[1] Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.
[2] Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La trascrizione nei pubblici registri
I.La trascrizione nei pubblici registri1 Quando fra i beni del debitore sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, ai fini pubblicitari occorre procedere, mediante notificazione di estratto della sentenza di apertura, alla trascrizione nei pubblici registri.