[1] Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. (1)
[2] Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l’istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. (2)
[3] Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.
[4] Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
[5] Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l’attività di liquidazione dell’attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato. (3)
[6] Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori. (4)
[7] Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l’approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
[8] Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore. (5)
[9] Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione. (6)
(1) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(2) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(3) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(4) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(5) Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
(6) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 1, lett. f), D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’origine del programma di liquidazione - II. I caratteri e la funzione del programma di liquidazione - III. Il contenuto del programma di liquidazione - IV. Il ruolo del comitato dei creditori e del giudice delegato - V. Il ruolo del giudice delegato - VI. Le varianti del piano.
I. L’origine del programma di liquidazione
I.L’origine del programma di liquidazione1 Nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, sul presupposto delle normali rilevanti dimensioni dell’impresa e dunque della naturale complessità dell’attività di liquidazione, il legislatore aveva impostato (artt. 54 ss., d.lgs. n. 270/1999) un programma di liquidazione che i commissari liquidatori debbono redigere in modo da organizzare con sistematicità la fase liquidatoria. Da quell’esperienza trae ispirazione il programma di liquidazione (art. 213 CCII) che il curatore deve predisporre in tempi rapidi dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Cfr. [F653].
II. I caratteri e la funzione del programma di liquidazione
II.I caratteri e la funzione del programma di liquidazione1 Il programma va presentato entro sessanta giorni dal completamento dell’inventario o, in ogni caso, entro centocinquanta giorni dalla sentenza e l’inosservanza di questo è causa di revoca dall’incarico di curatore (v. art. 134 CCII).
2 Il carattere della universalità attiene al fatto che la programmazione deve riguardare tutto ciò - si tratti di beni, di diritti, di aspettative, di azioni - che è suscettibile di essere trasformato in danaro attraverso un’attività di negoziazione col mercato; non solo quanto è presente nel patrimonio del soggetto debitore ma anche quanto viene acquisito nel corso della procedura. Il programma deve altresì tendere alla ricerca delle universalità presenti nel patrimonio del debitore, dovendo - laddove possibile - privilegiare scelte liquidatorie che prevedano la liquidazione dell’azienda ovvero di suoi rami, ovvero ancora di beni o rapporti giuridici in blocco. Cfr. [F654] [F655].
3 Il programma è contraddistinto dalla celerità poiché la liquidazione dell’attivo è oggi scandita secondo termini che stimolano una rapida liquidazione del patrimonio; dalla deformalizzazione in quanto nella scelta delle modalità di liquidazione delle attività, il curatore non è più vincolato all’applicazione delle regole previste dal codice di procedura civile, anche se queste regole possono ancora trovare applicazione ai sensi dell’art. 216 CCII.
4 Il programma deve essere redatto nel rispetto di determinati requisiti quali la completezza, la chiarezza e verità, l’analiticità. Per completezza si intende che il programma offra un quadro completo ed esauriente di tutta l’attività liquidatoria. La chiarezza attiene all’esposizione chiara e comprensibile dei riferimenti di partenza, ossia della composizione del patrimonio concorsuale e del programma che si intende realizzare. La veridicità coincide con l’esposizione e la valutazione corretta dei dati inclusi nel piano. Infine, l’analiticità attiene alla precisa individuazione delle modalità attraverso le quali deve avvenire la liquidazione del patrimonio concorsuale.
5 Il programma è un atto di pianificazione e di indirizzo relativamente alle modalità con le quali sarà attrezzato il processo di trasformazione dei beni (e dei diritti) in risorse liquide. Ciò comporta che il programma debba contenere sia le attività di liquidazione che il curatore intende svolgere sia l’indicazione dei tempi nei quali, progressivamente, queste attività saranno espletate. La liquidazione deve iniziare entro otto mesi ed ultimarsi nel termine di cinque anni dalla sentenza di liquidazione giudiziale e solo con riguardo a specifici beni può essere differita sino a sette anni; il rispetto dei termini incide, poi, sulla possibile revoca dall’incarico di curatore.
6 Il curatore è l’organo-motore della fase della liquidazione ma non ne ha una completa “disponibilità” perché deve co-gestire la liquidazione assieme al comitato dei creditori, organo che esercita, in questa materia, una funzione attiva (e non solo consultiva) che attiene direttamente al merito economico e all’opportunità delle scelte di programma. Nelle tecniche di composizione del programma occorre trovare il giusto equilibrio fra le esigenze di sintesi tipiche di un atto prospettico di pianificazione e le esigenze di adeguata analiticità in funzione di rendere possibile i controlli, preventivi e successivi, del comitato dei creditori e del giudice delegato. Così, dopo aver individuato, sotto il profilo qualitativo, l’attivo concorsuale, il programma deve indicare il valore di presumibile realizzo attribuibile a ciascuno dei beni e dei diritti acquisiti in sede di inventario ovvero all’azienda o all’universalità eventualmente individuate nel patrimonio del debitore, nonché i costi prevedibilmente necessari per giungere alla liquidazione, inclusi i costi legali quanto meno per il primo grado di giudizio.
7 Il programma è atto di competenza esclusiva del curatore (v. art. 129 CCII) e non è delegabile a terzi. Al contrario, proprio all’interno del programma il curatore può prevedere che alcune incombenze possano essere affidate a soggetti specializzati .
III. Il contenuto del programma di liquidazione
III.Il contenuto del programma di liquidazione1 Il programma è redatto a distanza di poco tempo dall’apertura della liquidazione giudiziale; ciò spiega la ragione per cui il curatore deve, innanzi tutto, prendere posizione sui possibili assetti conservativi dell’impresa in proiezione della scelta, preferita, della cessione unitaria dell’azienda. Nella medesima cornice è giusto che il curatore valuti sia le possibilità di un esercizio provvisorio sia quelle di un affitto di azienda, posto che in tal modo la conservazione dell’azienda potrebbe agevolare una cessione unitaria non disgregativa. Il curatore deve prendere posizione sull’esercizio provvisorio eventualmente già autorizzato dal tribunale al momento della sentenza di liquidazione giudiziale, o su quello aperto su sua richiesta, od infine sulla opportunità di disporlo dopo la redazione del programma. Analoghe valutazioni vanno compiute per l’affitto d’azienda.
2 La presentazione di una proposta di concordato non ostacola (automaticamente) l’avvio e la prosecuzione della liquidazione dell’attivo. Anzi, l’avvio del procedimento di concordato non esonera il curatore dal compito di presentare il programma di liquidazione poiché il programma è destinato a divenire un fattore decisivo di valutazione ai fini dell’espressione del diritto di voto da parte dei creditori che possono essere influenzati proprio dalle migliori prospettive di soddisfazione esposte nel programma. È, dunque, coerente che nel programma il curatore, per simmetria, riferisca dell’eventuale esistenza di una o più proposte di concordato.
3 Al terzo punto del programma, il curatore deve porre la pianificazione delle azioni giudiziarie attive (recuperatorie, revocatorie e risarcitorie) e passive. Il curatore deve descrivere le azioni potenzialmente esperibili rappresentandone la verosimile fondatezza o infondatezza, la presumibile durata, la fruttuosità in caso di esecuzione forzata, il costo preventivabile e, al lume di tutti questi elementi, l’opportunità di dar corso al giudizio, di rinunciarvi o di ricercare una soluzione transattiva. Questa pianificazione giudiziale va coordinata con quanto stabilito dall’art. 130 CCII, sì che il curatore per promuovere la causa deve comunque farsi autorizzare dal giudice delegato a stare in giudizio.
4 Nel programma il curatore deve illustrare le ragioni per le quali, visto il criterio di priorità fissato nell’art. 214 CCII, reputa possibile e vantaggioso procedere alla liquidazione dell’azienda o di suoi rami, o quanto meno di procedere a cessioni in blocco di crediti e più in generale di rapporti giuridici attivi.
5 Il curatore è tenuto a specificare le modalità tramite le quali intende procedere, prime fra tutte l’osservanza del modello delle «procedure competitive», nel senso che non può deflettere dalla procedura competitiva ma può organizzarla secondo tecniche flessibili, purché sia funzionale ad assicurare trasparenza e massimo realizzo.
6 Pur se nel programma di liquidazione non si fa esplicito riferimento alla sorte dei contratti pendenti la cui gestione non è di per sé espressione di attività liquidatoria, le scelte che competono al curatore si riverberano sull’attività di liquidazione e, dunque, il programma ne deve tener conto .
IV. Il ruolo del comitato dei creditori e del giudice delegato
IV.Il ruolo del comitato dei creditori e del giudice delegato1 Il comitato ha il potere di reindirizzare il programma in altra direzione mediante richiesta di chiarimenti, ovvero di respingerlo integralmente così costringendo il curatore ad impostarne uno nuovo. Una volta che il programma è stato redatto viene sottoposto al giudice delegato che può esercitare un controllo di legalità autorizzando la trasmissione al comitato dei creditori; il comitato dei creditori è investito dell’approvazione nell’osservanza del procedimento di cui all’art. 140 CCII, sì che la deliberazione va espressa entro quindici giorni. Tuttavia, il comitato dei creditori, prima di assumere la decisione definitiva può richiedere modifiche al programma; ciò induce ad escludere che sia legittima un’approvazione parziale del programma.
2 La valutazione che il comitato assume è di merito, nel senso che il comitato valuta non solo la legittimità ma anche l’opportunità delle scelte di pianificazione. Quando ritiene che il programma non sia condivisibile e che le modifiche non siano congrue rispetto alle richieste può rifiutare l’approvazione. Il rifiuto di approvazione è atto a rilevanza esterna e dunque può essere impugnato dal curatore con il reclamo ex art. 141 CCII. Qualora il dissidio fra curatore e comitato permanga e non possa essere sciolto dall’esito del reclamo, per evitare che la procedura resti in situazione di stallo, il giudice delegato può disporre la convocazione degli organi per trovare una “mediazione”, nonché promuovere il procedimento di sostituzione degli organi per consentire la progressione del procedimento. Cfr. [F656].
3 Se le transazioni e rinunce (a crediti o a diritti) sono conclusi prima della redazione del programma (e ciò è possibile in quanto fuori dal programma è consentito il compimento di atti urgenti), il curatore ne dà conto quando lo predispone ma l’atto già autorizzato non perde efficacia se il piano non è approvato. Quando, invece, l’atto è compiuto dopo che il programma è stato approvato si tratta di armonizzare la previsione dei supplementi al programma con il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 132.
4 Per effetto dell’approvazione, il programma diviene una fonte normativa secondaria per il curatore dovendo ad esso attenersi fedelmente (v. art. 136 CCII). Le prescrizioni del piano divengono vincolanti perché il curatore vi deve necessariamente dare esecuzione e l’omissione è fonte di responsabilità e motivo di revoca dall’incarico.
V. Il ruolo del giudice delegato
V.Il ruolo del giudice delegato1 Il giudice delegato è chiamato ad autorizzare l’esecuzione degli atti conformi al piano. Al giudice delegato vanno sottoposti i singoli atti di liquidazione ed è su ciascuno di questi che l’autorizzazione va resa, salvo che il piano non sia confezionato in modo così dettagliato che il giudice possa preventivamente autorizzare gli atti perché già selezionati. Se un atto di liquidazione è stato previsto nel programma e poi il curatore prima di attuarlo lo presenta al giudice, questi, verificata la conformità al programma lo deve autorizzare.
2 In ipotesi di procedura competitiva, se l’atto di liquidazione è stato esattamente previsto nel programma e quindi il giudice è stato in grado di autorizzarlo preventivamente, la fase successiva del procedimento di liquidazione può svolgersi perché retta dall’autorizzazione del giudice, nel qual caso il curatore informa il giudice dell’esito della procedura competitiva perché nulla più vi è da autorizzare. Se, invece, nella pianificazione le modalità della vendita non sono indicate in modo così preciso da consentire al giudice un controllo preventivo, con l’informazione relativa all’esito della procedura, il curatore richiede al giudice anche l’autorizzazione ai sensi dell’art. 213.
3 Una volta approvato il programma di liquidazione, il comitato dei creditori viene informato dell’attuazione dell’atto di liquidazione solo dopo che lo stesso è stato compiuto e dunque, se non vi fosse l’autorizzazione del giudice mancherebbe ogni forma di filtro ed eventuali condotte illegittime del curatore potrebbero essere colte solo a vendite avvenute.
4 L’autorizzazione del giudice delegato va considerato un atto che completa una fattispecie complessa a formazione progressiva. Il giudice non rivaluta l’opportunità dell’atto ma ne verifica la legittimità rispetto al programma. Con l’autorizzazione l’atto acquista efficacia perché, appunto, si completa la capacità negoziale del curatore.
5 Il controllo del giudice, pur nei limiti di un controllo di legittimità, va esteso alla verifica della conformità dell’atto alle norme imperative che attengono al procedimento di liquidazione. Il solo fatto che un atto di liquidazione sia conforme al programma non vale a riconoscerne una patente di legittimità, se illegittima è la previsione contenuta nella pianificazione. Questo controllo di legittimità si riferisce non solo al rispetto delle regole processuali ma investe anche le regole di diritto sostanziale. L’atto di liquidazione autorizzato dal giudice delegato è finalmente perfetto e come tale produce effetti, mentre quando manca uno dei presupposti integrativi dell’efficacia (perché fa difetto l’approvazione del comitato o l’autorizzazione del giudice) è viziato per carenza delle condizioni che rendono piena la capacità negoziale del curatore e dunque tale atto è soggetto al regime dell’annullabilità.
VI. Le varianti del piano
VI.Le varianti del piano1 Il programma di liquidazione è un atto di pianificazione rispetto al quale possono innestarsi talune varianti; pensiamo alle richieste integrative del comitato dei creditori, ai supplementi predisposti dal curatore, alle necessità di conformare il piano con le urgenze che possono manifestarsi. Poiché possono sopravvenire nuove esigenze, il curatore predispone supplementi del programma, soggetti alle medesime regole di approvazione stabilite per il piano originario.
2 In parziale deroga a quanto sino ad ora esposto, il giudice delegato partecipa attivamente alla liquidazione quando, prima dell’approvazione del programma, sorge l’esigenza di procedere senza indugio ad un atto di liquidazione perché il ritardo nel suo compimento sarebbe di pregiudizio all’interesse dei creditori. In questo caso il potere autorizzatorio è restituito al giudice delegato; al comitato dei creditori è riconosciuto solo un potere consultivo con l’espressione di un parere non vincolante; l’urgenza va valutata con grande cautela, così come l’interesse dei creditori. L’autorizzazione del giudice, in questo caso, esprime una valutazione anche di merito economico.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, ………
Giudice delegato ………
Curatore ………
Sentenza del ………
***
1. Il programma di liquidazione (premessa di metodo)
2. Breve analisi della società e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza
3. Le attività di inventario
4. I beni immobili
5. I beni mobili
6. Le partecipazioni
7. I crediti
8. Le azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie
9. L’azione revocatoria
10. L’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci.
11. L’azione per concessione abusiva di credito verso il sistema bancario
12. Le disponibilità liquide
13. La procedura competitiva
***
1. IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (PREMESSA DI METODO)
Oggetto del presente documento è la redazione del programma di liquidazione relativo alla procedura in oggetto.
Al fine di ottemperare al disposto di cui agli artt. 213, 214, 216 CCII, si ritiene opportuno strutturare il programma in maniera che lo stesso si articoli secondo le seguenti determinazioni poi esplicitate nei successivi paragrafi.
Ciò posto - dopo una breve analisi della società debitrice e del contesto nel quale è maturato la liquidazione giudiziale - si è ritenuto necessario dare conto della composizione qualitativa del patrimonio tare come desumibile dalle attività di inventario e dalle indagini patrimoniali poste in essere dal curatore.
Si esporrà, dapprima, una descrizione e successivamente una valutazione dei singoli elementi dell’attivo patrimoniale, sì da soddisfare il disposto di cui all’art. 216 CCII che impone di attuare “stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti”. Si darà conto anche delle azioni giudiziali esperite ovvero esperibili, della loro “negoziabilità” e degli eventuali margini di transazione.
A ciò si aggiunga che le risultanze dell’attività di inventario devono essere rielaborate sì da esprimere anche la composizione qualitativa del patrimonio tare in modo da verificare la presenza, in seno allo stesso, del dato “azienda”, ovvero di beni cedibili in blocco ed in guisa da consentire il rispetto dell’art. 214 CCII secondo il quale “la liquidazione dei singoli beni ……… è disposta quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, o di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”.
Successivamente, si passerà ad individuare la procedura competitiva immaginata nel rispetto dell’art. 216 CCII
Si anticipa che è stata scelta una procedura competitiva mediante la quale la liquidazione giudiziale “pone in vendita” - in uno stesso momento e contesto - l’intero patrimonio della liquidazione giudiziale così da sfruttare - attraverso un’unica procedura competitiva che tenga conto delle differenziazioni dei singoli beni - l’opportunità di:
1) ricevere offerte che abbiano ad oggetto l’intero patrimonio, in modo da risolvere la liquidazione in un unico contesto temporale;
2) ricevere offerte che riguardino singole categorie di beni (solo gli immobili) ovvero beni in blocco individuati secondo la volontà dell’offerente (taluni immobili e taluni mobili, ecc.);
3) ricevere offerte che si riferiscano a singoli beni.
Operando in tal modo si ottengono contemporaneamente diversi risultati.
In prima analisi, si riducono i costi in quanto non si dà corso a tante e diverse procedure competitive per quanti sono i beni o le categorie di beni, ma ad una unica procedura nella quale tuttavia si tenga conto delle differenze esistenti tra le varie tipologie di beni.
Ancora, porre sul mercato contestualmente l’intero compendio del debitore comporta la possibilità di ricevere offerte che permettano la liquidazione immediata dell’intero attivo sì da compiere celermente l’attività di liquidazione.
Inoltre, solo una procedura competitiva che mostri l’intero compendio, consente la formulazione di proposte in “blocco” e per converso la valutazione ex art. 214 CCII da parte della procedura.
2. BREVE ANALISI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTESTO IN CUI È MATURATO LO STATO DI INSOLVENZA
La liquidazione giudiziale della ……… è stata dichiarata in data ……… con sentenza numero ………
Si tratta di una società già in liquidazione e la cui dichiarazione di liquidazione giudiziale è stata richiesta - con ricorso depositato in data ……… - dallo stesso liquidatore ………
Ciò posto, la società ha quale oggetto sociale ………
Essa ha operato per circa un ventennio nel settore ……… e questo, fino a quando, scemata la possibilità di un rinnovo dei contratti, non si è avviata verso la crisi.
La compagine sociale è composta da ………
L’organo amministrativo è costituito ………
Il collegio sindacale ………
Come osservato le cause del dissesto sono da individuarsi ………
………
3. LE ATTIVITÀ DI INVENTARIO
Le attività di inventario hanno avuto avvio in data ……… e sono proseguite fino al ………, data la mole di beni mobili da inventariare.
Ad oggi l’attività può dirsi conclusa, sicché si è nelle condizioni di redigere il programma di liquidazione nel rispetto del termine dei sessanta giorni, previsto dall’art. 213, c. 1, CCII
Come si vedrà più compiutamente di seguito, il patrimonio della liquidazione giudiziale si compone, di beni immobili, di beni mobili, di beni mobili registrati, di partecipazioni, di crediti e di azioni giudiziarie intraprese e da intraprendere.
I singoli elementi sono di seguito (nei successivi paragrafi) descritti e valutati avvalendosi, ove occorso, di operatori esperti ex art. 216 CCII
Per quanto attiene alla composizione qualitativa del patrimonio, deve affermarsi che non è possibile individuare il c.d. “dato azienda”, non esistendo - già alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale - una coordinazione di beni che, in termini di attualità, o anche solo a livello potenziale possa essere qualificato azienda secondo il dato normativo di cui all’art. 2555 c.c.
La società difatti, aveva ad oggetto ……… e all’atto della liquidazione giudiziale non risultano né dipendenti (ossia professionalità utili alla esecuzione), né contratti in corso che possano giustificare la presenza di valori intangibili.
Al contrario, invece, esiste la possibilità di individuare, all’interno del patrimonio, “beni in blocco”, come evidente dalla esposizione si seguito formulata.
4. I BENI IMMOBILI
Ancora la società debitrice è proprietaria di taluni beni immobili in ……… alla Via ……… n………. ed in Via ……… n……….
I beni di cui sopra sono stati oggetto di stima ex art. 216 CCII
Immobili ………
Omissis
Immobile Via ………
Ancora, la società debitrice è proprietaria anche di un immobile sito in ……… alla Via ………, n………., scala ………, piano ………, corrispondente agli interni ………
L’immobile in oggetto è detenuto in locazione dalla società ……… in ragione di un contratto di locazione, opponibile alla procedura in virtù di data certa acquisita mediante il deposito dello stesso all’Ufficio del Registro.
Tale contratto è stato stipulato il ……… Il suo contenuto è stato successivamente integrato e modificato in ragione di un ulteriore accordo stipulato dalle medesime parti in data ………
Dall’analisi del contenuto del contratto emergono una serie di considerazioni:
1) Il contratto ha durata novennale. L’art………. espressamente prevede che: “la locazione avrà la durata di anni ……… e precisamente dal ……… al ……… e si intenderà rinnovata per altri ……… anni nell’ipotesi in cui la locatrice non comunichi alla conduttrice disdetta del contratto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da recapitarsi almeno dodici mesi prima della scadenza.
2) Viene riconosciuta alla società conduttrice il diritto di prelazione nell’ipotesi di vendita dell’immobile. In proposito, l’art………. prevede “………in tal caso [id est vendita dell’appartamento] la ………, dovrà notificare alla conduttrice il contratto preliminare di vendita con la condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione nell’acquisto da parte della conduttrice. Questa ha la possibilità di rendersi acquirente alle stesse condizioni e prezzo nel termine di trenta giorni dalla notifica del contratto preliminare di vendita. La conduttrice ha diritto, in caso di esercizio di prelazione dell’appartamento dalla stessa locato, a compensare il credito vantato nei confronti della venditrice locatrice col prezzo di acquisto”.
Ciò posto l’opponibilità alla procedura di tale ultima previsione è discutibile.
Secondo una prima ricostruzione l’operatività della compensazione è impedita dal fatto che i crediti contrapposti difettano sia del requisito dell’anteriorità, rispetto alla dichiarazione, che di quello della reciprocità.
Secondo altra ricostruzione però la continuazione del contratto di locazione, operando ex art. 185 CCII, determinerebbe il subentro della liquidazione giudiziale in tutte le posizioni contrattuali compresa l’eccepibilità della compensazione.
Allo stato non è il caso di prendere precisa posizione sulla vicenda, potendosi valutare il tutto nell’ipotesi in cui effettivamente la conduttrice dovesse esercitare la prelazione.
Tra l’altro, sempre con riguardo al rapporto di locazione in oggetto, la procedura ha deciso, su autorizzazione della S.V. Ill.ma, di proseguire l’azione di sfratto per morosità, già proposta dalla società debitrice - nella persona del suo liquidatore - prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale. Azione alla quale la società reagisce eccependo, per l’appunto, presunti lavori eseguiti al momento della stipula del contratto di locazione, quantificati, convenzionalmente, nell’importo di euro ……… circa) (cfr. art………. del contratto di locazione).
Il giudizio che ne è scaturito è stato affidato all’avv……….
Venendo alla valutazione dell’immobile in oggetto, il perito ha posto in essere una duplice stima, prendendo in considerazione sia l’ipotesi che lo stesso venga alienato scevro dal rapporto di locazione sia di quella in cui il bene, invece, venga fatto circolare gravato dal contratto di locazione.
Nella prima ipotesi, il perito attribuisce all’immobile un valore complessivo di euro ………
Nella seconda ipotesi ed in ragione di una svalutazione del 20% applicata alla precedente stima, il valore attribuito all’immobile è pari ad euro ………
Infine, poiché l’immobile in questione risulta catastalmente indiviso, anche la sua vendita dovrà conformarsi a tale risultanza, sicché la stessa dovrà avvenire unitariamente prescindendo dal fatto che lo stesso sia attualmente suddiviso in due parti.
Ancora, al fine di completare tutti gli adempimenti necessari per addivenire alla vendita di tali immobili, lo scrivente ha acquisito la relazione notarile ipocatastale, incaricando, a tal fine, il Notaio ………
Tale relazione evidenzia che gli immobili ubicati al ……… sono gravati da ipoteca legale, iscritta in data ……… per euro ……… a favore del concessionario per la riscossione.
La medesima ipoteca è stata iscritta anche sull’altro immobile di proprietà della società, quello di Via ………
Anche tale ultima circostanza condiziona le modalità di vendita dei beni, visto che la presenza dell’ipoteca, impone alla procedura di rispettare il disposto di cui all’art. 216, c. 2, CCII in ragione del quale “……… per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio ………”.
E nella specie il creditore ipotecario è stato ammesso al passivo col detto privilegio.
Ciò posto, la stima degli immobili, come sopra succintamente descritti, rappresenta il primo riferimento utile al rispetto dell’art. 216 CCII in uno alla relazione redatta dal notaio (all………. e all……….).
***
La stima costituisce, ad avviso dello scrivente, anche il prezzo minimo di vendita sicché non pare opportuno accettare offerte di importo inferiore visto che l’ottica della vendita concorsuale non deve essere più un’ottica di “stralcio” e “convenienza affaristica” dell’acquirente ma un’ottica “di mercato” ove, attraverso la vendita si realizzi l’effettivo valore di mercato del bene onde soddisfare effettivamente - e non solo formalmente - l’interesse dei creditori.
Per lo stesso motivo non pare debbano essere applicate le regole anacronistiche dei ribassi predeterminati.
La liquidazione giudiziale allora - tenendo presente il fattore tempo - si deve porre nell’ottica di un qualsiasi privato che voglia realizzare il valore del proprio patrimonio.
Ciò posto, la stima è solo il primo elemento utile al rispetto dell’art. 216 CCII
È necessario immaginare una procedura competitiva tale da rispettare i crismi della norma appena citata, onde assicurare la massima partecipazione e informazione degli interessati,
Come detto, nel presente programma si è immaginata una procedura competitiva unica per tutti i beni esposta nel paragrafo ………
Esaurita la procedura competitiva delineata nel par………., senza che alla liquidazione giudiziale pervengano offerte valutabili soddisfacenti, nei termini di cui all’art. 7 del regolamento, il curatore individuerà il selezionato mediante procedura a “trattativa privata”, nell’ambito della quale verranno prese in considerazione unicamente proposte irrevocabili di acquisto dell’immobile ad un prezzo non inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia di stima.
Ricevuta un’offerta che rispetti i detti requisiti il curatore provvederà al deposito della documentazione, a norma dell’art. 216, comma 4, CCII., e, laddove non vi dovessero essere impedimenti ex artt. 216 e 217 CCII provvederà alla formalizzazione della vendita.
La possibilità di selezione secondo lo schema della “trattativa privata” avrà durata limitata a sei mesi, prevedendosi che - oltre tale termine - il valore di stima potrebbe rivelarsi non più attuale in esito a possibili fluttuazioni - probabilmente in aumento - che il mercato immobiliare potrebbe, medio-tempore, subire.
In ragione di ciò, laddove anche la “trattativa privata” non dovesse sortire alcun esito, la curatela provvederà a ripetere la medesima procedura competitiva sopra descritta, previa acquisizione di una nuova ed aggiornata stima degli immobili, conferendo, a tal fine, incarico ad un perito estimatore, diverso da quelli che hanno redatto le prime perizie; in ultima analisi, il ricorso alle procedure liquidatorie di cui al codice di procedura civile sarà attivato solo nel caso di insuccesso delle altre metodologie di vendita.
5. I BENI MOBILI
Per quanto attiene ai beni mobili si tratta di un insieme di macchinari ed attrezzature utilizzate per la ………
Invero, relativamente a tali beni, pare opportuno operare una distinzione, tra macchinari ed attrezzature di proprietà della società e macchinari ed attrezzature che la stessa detiene in virtù di contratti di locazione finanziaria che, per tale motivo, vanno qualificati, a norma dell’art. 172 CCII, come “rapporti pendenti”.
Allo stato i detti beni sono custoditi gratuitamente da società alle quali, già prima della liquidazione giudiziale, erano state date in comodato gratuito.
La liquidazione giudiziale, su autorizzazione della S.V. Ill.ma, ha deciso di non risolvere il detto contratto, onde evitare l’interruzione di un pubblico servizio ed al fine di evitare costi di custodia.
Per questo, si è deciso di convenire con i detti soggetti, l’assunzione di un obbligo di custodia, a titolo gratuito, da osservarsi fino all’atto della vendita (si spera) dei beni da parte della procedura di liquidazione giudiziale.
Beni in leasing
Dalle visure effettuate risulta che i detti contratti di leasing hanno ad oggetto ……… automezzi, targati ………, ………, ………, sicché riguardo a tali beni si pone il problema della scelta tra lo sciogliersi dal vincolo contrattuale ovvero il subentrare nello stesso, in applicazione della disciplina di cui all’art. 177 CCII che rinvia, a tal fine, alla regola generale dell’art. 172 CCII.
Elemento decisivo, a tal fine, pare essere costituito dalla circostanza che tali automezzi - al pari di tutti gli altri beni mobili - si trovano in un precario stato d’uso, sicché la scelta del subingresso nel contratto di leasing non pare conveniente, in quanto, laddove la procedura dovesse determinarsi in tal senso, dovrebbe corrispondere, in prededuzione alla società di leasing, sia i canoni maturati e non corrisposti, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, sia il prezzo di riscatto, Il tutto, appunto, in prededuzione.
Per evitare tale onere - non recuperabile attraverso la vendita dei beni visto il loro stato - la soluzione preferibile è quella di optare per lo scioglimento del contratto.
In tal caso, il problema collegato alla restituzione potrebbe risolversi chiedendo alla società di leasing:
a) di provvedere al ritiro presso i custodi;
b) prevedere nell’ambito della cessione in blocco di tutti i beni mobili che eventuali interessati si mettano in contatto direttamente con la società di leasing. In questo caso, la procedura verrebbe tutelata dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 177 CCII con la quale viene previsto che “in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale”.
Beni mobili in proprietà
Le attrezzature ed i macchinari della società sono dislocati ………
Si tratta tendenzialmente di beni privi di valore di realizzo viste le loro condizioni e lo stato d’uso.
Ed invero, il dato di fatto è che i beni in oggetto hanno valore sostanzialmente nullo, sicché essi, più che essere una risorsa, sono un sostanziale problema per la liquidazione giudiziale che deve disfarsene onde evitare rischi collegati alla necessità di futuri spostamenti.
Allo stato, tra l’altro, neanche i soggetti che ne hanno la detenzione sono interessati all’acquisto, tant’è che, ad oggi, è giunta un’unica offerta con la quale si propone unicamente l’acquisto in blocco degli automezzi della società, sia di quelli di proprietà della stessa sia di quelli oggetto dei contratti di leasing.
In particolare, con la detta proposta viene offerta la somma complessiva di euro ……… oltre IVA per la cessione in blocco di tutti gli automezzi di proprietà della società.
Per quelli, invece, detenuti in leasing, il corrispettivo offerto è di euro ……… oltre IVA e riguarda l’acquisto di due automezzi (……… targato ……… e ……… targato ………).
Per quanto riguarda, la procedura competitiva e le modalità di vendita che si intende adottare, va, innanzitutto, evidenziato come, per i beni in questione, la modalità di vendita che si prospetta più conveniente, per la procedura, è quella della vendita in blocco rispetto a quella disgiunta di ciascun bene; modalità che a priori si rivela più conveniente o quasi obbligata.
Difatti, presi singolarmente, tutti i beni che formano il coacervo prima descritto, sono in precario stato di uso e di manutenzione e, quindi, di alcun pregio. Tra questi gli unici beni che potrebbero suscitare l’interesse del mercato - come confermato dall’unica offerta pervenuta alla curatela - sono taluni automezzi.
Ora, non pare opportuno separare tali beni dal resto del coacervo e, quindi, scatenare una competizione limitata agli stessi in quanto, così facendo, si priverebbe, quel coacervo, dei cespiti più appetibili, per accaparrarsi i quali, i potenziali interessati potrebbero spingersi a formulare offerte che comprendano l’acquisto in blocco di tutti i beni mobili della società.
In caso contrario, la procedura correrebbe il rischio - una volta venduti gli automezzi - di non potersi disfare delle restanti attrezzature, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe, visto che, prima o poi, gli attuali detentori di tali beni, anche per la loro limitata funzionalità, si adopereranno per svincolarsi dall’obbligo di custodia.
Preso atto che la modalità di vendita in blocco è quella da preferire sarà adottata la procedura competitiva di cui al par……….
Laddove la procedura competitiva dovesse rivelarsi infruttuosa - in quanto alcuna proposta irrevocabile venisse formulata per l’acquisto in blocco di tali cespiti - il curatore verificherà, per un periodo massimo di 2 mesi, la possibilità che tali beni possano essere collocati sul mercato mediante “trattativa privata”.
A tal fine, verranno prese in considerazione proposte irrevocabili, qualunque sia il corrispettivo offerto dal proponente ed indipendentemente dal contenuto dell’offerta che potrà alternativamente avere ad oggetto:
1) singoli cespiti;
2) una categoria omogenea di beni mobili (ad es. automezzi; macchinari ………);
3) una qualunque combinazione di cespiti, anche eterogenei, che l’offerente potrà prescegliere nell’ambito del coacervo di beni mobili presenti nel patrimonio della liquidazione giudiziale.
Invero, l’opportunità di ampliare - rispetto alla sola vendita in blocco - il ventaglio delle modalità accessibili dal mercato per addivenire all’acquisto di tali beni, si spiega con l’intento di dilatare, quanto più possibile, la categoria dei potenziali acquirenti, alcuni dei quali potrebbero desistere dall’acquisto, laddove lo stesso debba necessariamente ricomprendere tutti i beni mobili e non possa, invece, limitarsi ad uno o più di essi, prescelti nella combinazione che più aggrada al potenziale acquirente.
Per quelli invenduti, al trascorrere dei due mesi, la soluzione sarà quella di abbandonare i beni ex art. 213 secondo comma, CCII, dandone adeguata informazione ai creditori concorrenti.
6. LE PARTECIPAZIONI
L’attivo della liquidazione giudiziale si compone anche di talune partecipazioni, possedute in certe società operanti nel medesimo comparto produttivo cui apparteneva la società debitrice.
Trattasi, in particolare, delle partecipazioni di seguito specificate.
A) Partecipazione posseduta nella società ……… spa pari al ……… per cento del capitale sociale della stessa e costituita da ……… azioni dal valore nominale unitario pari ad euro ………, sicché il valore nominale complessivo della partecipazione è pari ad euro ………
Si tratta di una partecipazione di minoranza, visto che la compagine societaria si presenta ristretta attesa la presenza di soli tre soci, uno dei quali è titolare di una partecipazione pari al ……… per cento del capitale sociale.
Le indagini effettuate presso il Registro delle Imprese hanno rilevato che la società ha sede in ……… (………), ha un capitale sociale - stando all’ultimo bilancio di esercizio (………) depositato - pari a ………, laddove, invece, il patrimonio netto contabile ammonta, al ………, ad un importo di euro ………
Essa opera nel settore di ………
La partecipazione è stata oggetto di una precedente perizia di stima svolta su incarico del liquidatore della società e posta in essere assumendo come data di riferimento quella del ………
La perizia si conclude attribuendo un valore di euro ……… ottenuta in ragione dell’applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale, al cui risultato viene applicata un’ulteriore decurtazione dovuta allo “sconto di minoranza”.
La valutazione appena descritta non viene, in questa sede condivisa, sicché sulla stessa non è possibile fare affidamento al fine di determinare il valore di presumibile realizzo della partecipazione.
A tal fine, il principio, del quale è necessario tener conto, è dato dal fatto che tendenzialmente un bene e, quindi, anche la partecipazione vale il prezzo che il mercato è disposto a riconoscere per acquisire la sua disponibilità.
Nella fattispecie, pare che la partecipazione non possieda alcuna appetibilità di mercato in ragione del fatto che - considerata l’attuale composizione della compagine sociale che vede concentrarsi nelle mani di un unico socio, la quasi totalità del capitale sociale - essa non assume alcun valore strategico, visto che il suo acquisto non conferirebbe, al titolare, alcun potere di influire nelle scelte gestionali della società.
In pratica, l’acquirente - tramite l’acquisto di tale partecipazione - non avrebbe alcun diritto di voice dovendosi, al contrario, appiattire sulle scelte, anche gestionali, che il socio “quasi” totalitario deciderà di imprimere alla società.
Difatti, l’eventuale acquirente non potrà, in alcun modo, influire, sulla nomina dell’amministratore, né proporre impugnative ex art. 2377 c.c. non raggiungendo la percentuale minima del ……… per cento; né potrà promuovere alcuna autonoma iniziativa per far rimuovere eventuali irregolarità nella governance, non raggiungendo la percentuale richiesta dall’art. 2409 c.c.
In pratica, chi entra in tale società, potrebbe unicamente aspirare agli utili sociali, se e nella misura in cui non solo la società dovesse realizzarli ma anche il socio di maggioranza decidere di distribuirli.
E la prospettiva pare non essere francamente di quelle più appetibili per il mercato.
Unico interessato all’acquisto della partecipazione potrebbe essere, allora, l’attuale socio di maggioranza della partecipata che potrebbe aspirare all’acquisto della stessa per rafforzare, ancor più in seno alla società, la sua posizione totalitaria.
Per tale motivo, qualsiasi previsione che volesse farsi in merito al valore di realizzo di tale partecipazione sarebbe fuorviante ed inattendibile, in quanto la procedura deve accontentarsi di ciò che, eventualmente il mercato sarà disposto ad offrire.
Orbene, tenuto conto delle considerazioni appena svolte, potrebbe immaginarsi di adottare la procedura di cui al regolamento esposto al par……….
In aggiunta, il curatore comunicherà al socio di maggioranza - allo stato unico probabile interessato all’acquisto della partecipazione - l’intenzione della procedura di alienare la stessa, sì da verificare la sua disponibilità a realizzare l’acquisto,
In caso contrario e, quindi, laddove né il socio di maggioranza dovesse manifestare il proprio interessamento all’acquisto della partecipazione né alcuna proposta irrevocabile dovesse pervenire al liquidazione giudiziale in esito alla procedura competitiva di cui al regolamento, la curatela dovrà prendere atto della non appetibilità del bene sul mercato e, quindi, della sua incapacità di generare risorse liquide, sicché anche in questo caso si sarebbe corso all’abbandono di cui all’art. 213 CCII.
B) partecipazione posseduta nella società ……… la quale è debitrice in data ……… (all. visura), sicché il valore di presumibile realizzo di tale bene è nullo.
C) Altra partecipazione è costituita da una quota posseduta nella società ………
Tale quota è pari al ……… per cento del capitale sociale.
Anche tale partecipazione è stata oggetto di una precedente perizia fatta redigere su incarico del liquidatore della società.
Perizia dalla quale risulta che il valore attribuito alla quota sociale è pari ad euro ………
Recentemente la curatela ha ricevuto la comunicazione della convocazione dell’assemblea della società, recante - quale materia posta all’ordine del giorno - la proposta di scioglimento volontario della società.
E tanto pare sufficiente per ritenere che il presumibile valore di realizzo della partecipazione nella ……… sia pari a zero.
Difatti, la decisione di mettere in liquidazione una società è sintomatica del fatto che la stessa è verosimilmente inattiva - come confermato dall’analisi dei bilanci - e che i soci non intravedono, nella attività sociale, alcuna possibilità di ripristinare condizioni di equilibrio economico e finanziario.
Né d’altra parte sembra plausibile la prospettiva di incamerare risorse da tale società dalla dismissione del patrimonio sociale, al termine della procedura di liquidazione, alla quale la stessa si accinge ad essere sottoposta.
Conferma di ciò si ricava dai dati desumibili dall’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, riferito all’esercizio chiusosi al ………
Emblematici - nel senso dell’assoluta assenza di qualsiasi prospettiva di ricavare dalla partecipazione in oggetto valori positivi - sono le seguenti circostanze:
1) la società non possiede beni immobili, come confermato sia dal fatto che, nella situazione patrimoniale del bilancio, non risultano evidenziate immobilizzazioni materiali sia dall’esito negativo delle visure immobiliari poste in essere dalla curatela;
2) la voce dell’attivo più rilevante è costituita dai crediti il cui valore al ……… è pari ad euro ………
Ora la somma - anche a voler ammettere che tale valore corrisponde a quello di presumibile realizzo - appena sufficiente ad assicurare il pagamento dei debiti sociali, il cui ammontare è pari ad euro ………
In conclusione, si ritiene che la partecipazione posseduta nella società ……… abbia un valore di presumibile realizzo nullo.
Sicché, anche in questo caso, sarà realizzata la procedura di cui al par………. e, in mancanza di offerte, si procederà ad abbandonare la partecipazione in applicazione dell’art. 213 CCII.
7. I CREDITI
Il patrimonio della liquidazione giudiziale - stando a quanto risulta dalle scritture contabili della società e dal bilancio presentato dal liquidatore - è composto anche da crediti commerciali, il cui valore nominale dovrebbe ammontare complessivamente ad euro ………
Allo stato non si è in grado di esprimere alcuna previsione in merito al loro valore di presumibile realizzo, in quanto una valutazione fondata di tale valore presuppone quantomeno l’avvio di azioni recuperatorie, in esito alle quali si potrebbe, ad esempio, stabilire la solvibilità dei debitori.
Ciò posto, la procedura - che si intende adottare per il realizzo di tali crediti - si articolerà nei seguenti passaggi:
1) In prima analisi, sarà espletata la procedura competitiva indicata nel regolamento che segue, sì da verificare la possibilità di cedere anche in blocco tali crediti.
2) Esaurita la procedura competitiva di cui al regolamento senza successo, la curatela conferirà incarico agli avv.ti ……… - che già hanno assistito la società debitrice nel recupero di altri crediti - al fine di porre in essere tutte le azioni recuperatorie utili ad ottenere l’incasso dei crediti;
3) Laddove il legale dovesse comunicare l’infruttuosità dell’azione ovvero l’assenza di prospettive recuperatorie, il curatore rinuncerà all’azione ed abbandonerà il credito.
8. LE AZIONI REVOCATORIE, RISARCITORIE E RECUPERATORIE
Una prima azione recuperatoria è stata posta in essere dal liquidatore della società, prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale della stessa.
L’azione, affidata all’avv………., ha ad oggetto la richiesta di liquidazione della quota di partecipazione di cui la ……… spa era titolare nella Società ……… a r.l., prima che fosse esercitato il diritto di recesso.
Il legale ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo in ragione del quale ha intimato alla Società ……… a r.l. il pagamento di una quota di liquidazione pari ad euro ……… corrispondente al valore nominale della partecipazione posseduta.
Instaurato il giudizio, la Società ……… a r.l., ha spiegato anche proprie controdeduzioni, in ragione delle quali non viene contestata l’entità della quota di liquidazione richiesta, ma si soprassiede dal pagamento della stessa affermandosi “che la somma corrispondente alla quota di pertinenza della ……… spa pari ad un controvalore di euro ……… sarebbe stata accantonata in attesa della definizione di tutti i rapporti pendenti, non solo in relazione alla verifica delle partite dare-avere tra la consorziata receduta e la società consortile, ma anche in relazione alle pendenze della stessa consorziata receduta, con i lavoratori adibiti all’esecuzione dei lavori in cui sarebbe dovuta subentrare la società consortile” (cfr. pag………. controdeduzioni).
Pertanto, a dire del ………, due sarebbero gli elementi ostativi alla liquidazione della quota, entrambi riconducibili a presunti crediti che l’Ente ……… vanterebbe verso la società debitrice e che pretenderebbe di compensare con il debito avente origine nella liquidazione della quota di partecipazione di pertinenza della società ……… spa.
Ed invero, stando sempre alla ricostruzione della società ………, la parte più cospicua di tali presunti crediti avrebbe titolo nell’accordo sindacale del ………, in ragione del quale si sarebbe convenuto il trasferimento, in capo al ………, dei lavoratori, in precedenza alle dipendenze della società debitrice, la quale - a fronte di tale passaggio - si sarebbe impegnata ad assicurare la provvista finanziaria necessaria per assicurare il pagamento del TFR nonché del rateo di ferie, maturato dai dipendenti prima del trasferimento.
A tale obbligazione la società debitrice sarebbe rimasta inadempiente, sicché l’ente ……… eccepisce la compensazione del credito, con il proprio debito derivante dal pagamento della quota di liquidazione.
Nella specie, però, vi è un ulteriore elemento da considerare, relativo al fatto che tutti i dipendenti - interessati dal passaggio alle dipendenze della società ……… - sono stati ammessi al passivo a titolo di TFR, per gli importi risultanti dall’accordo sindacale del ……… ovvero di quanto la società debitrice si sarebbe impegnata a versare all’ente consortile.
Recentemente, la curatela è stata contattata dal legale della Società ……… che ha manifestato la disponibilità dell’Ente ……… a definire con transazione la lite pendente.
In data ……… l’avv………., legale della società ……… ha formulato una proposta transattiva in ragione della quale viene offerto alla liquidazione giudiziale un importo pari ad euro ………
Con riferimento a tale proposta è stato richiesto al legale della liquidazione giudiziale un parere al fine di poterne valutare la congruità economica (all. parere ………).
Successivamente l’offerta economica della Società ………, è stata ulteriormente migliorata nel corso di accesso tenutosi presso lo studio dello scrivente in data ………, sino a raggiungere l’importo di euro ………
Tale importo sarebbe la risultante del valore della partecipazione pari ad euro ……… - peraltro mai disconosciuto dal ……… - decurtato di talune presunte partite creditorie eccepite in compensazione.
Al riguardo lo scrivente ha chiesto al legale di documentare tali crediti, al fine di poterne valutare la fondatezza e di ponderare al meglio la proposta transattiva.
La Società ……… si è impegnata a versare alla procedura la suddetta somma, riservandosi di consegnare successivamente la documentazione richiesta.
Allo stato ………
Per ciò che attiene ai costi delle liti che dovessero proseguire, l’avv………ha presentato un preventivo, per tutto il giudizio di primo grado, pari ad Euro………
9. L’AZIONE REVOCATORIA
Un’ulteriore azione giudiziaria - di cui è necessario dar conto in questa sede - riguarda un’azione revocatoria ordinaria già posta in essere dalla procedura, su autorizzazione del Giudice delegato attesa l’urgenza di provvedere per evitare il rischio della prescrizione dell’azione.
La stessa ha ad oggetto l’atto di vendita, datato ………, in ragione del quale la società debitrice ha ceduto alla ……… un ……… ubicato al ……… di ………, piano ………, contraddistinto dal numero ………, per un prezzo di euro ……… laddove, invece, un valore di negoziazione congruo si sarebbe dovuto approssimare alla somma di euro ………
L’azione è stata affidata al patrocinio dell’avv………. che ha già provveduto a notificare al convenuto l’atto di citazione ed ha anche iscritto la causa a ruolo.
Ebbene, anche di tale azione, è necessario esporre le modalità di liquidazione visto il carattere di “omnicomprensività” che deve possedere il programma di liquidazione che, per essere tale, deve riguardare “tutta la vicenda patrimoniale ossia ogni entità suscettibile di traduzione in danaro compresa nella massa attiva”.
E tra tali entità - suscettibili di essere monetizzate - sono da ricomprendersi anche le azioni revocatorie proposte dalla procedura visto che a norma dell’art. 215 CCII “il curatore ……… può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti”.
Ne consegue, allora, che nulla osta a che la procedura si determini a cedere il credito eventuale e futuro, ossia il credito derivante dall’azione revocatoria, sì da monetizzare in termini immediati e senza attendere l’esito della relativa azione.
Tenuto conto di ciò, la liquidazione di tale credito sarà articolata adottando la seguente procedura:
1) In prima analisi, il credito sarà posto sul mercato mediante la procedura competitiva di cui al regolamento di seguito riportato. A tal fine, saranno prese in considerazioni proposte irrevocabili che offrano un prezzo di acquisto che, orientativamente, si ragguagli ad un importo pari a quanto presumibilmente la procedura potrebbe realizzare in esito ad una eventuale proposta transattiva e, quindi, in un importo pari alla differenza tra il prezzo, ritenuto congruo (euro ………), e quello al quale è avvenuta la cessione (euro ………), maggiorata dall’importo delle spese legali sostenute, sino ad oggi, per la proposizione dell’azione.
2) Esaurita la proceduta competitiva di cui sopra la curatela proseguirà nell’azione revocatoria, vagliando, laddove dovessero pervenire proposte transattive, l’opportunità di comporre stragiudizialmente la lite.
10. L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ VERSO AMMINISTRATORI E SINDACI
Nel presente paragrafo viene trattata la possibilità di promuovere un’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci.
La valutazione dell’esperibilità dell’azione si fonda sull’analisi di tre presupposti di cui due giuridici e il terzo pratico.
Sotto il primo aspetto è da valutare l’esistenza di inadempimenti alla legge o allo statuto a cui si colleghi - col nesso eziologico di cui all’art. 1223 c.c. - un danno patito dalla società.
Il secondo aspetto involge i profili della prescrizione e della azione ex art. 2486 c.c.
Il terzo aspetto è costituito dalla capienza patrimoniale dei potenziali convenuti, visto che una azione, sebbene fondata, sarebbe foriera unicamente di costi (legali, registrazione sentenza, ecc.) laddove non vi fosse alcuna possibilità di garanzia effettiva nel patrimonio dei convenuti stessi.
Ciò posto, andando con ordine
………
………
………
………
………
11. L’AZIONE PER CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO VERSO IL SISTEMA BANCARIO
Nell’ambito della relazione ex art. 130 CCII si è esposto come la ……… - unitamente alle altre società del c.d. “Gruppo ………” - abbia ricevuto un danno per la possibile concessione abusiva di credito da parte del sistema bancario nell’ambito di una convenzione interbancaria risalente al ……… (all.).
In ragione di ciò, il curatore ha chiesto di essere autorizzato a contattare gli altri curatori del “Gruppo “ ed in particolare il curatore della liquidazione giudiziale ……… al fine di verificare se effettivamente la convenzione interbancaria del ……… fosse stata stipulata dalle ……… banche intervenute senza le dovute cautele in merito alla condizione economico finanziaria del gruppo.
………
………
………
………
12. LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
………
………
………
………
13. LA PROCEDURA COMPETITIVA
Come detto, la vendita del patrimonio della liquidazione giudiziale deve avvenire percorrendo dapprima la via della procedura competitiva che offra garanzie di informazione e partecipazione del mercato tenendo conto dell’obiettivo della massima soddisfazione dei creditori.
Massima soddisfazione dei creditori che a sua volta si esprime secondo le variabili del massimo introito possibile, nel minore tempo possibile, sostenendo i minori costi immaginabili.
Proprio per questo motivo si ritiene opportuno e conveniente effettuare una unica forma di pubblicità nella quale si pubblicizzi, per l’appunto, la regolamentazione della liquidazione di tutto l’attivo della liquidazione giudiziale che viene posto così contemporaneamente sul mercato.
In tal modo, si crea un meccanismo che sfrutta le economie di scala in quanto si dà vita ad una unica pubblicità e così ad un unico costo e si pone contestualmente sul mercato l’intero patrimonio, sì da non escludere che esso sia in tutto o in parte interessante e realizzabile in un unico contesto temporale avvenga ciò a favore di uno o più acquirenti.
Al tempo stesso poi i beni sarebbero anche suscettibili di considerazione e negoziabilità unitaria o per blocchi in guisa da destare l’interesse di una vasta platea di soggetti.
Entrando nel vivo, in prima analisi la volontà di ricevere offerte sarà pubblicizzata sui quotidiani ……… e sul sito web……… sui quali si farebbe apparire il seguente annuncio:
“La liquidazione giudiziale ……… è interessato a raccogliere e valutare - relativamente a beni immobili siti al ……… ed in Via ……… - proposte di acquisto da formulare in base al regolamento e stime pubblicate sul sito www………. È interessato a ricevere offerte relative ai beni mobili, crediti e azioni sempre ivi pubblicate. La presente non costituisce offerta al pubblico”.
Sul sito Internet, poi, sarebbero pubblicate, in via integrale, le stime ed il seguente regolamento.
REGOLAMENTO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI ALL’ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE
A) Con sentenza datata ……… il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società ……… nominando curatore il Dott………. e Giudice delegato il Dott……….
B) Successivamente è stato approvato il programma di liquidazione ove si è disposta la vendita, anche in blocco, dei beni immobili, mobili, crediti, partecipazioni e azioni di seguito specificate.
C) Con il presente regolamento s’intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
procedura di liquidazione giudiziale ………;
selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura di liquidazione giudiziale ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni in blocco. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura di liquidazione giudiziale; cauzione la somma si danaro versata a mezzo di assegni circolari all’atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti) pari al 20% del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura di liquidazione giudiziale; soggetto partecipante colui che ha presentato domanda dianzi al notaio.
Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. Tanto dichiarando che è nell’interesse della procedura privilegiare ex art. 214 CCII offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell’intero compendio patrimoniale.
Oggetto della proposta potranno allora essere complessivamente o singolarmente i beni indicati nelle seguenti categorie.
Categoria A) I Beni immobili
1. I beni immobili per i quali si è interessati a ricevere offerte anche in blocco sono ……… Essi sono meglio identificati nelle perizie di stima allegate (all.).
2. I beni sono stati stimati secondo le perizie qui allegate in ragione delle quali sono stati attribuiti i seguenti valori ……… Valori che rappresentano il prezzo minimo di acquisto.
Non saranno prese, pertanto, in considerazione proposte che prevedano un prezzo di acquisto inferiore al valore di stima, in aggiunta al quale il preponente dovrà accollarsi anche l’importo delle spese notarili e quello di qualsiasi altro onere, anche tributario, che si renderà necessario per attuare il trasferimento dell’immobile.
3. Relativamente all’immobile di Via ……… si specifica che esso - come si desume dalla perizia - risulta locato e che esiste la possibilità che il conduttore eccepisca un diritto di prelazione.
4. Le vendite degli immobili di cui sopra avverranno senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese.
Categoria B) Beni mobili
1. I beni mobili per i quali si è interessati a ricevere offerte, unicamente in blocco, sono meglio identificati nell’allegato inventario.
2. Il curatore tare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni.
3. condizione di validità della proposta è che con la stessa il proponente assuma l’impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi sono attualmente depositati. L’assunzione di tale obbligo deve avvenire in maniera tale da sollevare la procedura dal sostenimento di qualsiasi costo e senza richiedere che la stessa svolga alcuna attività in merito.
4. in aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto congiunto di tutti i beni mobili, il proponente deve accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto dei beni.
5. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese.
Categoria C) Crediti
1. I crediti, per i quali si è interessati a ricevere offerte, hanno natura commerciale. Gli stessi sono identificati nell’allegato ove sono esposti al valore nominale.
2. Il curatore della liquidazione giudiziale è disposto a ricevere proposte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la possibilità di cedere tali crediti.
3. Le proposte irrevocabili potranno essere formulate in modo da prevedere l’acquisto unitario di tutti i crediti nella titolarità della procedura ovvero soltanto di una parte di essi od ancora, disgiuntamente.
4. In aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto, anche unitario, dei crediti il proponente deve accollarsi qualsivoglia onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto di tali crediti.
5. L’alienazione dei crediti avverrà senza che la procedura assuma alcuna garanzia né in merito alla solvenza del debitore ceduto -, che, quindi, resterà definitivamente a carico del cessionario - né per quanto attiene all’esistenza del credito trasferito.
Categoria D) Partecipazioni
1. La procedura di liquidazione giudiziale è proprietaria delle partecipazioni, come di seguito identificate:
a) numero………. azioni del valore nominale unitario pari ad euro ……… possedute, corrispondenti al ……… per cento del capitale sociale della società ……… con sede legale in ……… (………), Via ………, n………., cod. fiscale ………, REA ………, capitale sociale sottoscritto pari ad euro ……… ed avente quale oggetto sociale l’attività di lavorazioni meccaniche;
b) quota sociale corrispondente al ……… per cento del capitale sociale della società ………con sede legale in ………, Via ………, codice fiscale ………, REA ………, e sede amministrativa in ………, alla via ………, Is………., con capitale sociale sottoscritto pari ad euro ……… ed avente ad oggetto sociale l’attività di formazione ed orientamento professionale.
2. Il curatore tare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita di tali partecipazioni. La proposta potrà essere formulata in modo da prevedere l’acquisto in blocco di entrambe le partecipazioni oppure, alternativamente, soltanto di una di esse.
3. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e senza che la procedura assuma alcuna garanzia in ordine all’effettiva consistenza sia qualitativa che quantitativa del patrimonio delle società partecipate, la quale resta a rischio e pericolo dell’acquirente, anche per quanto riguarda le eventuali sopravvenienze passive che dovessero verificarsi tra la data in cui viene formulata la proposta e quella in cui verrà formalizzata la cessione. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese.
4. L’offerente dovrà impegnarsi - in termini di condizione necessaria per la validità della proposta di acquisto - ad espletare qualsivoglia procedura, ove prevista dagli statuti delle società partecipate, per rendere opponibile alle stesse il trasferimento delle partecipazioni, fermo restando che la cessione si intenderà perfezionata, sì da divenire definitiva, a prescindere dal “buon esito” delle stesse.
Categoria E) Azioni revocatorie
1. La procedura di liquidazione giudiziale ha posto in essere un’azione giudiziaria volta ad ottenere la revocatoria (ai sensi dell’art. 165 CCII) dell’atto di vendita avente ad oggetto il trasferimento del seguente bene: ……… ubicato in ……… alla Via ……… al piano ………, riportato catastalmente al foglio ……… Vic. Particella ……… sub………. mq ……… cat………. classe ……… rendita ………
2. La procedura è interessata a ricevere offerte irrevocabili che prevedano l’acquisto del credito futuro ed eventuale avente origine nell’azione revocatoria di cui al punto 1.
3. In aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto, resterà a carico del proponente qualsivoglia onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto di tale credito.
4. Il credito sarà trasferito, nel contenuto e nella consistenza, che lo stesso assumerà nel momento in cui verrà ad esistenza, senza che, al riguardo, la procedura di liquidazione giudiziale assuma alcun obbligo di garanzia neanche in merito all’esistenza del credito stesso.
PER I BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO DELLA LIQUIDAZIONE E SUDDIVISI NELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE
1. Il curatore è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni e/o diritti, preferibilmente in blocco o dell’intero patrimonio. Si ribadisce che le proposte irrevocabili potranno avere ad oggetto a titolo esemplificativo:
a) singoli beni inclusi nelle categorie indicate con lettere maiuscole;
b) le singole categorie di beni;
c) più categorie considerate in blocco;
d) l’intero patrimonio della liquidazione giudiziale;
e) altre combinazioni di beni in blocco indicate dall’offerente. Si ribadisce che si prediligeranno offerte che tendano all’acquisto di beni in blocco.
2. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. L’offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all’art. 1329 c.c. con un termine di irrevocabilità fino al ……… La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal presente regolamento, dovrà indicare l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni della procedura di liquidazione giudiziale.
3. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il ……… presso il Notaio ……… di ……… Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al 20 per cento dell’importo offerto intestato a “………”.
4. Nella proposta si dovranno specificare i singoli beni ovvero le categorie di beni in blocco, che si intendono acquistare ovvero se si intende acquistare l’intero patrimonio di liquidazione giudiziale costituito dall’insieme di categorie sopra elencate.
5. Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale, non sono ammissibili proposte per persona da nominare e non sono ammesse proposte condizionate.
6. Successivamente, entro 5 giorni dal ……… il Notaio provvederà all’apertura delle buste, alla redazione di un verbale di apertura ed alla consegna delle copie conformi delle proposte al curatore. L’apertura delle buste e la consegna avverranno nella massima riservatezza e nessuno dei proponenti potrà partecipare all’operazione.
7. Il curatore, dinanzi al comitato dei creditori, selezionerà la proposta ritenuta più conveniente per la procedura tenendo conto del prezzo offerto e della possibilità della vendita in blocco dei beni, quale ipotesi da privilegiare nei termini di cui all’art. 214 CCII. Si specifica che sarà nella discrezionalità della procedura decidere di non alienare il bene o i beni sebbene in presenza di offerte, essendo in ciò la procedura pienamente autonoma.
8. Agli esiti della procedura, laddove si ritenesse conveniente una delle proposte formulate, si individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare a mezzo PEC al soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti sarà comunicata l’esistenza di una offerta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato.
9. Il curatore provvederà, il giorno successivo, al deposito di cui all’art. 216, c. 4, CCII omettendo qualsiasi riferimento utile ad individuare i soggetti partecipanti alla gara, sicché i nomi e gli indirizzi saranno omessi.
10. Contestualmente curerà la notifica di cui all’art. 216, c. 2, CCII omettendo riferimenti utili alla individuazione del selezionato.
11. Trascorsi i termini di cui all’art. 217 CCII - senza che la vendita sia impedita o sospesa dal giudice delegato e trascorso altresì il termine per l’esercizio della prelazione - il curatore convocherà, a mezzo PEC, il selezionato, al quale sarà assegnato un termine di sette giorni, per la stipulazione del contratto di vendita dinanzi al Notaio scelto dalla procedura.
Il selezionato, contestualmente alla stipula provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari intestati alla liquidazione giudiziale oltre al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative all’atto di trasferimento. Resta ferma la facoltà, a favore della procedura, di adottare, fino al momento dell’atto, provvedimenti di sospensione della vendita quali ad esempio quelli di cui agli artt. 216 e 217 CCII.
12. La vendita avverrà senza garanzia di vizi e nello stato di fatto i beni si trovano all’atto del trasferimento.
A tal fine gli interessati avranno la possibilità di visionare i beni prima della formulazione dell’offerta. In tal caso saranno tenuti ad inviare la richiesta via fax al n……….o per @ all’indirizzo ……… ed un incaricato del curatore provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione.
13. Una volta concluso il contratto la procedura di liquidazione giudiziale autorizzerà - a mezzo PEC inviata al notaio e agli interessati - gli altri partecipanti al ritiro di proposta e cauzione.
14. Laddove, invece, la procedura dovesse ritenere che per tutti o alcuni dei beni, le offerte giunte non siano soddisfacenti provvederà a comunicare via PEC ai vari offerenti il mancato esito delle proposte invitandoli al ritiro degli assegni presso il Notaio.
15. Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto di pari importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti verranno invitati, tramite PEC, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto, migliorativa di quella precedente, adeguando, nel contempo - quale elemento perfezionativo della nuova offerta di acquisto - anche l’importo della cauzione precedentemente versata in modo che la stessa raggiunga la misura del 20% del corrispettivo offerto con la proposta migliorativa. L’integrazione della cauzione dovrà essere versata, secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento e, quindi, a mezzo assegno circolare intestato a “Liquidazione giudiziale ………”
16. Se, in esito all’invito di cui al precedente punto, non dovessero pervenire, entro il termine di ………, offerte migliorative di quelle precedentemente formulate alla procedura, la scelta del selezionato sarà effettuata mediante estrazione a sorte. Estrazione che si svolgerà, da parte del curatore, dinanzi al comitato dei creditori.
17. Si specifica che, come si evince dalla perizia di stima, il bene immobile in Via ………, ……… risulta locato e su di esso insiste prelazione a favore del locatore, sicché sarà necessario, onde permettere allo stesso di esercitare il proprio diritto di prelazione, rispettare la procedura prevista dall’art………. del contratto di locazione.
Pertanto, laddove il contratto di locazione dovesse essere ancora efficace alla data del trasferimento, la procedura comunicherà al conduttore l’esistenza di un soggetto selezionato nonché le condizioni economiche e giuridiche alle quali la stessa si accinge a porre in essere il trasferimento dell’immobile.
Tutto ciò premesso, il presente programma è sottoposto al comitato dei creditori per l’approvazione.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A VENDERE BENI PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 213 CCII
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue.
- Presso il magazzino della società debitrice, sono stati reperiti i seguenti beni ……… stimati per euro ……… (si vedano i valori e le relative date di acquisto indicati nel prospetto allegato, redatto sulla base delle fatture reperite). Si segnala, inoltre, che i beni di cui all’elenco allegato sono deperibili.
- Il canone annuo di locazione del magazzino è pari a euro……… Considerato il valore dei beni, della loro deperibilità (ovvero del rischio di svalutazione) appare opportuno procedere alla vendita immediata dei beni, sulla base del valore stimato.
- Il sottoscritto ha provveduto ad inviare l’elenco dei beni ad alcuni potenziali acquirenti, i quali hanno formalizzato le offerte che si allegano in copia. L’offerta di ……… appare la più conveniente, essendo pari al valore di acquisto dei beni.
- La soluzione prospettata appare conveniente e nell’interesse della massa dei creditori, in quanto consente l’immediato realizzo di una parte dell’attivo nonché il contenimento di costi a carico della massa per canoni in corso di maturazione.
- Il proprietario dei locali ha manifestato il proprio assenso alla rinuncia al canone relativo al trimestre in corso, in caso di liberazione dei locali entro il mese corrente.
- Ancora in data ……… è stato chiesto al comitato dei creditori di esprimersi in merito e questo in data ……… ha fatto pervenire il proprio parere, qui allegato.
Tutto quanto sopra esposto e premesso, il sottoscritto curatore
CHIEDE
che la S.V. voglia autorizzarlo a:
1. vendere i beni di cui all’elenco allegato a valore non inferiore a euro ………;
2. effettuare pubblicità sulla rivista ………;
3. effettuare gara informale tra gli offerenti, in caso di più offerte;
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
***
ISTANZA PER LA RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE
DEI BENI EX ART. 213 CCII
AL COMITATO DEI CREDITORI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
Il sottoscritto ……… curatore della liquidazione giudiziale ………
PREMESSO
che con inventario del ……… sono stati acquisiti i seguenti beni mobili ………;
che il curatore non ha designato un perito per la loro stima in quanto era evidente, come da documentazione fotografica, che il valore dei beni - di seguito elencati - fosse praticamente nullo ………;
che in ogni caso il curatore ha proceduto a far pubblicare sul sito web………un invito a presentare offerte;
che nessuna offerta è pervenuta;
che appare inutile ed economicamente dannoso procedere ad ulteriori attività di liquidazione;
che appare, quindi preferibile rilasciare i beni dandone adeguata informativa a mezzo PEC ai creditori concorrenti;
che in data ……… il sottoscritto ha informato ex art. 132 CCII il Giudice delegato sulla opportunità di rinunciare a liquidare detti beni ………
CHIEDE
di essere autorizzato ex art. 213, c. 2, CCII, a rinunciare alla liquidazione dei beni sopra indicati, dandone avviso ai creditori concorrenti qualora volessero promuovere azioni esecutive individuali.
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Liquidazione giudiziale:
Giudice Delegato:
Curatore:
APPROVAZIONE EX ART. 213 CCII
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
I sottoscritti componenti del Comitato dei creditori hanno esaminato il programma di liquidazione proposto dal curatore
In data ……… hanno richiesto al curatore un chiarimento che è stato fornito senza indugio
Il programma di liquidazione appare completo sia in ordine ai beni da liquidare sia in relazione alle modalità di liquidazione
Per tali ragioni
APPROVA
Il programma di liquidazione invitando il curatore ad informare il comitato degli atti esecutivi del programma
Con osservanza
Luogo, data ………
(Presidente) ………
(componente) ………
(componente) ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La redazione del programma di liquidazione - II. Il contenuto minimo del programma di liquidazione - III. La procedura di approvazione del piano .
I. La redazione del programma di liquidazione
I.La redazione del programma di liquidazione1 Il curatore, nel redigere il proprio programma di liquidazione, per quanto attiene all’esperimento delle azioni revocatorie, deve valutare la loro convenienza sotto il profilo della presumibile fondatezza, della solvibilità della controparte e del loro valore in rapporto ai costi [C. App. La Spezia 31.5.2010, Fall 2010, 1215].
II. Il contenuto minimo del programma di liquidazione
II.Il contenuto minimo del programma di liquidazione1 La procedura che regola l’approvazione del programma di liquidazione, per effetto delle modifiche intervenute all’art. 104-ter l. fall., per l’entrata in vigore della novella ex d.l. n. 169/2007, non comporta ulteriormente l’intervento del giudice delegato se non nella misura del controllo formale e di legittimità degli atti escluso ogni sindacato di merito. Compete al comitato dei creditori approvare il programma senza peraltro poter emettere un parere solo parzialmente positivo [T. Roma 28.4.2009, Fall 2010, 361].
III. La procedura di approvazione del piano
III.La procedura di approvazione del piano1 Il giudice delegato può negare l’autorizzazione all’instaurazione di azioni revocatorie indicate nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, qualora dal piano risulti che il curatore non abbia in alcun modo valutato il rapporto tra costi, rischi e benefici delle stesse [C. App. La Spezia 31.5.2010, cit.]. È inammissibile l’approvazione parziale del programma di liquidazione essendo l’istituto fondato sull’esigenza di pianificazione delle attività [T. Roma 28.4.2009].
2 A mente dell’art. 104-ter l. fall., va autorizzato l’espletamento della procedura competitiva di vendita dell’azienda della fallita qualora vi siano ragioni di urgenza, quali la imminente scadenza del contratto d’affitto e l’insussistenza delle condizioni per un esercizio provvisorio dell’attività, con conseguente prevedibile perdita di valore del complesso aziendale in caso di sua eventuale retrocessione [T. Reggio Emilia 24.5.2018, DeJure 2018]. Sebbene nella procedura fallimentare la liquidazione dell’attivo sia regolata da una disciplina ad hoc tendente al massimo realizzo possibile, l’istituto dell’assegnazione dei beni ai creditori non è, ex se, strutturalmente incompatibile con la liquidazione fallimentare: è lo stesso legislatore che, con l’art. 104-ter, c. 8, l. fall. ha ritenuto di poter rinunciare a tale liquidazione, quando essa appaia non conveniente. Pertanto, l’assegnazione dei beni può essere applicata anche in ambito fallimentare se sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio creditorum e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita [T. Larino 10.11.2016, Ilfallimentarista.it 2016]. La rinuncia a un credito da parte della curatela fallimentare può farsi rientrare nel perimetro applicativo dell’art. 104-ter, c. 8, r.d. 16.3.1942, n. 267, interpretando estensivamente la nozione di “beni” come comprensiva di ogni posta attiva del fallimento [T. Reggio Emilia 12.6.2017, DeJure 2017]. In tema di fallimento, mentre l’art. 88 l. fall. prevede che copia della sentenza dichiarativa di fallimento sia comunicata agli uffici che curano i registri dei beni immobili o beni mobili registrati ai fini della sua trascrizione sui beni del fallito, l’art. 104-ter, c. 8, l. fall. non pone un simmetrico obbligo di comunicazione ai medesimi uffici della decisione degli organi fallimentari di procedere a derelizione di tale tipologia di beni [T. Catania 12.8.2017, DeJure 2017]. Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo ex art. 26 l. fall. contro il provvedimento, emesso dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, di autorizzazione del curatore alla rinuncia alla liquidazione di uno o più beni dell’attivo fallimentare, ai sensi dell’art. 104-ter, c. 8, l. fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, c. 7, Cost., avendo esso natura ordinatoria e non decisoria, in quanto volto a regolare l’esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi del fallito, ed essendo privo del requisito della definitività, in quanto la scelta gestoria compiuta è sempre suscettibile di modificazione, salva l’eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi [C. I 3.7.2019, n. 17835, GCM 2019].