalto, costituendo essa lo strumento legale attraverso il quale l’amministrazione fa proprie le conclusioni del collaudatore ed esprime la volontà di accertare l’opera liquidando il credito dell’appaltatore, atteso che proprio per effetto dell’accettazione senza riserve sorge il vincolo a carico della pubblica amministrazione, per quanto concerne la liquidazione del corrispettivo, di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell’atto di collaudo, così esaurendosi ogni profilo del rapporto intercorso tra le parti; il sopradescritto regime non cessa di operare nell’ipotesi di fallimento dell’appaltatore in relazione alla disciplina dettata dall’art. 81 l. fall., atteso che detta norma attiene agli effetti della dichiarazione di fallimento su di un contratto di appalto in corso, ma non rileva al fine di stabilire quando l’appalto possa considerarsi concluso e quando il credito dell’appaltatore sia sorto [C. I 7.3.2016, n. 4453; C. I 5.10.2000, n. 13261]. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società costituita capogruppo come mandataria dell’altra, ai sensi del d.lgs. 19.12.1991, n. 406 (fatto salvo dall’art. 81 l. fall.), il contratto si intende risolto, senza che rilevi una diversa volontà della stazione appaltante, che potrebbe solo proseguire il rapporto con altra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso; l’irrevocabilità del mandato, prevista all’art. 23 del predetto d.lgs. n. 406/1991, è inoltre stabilita non nell’interesse del mandatario bensì della stazione appaltante pubblica ed è regola che, ex art. 1723, c. 2, c.c., si applica al mandato in rem propriam ma solo al caso del fallimento del mandante [C. I 13.9.2007, n. 19165, Fall 2008, 419; T. Salerno 28.7.2017, n. 3836, DeJure].
2 In materia di appalto, l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del debitore e che, d’altra parte, si tratta di un’azione diretta, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell’appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all’art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della par condicio creditorum), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all’attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio [C. s.l. 10.6.2019, n. 15558; C. s.l. 10.3.2001, n. 3559, Fall 2002, 25].