[1] Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
[2] Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L’opposizione è proposta nei confronti del curatore.
[3] Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
[4] Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1.
[5] Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
[6] Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Le impugnazioni - II. La legittimazione - III. La revocazione.
I. Le impugnazioni
I.Le impugnazioni1 L’art. 206 CCII disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla stessa stregua dell’art. 98 l. fall. Gli artt. 206 e 207 CCII contengono la previsione di un’unica ampia categoria di “impugnazioni” dello stato passivo, all’interno della quale si collocano, attraverso l’esplicitazione dei relativi presupposti, le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione propriamente detta e della revocazione. In sostanza il legislatore ha riunito nell’art. 206 CCII, l’opposizione allo stato passivo, l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione dei crediti ammessi.
2 Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo rende incontestabili, se non per eventi sopravvenuti gli accertamenti sui crediti che possono concorrere alle ripartizioni. La verifica dello stato passivo è destinata dunque a produrre effetti non più sovvertibili con riguardo all’accertamento del credito e dei privilegi che lo assistono.
3 Per rimuovere l’effetto di stabilità del decreto, il creditore che non sia soddisfatto del provvedimento è quindi tenuto a proporre opposizione per contestare l’esclusione totale o parziale (nonché la correttezza dei presupposti per i quali un credito è stato ammesso con riserva anziché puramente e semplicemente) o il mancato riconoscimento di un diritto di prelazione, essendo esclusi sia il rimedio del reclamo endoconcorsuale contro il decreto di esecutività, anche per quel che concerne i provvedimenti relativi a crediti prededucibili, sia la proponibilità di una istanza di ammissione tardiva. L’unico caso in cui il creditore è esonerato dall’onere dell’impugnazione del provvedimento di esclusione totale o parziale del proprio credito è quello, previsto dall’ultimo comma dell’art. 206 CCII, in cui tale esclusione sia dovuta ad un mero errore materiale contenuto nello stato passivo, emendabile con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata. Cfr. [F597] [F598].
4 Nel caso, invece, in cui la domanda di ammissione al passivo sia stata dichiarata inammissibile, il creditore può proporre ricorso in via tardiva, ma se intende contestare la legittimità della decisione deve proporre opposizione allo scopo di richiedere una decisione nel merito della sua domanda. Allo stesso modo, se un credito è stato ammesso con riserva, il creditore proporrà opposizione soltanto se ritenga che il credito avrebbe dovuto essere ammesso puramente e semplicemente.
5 In passato si era ritenuto che il creditore potesse invocare in sede di opposizione un privilegio diverso da quello dedotto, ma non la natura prededucibile del credito ammesso al chirografo. Il primo principio non è più valido in quanto va rammentato che l’art. 201 CCII impone al creditore di indicare il titolo di prelazione nonché, qualora si tratti di credito privilegiato speciale, la descrizione del bene su cui la relazione si esercita, dovendosi, in mancanza o nell’incertezza di tale requisito, considerare il credito insinuato in via chirografaria.
II. La legittimazione
II.La legittimazione1 La legittimazione a proporre opposizione spetta a tutti i creditori esclusi, al fine di evitare gli effetti preclusivi sull’esistenza del credito e quindi anche nell’ipotesi che sia contestato il mancato riconoscimento degli accessori del credito. La mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell’art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso ed inoltre l’art. 203, c. 2, CCII, prevede che i creditori «possano» esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.
2 Nell’art. 206 CCII, tra i soggetti legittimati all’opposizione, non si fa più riferimento ai creditori ammessi con riserva. La ragione dell’esclusione si rinviene nell’introduzione dell’art. 228 CCII, che disciplina la fase dello scioglimento (della riserva) delle ammissioni con riserva prevedendo che “quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente”. La nuova formulazione dell’art. 228 CCII detta una disciplina specifica ed unitaria per tutti i casi di ammissione con riserva, prevedendo che allo scioglimento provveda il giudice delegato, su istanza del curatore o della parte interessata, modificando lo stato passivo con decreto e disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. Il che rende evidente come, di principio, tutti i creditori ammessi con riserva non debbano più ricorrere all’opposizione allo stato passivo avendo il legislatore previsto uno specifico procedimento per lo scioglimento di tutti i tipi di riserve eventualmente assunte con il decreto di esecutività dello stato passivo. Il creditore che abbia chiesto l’ammissione pura e semplice e sia stato ammesso con riserva, se non è convinto della decisione deve proporre opposizione, in quanto soccombente (l’ammissione con riserva costituisce un minus rispetto alla richiesta di ammissione pura e incondizionata che legittima il creditore che abbia visto solo parzialmente accolta la propria richiesta a dolersene) per ottenere quanto aveva richiesto, fermo restando che, se non utilizza tale mezzo di impugnazione, rimane definitivamente ammesso con riserva, per eliminare la quale al momento opportuno ricorrerà al meccanismo di cui all’art. 228 CCII. Se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l’ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme dell’art. 206 CCII. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l’ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui all’art. 228 CCII [C. 9.1.2020, n. 268].
3 Va ribadito il principio per cui il creditore non ha l’onere di impugnare i provvedimenti del giudice delegato che contengano riserve c.d. atipiche, in quanto l’art. 204 CCII contiene una previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al passivo, così da non lasciare margini ad interventi additivi per equipollenza. Ne consegue che le eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte e l’ammissione del credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice. Ove si intenda comunque eliminare una situazione di incertezza in ordine alla loro qualificazione (atipicità o meno della riserva), lo strumento più idoneo rimane sempre l’opposizione ex art. 206 CCII e non il sub-procedimento dell’art. 228 CCII; e ciò in considerazione della natura della valutazione che non riguarda la constatazione di un accadimento, ma un apprezzamento squisitamente giurisdizionale circa la natura della riserva apposta.
4 Perché un creditore sia legittimato ad opporsi, quindi, deve sussistere un provvedimento a lui sfavorevole, sia che l’esclusione sia totale o parziale e sia che riguardi la sussistenza di una causa di prelazione; non è legittimato, quindi, il creditore che tema che il provvedimento abbia effetti preclusivi al di fuori della procedura o che possa riproporre la domanda in forma tardiva in quanto non esaminata nel procedimento di verifica; un esempio particolare di carenza di interesse ad impugnare è quello del creditore con prelazione su un bene della liquidazione giudiziale, ma che non vanta un credito nei riguardi del medesimo e viene quindi correttamente escluso senza che vi sia pronunzia sul diritto, che costui potrà far valere senza preclusioni in sede di riparto del ricavato della vendita del cespite gravato.
5 Non saranno, parimenti, legittimati a contestare il provvedimento di ammissione i creditori ammessi sulla base di domanda erronea, né quelli che abbiano in qualche modo prestato acquiescenza al provvedimento del giudice delegato o su parte di esso.
6 La legittimazione passiva spetta invece pacificamente al solo curatore, anche se talora si è ammessa, in passato, la legittimità dell’intervento del debitore, che invece viene ritenuto in genere non legittimato a partecipare ai giudizi di opposizione; è invece espressamente previsto l’intervento adesivo dei creditori, anche in considerazione del conflitto che si viene a creare tra i creditori anteriori ammessi e l’ulteriore creditore opponente; in forza del principio generale di cui all’art. 105 c.p.c. si ritiene ammesso in genere l’intervento “adesivo” di tutti gli interessati.
7 In caso di mancata comunicazione la norma analogicamente applicabile, a chiusura del sistema delineato, è l’art. 327 c.p.c., che in materia processuale identifica il generale principio secondo cui, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento assunto in funzione decisionale (archetipo del quale è la sentenza), non possono più essere proposte le impugnazioni ordinarie, All’opposizione si applica la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1, l. 7.10.1969, n. 742, in forza dell’espressa dizione dell’art. 207, c. 16, CCII. Disposizione che costituisce un’espressa deroga alla regola generale sancita nell’art. 9 CCII secondo cu la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1, l. 7.10.1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
8 L’opposizione deve essere proposta nei confronti di un provvedimento specifico e tale non è la semplice esclusione che non sia consacrata e resa irrevocabile dal decreto di esecutività dello stato passivo; l’opposizione presentata prima del deposito dello stato passivo esecutivo, quindi, dovrebbe ritenersi inammissibile. In passato se all’opponente era data la facoltà di limitare la contestazione a quei profili (o addirittura ai capi se ravvisabili) della decisione del giudice delegato che gli fossero sfavorevoli, si tendeva invece a negare che il curatore potesse chiedere una reformatio in peius dell’esito della verifica, in quanto non avrebbe potuto utilizzare l’opposizione per una contestazione del provvedimento del giudice delegato cui non era legittimato neppure mediante azioni autonome; ciò non significava, peraltro, che la curatela non potesse insistere per l’esclusione del credito, utilizzando argomenti diversi da quelli adottati dal giudice in sede di verifica. L’ammissibilità di una reformatio in peius è oggi invece giustificata a fronte dell’attribuzione al curatore della legittimazione attiva ad impugnare i crediti ammessi in difformità della sua proposta. Di fatto la richiesta di una decisione di riforma del decreto del giudice in senso ancor più sfavorevole al creditore, rappresenta una sorta di impugnazione svolta in forma incidentale.
9 Il curatore non può ampliare l’oggetto del giudizio di opposizione ed in particolare introdurre domande riconvenzionali. Il curatore, se i tempi processuali dell’opposizione lo consentono, può portare il proprio credito in compensazione perché questa costituisce una eccezione tesa a paralizzare il credito insinuato, ma non può formulare una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere una condanna dell’opponente al pagamento del proprio credito o della parte del proprio credito eccedente quello compensato. La ragione per la quale nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammesse domande riconvenzionali discende dalla natura stessa di tale giudizio destinato, esclusivamente, a stabilire se il credito vantato, ed escluso in sede di verifica, vada ammesso o non al passivo.
10 La legittimazione ad impugnare spetta invece ai creditori ammessi; non rileva invece, in punto accertamento dell’interesse ad agire, il fatto che dall’esito della impugnazione possa essere modificata oppure no la composizione del passivo in funzione della soddisfazione del credito di chi impugna. Oltre che ai creditori ammessi, si ritiene che la legittimazione spetti anche ai creditori esclusi che abbiano proposto opposizione, anche se la procedibilità dell’impugnazione dipende dall’accoglimento dell’opposizione, che ove non venga trattata unitariamente, potrà essere soggetta a sospensione. Lo stesso argomento vale per i crediti ammessi con riserva.
11 Più problematica è la posizione del creditore tardivo. L’impugnazione del credito ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo - contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto - entro sei mesi dalla chiusura dello stato passivo, unica eccezione essendo rappresentata dalla non conoscenza del procedimento concorsuale, della cui prova è onerato il creditore [C. 5.4.2017, n. 8869]. Si tende ad escludere che la legittimazione spetti al cessionario del credito o al creditore del creditore in via surrogatoria. È invece ipotizzabile l’impugnazione dell’ammissione tardiva di un creditore con termine decorrente dal deposito dello stato passivo aggiornato con l’ammissione del nuovo creditore, ovvero dal momento in cui i terzi ne siano venuti a conoscenza.
12 Al creditore che abbia proposto tale impugnazione è consentito esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa l’azione revocatoria; si tratta cioè di contestazione diretta a far rimuovere dallo stato passivo una posizione creditoria accolta, non a migliorarla, agendo nell’interesse del creditore stesso [principio pacifico nella vigenza della precedente disciplina cfr. C. 22.2.2022, n. 5851].
13 L’art. 206 CCII prevede espressamente la legittimazione attiva del curatore ad impugnare i crediti ammessi. C’è da chiedersi se il curatore possa impugnare indifferentemente tutti i crediti ammessi o soltanto quelli ammessi in difformità delle conclusioni formulate dal curatore medesimo nella fase sommaria. Questa seconda soluzione appare l’unica in linea con la nuova struttura del procedimento sommario di accertamento del passivo dato che il giudice delegato può decidere solo nei limiti delle conclusioni formulate dalle parti. Tale legittimazione evidenzia la natura di parte processuale a tutti gli effetti che nell’accertamento del passivo ha assunto il curatore e fonda, come detto, il definitivo superamento del divieto di reformatio in peius del credito ammesso. Ove il curatore intenda contestare la validità dell’accertamento compiuto dal giudice delegato, non è il creditore a dover nuovamente fornire la prova del proprio credito, già positivamente delibato dal giudice delegato, ma è appunto il curatore ricorrente a dover dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione [C. 10.10.2018, n. 25066].
14 Nel precedente sistema - giudicato conforme a Costituzione -, era esclusa la legittimazione all’impugnazione da parte del fallito, che neppure poteva utilizzare lo strumento del reclamo ex art. 26 l. fall.; tale limitazione veniva giustificata sul presupposto che le pronunzie sui crediti avevano unicamente efficacia endoconcorsuale. Anche dopo la riforma deve ribadirsi la carenza di legittimazione a proporre opposizione del debitore. In caso di impugnazione dei crediti ammessi da parte di un creditore, la partecipazione del curatore, necessaria, è richiesta allo scopo di rendere estensibile nei suoi confronti l’efficacia della sentenza.
15 Seguendo i principi generali, l’onere di dare la prova dell’inesistenza del credito (o della prelazione) grava sul creditore impugnante, non essendo tenuto il creditore opposto a riproporre le ragioni a sostegno del proprio diritto. Nel giudizio d’impugnazione, la rinuncia al ricorso effettuata da parte del creditore che lo ha proposto non provoca l’estinzione del processo se manca l’accettazione del curatore costituito.
16 Anche se la tesi prevalente in dottrina indica nel creditore impugnante un sostituto del debitore, si ritiene, peraltro, che egli possa invocare tutte le motivazioni di esclusione che avrebbero potuto essere sollevate dal curatore in sede di verifica sommaria del giudice, ivi compreso l’esercizio della revocatoria, l’eccezione di inopponibilità dell’atto privo di data certa e la contestazione della postergazione del credito. Poiché i giudizi di cui all’art. 206 CCII sono ascritti, anche formalmente, al genus delle impugnazioni, si può ritenere che l’impugnazione sia attribuita solo a quei creditori che siano risultati soccombenti nella prima fase, ovverosia quei creditori che in sede di esame dello stato passivo abbiano sollevato contestazioni sulle domande dei concorrenti.
17 In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella delega è innovativamente previsto, al comma 4, che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l’impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall’art. 207 CCII per la proposizione dell’impugnazione in via principale.
III. La revocazione
III.La revocazione1 Il ricorso per revocazione è chiaramente un rimedio di tipo straordinario, assimilato per quel che concerne l’iniziativa del curatore, ad un’azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. e per i creditori ad una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; come tale, l’iniziativa va considerata come residuale ed alternativa rispetto alle altre impugnazioni previste ed in particolare rispetto alla impugnazione; in questo senso la revocazione non è ammessa non solo se non sono scaduti i termini di proposizione, ma anche se il motivo di revocazione era già a conoscenza del creditore quando era possibile farne oggetto di impugnazione. La stessa lettera della norma indica che la revocazione è lo strumento per rimediare a provvedimenti di ammissione scaturiti da una errata percezione dei fatti, sia che essa derivi dal comportamento doloso del creditore, sia che emergano fatti nuovi tali da modificare il presupposto fattuale sul quale si basava il provvedimento del giudice o del tribunale, che potrà essere contestato non solo quanto all’esistenza, ma anche in ordine alla quantificazione del credito. Più precisamente, possono giustificare la revocazione: la scoperta della falsità delle prove inerenti alla dimostrazione del diritto, di qualsiasi genere (documentali, per testi, ecc.) esse siano, con accertamento della falsità che può avvenire anche nell’ambito del procedimento; l’esistenza del dolo, riscontrato indifferentemente in capo al creditore o al giudice o in un accordo a danno dell’istante, è ravvisabile anche in comportamenti omissivi ovvero nel dolo processuale diretto; l’errore di fatto, anche accertato nell’ambito del giudizio di revocazione, purché ritenuto essenziale e quindi costituito dall’inesatto apprezzamento del materiale probatorio che abbia influito causalmente modificando la valutazione del giudice; la revocazione è pure ammessa per fatti sopravvenuti alla decisione ovvero per il reperimento di documenti ignorati, di cui potrebbe essere invocata semplicemente l’esistenza con istanza di esibizione, non quindi necessariamente posteriori, ma soggettivamente non disponibili per l’istante, senza che si possa effettuare un sindacato di colpevolezza dell’ignoranza. La revocazione dei crediti ammessi al passivo per errore essenziale di fatto può essere pronunciata nel caso in cui l’errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all’ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un’errata valutazione giuridica di un fatto.
2 In tema di revocazione, la fattispecie del dolo è assimilabile alla corrispondente impugnazione straordinaria di cui all’art. 395, nn. 1 e 6, c.p.c., e per configurare il dolo di una delle parti ai danni dell’altra non è sufficiente la sola violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un’attività («macchinazione») intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità, pregiudicando l’esito del procedimento [C. 2.2.2021, n. 2284, con riferimento all’art. 98, c. 4, l. fall.].
3 La legittimazione attiva spetta al curatore ed ai creditori, da intendersi secondo la tesi prevalente riferita ai soli creditori ammessi o comunque quantomeno istanti per l’ammissione. Valgono per l’interesse ad agire le limitazioni indicate con riguardo all’impugnazione. Pacifica è invece la carenza di legittimazione del debitore, con interpretazione ritenuta legittima sotto il profilo costituzionale.
4 Quanto alla legittimazione passiva, essa spetta al creditore contestato, mentre è dubbia la posizione del curatore, al quale, pur destinatario della notifica, la legge consente l’intervento in giudizio; si propende per ritenerlo comunque una parte necessaria e per individuare nell’intervento il mezzo per consentire al curatore di integrare le argomentazioni a favore o contro la revocazione.
5 Rispetto al passato, lo strumento della revocazione giova anche a favore del creditore ingiustamente escluso, quando sussistano i fatti di cui all’art. 206 CCII. In tal caso il contraddittorio va radicato nei soli confronti del curatore.
B) Frmule
B)FrmuleG.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
Tribunale Civile E Penale Di ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
ISTANZA PER LA CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE DELLO STATO PASSIVO
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
[oppure]
Il Sig………., residente in ………, via ………, [eventualmente: rappresentato e difeso per ……… dall’avv. ………], elettivamente domiciliato in ………, via ……… n………., tel………. fax ……… Posta Elettronica Certificata - PEC ………, in qualità di creditore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
- Con proprio decreto del ……… la S.V. Ill.ma ha dichiarato esecutivo lo stato passivo;
- con comunicazione del ……… il creditore ………, eccepiva che il proprio credito era stato ammesso al passivo della liquidazione giudiziale, per euro ……… in via [chirografaria - privilegiata], anziché in via ………;
[oppure]
nel suddetto decreto il proprio credito è stato ammesso al passivo della liquidazione giudiziale, per euro ……… in via [chirografaria - privilegiata], anziché in via ………
- risulta evidente che trattasi di un mero errore materiale, come è agevole dedurre da ………, e si esprime pertanto il parere nel senso di correggere lo stato passivo;
- il suddetto creditore ha espresso la sua adesione alla correzione in oggetto ………;
- oppure: il curatore ha già espresso la sua adesione alla correzione in oggetto ………]
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto;
FA ISTANZA
perché la S.V. voglia autorizzare [oppure: disporre] la correzione dello stato passivo, come sopra prospettata.
ICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
IL GIUDICE DELEGATO
Letta l’istanza del curatore [del creditore e considerate le osservazioni del curatore] diretta a far correggere un errore materiale contenuto nello stato passivo;
rilevato che la difformità fra quanto contenuto nel decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo, nella parte in cui è stata esaminata la domanda di ……… e quanto prospettato nell’istanza appare frutto di mero errore materiale come si ricava dal fatto che ………;
visto l’art. 207 CCII.
DISPONE
La correzione dell’errore materiale ed
AUTORIZZA
Il curatore a procedere alla seguente annotazione sullo stato passivo:
“Il creditore ……… è ammesso in via ………, per euro ………”
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Le impugnazioni
I.Le impugnazioni1 Il decreto del giudice delegato, che non ammette un singolo credito al passivo fallimentare, o lo ammette in via chirografaria invece che con il grado richiesto dal creditore insinuante, non è autonomamente impugnabile, essendo modificabile sino alla data di deposito dello stato passivo. Il legislatore, in altre parole, ha configurato l’azione del creditore, promossa a norma dell’art. 98 l. fall., come impugnazione del predetto decreto di esecutività, facendo originariamente decorrere il termine per l’opposizione unitariamente per tutti i creditori dalla data del deposito del predetto decreto [disciplina poi emendata dai vizi di legittimità costituzionale con la sentenza della C. Cost. n. 102/1986], e regolando il procedimento in modo rigorosamente unitario. L’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo esclude un’opposizione al passivo anticipata rispetto al deposito del decreto di cui all’art. 97 l. fall. [C. 15.1.2010, n. 559].
II. La legittimazione
II.La legittimazione1 L’istanza di revocazione contro crediti ammessi ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l’esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori. Ne consegue che solo un creditore ammesso, in quanto partecipe al concorso, essendo portatore di un interesse concreto ed attuale, è legittimato alla proposizione dell’istanza diretta all’esclusione di un credito o di una garanzia da cui sia pregiudicato, dovendosi invece escludere che il creditore erroneamente ammesso possa conseguire un provvedimento favorevole (come il riconoscimento della prededuzione), mentre ove intenda essere escluso, potrà rinunziare alla ammissione, ovvero sollecitare il curatore a proporre istanza di revocazione [C. 17.4.2013, n. 9318].
2 Il provvedimento impugnato, con il quale il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, non è suscettibile di essere denunziato con rimedi diversi da quelli impugnatori tipici dello stato passivo, tassativamente previsti negli artt. 98, 100 e 102, e solo dai soggetti legittimati, fra i quali non figura il fallito, cui non è attribuita legittimazione, neppure il relazione allo strumento di tutela ex art. 26, non avendo egli, in relazione ad essa, “legittimazione sostanziale né capacità processuale a contestare le pretese dei creditori, né essendo parte nel suddetto procedimento” [C. 13.3.2003, n. 3719].
3 In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, trovare applicazione il disposto dell’art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso ed inoltre l’art. 95, c. 2, l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 169/2007, prevede che i creditori «possano» esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione [C. 13.3.2020, n. 7136].
4 In tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all’agente della riscossione e l’onere di quest’ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l’ente creditore interessato, ai sensi dell’art. 39, d.lgs. 13.4.1999, n. 112, non escludono la concorrente legittimazione dell’ente creditore medesimo (nella specie INPS) a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l. fall., anche quando sia stato l’agente della riscossione a presentare domanda ai sensi dell’art. 93 l. fall., in quanto esso conserva la titolarità del credito così azionato [C. 29.11.2018, n. 30880].
5 L’impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo - contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto - entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato [C. 27.12.2021, n. 41512].