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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

222. Disciplina dei crediti prededucibili

[1] I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 124.

[2] I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell’articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

[3] I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

[4] Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Le categorie dei crediti cc.dd. prededucibili - II. La collocazione all’interno del piano di riparto.

I. Le categorie dei crediti cc.dd. prededucibili

I.Le categorie dei crediti cc.dd. prededucibili

1 In linea di massima i crediti in prededuzione possono essere scomposti in tre categorie. La prima categoria è costituita dai crediti qualificati come prededucibili da una specifica disposizione di legge. La seconda categoria di crediti prededucibili prevista dalla disposizione dell’art. 6 CCII fa riferimento ai crediti dei professionisti per attività svolte ai fini dell’accesso agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, quando il procedimento è stato aperto od omologato e comunque entro il limite del 75% della misura del credito. La terza categoria deriva da atti legalmente compiuti nell’ambito della procedura per la gestione dell’impresa o per i costi degli organi della procedura.

2 Deve trattarsi di debiti geneticamente riferibili all’attività, non necessariamente negoziale, del curatore e degli altri organi preposti alla liquidazione giudiziale. Debiti, quindi, aventi origine anche in attività dalle quali non derivi alcun vantaggio per i creditori.

3 All’interno di tale categoria è possibile distinguere tra spese e debiti. Le prime sono relative alle spese contratte dal curatore per la gestione (strutturali, giudiziali o fiscali); vi sono poi le spese sostenute da terzi nell’interesse della massa, quali a titolo esemplificativo le spese per atti conservativi del patrimonio, le spese sostenute dal creditore istante, in caso di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.

4 Per quanto riguarda i debiti, tali passività possono suddividersi in debiti assunti durante l’esercizio provvisorio, debiti sorti in pendenza di precedente procedura concorsuale minore, cui è seguita la liquidazione giudiziale, o ancora, debiti conseguenti a rapporti negoziali posti in essere dal curatore o rapporti negoziali pregressi in cui il curatore è subentrato. In questa categoria possono essere incluse le obbligazioni derivanti da atto illecito del curatore, la gestione di affari, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa.

II. La collocazione all’interno del piano riparto

II.La collocazione all’interno del piano riparto

1 Il legislatore ha accolto il principio generale secondo il quale i crediti prededucibili devono trovare collocazione all’interno del piano di riparto ad eccezione delle ipotesi in cui siano liquidi, esigibili e non contestati e che vi sia una capienza sufficiente a soddisfarli. I crediti in prededuzione vanno inclusi nei riparti perché in linea di principio sono assoggettati alla regola del concorso formale e al procedimento di formazione dello stato passivo.

2 I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all’art. 151 CCII in relazione all’art. 201 CCII e, laddove sorti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo, ex art. 208 CCII.

3 L’insinuazione al passivo dei crediti prededucibili non si rende, tuttavia, necessaria in ogni caso, visto che alla stessa l’art. 222 CCII permette di derogare in due ipotesi al ricorrere delle quali i crediti prededucibili possono partecipare al concorso senza dover subire alcuna verifica. Non è necessaria l’insinuazione al passivo per i crediti non contestati per collocazione ed ammontare (anche relativi all’esercizio provvisorio), ivi compresi tutti quelli sorti nel corso della liquidazione giudiziale purché l’attivo sia presumibilmente sufficiente al soddisfacimento di tutti i titolari di tali crediti e risultino liquidi ed esigibili. In questo caso il credito può essere soddisfatto in corso di procedura e al di fuori dal piano di riparto. Cfr. [F676]. Viceversa laddove l’attivo sia insufficiente, ma egualmente il credito non sia contestato, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità conformemente all’ordine assegnato dalla legge ed in tal caso non si prescinde dal riparto, pur se si prescinde dalla formazione dello stato passivo.

4 Per i crediti sorti a seguito di decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di prestare opera a favore della procedura, il procedimento di accertamento è quello di cui all’art. 124 CCII. In questo caso il legislatore ha ritenuto di valorizzare il profilo impugnatorio rispetto al decreto di liquidazione del giudice delegato.

B) Frmule

B)Frmule
F676
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL COMITATO DEI CREDITORI PER IL PAGAMENTO DI UN CREDITO PREDEDUCIBILE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

Al Comitato dei creditori della liquidazione giudiziale………

Il sottoscritto ………, nella qualità di curatore del ………

PREMESSO

- che in data ………, lo scrivente ha nominato, l’avv………. con il compito di promuovere una causa nei confronti di ………, avente ad oggetto ………;

- che il Giudice delegato - su proposta del curatore - ha liquidato al suddetto avvocato un compenso dell’importo di ………;

- che il compenso così stabilito non è oggetto di contestazione ed il credito è liquido ed esigibile;

- che l’attivo della procedura è tale da consentire presumibilmente - come desumibile dal prospetto allegato - il pagamento di tutti i crediti in prededuzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

Lo scrivente chiede al comitato dei creditori di essere autorizzato al pagamento mediante emissione di mandato ex art. 131 CCII da parte del Giudice delegato.

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. La soddisfazione dei crediti prededucibili.

I. La soddisfazione dei crediti prededucibili

I.La soddisfazione dei crediti prededucibili

1 I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare non contestati per collocazione e ammontare di cui all’art. 111-bis, c. 1, l. fall. esclusi dall’accertamento con le modalità di cui al capo V della legge fallimentare, non debbono essere insinuati al passivo nel termine di decadenza previsto dall’art. 101, c. 1 e 4, e neppure nel limite temporale di un anno, individuato in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione e sulla scorta dei principi costituzionali di cui all’art. 3 Cost. e all’art. 24 Cost., decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare [C. I 15.11.2021, n. 34435, D&G 2021]. La ammissione del credito al passivo della procedura involge un’indagine sull’esistenza del credito dell’istante nei confronti del fallito, da compiersi secondo i generali criteri civilistici. La collocazione del credito in prededuzione richiede, invece, un’analisi in merito al ricorrere dei presupposti perché il credito, ove riconosciuto esistente, possa essere soddisfatto con la precedenza processuale riconosciuta dall’art. 111-bis l. fall. La differenza ontologica dei differenti profili impone un’inevitabile conseguenzialità nell’analisi dei piani interessati dalla domanda in discorso, giacché la questione della precedenza processuale nella soddisfazione acquisisce attualità e rilievo se e nella misura in cui il credito venga riconosciuto esistente ed ammesso nel novero del passivo. Il che significa, in altri termini, che la questione della prededuzione non può essere anteposta o sovrapposta all’indagine sull’adempimento, così come è del tutto inutile indugiare sulla stessa, una volta che il credito risulti insussistente [C. I 7.6.2021, n. 15805, GD 2021]. L’accertamento dei crediti prededucibili vantati nei confronti della massa è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 93 ss. l. fall., sicché anche il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto esclusivamente in sede fallimentare, deponendo in tal senso l’art. 111-bis, c. 1, l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, il quale assoggetta espressamente alle modalità previste per l’accertamento del passivo i crediti prededucibili, con esclusione soltanto di quelli non contestati, per collocazione e ammontare, nonché di quelli sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 25 l. fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, evidenziando che la prededucibilità del credito opposto in compensazione al fallimento, derivante da una sentenza ex art. 2932 c.c. emessa in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, era stato oggetto di contestazione da parte del curatore) [C. VI 10.2.2016, n. 2694, GCM 2016]. I crediti risarcitori derivanti da fatto colposo del curatore, attesane la predicabilità in termini di “costi” della procedura, sono assimilabili a quelli relativi all’amministrazione del fallimento ed alla continuazione dell’esercizio dell’impresa (ai crediti, cioè, cosiddetti “di massa”, per i quali deve ritenersi consentita, in caso di mancata contestazione, l’adozione dello strumento del decreto “de plano” del giudice delegato ex art. 26 l. fall., senza necessità di ricorrere al subprocedimento dell’ammissione allo stato passivo di cui agli artt. 93 ss. stessa legge), con la conseguenza che la relativa domanda giudiziale, se avanzata in via ordinaria, va dichiarata improponibile, attesa la competenza esclusiva, in “subiecta materia”, del tribunale fallimentare [C. I 11.11.1998, n. 11379, Fall 1999, 635]. Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. l. fall.; la previsione di un’unica sede concorsuale per l’accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all’accertamento dei crediti e l’inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l’improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie [C. I 29.1.2002, n. 1065, DF 2003, II, 161; in senso conforme C. I 15.1.2003, n. 515, Fall 2003, 1282]. La circostanza che nella proposta di concordato preventivo una determinata passività sia stata prospettata come prededucibile non comporta che, in caso di fallimento, il relativo credito mantenga tale natura ove il giudice delegato, investito ex art. 111-bis l. fall., valuti l’insussistenza del requisito della “inerenza necessaria”, requisito che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededuzione [T. Prato 14.6.2012]. L’art. 111-bis, c. 1, r.d. n. 267/1942 introdotto dalla novella del d.lgs. n. 5/2006 - norma inapplicabile ratione temporis nella vicenda in oggetto - mentre conferma la necessità di ricorrere al procedimento di verifica dei crediti per quelli prededucibili che risultino comunque contestati, in relazione ai compensi spettanti agli incaricati del curatore, prevede oggi espressamente, per il caso di contestazione, che la liquidazione degli importi spettanti ai detti incaricati avvenga con il procedimento di cui all’art. 26 l. fall., cioè tramite reclamo al collegio, cui ancora oggi sono legittimati, oltre naturalmente al curatore e al professionista cui si riferisce la liquidazione, il fallito e qualunque altro interessato [C. I 24.6.2016, n. 13173, D&G 2016].

2 L’art. 111 l. fall., nello stabilire l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, colloca al primo posto il pagamento delle spese e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento. Tali spese costituiscono crediti non concorsuali e vanno quindi soddisfatti con prededuzione prima della ripartizione dell’attivo fra i creditori concorsuali siano essi privilegiati o chirografari. Tuttavia, la prededuzione ex art. 111 non incide ugualmente su tutti i beni alienati, perché ove si tratti di beni gravati da garanzie reali speciali, le spese generali di amministrazione rilevano nei soli limiti in cui esse si ricolleghino all’amministrazione e alla liquidazione di detti beni, ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte all’incremento dei beni stessi o a specifica utilità dei relativi creditori garantiti [C. I 20.8.1997, n. 7756, Fall 1998, 585]. La prededucibilità, ex art. 111, c. 1, n. 1, l. fall., delle spese relative alla procedura fallimentare, non incide nella stessa misura sulla totalità dell’attivo, dovendo il suo effetto essere limitato, per i beni oggetto di garanzie reali speciali, ai soli oneri correlati all’amministrazione ed alla liquidazione di detti beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all’incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità per i creditori garantiti [C. I 10.5.1999, n. 4626, Fall 2000, 624]. Nel predisporre il piano di riparto, parziale o finale, il curatore è tenuto ai sensi dell’art. 111 l. fall. all’applicazione delle norme relative alla graduazione e collocazione dei crediti secondo le cause legittime di prelazione così come accertate in sede di verifica e all’applicazione delle norme relative ai crediti prededucibili o al concorso degli stessi con altri crediti. L’art. 111-bis, c. 2, l. fall., come rivolto alle sole prededuzioni specifiche, e non generali, che, quindi, non possono intaccare il ricavato di altri beni oggetto di pegno ed ipoteca - per una elencazione esemplificativa, IMU, spese condominiali, compenso del legale per l’intervento in un procedimento esecutivo, che non possono essere pagati con quanto ricavato dalla vendita di altri beni a garanzia ma solo con l’attivo ricavato dalla vendita degli specifici beni cui è stata rivolta la prestazione. Al contrario, i debiti prededucibili generali, e non specifici, potrebbero essere pagati andando ad intaccare anche la massa immobiliare gravata da garanzie reali, in base al criterio proporzionale. Pertanto, il riparto deve essere effettuato, con riferimento ai crediti prededucibili generali, in conformità a tale criterio di proporzionalità e non al criterio della utilità [T. Trapani 27.12.2019, RG 2020]. Ai sensi dell’art. 111 e dell’art. 111-bis l. fall. i creditori prededucibili devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto a tutti gli altri creditori con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare non gravato da garanzie reali, nel rispetto del criterio proporzionale, mentre il ricavato della vendita dei beni muniti di garanzia reale è destinato ai creditori garantiti ed è acquisito alla massa fallimentare soltanto de residuo. Qualora l’attivo fallimentare fosse costituito esclusivamente o quasi esclusivamente da un immobile gravato da garanzia reale, sarà il creditore ipotecario a “sopportare” pressoché integralmente tutte le spese speciali e generali sorte nel corso della procedura. In tale ipotesi, la prededucibilità è limitata alle sole spese correlate all’amministrazione ed alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all’incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità ai creditori garantiti [T. Massa 6.10.2017, Ilfallimentarista.it 2017]. In tema di riparto nelle procedure concorsuali, in caso di concorso di più crediti egualmente ammessi in prededuzione - nella specie, l’uno, relativo al trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, riconosciuto per tale qualità ai sensi dell’equiparazione ai debiti d’impresa così disposta dall’art. 4, d.l. n. 414/1981 (conv. nella l. n. 544/1981) e gli altri, in capo all’INPS, gestore del Fondo di garanzia, a titolo di surroga per avere tale ente direttamente pagato altri lavoratori della medesima impresa, come consentito dall’art. 2, l. n. 297/1982 e solo dall’entrata in vigore di tale legge, quanto al medesimo T.f.r. non percepito - e qualora non risulti una completa capienza dell’attivo, non potendo tali debiti essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trova applicazione la comune regola del riparto pro quota e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito, secondo un principio già nel sistema e che la disciplina dell’art. 111-bis l. fall., non applicabile ratione temporis, ha indicato come criterio ermeneutico di riferimento [C. I 3.3.2011, n. 5141, Fall 2011, 1367]. In tema di liquidazione del compenso al professionista legale incaricato da parte degli organi della procedura fallimentare, sussistono la competenza esclusiva del giudice delegato, tenuto ai sensi dell’art. 25, n. 7, l. fall. a provvedere sull’istanza in ogni caso ed anche se vi sia insufficienza di attivo ed il diritto soggettivo del creditore alla determinazione del suo credito, certo e liquido, pur se esigibile solo al momento in cui vi sia disponibilità dell’attivo, ove ricorrano le diverse condizioni per il decreto di prelevamento dello stesso giudice delegato ex art. 111, c. 1, l. fall.; non si applica invero al caso di specie la disciplina endoconcorsuale dell’accertamento del passivo, pur riservata anche dall’art. 111-bis introdotto dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5 in sede di riforma fallimentare ai crediti prededucibili, in quanto il predetto credito, benché di massa, risulta essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento [C. I 13.7.2007, n. 15671, Fall 2008, 655]. Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, a fronte della contestazione del curatore circa l’ammontare del credito vantato, abbia respinto la richiesta di pagamento in prededuzione ex art. 111-bis, c. 3, l. fall., non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di statuizione che, in quanto meramente ricognitiva del difetto dei presupposti per il pagamento invocato, non decide in via definitiva sul diritto del creditore [C. I 23.2.2016, n. 3483, GCM 2016].

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