[1] In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
[2] Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La formazione della massa attiva - II. La formazione dell’inventario .
I. La formazione della massa attiva
I.La formazione della massa attiva1 Il procedimento di liquidazione giudiziale si articola per fasi, fasi che progrediscono in funzione di giungere alla soddisfazione dei creditori. Il primo passaggio è costituito dall’apprensione dei beni, e cioè da un’attività di carattere essenzialmente materiale che serve ad identificare quei beni che comporranno l’attivo che dovrà essere, poi, liquidato.
2 Le disposizioni previste negli artt. 193-195 CCII - apposizione dei sigilli e acquisizione delle scritture - costituiscono misure interinali e temporanee con funzione cautelare per conservare i beni del debitore sino alla redazione dell’inventario. Nel contesto di un processo di modernizzazione delle forme l’attività di apprensione materiale dei beni del debitore si realizza immediatamente con la loro ricognizione e con la formazione dell’inventario.
3 Solo quando ciò non sia possibile, si deve procedere alla apposizione dei sigilli, attività affidata al curatore. I sigilli devono essere apposti su tutti i beni detenuti dal debitore, con esclusione dei beni personali (art. 146 CCII), delle scritture (art. 194 CCII) e dei beni di terzi i cui diritti siano immediatamente riconoscibili (art. 196 CCII).
II. La formazione dell’inventario
II.La formazione dell’inventario1 La formazione dell’inventario è un atto fondamentale con il quale vengono individuati, elencati e valutati i beni della massa; alle operazioni indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli artt. 762 ss. c.p.c. Il curatore procede all’acquisizione di tutti i beni del debitore - ovunque si trovino - e, comunque, dei beni nel suo possesso; conseguentemente la relativa elencazione deve essere la più dettagliata e completa possibile.
2 Nell’inventario vanno indicati anche i beni di terzi se si trovano nel possesso del debitore; ed infatti, il terzo che vanta pretese sui beni del debitore deve presentare domanda ai sensi dell’art. 210 CCII chiedendo la rivendica o la restituzione del bene. A questa regola deroga la particolare ipotesi per la quale la sussistenza di un diritto del terzo, incompatibile con il diritto del debitore, sia immediatamente riconoscibile; in tal caso il bene può non essere inventariato e il giudice delegato con decreto può disporre l’immediata restituzione a favore del terzo (art. 196 CCII).
3 L’inventario assolve alla funzione di individuare i beni di pertinenza del debitore e di consentirne la presa in consegna e custodia da parte del curatore. Nel caso in cui, successivamente alla redazione dell’inventario, dovesse risultare l’esistenza di beni o attività ulteriori, il giudice può ordinarne l’acquisizione mediante decreto.
4 Ciò vale sia per i beni del debitore che per quelli presso terzi purché tali soggetti non ne contestino la spettanza alla liquidazione giudiziale, quando il terzo possessore rivendica un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell’attivo concorsuale. In tale seconda ipotesi il giudice delegato è privo del potere di disporne l’acquisizione. Pertanto, qualora sia controverso il diritto del debitore, il curatore deve procedere giudizialmente in via ordinaria per acquisire il bene, salvo far precedere tale iniziativa dalla richiesta di misure cautelari, in particolare il sequestro giudiziario. Cfr. [F567].
5 Dalla conclusione dell’inventario inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la predisposizione da parte del curatore del programma di liquidazione (art. 213 CCII).
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
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Liquidazione giudiziale ………
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VERBALE DI INVENTARIO DELLA SOCIETÀ ………
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L’anno ………, il giorno ……… del mese di ……… ad ore ………
Il ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe, assistito dal ……… ………, cancelliere addetto al Tribunale di ………, si è recato in ……… via ……… presso ……… allo scopo di procedere alla formazione dell’inventario della debitrice ai sensi dell’art. 195 CCII, e ciò in esecuzione del decreto in data ……… del Giudice Delegato, Dott……….
Qui giunti, si è avuta la presenza dei Signor ………, legale rappresentante della società fallita.
Il Curatore dà atto che è [stato/non è stato] costituito il comitato dei creditori a norma dell’art. 139 CCII e che, conseguentemente, [sono state/non sono state] inviate le comunicazioni previste dall’art. 195 CCII.
Si procede quindi al reperimento ed all’inventario dei beni di seguito elencati e sommariamente descritti, con l’indicazione del valore attribuito dallo stimatore.
………
………
………
Alle ore ……… null’altro essendovi in luogo da inventariare ed avendo il Sig………. dichiarato che non vi sono altri beni della debitrice in suo possesso o depositati presso terzi, il presente verbale viene chiuso previa lettura, conferma e sottoscrizione da parte dei presenti.
Il Curatore nomina custode dei beni, a titolo gratuito, il Sig………. - che accetta - rendendolo edotto in ordine alla responsabilità civile e penale in caso di sottrazione e/o distruzione dei beni affidati alla sua custodia.
Luogo, data ………
Firma del Curatore ………
Firma del Cancelliere ………
Firma del Perito ………
Firma del legale rappresentante ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. L’apprensione dei beni
I.L’apprensione dei beni1 Non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. il decreto del tribunale fallimentare, adottato in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. del decreto con il quale il giudice delegato abbia disposto l’apposizione dei sigilli su tutti i beni del fallito, compresi quelli da questo concessi in locazione a terzi, trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio perché non diretto a risolvere una controversia tra posizioni contrapposte di diritto soggettivo ma costituendo, l’apposizione dei sigilli, una misura interinale e temporanea con funzione cautelare dei beni del fallito fino alla redazione dell’inventario senza importare alcuna decisione sui diritti del conduttore [C. I 22.10.1992, n. 11537, Fall 1993, 495]. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84 l. fall. in riferimento agli artt. 3, c. 1 e 97 Cost., nella parte in cui tale disposizione non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere immediatamente l’inventario, senza la preventiva apposizione dei sigilli, allorché quest’ultima risulti impossibile o superflua, per sospetta violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, oltre che di quello di razionalità dell’ordinamento giuridico [C. Cost. 3.3.1994, n. 71, Fall 1994, 557]. L’obbligo dell’imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili sorge, a norma dell’art. 86 l. fall., solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché l’omessa produzione di tali scritture nell’ambito del procedimento prefallimentare, nel corso del quale il debitore è tenuto solo a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata, non è un fatto dal quale possa di per sé ricavarsi il mancato assolvimento dell’onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci [C. I 28.4.2021, n. 11218, GCM 2021].
II. L’inventario di altri beni
II.L’inventario di altri beni1 La scelta del giudice delegato in materia di restituzione di beni mobili sui quali terzi soggetti vantino diritti reali o personali chiaramente riconoscibili è di fatto obbligata e vincolata al parere del Curatore e del Comitato dei Creditori, e non permette alcun sindacato e/o apprezzamento valutativo per cui, in presenza di una situazione di evidente fondatezza della pretesa, e in presenza del consenso da parte dei soggetti aventi un interesse contrario (i creditori) o un dovere di verifica (il curatore), va intesa come giustificata la deroga alle norme altrimenti vigenti, stabilita dall’art. 87-bis l. fall. Ma in presenza di una situazione nella quale la fondatezza della pretesa sia anche solo contestata dal curatore e dai creditori, deve ritenersi che non vi sia spazio per una decisione in deroga alle forme processuali e alle regole probatorie vigenti per qualunque accertamento rientrate nell’ambito applicativo dell’art. 52 l. fall. [T. Foggia 3.3.2015, DeJure 2015]. Il provvedimento di rigetto reso ai sensi dell’art. 87-bis l. fall. - che non preclude all’istante di ottenere la medesima tutela nella diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui all’art. 103 l. fall. e che pertanto non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (endofallimentare) in ordine all’insussistenza del diritto reale o personale da questi vantato sui beni di cui chiede la restituzione - non ha natura decisoria né definitiva. Ad identica conclusione deve giungersi, peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’istanza ex art. 87-bis l. fall., venga accolta, atteso che proprio le caratteristiche strutturali dello speciale procedimento previsto dalla norma (necessità del consenso del curatore e del comitato dei creditori; chiara riconoscibilità del diritto alle restituzioni; deroga espressa al regime probatorio ordinario per l’accertamento del diritto; semplificazione delle forme) depongono tutte nel senso di far ritenere il provvedimento assimilabile a quelli cautelari di cui all’art. 669-octies, c. 6, c.p.c., i quali, benché volti ad un accertamento provvisorio e non definitivo dei diritti controversi e privi di attitudine al giudicato, sono tuttavia idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito [C. I 23.4.2021 n. 10833, D&G 2021].