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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

202. Effetti della domanda

[1] La domanda di cui all’articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all’esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell’articolo 235.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La domanda.

I. La domanda

I.La domanda

1 L’art. 202 CCII disciplina gli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparandoli, come nell’attuale regime, agli effetti della domanda giudiziale, e prevedendone la persistenza fino all’esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell’art. 234 CCII, proseguono dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale. La domanda di ammissione al passivo produce tutti gli effetti della domanda giudiziale e quindi sia quelli sostanziali che processuali; oltre ad impedire la decadenza, la domanda provoca l’interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., con effetti permanenti fino alla cessazione o revoca della liquidazione giudiziale, ed è l’unico strumento idoneo a tal fine; infatti, soltanto la presentazione dell’istanza di ammissione del credito al passivo, la sua trasmissione al curatore, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo. L’interruzione della prescrizione determinata dalla presentazione della domanda di insinuazione al passivo riguarda anche i debitori solidali non assoggettati a liquidazione giudiziale, ex art. 1310, c. 1, c.c. Fra le decadenze impedite dalla domanda v’è anche quella nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.

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