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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

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    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    221. Ordine di distribuzione delle somme

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    [1] Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

    a) per il pagamento dei crediti prededucibili;

    b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

    c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;

    d) per il pagamento dei crediti postergati.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’ordine di distribuzione delle somme.

    I. L’ordine di distribuzione delle somme

    I.L’ordine di distribuzione delle somme

    1 L’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, l’art. 221 stabilisce che i debiti della massa usufruiscono di una prelazione procedurale avendo priorità su tutti gli altri con un carattere assoluto, mentre ai crediti con prelazione è attribuito un privilegio sostanziale che deriva dalla natura del credito, credito che, in deroga alla par condicio creditorum, è preferito ai crediti concorrenti. Da tutto ciò ne consegue che la prededuzione prevale su tutti i crediti privilegiati anche nell’ipotesi di privilegio con diritto di ritenzione.

    2 I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, con il rispetto delle eventuali cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento; interessi che non hanno natura moratoria visto che nella liquidazione giudiziale non è configurabile alcuna mora debendi, non potendo essere imputato alcun ritardo al debitore per la disciplina di cui all’art. 144 CCII ed al curatore, il quale è tenuto al rispetto dei tempi di liquidazione e dei piani di riparto. Per tale motivo, appare più rispondente ai principi concorsuali inquadrare gli interessi riconosciuti ai creditori prededucibili nell’ambito di quelli di cui all’art. 1282 c.c., sì da attribuire loro la natura di interessi corrispettivi, quale accessorio alla normale produttività del denaro, senza che occorra alcun adempimento ai fini della loro esigibilità.

    3 Una volta soddisfatti questi, valgono le regole della graduazione: l’art. 221, c. 1, CCII si limita a stabilire che vanno prima pagati i crediti con prelazione e poi i creditori chirografari. Pur in assenza di un rinvio formale, le regole da invocare sono quelle del codice civile e più precisamente, l’art. 2748 c.c. (norma che disciplina il concorso fra creditori pignoratizi, ipotecari e privilegiati) e gli artt. 2777-2780 c.c. (norme che stabiliscono l’ordine dei privilegi).

    4 L’ordine delle cause di prelazione è tassativo ed esclusivo il che significa che può essere pagato il credito munito di un rango inferiore solo se è interamente soddisfatto il credito di rango superiore; nella liquidazione giudiziale, infatti, l’unica regola da applicare, diversamente dal concordato preventivo, è l’absolute priority rule.

    5 Una volta terminato il pagamento dei creditori privilegiati, si passa al soddisfacimento dei creditori chirografari; in questo caso se non ci sono risorse per pagarli tutti, i crediti di questa natura vanno soddisfatti percentualmente. Il trattamento previsto per i creditori chirografari si estende anche ai creditori privilegiati speciali, pignoratizi ed ipotecari per i quali risulti insufficiente la garanzia sul bene. Per la parte non soddisfatta sul bene sul quale insiste la causa di prelazione, il creditore è parificato al creditore chirografario.

    6 Una volta interamente soddisfatti i creditori chirografari si passa alla categoria dei creditori postergati. Sono creditori chirografari che vanno soddisfatti solo se residua un attivo dopo il pagamento dell’intero ceto chirografario (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.).

    7 Quando l’attivo liquidato consente di pagare tutti i creditori, il residuo compete al debitore (o ai soci se si tratta di liquidazione giudiziale di società).

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. L’ordine di distribuzione delle somme: i crediti prededucibili - II. I crediti privilegiati - III. I crediti chirografari.

    I. L’ordine di distribuzione delle somme: i crediti prededucibili

    I.L’ordine di distribuzione delle somme: i crediti prededucibili

    1 Nelle procedure concorsuali, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum, riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l’esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione [C. I 5.5.2022, n. 14181, GD 2022, 30; C. I 11.6.2019, n. 15724, GCM 2019]. In tema di prededuzione in sede fallimentare, l’art. 111, c. 2, l. fall. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali individuandoli dunque sulla base di un doppio criterio, cronologico e teleologico. Ciò posto, non è comunque sufficiente che un credito sorga durante la pendenza della procedura concorsuale, dovendo il professionista fornire la prova di adeguatezza finalistica dell’attività espletata rispetto ai compiti della procedura [C. VI 10.8.2021, n. 22604, D&G 2021]. La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69-bis l. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale; tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell’altro che al primo sia conseguito [C. I 11.6.2019, n. 15724, BBTC 2021]. In tema di fallimento, l’art. 88, c. 2, l. fall. impone al curatore, in presenza di immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, l’onere di notifica di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri. Pertanto, l’inosservanza di tale onere - rientrante nella gestione fallimentare - trasferisce al curatore l’obbligo di provvedere al pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà della società fallita (ma dei quali la curatela ha la disponibilità) finché la predetta annotazione non venga eseguita, atteso che, ai sensi dell’art. 5, c. 31 ss., d.l. 30.12.1982, n. 953 (convertito nella l. 28.2.1983, n. 53), il tributo in esame è dovuto per il solo fatto e finché il veicolo risulti iscritto presso il PRA, e che, in base all’art. 19 del d.l. medesimo, la perdita di possesso del veicolo per fatto del terzo, o la sua indisponibilità in conseguenza di provvedimento dell’autorità giudiziaria o della P.A., fanno venir meno l’obbligo di pagamento per i periodi d’imposta successivi alla data di annotazione di tale evento [C. I 9.9.2004, n. 18194; T. Crotone 25.3.2019, n. 395, DeJure]. In tema di INVIM decennale, anche la società fallita rientra tra i soggetti cui si applica tale tributo, e, dunque, in caso di maturazione del predetto decennio nel corso del fallimento, subentrando la procedura nei rapporti del fallito, e quindi per gli immobili acquisiti all’attivo, il relativo tributo va pagato in prededuzione, dovendosi ritenere incluso, ai sensi dell’art. 111 l. fall., tra quelli contratti per l’amministrazione del fallimento [C. I 21.10.2010, n. 21643]. Poiché l’avvenuta bonifica di immobili acquisiti alla massa fallimentare arreca un vantaggio a quest’ultima, escludendo che tali cespiti, in sede di liquidazione dell’attivo, vengano alienati gravati dall’onere reale di cui all’art. 17, c. 10, d.lgs. 5.2.1997, n. 22, il credito per i corrispondenti costi si qualifica come prededucibile, sussistendone il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, oggi menzionato dall’art. 111 l. fall. [C. I 7.3.2013, n. 5705]. Ai sensi dell’art. 80 l. fall. la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, ove non eserciti il recesso, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all’apertura del fallimento medesimo, esponendolo, in caso d’inosservanza, ai comuni effetti dell’inadempimento [C. App. Bari 16.12.2020, n. 2176, DeJure], ne consegue che i crediti del locatore vanno soddisfatti in prededuzione, ma in ogni caso accertati in sede concorsuale secondo le modalità stabilite dagli artt. 93 ss. l. fall., a tale procedura essendo assoggettati anche i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, da soddisfarsi con priorità rispetto a quelli “concorsuali” ex art. 111, c. 1, l. fall. [C. I 26.8.2004, n. 17000, GD 2004, 74]. L’avvocato che abbia assistito il fallimento in sede giudiziale e che intenda conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali in sede fallimentare, deve farne richiesta al giudice delegato, che provvede con decreto ai sensi dell’art. 25, n. 7, l. fall., disponendo il pagamento in prededuzione dalla massa. Se il credito non gli viene riconosciuto in tutto o in parte, oltre al reclamo al Tribunale fallimentare, può servirsi dei normali mezzi riconosciutigli dall’ordinamento [C. II 29.1.2003, n. 1309, Fall 2003, 1285]. Il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell’art. 111, c. 2, l. fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall’art. 182-quater l. fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la l. n. 122/2010 [C. I 21.4.2016, n. 8091; C. I 8.4.2013, n. 8533]. Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile se la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura [C. I 30.6.2022, n. 20949, DeJure 2022]. Il credito del professionista che abbia funto da advisor legale nella predisposizione della domanda di concordato preventivo rientra tra i crediti “funzionali” rispetto a quest’ultima procedura e come tale va soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, c. 2, l. fall. [C. VI 11.12.2019, n. 32417, D&G 2019] I crediti per le prestazioni rese in favore dell’imprenditore per la presentazione della domanda di concordato preventivo sono prededucibili, anche se la proposta di concordato è stata dichiarata inammissibile [C. VI 28.1.2021, n. 1961, FI 2021, 871]. In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione c.d. funzionale ex art. 111, c. 2, l. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d’inammissibilità pronunciato ai sensi dell’art. 162, c. 2, l. fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato [C. 15.1.2021, n. 639, GCM 2021]. In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore per resistere in giudizio nei procedimenti di risoluzione del concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento non gode della prededuzione c.d. funzionale ex art. 111, c. 2, l. fall., ponendosi detta attività - in ogni caso di denunciato difetto genetico o funzionale della causa concordataria - in contrasto con l’interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenza [C. 10.8.2021, n. 22604, GCM 2021]. Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell’art. 111, c. 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182-quater, c. 4, l. fall., a opera del d.l. 22.6.2012, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 7.8.2012, n. 134 [C. VI 20.9.2021, n. 25313, GD 2021; C. I 28.6.2019, n. 17596, GCM 2019]. I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, sono in astratto prededucibili nel successivo fallimento, per espressa disposizione di legge, anche quando vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende soltanto dalla mancanza di discontinuità dell’insolvenza. [C. I 29.5.2019, n. 14713, GCM 2019]. Le spese legali sostenute dal creditore instante per il fallimento, in quanto documentate nel loro effettivo esborso, sono da ammettersi al passivo fallimentare in prededuzione ma con collocazione in via chirografaria, non potendosi attribuire alle stesse nemmeno il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, poiché si tratta di prestazioni rese non in favore del fallito ma di un suo creditore [T. Terni 22.3.2012, DF 2012, II, 575]. In sede di accertamento del passivo fallimentare non è prededucibile il credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta a esclusivo vantaggio del debitore. Analoga conclusione vale per le prestazioni rese nel procedimento prefallimentare, poiché, ai fini della maturazione delle competenze professionali, rileva il momento in cui le attività sono state condotte a termine, da individuarsi nel momento in cui il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza, fermo restando che, in caso di impugnazione, si deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza [C. I 24.2.2021, n. 4932, GD 2021, 23]. In tema di formazione dello stato passivo, le spese per la notificazione della cartella esattoriale, ove questa sia avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente, non possono gravare sulla procedura concorsuale apertasi a suo carico, né, a maggior ragione, sono prededucibili, trattandosi di attività non necessaria ai fini dell’ammissione al passivo del relativo credito [C. s.t. 30.9.2015, n. 19430] e dovendo trovare applicazione la normativa di cui alla legge fallimentare, senza che possano rilevare, a tal fine, le disposizioni che regolano i rapporti tra l’ente creditore ed il concessionario [C. I 15.3.2013, n. 6646]. In caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale come tutti gli altri, nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell’ordine delle cause di prelazione, non essendo il suo credito espressamente qualificato prededucibile da una norma di legge, né potendosi considerare sorto in funzione della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 111, c. 2, l. fall.; invero, il meccanismo ex art. 118, c. 3, d.lgs. n. 163/2006 - riguardante la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest’ultimo al subappaltatore - deve ritenersi, alla luce della successiva evoluzione della normativa di settore, calibrato sull’ipotesi di un rapporto di appalto in corso con un’impresa “in bonis”, in funzione dell’interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell’opera, nonché al controllo della sua corretta esecuzione, e solo indirettamente a tutela anche del subappaltatore, quale contraente “debole”, sicché detto meccanismo non ha ragion d’essere nel momento in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto di opera pubblica si scioglie [C. I 21.12.2018, n. 33350, GCM 2019; T. Torino 22.12.2020, n. 4678, DeJure 2021; T. Milano 4.2.2020, n. 952, DeJure 2020]. In caso di contratto d’affitto d’azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell’affittante, quando il curatore abbia esercitato il suo diritto di recesso ex art. 79 l. fall., il credito restitutorio vantato dall’affittuario per i canoni pagati anticipatamente, prima dell’apertura del concorso, non è prededucibile, essendo insufficiente che il credito sia sorto durante la procedura, poiché anche la genesi della relativa obbligazione deve intervenire in un periodo successivo alla sua apertura. [C. I 10.10.2019, n. 25470, GCM 2019].

    2 Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 l. fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio [C. I 5.3.2012, n. 3402, Fall 2013, 123]. I crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore, attesane la predicabilità in termini di “costi” della procedura, sono assimilabili a quelli relativi all’amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell’esercizio dell’impresa (ai crediti, cioè, cosiddetti “di massa”, per i quali deve ritenersi consentita, in caso di mancata contestazione, l’adozione dello strumento del decreto de plano del giudice delegato ex art. 26 l. fall., senza necessità di ricorrere al subprocedimento dell’ammissione allo stato passivo di cui agli art. 93 ss. stessa legge), con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, in subiecta materia, del tribunale fallimentare [C. I 18.11.2010, n. 23353; C. I 11.11.1998, n. 11379, Fall 1999, 635; T. Cosenza 22.4.2021, n. 916, DeJure]. In tema di fallimento, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, ancorché il contratto di affitto del complesso aziendale sia cessato in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale verso la concedente e il relativo credito risarcitorio, commisurato all’entità dei canoni convenuti, va riconosciuto in prededuzione ex art. 111, n. 1, l. fall. [C. I 7.6.2022, n. 18289, GCM 2022]. In caso di danni subiti da un immobile acquistato all’incanto in sede di esecuzione individuale e rimasto privo di custodia tra l’aggiudicazione e la consegna, della relativa obbligazione risarcitoria risponde la massa, dovendosi pertanto ammettere il relativo credito, ove insinuato al passivo, tra quelli prededucibili ex art. 111, n. 1, l. fall. [C. I 8.5.2009, n. 10599, S 2009, 1103]. Nel caso in cui i beni mobili oggetto di vendita in sede fallimentare risultino affetti da vizi redibitori, non è configurabile la garanzia prevista dall’art. 1490 c.c. neppure se la vendita abbia avuto luogo ad offerte private, ma solo una responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati ed alla vendita degli stessi nell’ambito della procedura concorsuale, e dunque un’obbligazione risarcitoria che, in quanto correlata al compimento di atti tipici rientranti nelle attribuzioni del curatore, non è posta a carico di quest’ultimo come persona fisica, ma a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate dall’art. 111, n. 1, l. fall. [C. I 10.12.2008, n. 28984, Fall 2009, 1001; C. App. Bari 22.9.2021, n. 1637, DeJure].

    3 In tema di riparto nelle procedure concorsuali, in caso di concorso di più crediti egualmente ammessi in prededuzione - nella specie, l’uno, relativo al trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, riconosciuto per tale qualità ai sensi dell’equiparazione ai debiti d’impresa così disposta dall’art. 4, d.l. n. 414/1981 (conv. nella l. n. 544/1981) e gli altri, in capo all’INPS, gestore del Fondo di garanzia, a titolo di surroga per avere tale ente direttamente pagato altri lavoratori della medesima impresa, come consentito dall’art. 2, l. n. 297/1982 e solo dall’entrata in vigore di tale legge, quanto al medesimo T.f.r. non percepito - e qualora non risulti una completa capienza dell’attivo, non potendo tali debiti essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trova applicazione la comune regola del riparto pro quota e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito, secondo un principio già nel sistema e che la disciplina dell’art. 111-bis l. fall., non applicabile ratione temporis, ha indicato come criterio ermeneutico di riferimento [C. I 3.3.2011, n. 5141, Fall 2011, 1367]. In tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore [T. Milano 18.10.2018, DeJure], ottenuta ponendo a confronto l’attività svolta nell’interesse generale e quella esercitata nell’interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all’accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un’esatta valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell’utilità di tali spese per il creditore garantito [C. I 12.5.2010, n. 11500, Fall 2010, 1271; C. App. Venezia 18.5.2017, n. 1075, DeJure].

    II. I crediti privilegiati

    II.I crediti privilegiati

    1 È inammissibile, in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 2748, c. 2, 2776 e 2777 c.c., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti di lavoro (subordinato e autonomo) previsti dall’art. 2751-bis, nn. 1 e 2, una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, in riferimento all’art. 36 Cost. [C. Cost. 18.6.1991, n. 287, DF 1991, II, 889]. Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito, sia stato ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata e abbia emesso la fattura per il relativo compenso a seguito del pagamento ricevuto in esecuzione di un riparto parziale non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell’art. 111, c. 1, l. fall., in quanto la disposizione dell’art. 6, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo, ma individua solo il momento in cui l’operazione è assoggettabile a imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio) [C. I 3.12.2018, n. 31188, D&G, 2018; C. I 11.4.2011, n. 8222, DF 2011, II, 441; C. I 12.6.2008, n. 15690, GI 2009, 244; T. Padova 2.1.2019, DeJure 2019]. Costituisce circostanza sufficiente, affinché la garanzia dell’ipoteca giovi al creditore, che questi abbia richiesto e ottenuto l’ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l’iscrizione ipotecaria abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura. Infatti il mancato rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, alla scadenza del ventennio, non può costituire ragione per la degradazione al chirografo del credito nel frattempo ammesso al passivo in privilegio, oltre che per l’intangibilità dello stato passivo, anche perché tale omissione non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, avendo rilevanza ai soli fini pubblicitari e non sostanziali [T. Mantova 2.2.2018, DeJure 2018].

    III. I creditori chirografari

    III.I creditori chirografari

    1 Il creditore che vede il suo credito ammesso come chirografo in sede di verificazione dello stato passivo, senza alcuna specifica connotazione che comporti la cosiddetta postergazione, è posto sullo stesso piano degli altri creditori chirografari ed in sede di riparto non potrà che concorrere con questi nella distribuzione dell’attivo residuato al pagamento delle spese e dei crediti di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 111 l. fall. La postergazione costituisce una connotazione del credito, che va accertata in sede di verifica dello stato passivo ed opposta con il ricorso di cui all’art. 98 l. fall. [C. I 22.3.2000, n. 3363, Fall 2001, 204]. L’art. 111 l. fall., nello stabilire l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, colloca al primo posto il pagamento delle spese e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento. Tali spese costituiscono crediti non concorsuali e vanno quindi soddisfatti con prededuzione prima della ripartizione dell’attivo fra i creditori concorsuali siano essi privilegiati o chirografari. Tuttavia, la prededuzione ex art. 111 non incide ugualmente su tutti i beni alienati, perché ove si tratti di beni gravati da garanzie reali speciali, le spese generali di amministrazione rilevano nei soli limiti in cui esse si ricolleghino all’amministrazione e alla liquidazione di detti beni, ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte all’incremento dei beni stessi o a specifica utilità dei relativi creditori garantiti [C. I 20.8.1997, n. 7756, Fall 1998, 585; C. I 2.2.2006, n. 2329].

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