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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    219. Procedimento di distribuzione della somma ricavata

    Mostra tutte le note

    [1] Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

    [2] Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La fase della distribuzione.

    I. La fase della distribuzione

    I.La fase della distribuzione

    1 La fase della distribuzione è uno dei momenti della procedura di liquidazione giudiziale in cui più vicino è il rapporto con l’espropriazione singolare. Il riparto nella liquidazione giudiziale assolve, dunque, lo scopo di verificare, in concreto, chi fra i creditori concorsuali e concorrenti può essere soddisfatto.

    2 Nella liquidazione giudiziale la fase dei riparti è diretta, esclusivamente, a mettere in ordine i crediti ai fini del pagamento, posto che il diritto a partecipare al concorso si consuma nel procedimento di formazione del passivo; viceversa, nell’espropriazione forzata nella fase della distribuzione possono sorgere le liti (fra debitore e creditori o fra creditori) sul diritto a partecipare al concorso, sì che la distribuzione non è solo graduazione ma anche accertamento della titolarità a essere inclusi nel riparto.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F669
    PIANO DI RIPARTO PARZIALE SUL RICAVATO IMMOBILIARE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE EX ART. 219 DI CREDITO IPOTECARIO

    Ill.mo Giudice Delegato

    il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue:

    - alla data odierna risultano somme disponibili derivanti dalla vendita di immobili per complessivi euro ………

    - Risultano ammessi al passivo i seguenti creditori con privilegio speciale immobiliare: ………

    - È, quindi, possibile procedere con un riparto parziale ai sensi dell’art. 219 CCII come di seguito indicato.

    Stato passivo e graduazione

    Le operazioni di verificazione dello Stato Passivo si sono concluse con l’ammissione dei seguenti creditori con privilegio speciale immobiliare:

    ………

    ………

    Somme disponibili per il riparto

    Realizzo vendita immobili euro ………

    A dedurre:

    Accantonamento ………% (art. 101) euro ………

    Compenso perito euro ………

    Compenso Notaio euro ………

    Spese trascrizione e certificati ipocatastali euro ………

    IVA euro ………

    INVIM euro ………

    Spese condominiali euro ………

    Anticipazioni rimborsate al curatore (………%) euro ………

    Quota compenso curatore euro ………

    ICI pagata euro ………

    Spese legali euro ………

    Totale spese: euro ………

    Somma disponibile: euro ………

    Progetto di riparto e prospetto dei pagamenti da effettuare

    Somma disponibile euro ………

    ……… privilegio ipotecario 1° grado (100%)

    Residuano euro ………

    ……… privilegio ipotecario 2° grado (60%) euro ………

    Differenza euro ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il Curatore ………

    F670
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI ACCONTO SUL COMPENSO DEL CURATORE EX ART. 219 CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    Riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    Ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    ***

    vista l’istanza con la quale il curatore chiede la liquidazione di un acconto sul proprio compenso ai sensi dell’art. 219 CCII;

    considerata l’attività svolta per la liquidazione del bene immobile (in particolare il prezzo ricavato per euro ………);

    considerato il totale dell’attivo sino ad ora realizzato (euro ………) e quello di presumibile realizzo al termine della procedura (euro ………);

    ritenuta l’opportunità di utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale, fra il compenso spettante sul ricavato del singolo bene e quello totale;

    ritenuto che l’acconto debba essere formato secondo questa proporzione (x: compenso finale sull’attivo = prezzo ricavato dalla vendita: attivo complessivo)

    DETERMINA

    a favore del curatore ……… in euro ……… l’anticipo sul compenso (da prelevare dal ricavato della vendita immobiliare), oltre I.V.A. e C.P.A. e ne autorizza il prelievo.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La distribuzione delle somme ricavate.

    I. La distribuzione delle somme ricavate

    I.La distribuzione delle somme ricavate

    1 A seguito della pronuncia della C. Cost. n. 42/1981, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 l. fall., nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale, secondo la disciplina contenuta nella norma medesima, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto, il decreto, con il quale detto giudice approva e rende esecutivo un piano di riparto, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, ha natura sostanziale di sentenza non altrimenti impugnabile, e, quindi, può essere denunciato con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.; tale principio, derivando da un mutamento di norma processuale per effetto della suddetta pronuncia della corte costituzionale, trova immediata applicazione nei procedimenti in corso, e, pertanto, implica l’ammissibilità del ricorso per cassazione che sia stato proposto contro il menzionato decreto, ancorché in data anteriore a quella pronuncia [C. 3.11.1981, n. 5784, FI 1982, I, 426]. Il creditore ipotecario deve sopportare, in parte, anche lui l’onere di quelle particolari spese che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto il fatto che quest’ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (per non parlare della preventiva verificazione ed ammissione, al passivo, del credito ipotecario, che egualmente richiede un’attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca) [T. Perugia 3.3.2014, n. 486, DeJure]. Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge l’indicazione di un criterio predeterminato, e ferma la necessità che la valutazione venga compiuta in concreto alla luce delle circostanze riscontrabili nella singola procedura, e comunque ponendo comparativamente a raffronto l’attività svolta dal curatore nell’interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all’interesse dei creditori garantiti, non sussiste alcun ostacolo logico-giuridico all’adozione di un criterio che rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell’ambito del fallimento [C. I 9.6.1997, n. 5104, Fall 1998, 261]. La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa agli interessi maturati sulla somma ricavata dalla vendita del bene ipotecato, tenuto conto della mancanza, nella disciplina dell’esecuzione concorsuale, di una previsione contraria od incompatibile con tale estensione, operante nell’ambito dell’esecuzione individuale [C. I 9.5.2013, n. 11025; C. 29.1.1982, n. 572, Fall 1982, 568; C. 15.1.1978, n. 2355].

    2 I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta acconti richiesti dal curatore sul compenso, in quanto sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non assumono l’efficacia di cosa giudicata: non possono pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore; e non possono formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. [C. I 19.1.2018, n. 1448; C. I 25.11.2015, n. 24044; C. I 25.9.1993, n. 9721, Fall 1994, 172].

    3 Il progetto definitivo di riparto non ha efficacia di giudicato per la maggior somma non riscossa [T. Venezia I 19.9.2019, DeJure 2019].

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