[1] Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest’ultimo termine fino a dodici mesi.
[2] Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l’esame delle stesse un’udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
[3] Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La domanda - II. Il creditore supertardivo - III. Il procedimento.
I. La domanda
I.La domanda1 L’art. 208 CCII illustrato disciplina le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili confermando lo schema introdotto con le riforme alla legge fallimentare del 2006/2007 e, dunque, assimilando il procedimento a quello di accertamento tempestivo del passivo. La domanda di insinuazione tardiva del credito produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale, così come affermato dall’art. 202 CCII, espressamente richiamato dall’art. 208 CCII. Essa produce gli effetti di una domanda diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che accerti il diritto del creditore a partecipare al concorso. Provvedimento giurisdizionale che produce effetti soltanto ai fini del concorso.
2 La legittimazione a proporre domanda tardiva di credito risponde, in via generale, alle stesse regole che governano l’insinuazione ordinaria, con la conseguenza che la legittimazione attiva spetta a chiunque si affermi titolare di una pretesa creditoria nei confronti del debitore.
3 Esclusa la legittimazione passiva del debitore, deve ritenersi esclusiva e necessaria la legittimazione passiva del curatore, il quale per stare in giudizio non necessita della preventiva autorizzazione del giudice delegato. L’art. 208 CCII richiama espressamente l’art. 201 CCII con la conseguenza che la domanda di insinuazione tardiva deve avere gli stessi requisiti richiesti per la domanda tempestiva.
4 L’effetto preclusivo della declaratoria di esecutività dello stato passivo determina ancora l’oggetto della domanda tardiva, non essendo mutato, a seguito della riforma, il rapporto tra dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 208 CCII e precedenti accertamenti compiuti in sede di formazione del passivo davanti al giudice delegato. Oggetto di ammissione tardiva sono solo i crediti rimasti estranei alla verifica, non potendo la domanda tardiva divenire un rimedio surrettizio di una opposizione non presentata nei termini.
5 Si deve quindi trattare di un credito «nuovo» per petitum e causa petendi e non di un credito già oggetto di verifica tempestiva cfr. [F615], fermo restando che ad integrare la diversità della domanda non è sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito, salva l’ipotesi che in quella sede vi sia stata omissione di pronuncia ovvero che la domanda sia stata disattesa per motivi di mero rito.
6 L’eventuale sanzione dell’inammissibilità non impedisce al creditore tardivo di ripresentare la domanda qualora non sia scaduto il termine decadenziale di sei o dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Cfr. [F616].
7 L’espressa previsione secondo cui, ai sensi dell’art. 201 CCII il ricorso deve contenere «l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale» rende evidente come la prelazione non possa più esser riconosciuta al di fuori di un’esplicita e specifica richiesta del creditore. In applicazione del principio di necessaria novità e diversità della dichiarazione tardiva di credito rispetto a quanto già richiesto in sede di ammissione ordinaria e del fatto che, come visto l’indicazione specifica della prelazione richiesta, costituisce un elemento necessario della domanda, va quindi negato il successivo riconoscimento del privilegio ad un credito già ammesso in via chirografaria (salvo che l’attribuzione della natura privilegiata al credito sia successiva al provvedimento di ammissione per effetto di modificazioni normative sopravvenute). La domanda avente ad oggetto la prededucibilità di un credito può essere dedotta per la prima volta con lo strumento dell’insinuazione tardiva al passivo laddove i necessari presupposti fattuali siano maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo.
8 Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest’ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti. Pertanto il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede concorsuale con l’ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva.
9 Il termine per il deposito delle domande tempestive si ricava dal combinato disposto degli artt. 49 CCII (con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale assegna a creditori e terzi che vantano diritti su beni immobili e mobili in possesso del debitore «il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza [di verifica] per la presentazione della domanda di insinuazione»), norma che è stata armonizzata con il nuovo sistema di trasmissione/comunicazione in via telematica delle domande e 201 CCII (secondo cui «La domanda di ammissione al passivo…, si propone con ricorso da trasmettere … almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo») del CCII. Ai sensi dell’art. 208, c. 1, CCII tutte le domande trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo sono considerate tardive. Termine di trenta giorni che va calcolato con riferimento al momento in cui la domanda perviene in via telematica al curatore.
10 Il legislatore nulla dice su cosa succeda in caso di differimento dell’udienza di verifica dello stato passivo, non specificando da quale udienza, in caso di rinvio, decorra tale termine. Questione di non poco momento posto che i creditori, se trattati come tempestivi, non sarebbero tenuti a fornire la prova della non imputabilità del ritardo e parteciperebbero a tutti i riparti come gli altri creditori concorrenti. In primo luogo, deve distinguersi l’ipotesi in cui si apra la verifica e poi le operazioni vengano differite ad altra udienza per la definizione dello stato passivo da quella in cui vi sia un rinvio puro e semplice dell’udienza. Nel primo caso l’udienza (o le udienze) successiva è la mera prosecuzione della prima, con la conseguenza che il termine di trenta giorni non può che decorrere dall’udienza fissata con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Con riferimento al rinvio puro e semplice dell’udienza il tenore letterale della norma farebbe ritenere che il termine per la presentazione delle domande tempestive rimanga quello originario rapportato ai trenta giorni antecedenti la prima udienza fissata con la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale dato che l’art. 49 qualifica come perentorio tale termine, il che dovrebbe escludere la possibilità che il giudice delegato con il rinvio della data dell’udienza possa influire sulla natura della domanda.
11 La fissazione di un termine finale per il deposito delle domande di insinuazione al passivo risponde ad un generale principio volto ad assicurare celerità e speditezza alla liquidazione giudiziale e tende altresì ad evitare che l’inerzia ingiustificata del creditore determini un pregiudizio per gli altri creditori. In applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente (art. 7, c. 8, lett. a), l. n. 155/2017) il termine oltre il quale la domanda è considerata “ultra-tardiva” e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi. È conseguentemente rimodulato (da diciotto mesi a dodici mesi) il termine in caso di particolare complessità della procedura. Perché si verifichi l’effetto giuridico dell’ammissibilità della domanda proposta oltre sei o dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, pertanto, occorre sia realizzata la condizione della causa non imputabile, sempre che non sia stata ormai conclusa la ripartizione dell’attivo.
II. Il creditore supertardivo
II.Il creditore supertardivo1 Termine decadenziale che può essere derogato, in applicazione dell’art. 1218 c.c., solo quando il fatto causale è dovuto a forza maggiore, a caso fortuito od errore incolpevole; altrimenti le conseguenze del ritardo nella prestazione della domanda saranno a carico del creditore, quando ciò sia dovuto ad incuria, negligenza, trascuratezza o malafede. In ogni caso, a prescindere dall’imputabilità o meno del ritardo, il limite ultimo ed insuperabile per la presentazione delle domande tardive rimane quello della ripartizione finale dell’attivo. Questo termine decadenziale, una volta spirato, impedisce la partecipazione al concorso, a meno che il creditore provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Possibilità che costituisce una forma di autentica rimessione in termini di cui la legge viene a beneficiare il creditore che sia in grado di dimostrare come l’inosservanza, in cui sia incorso, del termine finale di proponibilità delle domande tardive, non possa addebitarsi a sua colpa. Deve dunque dirsi che l’istante ha l’onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell’inerzia sino a quel momento protratta. La nozione di causa non imputabile era già contenuta nell’ultimo comma del previgente art. 101 l. fall. secondo cui «il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile». Nozione di causa non imputabile che era stata identificata con quella di cui all’art. 1218 c.c. L’ipotesi più dibattuta di ritardo imputabile al creditore con conseguente addebito delle spese era quella relativa alla omessa o tardiva comunicazione al creditore medesimo dell’avviso ex art. 200 CCII.
2 Il ricorso da parte del legislatore della riforma al medesimo concetto giuridico di «causa non imputabile», fa ritenere che siano applicabili alla domanda del creditore supertardivo i principi interpretativi già enunciati, nella vigenza della precedente disciplina, con riferimento all’onere delle spese del giudizio conseguenti al ritardo della domanda medesima. E ciò sia con riguardo ai profili soggettivi del creditore che alle ipotesi di ritardo incolpevole. Ne consegue che il creditore cui non sia stato fatto l’avviso ex art. 200 CCII può proporre domanda di insinuazione tardiva al passivo senza esser pregiudicato dal termine decadenziale il cui spirare impedisce altrimenti la partecipazione al concorso. Fatta salva la possibilità per il curatore di provare l’avvenuta conoscenza da parte del creditore della liquidazione giudiziale indipendentemente dalla ricezione dell’avviso. Decorso il termine finale, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Essendo stato stabilito un termine fisso per la presentazione della domanda super tardiva, il creditore dovrà dimostrare l’incolpevolezza del ritardo e la data di cessazione della causa che aveva impedito la presentazione della domanda in precedenza perché da quel momento inizia a decorrere il termine di sessanta giorni entro il quale poter presentare una domanda senza incorrere nella inammissibilità. Cfr. [F617].
3 Il legislatore della riforma ha risolto la problematica relativa alla necessità o meno di un procedimento nel quale accertare preventivamente l’eventuale sussistenza della causa non imputabile. Il comma 3 dell’art. 208 CCII disciplina il procedimento di esame delle c.d. domande supertadive e in particolare l’ipotesi in cui la domanda risulti manifestamente inammissibile, introducendo la possibilità di dichiarare l’inammissibilità manifesta della domanda senza previa instaurazione del contraddittorio, con decreto reclamabile a norma dell’art. 124 CCII. Cfr. [F618]. Dal che ne deriva che al di fuori dei casi di manifesta inammissibilità (perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità), la verifica della imputabilità va svolta nel corso dell’udienza destinata all’esame della tardiva quale questione preliminare. Tale procedimento si dovrebbe concludere con un decreto di ammissione o di rigetto impugnabile nelle forme dell’opposizione allo stato passivo. Cfr. [F619].
4 La norma evidenzia come il legislatore non abbia posto alcuna distinzione tra creditori concorsuali e prededucibili: tutti soggetti alla medesima regola processuale. La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 208 CCII è una norma processuale disciplinante la sorte di tutti i crediti depositati dopo la scadenza del termine previsto per le domande tardive. Il termine decadenziale trova quindi applicazione anche nei confronti dei crediti sopravvenuti. Non paiono porsi problemi di legittimità costituzionale di una tale interpretazione una volta che si inquadri correttamente la ratio dell’art. 208, c. 3, CCII e si ritenga quindi che ogni valutazione sul rispetto del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost. vada effettuato non tra i creditori concorsuali e quelli prededucibili, ma, più correttamente, tra quelli ultratardivi.
III. Il procedimento
III.Il procedimento1 Il giudice delegato è il soggetto legittimato alla fissazione delle udienze di accertamento delle domande tardive depositate dai creditori. Cfr. [F620]. Dalla formulazione del comma 2 si evince il superamento della disciplina della legge fallimentare che prevedeva il potere del giudice delegato di fissare d’ufficio le udienze di accertamento secondo la cadenza quadrimestrale fissata dalla norma. L’art. 208, c. 2, CCII prevede la fissazione dell’udienza solo quando si rende necessaria a seguito della presentazione di domande tardive. Al fine di assicurare un’adeguata tutela del diritto di difesa di tutti i creditori lo stesso comma 2 dell’art. 208 CCII prevede che “il curatore dà avviso della data dell’udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo”. Cfr. [F621]. Quando vengono presentate domande tardive il legislatore ha comunque mantenuto la cadenza quadrimestrale, parametrata con quella, pure quadrimestrale, stabilita per i riparti parziali. Scansione quadrimestrale che deve essere rispettata, tranne che motivi di urgenza rendano opportuna una diversa e più celere fissazione, in caso di imminenti prospettive di riparto Legittimazione del giudice delegato che rappresenta l’unica formale distinzione con il procedimento di verifica delle domande tempestive, dove l’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata dal tribunale nella sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
2 Non viene esplicitato quale sia il momento iniziale dal quale tale potere di fissazione dell’udienza deve essere esercitato. La soluzione corretta è quella che individua il dies a quo nella pubblicazione del decreto di esecutività dello stato passivo. Il giudice delegato, in presenza di domande pervenute oltre il termine perentorio di trenta giorni, dovrebbe fissare la prima udienza di verifica delle domande tardive contestualmente all’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 204 CCII. L’inserimento del provvedimento di fissazione delle udienze di accertamento delle domande tardive nel decreto di esecutività consentirebbe infatti di far conoscere, con la comunicazione ex art. 205 CCII, tale informazione a tutti i creditori, senza la necessità di un ulteriore separato avviso. Rendendo quindi effettivo il diritto di verifica di tutti i creditori, di quelli ammessi che potrebbero avere validi motivi per opporsi all’ammissione dei creditori tardivi e di questi ultimi che avendo conoscenza degli esiti della verifica potrebbero proporre impugnazione dei crediti ammessi.
3 Dalla lettera della norma si ricava che tutte le insinuazioni tardive di una certa procedura debbano essere trattate congiuntamente e periodicamente ogni quattro mesi. Questa soluzione in linea con le esigenze di economia processuale sottese alla riforma, potrebbe però presentare profili penalizzanti per quei creditori tardivi che vedrebbero preclusa la loro possibilità di partecipare ai riparti eventualmente disposti tra il momento del deposito della loro domanda e quello dell’udienza di verifica, necessariamente successivo; in questa prospettiva appare quindi corretto che si sia prevista la possibilità di anticipare le udienze per ragioni di urgenza. Cfr. [F622].
4 Il procedimento si svolge poi secondo le stesse regole dettate per l’esame delle domande tempestive. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato formerà lo stato passivo [tardivo] e lo renderà esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il decreto di esecutività dello stato passivo anche per le insinuazioni tardive è, in altri termini, l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività ed insuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa. In caso di accoglimento il giudice inserirà le nuove ammissioni nello stato passivo. Il contenuto del decreto di ammissione del giudice delegato è identico a quello del decreto che rende esecutivo lo stato passivo formato ai sensi degli artt. 200 ss. CCII. Avverso il decreto del giudice, che ai sensi dell’art. 204 CCII, produce effetti soltanto ai fini del concorso, saranno ammesse le stesse impugnazioni previste per lo stato passivo originario.
5 Ai fini della partecipazione del creditore ammesso tardivamente alla successiva ripartizione dell’attivo gli effetti dell’ammissione tardiva del credito si verificano nel momento in cui il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo (tardivo) con decreto depositato in cancelleria. Sino a quel momento il creditore non ha alcun diritto ad accantonamenti a suo favore nelle more del giudizio. L’art. 225 CCII enuncia due eccezioni al principio testé enunciato in favore dei creditori muniti di titolo di prelazione (quindi ipotecari, pignoratizi e privilegiati) e di quelli chirografari che si siano insinuati tardivamente per causa a loro non imputabile. Entrambi, infatti, possono prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, sempre quindi nei limiti delle disponibilità residue.
6 Ciò significa che il creditore tardivo-privilegiato o chirografario, non colpevole del ritardo, non può pretendere di incrementare le disponibilità residue del riparto cui partecipa mediante la riduzione dei riparti ricevuti dagli altri creditori, né pretendere, a seguito della presentazione della domanda tardiva, accantonamenti. Nel primo riparto successivo all’ammissione di tali creditori, va effettuata una preventiva ed autonoma assegnazione della quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei riparti precedenti all’insinuazione tardiva, e poi vanno inseriti, per la parte residua, nel riparto in corso nel grado di competenza. Eccezione che vale automaticamente per il creditore super tardivo in quanto la sua ammissione è subordinata ex lege all’accertamento della non imputabilità del ritardo. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. Cfr. [F623].
7 La chiusura della liquidazione giudiziale determina l’improseguibilità di tutti i giudizi pendenti per l’insinuazione al passivo L’inutilità della prosecuzione del procedimento di insinuazione tardiva nei confronti del debitore tornato in bonis deriva non soltanto dalla sua inidoneità a risolvere il conflitto tra le parti con autorità di cosa giudicata, ma anche dalla sua inidoneità di provocare il regolamento delle spese processuali, dato che alla luce del richiamo dell’art. 208 CCII all’art. 201 CCII la domanda di insinuazione tardiva può essere presentata personalmente dal creditore.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
DOMANDA DI AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITO EX ART. 208 CCII
***
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- di essere creditrice nei confronti della società sottoposta a liquidazione giudiziale, a titolo di [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare, indicare le fatture], dei seguenti importi:
• euro ……… in linea capitale;
• euro ……… per interessi dalla scadenza del credito alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
per un totale in chirografo di euro:
- di essere creditrice nei confronti della società, a titolo di [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare, indicare le fatture], in via privilegiata [indicare il tipo e il grado del privilegio] ex art. [indicare la norma di legge che contempla il privilegio] dei seguenti importi:
• euro ……… in linea capitale;
• euro ……… per interessi dalla scadenza del credito alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- che il titolo di prelazione suindicato compete perché [indicare le ragioni per le quali si assume che il credito vantato sia assistito dal privilegio previsto dalla norma];
[in presenza contemporaneamente di crediti privilegiati e chirografari è necessario ripetere i punti precedenti indicando distintamente i diritti di prelazione e i rispettivi importi in linea capitale e per interessi]
per un totale in privilegio di euro:
- che in data ……… è stato depositato in Cancelleria lo stato passivo reso esecutivo dal Giudice Delegato;
tutto ciò premesso, la ………
CHIEDE
di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, in via tardiva, al privilegio ai sensi dell’art………. per complessivi euro ………, in linea capitale oltre interessi con il medesimo privilegio calcolati in euro ………, per un totale complessivo di euro ………, in privilegio e in via chirografaria, per l’importo complessive di euro ………
Si chiede, inoltre, ex art. 153 CCII la corresponsione degli interessi successivi sempre nella misura legale sul credito privilegiato sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto, anche parzialmente.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
DOMANDA DI AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITO EX ART. 208 CCII
***
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- di aver depositato in data ………, presso la Cancelleria di codesto Onorevole Tribunale, identica domanda di ammissione allo stato passivo [allegare copia della prima domanda presentata];
- di non essere stata ammessa al passivo per euro……… Come risulta dal decreto di esecutività dello stato passivo del Giudice Delegato ……… depositato in Cancelleria il ………, nel quale la domanda medesima è stata dichiarata inammissibile [inserire le ragioni della pronuncia di inammissibilità] ovvero di non aver rilevato alcuna pronuncia da parte del Giudice Delegato in ordine alla domanda depositata;
- di essere creditrice nei confronti della società sottoposta a liquidazione giudiziale, a titolo di [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare, indicare le fatture], dei seguenti importi:
• euro ……… in linea capitale;
• euro ……… per interessi dalla scadenza del credito alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale,
per un totale in chirografo di euro:
- che non è ancora scaduto il termine decadenziale, previsto dall’art. 208 CCII, dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo;
tutto ciò premesso, la ………
CHIEDE
di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, in via tardiva, in via chirografaria, per l’importo complessive di euro ………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
DOMANDA EX ART. 208, C. 3, CCII
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
La ………, in persona del legale rappresentante, con sede in ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, e-mail PEC ………
PREMESSO
- che in data ……… è stato depositato in Cancelleria lo stato passivo reso esecutivo dal Giudice Delegato ed è pertanto spirato il termine per il deposito del ricorso per l’ammissione tardiva del credito fissato dall’art. 208, c. 1, CCII;
- che in data ……… il curatore ha provveduto ad effettuare il primo piano di riparto, pur non essendosi esaurite le operazioni di liquidazione e/o ripartizione dell’attivo della liquidazione giudiziale;
- che il ritardo nel deposito della domanda di ammissione in via tardiva è dipeso da causa non imputabile al creditore ricorrente in quanto non ha avuto conoscenza dell’esistenza della liquidazione giudiziale in tempo utile per partecipare alla verifica del passivo a causa di ……… [indicare le motivazioni della mancata conoscenza dell’intervenuto liquidazione giudiziale l’eventuale sussistenza della causa non imputabile: ad esempio perché il creditore istante non ha ricevuto la comunicazione di cui all’art. 200 CCII; indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la non imputabilità del ritardo], sì da essere costretto a far valere il proprio diritto in forma “ultratardiva”;
- di essere venuto a conoscenza della apertura della liquidazione giudiziale soltanto in data……… a seguito della comunicazione del ………;
- di essere creditrice nei confronti della società, a titolo di [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare, indicare le fatture], dei seguenti importi:
• euro ……… in linea capitale;
• euro ……… per interessi dalla scadenza del credito alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale,
per un totale in chirografo di euro:
- di essere creditrice nei confronti della società, a titolo di [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare, indicare le fatture], in via privilegiata [indicare il tipo e il grado del privilegio] ex art. [indicare la norma di legge che contempla il privilegio] dei seguenti importi:
• euro ……… in linea capitale;
• euro ……… per interessi dalla scadenza del credito alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale;
- che il titolo di prelazione suindicato compete perché [indicare le ragioni per le quali si assume che il credito vantato sia assistito dal privilegio previsto dalla norma];
[in presenza contemporaneamente di crediti privilegiati e chirografari è necessario ripetere i punti precedenti indicando distintamente i diritti di prelazione e i rispettivi importi in linea capitale e per interessi]
per un totale in privilegio di euro:
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale in epigrafe, in via tardiva, al privilegio ai sensi dell’art………. per complessivi euro ………, in linea capitale oltre interessi con il medesimo privilegio calcolati in euro ………, per un totale
complessivo di euro ………, in privilegio e in via chirografaria, per l’importo complessive di euro ………
Si chiede, inoltre, ex art. 153 CCII la corresponsione degli interessi successivi sempre nella misura legale sul credito privilegiato sino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto, anche parzialmente;
CHIEDE
di essere, altresì, ammesso a prelevare sull’attivo non ripartito anche le quote che gli sarebbero spettate nella/e precedente/i ripartizione/i, ai sensi degli artt. 208 e 225 CCII.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Il Giudice delegato ………
Visto il ricorso ex art. 208 CCII depositato dal sig……….;
rilevato che lo stato passivo è stato reso esecutivo in data………;
rilevato che il creditore non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo;
ovvero rilevato che il creditore non ha offerto prova documentale ovvero non ha indicato i mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la non imputabilità del ritardo;
ovvero rilevato che il creditore ha trasmetto la domanda al curatore quando era già decorso il termine di 60 giorni dalla cessazione della causa che aveva impedito il deposito tempestivo della stessa;
DICHIARA
Inammissibile la domanda ultra tardiva depositata dal sig……….
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
VERBALE DI CAUSA
***
Oggi ……… davanti al Giudice delegato dott………., sono presenti:
- per il ricorrente ………, l’avv……….;
- per la Liquidazione giudiziale è presente il curatore ………, il quale dichiara di non opporsi alla ammissione del credito così come richiesta.
IL GIUDICE DELEGATO
visto il ricorso ex art. 208 CCII;
visto l’art. 225 CCII;
preso atto che il curatore non si oppone all’ammissione del credito e che non sussistono ragioni per escluderlo;
constatato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore ricorrente in ragione del fatto che ………;
AMMETTE
il creditore ……… allo stato passivo della Liquidazione giudiziale……… per la somma di euro ……… in via chirografaria e di euro ……… in via privilegiata ai sensi dell’art……….
DISPONE
che il curatore provveda alla variazione dello stato passivo depositando nel fascicolo della liquidazione giudiziale copia autentica del ricorso e del presente decreto ed annotando lo stesso in calce all’originale dello stato passivo;
che nel riparto successivo al deposito del presente decreto il creditore percepisca preventivamente le quote percentuali che gli sarebbe spettate nelle precedenti ripartizioni delle somme disponibili ex art. 225 CCII.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Il Giudice delegato ………
Visto il/i ricorso/i depositato/i ex art. 208 CCII;
rilevato che lo stato passivo è stato reso esecutivo;
FISSA
l’udienza davanti a sé del ……… ore ……… per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo delle domande tardive di crediti;
DISPONE
che il Curatore dia avviso a tutti i creditori della data dell’udienza.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
data invio
e-mail PEC [lettera oppure fax]
Spett.le ……… Via ……… CAP ………
Liquidazione giudiziale della ………
In adempimento a quanto disposto nell’art. 208, c. 2, CCII, si comunica che con decreto del ……… il Giudice Delegato alla liquidazione giudiziale in oggetto, dott………. [Tribunale di ………], ha fissato l’udienza per la comparizione dei creditori che hanno depositato domanda tardiva di ammissione al passivo.
L’adunanza dei creditori si terrà avanti il Giudice Delegato il giorno ……… alle ore ………
Distinti saluti
Il Curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
Il Giudice delegato ………
Visto il/i ricorso/i depositato/i ex art. 208 CCII;
rilevato che lo stato passivo è stato reso esecutivo;
considerato che rispetto al provvedimento con il quale era stata fissata per la discussione delle domande tardive l’udienza del ………, appare ora urgente anticipare l’udienza visto che il curatore si accinge a depositare il primo piano di ripartizione parziale;
FISSA
l’udienza davanti a sé del ……… ore ……… per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo delle domande tardive di crediti depositate entro la data del ………;
DISPONE
che il Curatore dia avviso a tutti i creditori della data dell’udienza.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE………
SENTENZA N………. DEL ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
l’impresa ………, con sede in ………, via ………, [eventualmente: rappresentata e difesa dall’avv. ……… per procura a margine del presente atto], elettivamente domiciliata in ………, via ……… n………., tel……….; fax ………, Posta Elettronica Certificata - PEC ………
PREMESSO
- di essere creditrice nei confronti della società, a titolo di ……… [inserire il titolo da cui il credito si assume derivare, indicare le fatture], con privilegio speciale sul ……… [indicare il bene mobile ovvero immobile su cui grava il privilegio speciale] dei seguenti importi:
• euro ……… in linea capitale;
• euro ……… per interessi nella misura del ………% dalla scadenza del credito per l’anno in corso alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre agli interessi successivi nella misura legale;
- che il titolo di prelazione suindicato compete perché [indicare le ragioni per le quali si assume che il credito vantato sia assistito dal privilegio speciale];
[in presenza di differenti titoli è necessario ripetere i due punti precedenti poiché occorre indicare separatamente, per ciascun titolo da cui il credito si assume derivare, la norma di legge che contempla il privilegio, il bene gravato dal privilegio e il relativo importo in linea capitale e per interessi]
per un totale in privilegio di euro:
- che il Giudice Delegato ha reso esecutivo lo stato passivo con proprio provvedimento in data ………;
- che la presente costituisce domanda di insinuazione supertardiva per causa non imputabile al sottoscritto per il fatto che ……… [inserire i motivi di fatto che dimostrano la non colpevolezza nel ritardo del deposito della domanda];
- che il Curatore ha già dato inizio alle operazioni di liquidazione dell’attivo di compendio della procedura e, in particolare, del bene su cui grava il privilegio speciale e che, qualora dovesse realizzarne il valore, il ricavato andrebbe a beneficio degli altri creditori concorsuali che non vantano un diritto di prelazione;
CHIEDE
di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale in oggetto, con privilegio speciale gravante su ……… [indicare il bene gravato e il riferimento dell’inventario se disponibile], nei limiti di cui all’art. 2749 c.c., per complessivi euro ………, oltre interessi convenzionali nella misura del ………% per l’anno in corso alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oltre agli interessi successivi nella misura legale, sino alla vendita del bene, con il medesimo privilegio;
Chiede, altresì, che vengano sospese le attività di liquidazione del bene da parte del Curatore sino all’accertamento del diritto di prelazione.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE
Con osservanza.
Luogo, data ………
Firma ………
Si producono: [elencare i documenti che si allegano all’istanza]
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La domanda - II. Il creditore supertardivo - III. Il procedimento.
I. La domanda
I.La domanda1 Si è in presenza di una domanda nuova quando la stessa è fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema d’indagine e di decisione, con un distinto oggetto sostanziale dell’azione, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. Un giudicato, pertanto, pur intervenuto tra le stesse parti, non può avere alcuna rilevanza preclusiva di una nuova e diversa domanda giudiziaria. Deriva da quanto precede, pertanto, che deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva per l’ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità proposta dal lavoratore dipendente nel fallimento dell’impresa datrice di lavoro per essersi lo stesso, in precedenza, con domanda tempestiva, già insinuato (ed essere stato ammesso) sia per altre mensilità non corrisposte che per ulteriori voci di credito. Sono, infatti, diversi gli elementi costitutivi dei singoli crediti [C. 12.12.2011, n. 26539].
2 In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva relativa ad un credito escluso dallo stato passivo per difetto di prova ed oggetto di opposizione ex art. 98 l. fall. dichiarata estinta, è inammissibile in quanto non diversa, per petitum e causa petendi, rispetto a quella già respinta con provvedimento passato in giudicato, stante il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo, che esclude che, per il giudicato interno formatosi sull’istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso [C. 5.5.2021, n. 11779].
3 Non è ammissibile una domanda tardiva per proporre una diversa qualificazione del credito, né sotto il profilo della natura privilegiata del credito [C. 4.8.1988, n. 4821], né del rango prededucibile [C. 9.4.1993, n. 4312], né per una mera diversa quantificazione del credito ammesso [C. 24.1.1997, n. 751]; così non potranno, ad esempio, essere insinuati tardivamente crediti dipendenti dal rapporto di lavoro in relazione all’errata o incompleta indicazione in sede di domanda tempestiva [C. 21.5.1988, n. 3535], ovvero il credito per accessori in caso di ammissione del capitale [C. 19.2.2003, n. 2476; C. 20.12.1994, n. 10955 in tema di amministrazione straordinaria; C. 13.12.1995, n. 12790, peraltro riferita ad una pretesa per interessi avanzata in sede di riparto]. Soluzione opposta è stata data per l’ipotesi che la pretesa agli accessori post fallimentari derivi da intervento della Corte Costituzionale [C. 29.1.1998, n. 906], ipotesi che potrebbe tornare di attualità dopo che la Consulta ha esteso la prelazione agli accessori maturati su tutti i crediti privilegiati [cfr. supra art. 154]; si è anche ammessa la modificazione della domanda avente ad oggetto una azione causale, nel caso di ammissione tempestiva richiesta su titolo cambiario [C. 14.11.1989, n. 4844].
4 In materia di insinuazione al passivo di crediti derivanti da un unico rapporto di lavoro subordinato, il principio di infrazionabilità del credito determina l’inammissibilità della domanda frazionata solamente nel caso in cui il rapporto si sia concluso, con conseguente definizione delle rispettive posizioni di debito e credito, ed il creditore abbia dichiarato, nonostante l’unitaria contezza delle proprie spettanze, di voler agire soltanto per una parte di esse, dovendosi, per contro, ritenere ammissibili una pluralità di domande, ove il creditore non abbia effettuato, senza essere in colpa, una considerazione unitaria di distinte voci di credito, ciascuna con autonomi elementi costitutivi, sia pure nella cornice di un unitario rapporto, restando esclusa, in tal caso, una connotazione di abusività della condotta [C. 17.4.2013, n. 9317].
5 Va cassata la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibile la questione del grado del credito, affermato in prededuzione ai sensi dell’art. 101 l. fall., in quanto tale qualità era sorta in conseguenza dell’esercizio da parte del curatore, della facoltà di subentro nel contratto di locazione finanziaria in corso, esercizio comunicato al creditore solo dopo l’adunanza di verifica dello stato passivo; la preclusione del giudicato interno non è di ostacolo all’esercizio da parte del curatore della facoltà di subentro nel contratto e quindi essa neppure può essere invocata per negare l’accertamento di un diritto del creditore, che sul quel medesimo atto trovi il prospettato fondamento [C. 19.10.2007, n. 22013].
6 La domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 93 ss. o 101 l. fall., in quanto il relativo procedimento è l’unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretende d’essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l’accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l’istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo emesso al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d’ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l’originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell’ambito dei suoi poteri ex art. 25 l. fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o 101 l. fall. [C. 22.4.2010, n. 9623].
7 Il cessionario di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non è tenuto a presentare domanda di insinuazione ex art. 101 l. fall., attesa la mancanza di novità del credito ed alla luce del nuovo testo dell’art. 115, c. 2, l. fall. risultante dalle modifiche apportate dai d.lgs. 9.1.2006, n. 5 e 12.9.2007, n. 169, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso. Anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente è applicabile il meccanismo previsto dal nuovo art. 115, c. 2, l. fall. che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario [C. 15.7.2011, n. 15660].
8 In tema di aiuti di Stato, la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare va disapplicata, ove il credito insinuato abbia ad oggetto il recupero di sgravi contributivi dichiarati incompatibili con la disciplina comunitaria da una decisione della Commissione europea, che ne abbia riconosciuto la natura di aiuti di Stato illegittimi [C. 15.12.2022, n. 36772].
II. Il creditore supertardivo
II.Il creditore supertardivo1 Il termine processuale entro il quale deve essere proposta la domanda di ammissione tardiva allo stato passivo è soggetto a sospensione feriale, atteso che gli argomenti che depongono per l’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale alla fase tempestiva dell’accertamento del passivo non possono non valere anche per il sub-procedimento di cui all’art. 101 l. fall., tenuto conto che esso si svolge nelle stesse forme di cui all’art. 95 (art. 101, c. 2, l. fall.) e che la sanzione di inammissibilità sancita per la cosiddetta domanda ultratardiva costituisce una ragione più pregante per non comprimere ingiustificatamente il diritto dei creditori ad avvalersi della difesa tecnica [C. 3.12.2012, n. 21596].
2 L’amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all’art. 101 l. fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l’emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine. In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze. Può avvenire - peraltro - che il fallimento venga dichiarato subito dopo la presentazione delle varie dichiarazioni dei redditi e che la formazione dello stato passivo si svolga in termini molto rapidi per cui l’ufficio finanziario, che può iniziare la fase di accertamento solo l’anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni, pur accelerando tutti gli adempimenti dovuti, si trovi nell’impossibilità di rispettare il termine di cui all’art. 101 l. fall.: in tale caso la concessionaria deve fornire esatta prova e documentazione della non imputabilità del ritardo. (In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha ritenuto che nella specie il curatore aveva presentato la dichiarazione, per il periodo di imposta 2005, il 29.6.2006, che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo il 6.12.2007 e che l’insinuazione era stata proposta il 13.10.2009. Avendo avuto Equitalia e l’amministrazione finanziaria un periodo di circa due anni e mezzo per presentare la tempestiva istanza di insinuazione tardiva, scadendo il termine per tale incombente un anno dopo la dichiarazione di esecutività e, quindi, il 6.12.2008, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse escluso il credito insinuato dall’amministrazione finanziaria) [C. 13.10.2011, n. 21189; negli stessi termini C. 2.4.2012, n. 5254; C. 11.10.2011, n. 20910].
3 L’art. 101 l. fall., il quale prevede che le domande di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione devono essere depositate in cancelleria non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, non distingue tra crediti sorti prima del fallimento e crediti sorti successivamente, così che il creditore “sopravveniente” è anch’egli tenuto a rispettare detto termine. La norma in questione non opera, infatti, alcuna distinzione in base al momento in cui è sorto il credito ma introduce una disciplina di salvaguardia esclusivamente in considerazione del momento in cui la domanda è proposta, consentendo che il creditore che senza sua colpa sia incorso nel ritardo possa proporre la propria istanza anche successivamente al termine sopra indicato, purché ciò abbia luogo in un termine congruo rispetto al momento in cui il diritto di credito è venuto ad esistenza e poteva quindi essere fatto valere [T. Padova 26.1.2012].
4 L’accertamento della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo (onere in capo al creditore istante) deve essere compiuto sulla base di tutti gli elementi sussistenti nel caso in concreto, ivi comprese le presunzioni di cui all’art. 2729 c.c. La comunicazione ex art. 92 l. fall. è un atto recettizio, che può ritenersi riconosciuto dal destinatario ove vi sia la prova che sia stato consegnato al suo indirizzo. È, poi, onere del destinatario dimostrare di non averne senza colpa avuto notizia [T. Rimini 20.9.2011].
5 Il fatto che il curatore non abbia avvisato il creditore dell’udienza di verifica (art. 92 l. fall.) non costituisce necessariamente causa di esclusione dell’imputabilità dell’eventuale ritardo ultra annuale nel quale il creditore o il rivendicante siano incorsi qualora si possa aliunde dedurre che gli stessi abbiano comunque avuto notizia del fallimento in tempo utile [T. Treviso 9.12.2011].
6 Il termine per l’insinuazione al passivo dei crediti vantati dal locatore nel corso della procedura fallimentare decorre dal momento in cui l’immobile è stato riconsegnato all’avente diritto, perché quest’ultimo non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata mano a mano che questo maturi, potendo attendere il momento della restituzione del bene, così da determinarne con certezza l’ammontare complessivo in vista dell’unica domanda di partecipazione al concorso [C. 16.11.2021, n. 34730].
III. Il procedimento
III.Il procedimento1 L’art. 101 l. fall. (nel testo ante riforma), nel prevedere che i creditori possono chiedere l’ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all’esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell’interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l’ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell’ammissione, dall’attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda d’insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l’integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l’esaurimento dell’attivo, né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell’attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall’art. 113 l. fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica [C. 5.3.2009, n. 5304].
2 In tema di dichiarazioni tardive di credito, la proroga fino a diciotto mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo del termine oltre il quale sono dichiarate ammissibili solo quelle il cui ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore deve risultare espressamente dalla sentenza che dichiara il fallimento, e non può considerarsi implicito nella fissazione di un’adunanza per l’esame dello stato passivo tempestivo oltre i centoventi giorni previsti dall’art. 16, c. 1, n. 4, l. fall [C. 15.6.2021, n. 16943].
3 In tema di ricorso ex art. 101 l. fall. nel caso di confusione nel medesimo soggetto della posizione del debitore e del creditore il giudice delegato pronuncia declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse ad agire e della cessazione della materia del contendere [T. Milano 5.11.2010].