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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

198. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

[1] Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

[2] Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile. (1)

(1) Comma così sostituito dall’art. 22, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La fase del “passaggio di consegne”.

I. La fase del “passaggio di consegne”

I.La fase del “passaggio di consegne”

1 La disciplina dell’inventario secondo il codice di rito prevede l’inclusione anche delle passività. Nella liquidazione giudiziale le passività sono il risultato del procedimento di accertamento del passivo e così nell’inventario l’indicazione delle passività è surrogata dalla predisposizione di elenchi, basati sulle scritture contabili del debitore, di coloro che appaiono essere creditori e di coloro che appaiono essere titolari di pretesi su beni apparentemente nella disponibilità del debitore. Cfr. [F568].

2 L’apertura della liquidazione giudiziale determina la cessazione dell’attività d’impresa in capo al debitore, o in caso di società, in capo agli amministratori; pertanto, il debitore, all’atto del “passaggio di consegne” deve redigere il bilancio dell’ultimo esercizio nei trenta giorni successivi alla sentenza e, in caso di omissione, il compito è assegnato al curatore. Durante tutto il periodo di apertura della liquidazione giudiziale, i liquidatori sono esonerati dall’obbligo di formazione del bilancio di liquidazione. Tutte queste prescrizioni vanno applicate a quelle società che sono tenute per legge alla redazione del bilancio.

B) Frmule

B)Frmule
F568
VERBALE DI DEPOSITO DELL’ELENCO DEI CREDITORI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

***

VERBALE DI DEPOSITO DELL’ELENCO DEI CREDITORI E DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI MOBILIARI

***

L’anno ………, il giorno ……… del mese di ……… avanti al sottoscritto Cancelliere ……… è personalmente comparso il ……… Curatore della Procedura di cui in epigrafe, il quale provvede al deposito a norma dell’art. 198 CCII dell’elenco dei creditori della società fallita come di seguito indicato.

Nominativo creditore Saldo contabile

Dipendenti:

………

Professionisti:

………

Imprese artigiane:

………

Istituti Previdenziali ed Erario:

………

Istituti di credito:

………

Fornitori chirografari:

………

Creditori ipotecari:

………

Creditori per beni mobili in possesso del fallito:

………

Luogo, data ………

Firma del Curatore ………

Firma del Cancelliere ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La formazione degli elenchi.

I. La formazione degli elenchi

I.La formazione degli elenchi

1 La redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l’atto fondamentale attraverso il quale l’organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa [C. II 4.9.2015, n. 17605], divenendone, per l’effetto, custode, così che la mancanza di tale atto si pone come irrimediabilmente ostativa alla successiva approvazione del rendiconto risultando oggettivamente impossibile, in assenza della inventariazione dei beni (da compiersi nel modo più completo possibile, onde ricomprendere, nella massa, tutto quanto appaia, almeno prima facie, di pertinenza del fallito), il giudizio circa il concreto svolgimento, da parte del curatore, della funzione di amministrazione di un patrimonio del quale si ignora la consistenza [C. 19.11.1997, n. 11501, Fall 1998, 805].

2 La domanda di rivendicazione di cose mobili possedute dal fallito suppone che le cose che ne sono oggetto siano state coinvolte nel fallimento o per essere al momento della sentenza dichiarativa in possesso del fallito, o per essere state successivamente acquisite all’attivo fallimentare [C. 23.4.1969, n. 1279, FI 1969, 1, 2939].

3 Il provvedimento del giudice delegato con cui sia stata disposta l’acquisizione di un bene di un terzo sul quale viene opposto un proprio diritto incompatibile con la pretesa del fallimento non può formare oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., ma deve essere impugnato con un’autonoma azione di nullità (querela nullitatis) [C. I 6.4.1992, n. 4214, Fall 1992, 705; in senso conforme C. I 4.2.1993, n. 1402, ivi 1993, 526].

4 L’acquisizione al fallimento di beni posseduti da terzi, i quali rivendichino la titolarità di un proprio diritto esclusivo incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari, richiede l’esperimento da parte del curatore delle ordinarie azioni petitorie e delle connesse azioni cautelari, mentre esula dalle attribuzioni del giudice delegato e del tribunale fallimentare in sede di reclamo; ne consegue che ove quell’acquisizione sia disposta, anche a titolo meramente cautelare, con decreto di detto giudice fallimentare, il relativo provvedimento si sottrae al ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., in quanto è affetto da giuridica inesistenza, per assoluta carenza di potere, denunciabile in ogni tempo o sede con azione di nullità [C. I 6.10.1988, n. 5408, DF 1989, 2, 342; in senso conforme C. 15.1.1985, n. 71, Fall 1985, 645; C. 9.4.1984, n. 2258, GC 1984, 2, 757].

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