[1] Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il rinvio alle leggi speciali di settore
I.Il rinvio alle leggi speciali di settore1 La legge concorsuale contiene altresì talune regole prescrittive per specifiche ipotesi di beni; mentre da una parte sono state assorbite le differenze fra vendite di beni mobili e di beni immobili, restano regolate in modo autonomo e con rinvio alle leggi speciali di settore le vendite di diritti che attengono alle opere dell’ingegno, marchi e brevetti.