[1] Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 150.
[2] Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all’articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell’ambito dei giudizi di cui all’articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’articolo 206.
[3] I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 133.
[4] Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l’avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
[5] Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
[6] In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il termine di quattro mesi - II. Il contenuto del progetto di ripartizione e la sua disciplina - III. Gli accantonamenti - IV. Il reclamo avverso il piano di riparto.
I. Il termine di quattro mesi
I.Il termine di quattro mesi1 Le ripartizioni devono avvenire ogni quattro mesi - e la mancata osservanza del termine costituisce giusta causa di revoca dall’incarico di curatore - a far data da quando lo stato passivo è stato reso esecutivo (art. 220, c. 1, CCII). Tuttavia, il curatore anche quando non appaia conveniente od opportuno procedere al riparto parziale, ogni quadrimestre deve trasmettere ai creditori il prospetto delle somme disponibili, cui unire anche il progetto di riparto se ciò appaia coerente con l’andamento della procedura e cioè quando la misura della ripartizione risulta “apprezzabile”.
2 Il termine di quattro mesi è coerente con l’esame delle domande tardive di ammissione al passivo (art. 208 CCII), in modo che anche i creditori ammessi tardivamente possano rapidamente partecipare alle distribuzioni.
II. Il contenuto del progetto di ripartizione e la sua disciplina
II.Il contenuto del progetto di ripartizione e la sua disciplina1 Il progetto di ripartizione, che è atto del curatore, è formato da due distinte parti; la prima è un mero rendiconto di cassa della gestione con un dettaglio delle spese sostenute nonché degli accantonamenti da eseguire e con l’evidenziazione della liquidità che si intende distribuire ai creditori. Il prospetto ha la funzione di rendere conto degli importi che è possibile distribuire. La seconda parte del progetto è costituita da un’elencazione dei creditori, con evidenziazione delle cause di prelazione, del grado di privilegio eventualmente attribuito e delle relative somme che agli stessi si intende distribuire nell’ordine di cui all’art. 221 CCII. Cfr. [F671] [F672].
2 Nel progetto debbono trovare collocazione anche i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari in quanto fruiscono di un privilegio puramente processuale (il potere di iniziare o proseguire l’espropriazione pur in pendenza della liquidazione giudiziale del debitore), ma non sono esentati dal “concorso sostanziale”.
3 Il progetto viene presentato al giudice delegato che non può apportarvi modifiche, potendo al più, nell’ambito del potere di vigilanza, suggerire al curatore modifiche sia di carattere giuridico (ad esempio in ordine alla graduazione dei crediti), sia di mera opportunità (ad esempio con l’indicazione di maggiori o minori accantonamenti). All’esito di questo controllo formale, il giudice ne ordina (a) il deposito in cancelleria e (b) la relativa comunicazione - a mezzo posta elettronica certificata - a tutti i creditori (compresi quelli per i quali siano pendenti i processi di impugnazione ex art. 206 CCII), in modo che costoro (i creditori ammessi, anche se esclusi dal riparto, i creditori ammessi con riserva, nonché i soggetti non creditori del debitore ma ammessi al riparto come i titolari di crediti verso terzi che vantino diritti reali di garanzia sui beni del debitore per effetto dell’accoglimento della domanda) possano prenderne visione e, se ritengono di esserne pregiudicati, presentare reclamo. Cfr. [F673] [F674] .
III. Gli accantonamenti
III.Gli accantonamenti1 Con riferimento agli accantonamenti il legislatore ha operato in due distinti modi. L’uno è rivolto ad includere nei piani di riparto anche i creditori la cui ragione di credito sia contestata nell’ambito di un giudizio impugnatorio (art. 206 CCII) pendente. In tal caso, nonostante il giudizio pendente, il creditore che fornisca idonea garanzia - relativamente alla obbligazione di restituzione che si assume qualora l’esito del giudizio sia per esso sfavorevole - ha diritto ad essere inserito nel piano di riparto.
2 La seconda previsione di accantonamenti muove dal bisogno di far progredire la procedura di liquidazione giudiziale senza che un ostacolo dirimente possa essere rappresentato dalla pendenza di contestazioni sulla distribuzione. In tal caso, occorre distinguere le somme che non vengono distribuite nei riparti parziali perché la misura di questi non può essere integrale, dalle somme che non vengono distribuite perché sono virtualmente assegnate a taluni creditori. Si parla così di un accantonamento generico e parzialmente discrezionale e di accantonamenti mirati e vincolati.
3 Quanto al primo, è previsto che il curatore non possa distribuire più dell’ottanta per cento della liquidità disponibile e ciò per scopo prudenziale come è dimostrato dal fatto che nel medesimo art. 227 CCII si stabilisce che tale percentuale sia diminuita quando si prevede che le spese e i debiti prededucibili siano superiori a quella percentuale.
4 Quanto ai secondi, invece, gli accantonamenti altro non sono che assegnazioni virtuali di somme a singoli creditori, assegnazioni che divengono concrete nel momento in cui viene meno la ragione per la quale è disposto l’accantonamento.
5 Gli accantonamenti concernono: (i) i crediti ammessi con riserva; (ii) quelli oggetto di opposizione se sono stati disposti provvedimenti cautelari (da intendersi come ammissione provvisoria); (iii) quelli oggetto di opposizione la cui domanda è stata accolta, quando è pendente ricorso per cassazione; (iv) quelli soggetti ad impugnazione e revocazione. Il creditore può evitare l’accantonamento prestando idonea garanzia (art. 220 CCII).
6 Un accantonamento atipico è rappresentato dalla costituzione di un fondo separato per quelle somme che il curatore ha incassato per effetto di provvedimenti di natura condannatoria ed immediatamente esecutivi ma per i quali l’altra parte abbia proposto impugnazione. Poiché in caso di accoglimento dell’impugnazione costoro divengono creditori in prededuzione per le somme provvisoriamente versate, è necessario che le somme non vengano distribuite.
IV. Il reclamo avverso il piano di riparto
IV.Il reclamo avverso il piano di riparto1 L’unico strumento per modificare il piano di riparto è rappresentato dal reclamo ex art. 133 CCII (dunque per violazione di legge), ma nel maggior termine, perentorio, di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale si informa dell’avvenuto deposito del piano stesso. Cfr. [F675].
2 Legittimati a proporre reclamo sono i creditori ammessi al passivo, quelli esclusi, gli opponenti e quelli insinuati tardivamente, purché vi abbiano interesse. Il limite del sindacato (la violazione di legge) porta ad escludere che il reclamante possa lamentarsi delle scelte discrezionali che spettano al curatore in ordine alla misura della somma da distribuire.
3 Il decreto del giudice delegato che decide sul reclamo provvede anche sulla sorte dell’accantonamento disposto al momento della dichiarazione di esecutività. Se vi sono vizi intrinseci nel decreto con il quale il giudice dichiara esecutivo il piano, cioè vizi relativi al provvedimento e non al piano, il reclamo va proposto ai sensi dell’art. 124 CCII.
4 Il decreto con il quale il giudice delegato decide il reclamo ha per oggetto diversi scenari; può essere in discussione la sorte dell’accantonamento, ma può essere controversa la stessa collocabilità nel progetto di riparto. Il decreto del giudice delegato, in base all’art. 133 CCII, può essere reclamato davanti al tribunale (ragionevolmente, secondo la lex specialis del riparto, entro quindici giorni).
5 Il decreto del tribunale è ricorribile per cassazione. Infatti, il provvedimento del tribunale all’esito del procedimento di reclamo è definitivo in quanto non è ulteriormente reclamabile alla corte d’appello. È, anche, un provvedimento decisorio posto che se la liquidazione giudiziale è un procedimento esecutivo e se dunque il fine è proprio quello della soddisfazione dei creditori, il momento in cui diviene attuale il soddisfacimento del credito è proprio quello dell’attuazione del piano di riparto, talché ne va ammessa la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., con esclusione delle ipotesi in cui la contestazione abbia ad oggetto solo la misura dell’accantonamento generico perché qui non viene deciso una volta per tutte la spettanza delle somme.
B) Frmule
B)FrmuleTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
***
PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto [dott./rag./avv.] ………, nominato curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
PREMESSO
- che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data [………];
- che non si prevede la chiusura immediata della procedura;
- che appare opportuno ripartire le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura stessa;
visti gli artt. 220 ss. CCII, sottopone il seguente prospetto delle somme disponibili:
a) attivo realizzato:
per vendite immobili euro ………
per vendite mobiliari euro ………
per realizzo crediti euro ………
per ……… euro ………
Totale euro ………
b) spese sostenute:
per ……… euro ………
per ……… euro ………
per ……… euro ………
Totale euro ………
c) somme disponibili:
(a-b) euro ………
d) accantonamenti:
ex art. 225 CCII euro ………
ex art. 227 CCII euro ………
altro [spese future, opposizioni a stato passivo, ecc.] euro ………
Totale euro ………
Il residuo così ottenuto di complessivi euro ……… (c-d) va distribuito secondo il seguente
PROGETTO DI RIPARTO


Poiché nulla più residua dell’importo disponibile, i restanti crediti restano allo stato insoddisfatti.
Tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma, ordini il deposito in cancelleria del presente progetto di riparto parziale, disponendo l’avviso a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o revocazione ex artt. 206 ss.CCII, a mezzo PEC.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il curatore ………
IL GIUDICE DELEGATO
letto il progetto di ripartizione che precede,
visti gli artt. 220 ss. CCII
ORDINA
il deposito in cancelleria del progetto di ripartizione in data [………].
MANDA
al Curatore di dare comunicazione a mezzo PEC a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o revocazione ex art. 206 CCII
DISPONE
che il curatore evidenzi che dalla ricezione di detta comunicazione decorrerà altresì il termine perentorio di quindici giorni per proporre reclamo ex art. 133 CCII contro il progetto di riparto.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
AVVISO via PEC.
[………]
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
La presente per comunicarVi che l’Ill.mo Signor Giudice Delegato ………, con decreto del ……… ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di riparto
[parziale/finale] che prevede il pagamento nella misura del ………% dei creditori ammessi al ……… ai sensi dell’art……….
Si dà avviso che nella Vostra qualità di creditori potrete proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla ricezione della presente e secondo le modalità previste dall’art. 133 CCII
Luogo, data ………
Il curatore ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
***
DECRETO DI ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIPARTIZIONE PARZIALE [FINALE]
Il Giudice Delegato,
visto il progetto di ripartizione parziale [finale] depositato in cancelleria in data [………];
rilevato che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o revocazione ex art. 206 ss. CCII, sono stati avvisati di tale deposito e che nessun reclamo è stato proposto avverso il progetto di riparo nel termine perentorio di quindici giorni;
visto l’art. 220 [232] CCII
STABILISCE
il piano di riparto in conformità al progetto di cui sopra, dichiarandolo esecutivo
MANDA
il Curatore ad eseguire i pagamenti previsti nel piano medesimo, autorizzando i relativi prelievi, secondo le seguenti modalità ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
G.D……….
Curatore ………
Sentenza del ………
***
RECLAMO AVVERSO IL PROGETTO DI RIPARTO EX ARTT. 133 e 220, C. 3, CCII
Ill.mo Signor Giudice Delegato
il sottoscritto ………, creditore della liquidazione giudiziale in epigrafe rappresentato e difeso dall’avv………. come da procura ………
PREMESSO
che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data [………];
che il proprio credito è stato ammesso allo stato passivo in via ……… [privilegiata - chirografaria] per l’importo di euro ………;
che è stato avvisato del deposito del progetto di riparto parziale [finale] mediante comunicazione del curatore pervenuta in data ………
che ha preso visione del progetto di ripartizione parziale [finale];
che il progetto di ripartizione va censurato nella parte in cui ………
………
………
PROPONE
reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII avverso il progetto di riparto depositato in data [………] e chiede che la S.V., sentite le parti, voglia con decreto modificare il provvedimento e attribuire al sottoscritto reclamante la somma di euro ………
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La graduazione dei crediti - II. Il progetto di ripartizione - III. La dichiarazione di esecutività.
I. La graduazione dei crediti
I.La graduazione dei crediti1 In sede di ripartizione dell’attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti e l’ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell’accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., restando altrimenti precluse, né possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto [C. I 13.4.2018, n. 9250; C. I 14.1.2016, n. 525; C. I 13.1.2010, n. 393]. In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato deve normalmente limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, impugnabile solo nelle forme previste dalla legge; può, tuttavia, procedere all’esclusione di un credito già ammesso al concorso laddove il curatore faccia valere un fatto estintivo dello stesso (nella specie, l’integrale soddisfazione del creditore intervenuta in sede extrafallimentare da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al giudicato endofallimentare [C. I 14.1.2016, n. 525, GCM 2016]. In tema di ripartizione dell’attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all’art. 96 l. fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva e all’esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria [C. III 7.7.2016, n. 13941; C. s.l. 1.4.2011, n. 7570, Fall 2011, 1318]. L’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all’attivo fallimentare. Deriva da quanto precede, pertanto, che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale [C. I 13.1.2021, n. 382, GD 2021, 8]. In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare non può essere dichiarata la compensazione tra un credito già accertato ed ammesso nello stato passivo del fallimento ed un credito vantato dalla società fallita che sia contestato o, comunque, non risulti ancora accertato secondo il procedimento previsto dall’art. 109 l. fall., giacché, per un verso, anche il credito - debito di massa controverso necessita della verificazione quale unico procedimento idoneo ad assicurare il principio della concorsualità mediante la partecipazione e il contraddittorio di tutti gli interessati, e, per altro verso, nell’ambito del piano di riparto non è possibile rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione, dovendo il giudice, in tale fase, limitarsi al controllo dell’esecuzione delle decisioni già assunte in sede di formazione dello stato passivo, della graduazione dei crediti e dell’ammontare delle somme da distribuire [C. I 5.5.2000, n. 5639, Fall 2001, 537]. In tema d’imposta di successione, l’art. 12, c. 1, lett. d), d.lgs. 31.10.1990, n. 346, ai fini dell’esclusione di un credito del de cuius dall’attivo ereditario fa riferimento ai “crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione”, non potendo più affermarsi, come invece consentiva il previgente art. 11, c. 1, l. 26.10.1972, n. 677, che non concorressero a formare l’imponibile anche i crediti di dubbia esigibilità; non è, pertanto, deducibile il credito ammesso al passivo fallimentare, per il quale non sia in corso una lite distributiva ex art. 110, u.c., l. fall., trattandosi di un credito giudizialmente accertato nell’an e nel quantum debeatur e solo di incerta riscossione [C. s.t. 8.4.2022, n. 11467; C. V 24.5.2013, n. 12937]. I creditori concorrenti che, ai sensi del comma 1 del novellato art. 110 l. fall., sarebbero postergati rispetto a quelli opponenti (non solo gli opponenti con diritto all’accantonamento specifico, ma anche gli opponenti tout court), qualora le somme da ripartire non siano sufficienti a pagare sia loro che gli opponenti, non hanno diritto al pagamento e possono ottenerlo solo prestando la fideiussione per la restituzione. Pertanto, con la formulazione del comma 1 dell’art. 110 l. fall., il legislatore ha voluto introdurre un obbligo di accantonamento (rectius divieto di distribuzione o accantonamento meramente contabile) in favore di coloro che abbiano anche soltanto un giudizio di opposizione in corso in primo grado e ciò a prescindere da ogni deliberazione circa la fondatezza o meno della loro pretesa [T. Modena 3.4.2017, DeJure 2017].
II. Il progetto di ripartizione
II.Il progetto di ripartizione1 In tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il relativo avviso di deposito, anche alla stregua dell’art. 110, c. 2, l. fall. nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5, deve essere comunicato, a pena di nullità, altresì ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, in quanto legittimati a presentare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, osservazioni all’anzidetto progetto [C. I 23.1.2013, n. 1523]. Poiché l’art. 110 l. fall. prevede che dell’avvenuto deposto del progetto di ripartizione debbano essere avvisati tutti i creditori, «compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98», devono ritenersi legittimati a proporre reclamo avverso il piano di riparto anche i creditori non ammessi al passivo che abbiano proposto opposizione [T. Venezia 22.1.2009, Fall 2010, 479; C. s.u. 26.9.2019, n. 24068]. In tema di legittimazione a proporre impugnazione avverso il progetto di riparto, deve ritenersi preferibile l’interpretazione della norma (combinato disposto degli artt. 110, c. 2, l. fall. e 36 l. fall.) che esclude dal novero dei soggetti legittimati i creditori tardivi sulla cui domanda il giudice non si sia ancora pronunciato al momento del deposito del progetto di riparto [T. Monza 19.7.2017, DeJure 2018]. Contro il provvedimento del Tribunale che dichiara tardivo, e quindi inammissibile, il reclamo contro un provvedimento del G.D. è proponibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. [C. I 12.10.1999, n. 11441, GComm 2001, II, 22]. Il decreto del Tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l. fall., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. [C. s.u. 26.9.2019 n. 24068, GD 2019].
III. La dichiarazione di esecutività
III.La dichiarazione di esecutività1 In tema di piano di riparto dell’attivo fallimentare, il decreto di esecutività dello stato passivo, determinando la misura del credito che può essere soddisfatta coattivamente, svolge la stessa funzione del titolo esecutivo giudiziale nell’esecuzione individuale. Ne consegue che anche l’interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo, come quella del titolo esecutivo giudiziale, si risolve nell’apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici e giuridici [C. I 20.1.2015, n. 892, GCM 2015]. In tema di fallimento, il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del piano ed il pagamento, in quanto l’ammissione del credito al passivo e l’inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito, né lo trasformano in un credito nei confronti della massa, con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa, ostandovi d’altronde sia la disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 l. fall., sia, per gli interessi moratori, il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie [C. VI 29.10.2020, n. 23838; C. I 2.4.2010, n. 8185, Fall 2010, 1331]. In tema di IVA, l’art. 6-bis, c. 1, lett. c), d.l. 29.9.1997, n. 328 (introdotto dalla legge di conversione 29.11.1997, n. 410, e modificato dall’art. 20, c. 1, lett. c), l. 18.2.1999, n. 28), il quale, per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, esclude l’applicabilità di sanzioni ed interessi, a condizione che l’imposta dovuta venga versata in unica soluzione entro trenta giorni dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto, trova applicazione anche alle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore di tale agevolazione, non fosse stato ancora emesso l’ordine di distribuzione delle somme, ivi comprese quelle per le quali alla predetta data non fosse ancora intervenuta l’approvazione del piano di riparto [C. V 16.7.2008, n. 19554]. L’esercizio del diritto di credito nell’ambito della procedura fallimentare non si esaurisce con il momento dell’accertamento, ma - avendo il fallimento lo scopo di liquidare l’intero patrimonio del debitore fallito per soddisfare il ceto creditorio - richiede di passare dalla fase dell’accertamento del passivo che, se non sorgono contestazioni, si conclude con il decreto con cui il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo, all’ulteriore fase di ripartizione dell’attivo che inizia con la predisposizione di piani di riparto provvisori da effettuarsi ogni due mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo [C. I 13.4.2005, n. 76664, GD 2005, 74].
2 In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l. fall., sia il reclamo ex art. 36 l. fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l. fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione, potendo il difetto di integrazione del contraddittorio essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo [C. I 20.1.2021, n. 977, GCM 2021; C. s.u 26.9.2019, n. 24068, GD 2019]. È applicabile anche nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio, e in quelli di impugnazione del piano di riparto dell’attivo il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non abbia provveduto a rimettere la causa al primo giudice, resta viziato ai sensi dell’art. 354, c. 1, c.p.c., l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse e il con seguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, c. 3, c.p.c., [C. s.u. 26.9.2019, n. 24068, GD 2019]. Non è reclamabile davanti al tribunale ai sensi dell’art. 26 l. fall. il decreto del giudice delegato che abbia ordinato il deposito del piano di riparto in cancelleria senza apportarvi alcuna modificazione, dovendo essere il progetto di ripartizione direttamente impugnato dinnanzi al giudice delegato ai sensi dell’art. 36 l. fall. [T. Sulmona 24.6.2009, Fall 2010, 478].