[1] Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto. Si applica l’articolo 208, comma 3.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il regime dei crediti ammessi in via tardiva
I.Il regime dei crediti ammessi in via tardiva1 Il creditore ammesso in via tardiva sconta il ritardo non potendo partecipare alle distribuzioni che sono avvenute prima della sua ammissione. A questa regola corrispondono due deroghe: (i) hanno diritto ad essere interamente soddisfatti i creditori tardivi con prelazione (la ragione sta nel fatto che vale il principio per cui il diritto di garanzia viene meno solo per effetto della c.d. «purgazione» e non può vanificarsi in altro modo); (ii) hanno diritto a recuperare anche la porzione di credito non soddisfatta nei precedenti riparti i creditori tardivi per i quali si sia accertato che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile; la non imputabilità del ritardo deve essere accertata nel provvedimento con il quale il credito viene tardivamente ammesso al passivo e non nella sede del riparto che non ha contenuto cognitivo.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La sorte dell’insinuazione tardiva del credito
I.La sorte dell’insinuazione tardiva del credito1 Il principio di cui all’art. 112 l. fall., che esclude il creditore tardivo dai riparti anteriori non solo alla sua domanda di insinuazione ma anche all’ammissione al passivo del suo credito, comporta che il detto creditore assume su di sé il doppio rischio della tardività della domanda e della durata del processo tardivamente iniziato, processo che non blocca i riparti parziali o finali verificatisi nel corso della sua pendenza [C. I 19.2.1999, n. 1391, Fall 1999, 8]. Non è censurabile e non è pertanto fonte di responsabilità il comportamento del curatore il quale, in pendenza di dichiarazione tardiva di credito, dia corso alla liquidazione finale dell’attivo e proceda alla chiusura del fallimento senza attendere la decisione sul credito né operare accantonamenti a favore del creditore tardivamente insinuato [C. I 28.8.1998, n. 8575, FI 1999, I, 929]. L’art. 101 l. fall., nel prevedere che i creditori possono chiedere l’ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all’esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell’interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l’ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell’ammissione, dall’attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda d’insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l’integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l’esaurimento dell’attivo, né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell’attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall’art. 113 l. fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica [C. I 17.5.2016, n. 10081; C. I 5.3.2009, n. 5304, Fall 2009, 1239; C. I 28.8.1998, n. 8575]. Il principio normativo dettato dall’art. 112 l. fall. - secondo cui i creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni dell’attivo posteriori alla loro ammissione - trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il ritardo non concerne la presentazione dell’insinuazione, ma la durata del procedimento e della conseguente ammissione del credito [C. I 6.5.1991, n. 4988, Fall 1992, 345].
2 I creditori ammessi tardivamente al passivo fallimentare con collocazione in privilegio hanno diritto di concorrere anche sulle ripartizioni anteriori senza che occorra accertare la non imputabilità del ritardo [C. I 19.9.2003, n. 13895, FI 2003, I, 3317]. Il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento (art. 101 l. fall.) può partecipare solo ai piani di riparto dell’attivo dichiarati esecutivi dopo la definitiva ammissione del credito, ed unicamente nei limiti della disponibilità residua esistente in tali riparti e per la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nello stesso riparto, senza che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, debba procedersi ad accantonamenti - e senza quindi debba provvedersi alla sospensione del riparto finale in attesa della previa definizione delle relative controversie - non essendo tali accantonamenti normativamente previsti, né essendo consentita l’applicazione analogica od estensiva dell’art. 113 l. fall. con un risultato interpretativo non contrastante con gli artt. 24 e 3 Cost. [C. I 24.9.2010, n. 20180; C. I 1.3.1991, n. 2186, Fall 1991, 595]. Il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento, (anche) nel caso in cui il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, può partecipare, ai sensi dell’art. 112 l. fall., alla ripartizione dell’attivo solo nei limiti della quantità di esso disponibile al momento della sua ammissione, essendo ormai divenuto definitivo il provvedimento mediante il quale è stato reso esecutivo il precedente progetto di riparto (se non impugnato), senza che possa pretendere di incrementare le disponibilità residue all’atto dell’ammissione mediante la riduzione dei riparti ricevuti da altri creditori, dovendosi escludere, in presenza dell’espressa regolamentazione del cit. art. 112 l. fall., la possibilità di ricorrere ad una applicazione, in via estensiva, della disciplina contenuta nell’art. 114 stessa legge [C. I 17.12.1990, n. 11961, Fall 1991, 462]. Il ritardo nella presentazione di una domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 101 l. fall. causato dal fatto che vi sarebbe stato un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale a proposito della necessità della proposizione della domanda da parte dell’acquirente di un credito già ammesso, non può essere considerato incolpevole [C. I 15.6.2006, n. 13830, FI 2006, I, 3382].
3 In tema di fallimento, ai fini della partecipazione del creditore ammesso tardivamente alla successiva ripartizione dell’attivo (art. 112 l. fall.) gli effetti dell’ammissione tardiva del credito con decreto del giudice delegato non possono decorrere dalla data della domanda di ammissione al passivo ovvero alla data della prima udienza successiva, fissata dal giudice delegato, ma si verificano solo dopo la realizzazione delle condizioni richieste dall’art. 101, c. 3, l. fall., e cioè quando in mancanza di contestazioni da parte del curatore circa l’ammissione del nuovo credito il giudice delegato lo ritenga fondato, ancorché tali condizioni intervengano con ritardo rispetto alla detta udienza precludendo così la partecipazione del creditore ad un riparto medio tempore espletato [C. I 6.5.1991, n. 4988].