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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

228. Scioglimento delle ammissioni con riserva

[1] Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. Le ripartizioni parziali.

I. Le ripartizioni parziali

I.Le ripartizioni parziali

1 Il curatore può includere nei piani di riparto anche i creditori la cui ragione di credito sia contestata nell’ambito di un giudizio impugnatorio (art. 206 CCII) pendente. In tal caso, nonostante il giudizio pendente, il creditore che fornisca idonea garanzia - relativamente alla obbligazione di restituzione che si assume qualora l’esito del giudizio sia per esso sfavorevole - ha diritto ad essere inserito nel piano di riparto.

2 Alcune somme non vengono distribuite nei riparti parziali perché la misura di questi non può essere integrale; altre volte, invece, accade che altre somme non vengano distribuite perché sono virtualmente assegnate a taluni creditori. Si parla così di un accantonamento generico e parzialmente discrezionale e di accantonamenti mirati e vincolati. Quanto al primo, è previsto che il curatore non possa distribuire più dell’ottanta per cento della liquidità disponibile e ciò per scopo prudenziale come è dimostrato dal fatto che nel medesimo art. 227 CCII si stabilisce che tale percentuale sia diminuita quando si prevede che le spese e i debiti prededucibili siano superiori a quella percentuale. Quanto ai secondi, invece, gli accantonamenti altro non sono che assegnazioni virtuali di somme a singoli creditori, assegnazioni che divengono concrete nel momento in cui viene meno la ragione per la quale è disposto l’accantonamento. Cfr. [F678].

3 Gli accantonamenti concernono: (i) i crediti ammessi con riserva; (ii) quelli oggetto di opposizione se sono stati disposti provvedimenti cautelari (da intendersi come ammissione provvisoria); (iii) quelli oggetto di opposizione la cui domanda è stata accolta, quando è pendente ricorso per cassazione; (iv) quelli soggetti ad impugnazione e revocazione. Il creditore può evitare l’accantonamento prestando idonea garanzia (art. 220 CCII).

4 Un accantonamento atipico è rappresentato dalla costituzione di un fondo separato per quelle somme che il curatore ha incassato per effetto di provvedimenti di natura condannatoria ed immediatamente esecutivi ma per i quali l’altra parte abbia proposto impugnazione. Poiché in caso di accoglimento dell’impugnazione costoro divengono creditori in prededuzione per le somme provvisoriamente versate, è necessario che le somme non vengano distribuite.

5 Le uniche vere interferenze fra formazione dello stato passivo e ripartizioni hanno ad oggetto lo scioglimento delle riserve (art. 228 CCII) e l’accertamento dell’effettiva sussistenza delle prelazioni speciali. Cfr. [F679] [F680] [F681].

B) Frmule

B)Frmule
F678
PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE CON ACCANTONAMENTI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D……….

Curatore ………

Sentenza del ………

***

PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto [dott./rag./avv.] ………, nominato curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,

PREMESSO

- che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data [………];

- che non si prevede la chiusura immediata della procedura;

- che appare opportuno ripartire le somme disponibili, riservate quelle occorrenti per la procedura stessa;

- che è stato acquisito il parere del comitato dei creditori;

visti gli artt. 220 e 227 CCII, sottopone il seguente prospetto delle somme disponibili:

a) attivo realizzato:

per vendite immobili euro ………

per vendite mobili euro ………

per realizzo crediti euro ………

per……… euro ………

Totale euro ………

b) spese sostenute:

per ……… euro ………

per ……… euro ………

per ……… euro ………

Totale euro ………

c) somme disponibili:

(a-b) euro ………

d) accantonamenti specifici:

ex art. 227, lett. A), CCII

i) creditore ……… ammesso con riserva per euro ………

ex art. 227, lett. B), CCII

ii) creditore ……… ammesso provvisoriamente al passivo con decreto del ……… del Tribunale di ………, per euro ………

ex art. 227, lett. C), CCII

iii) creditore ……… ammesso con decreto del ……… Tribunale di ………, per euro ……… avverso il quale il sottoscritto curatore ha proposto ricorso per cassazione in data ………

ex art. 227, lett. D), CCII

iv) creditore ……… ammesso al passivo con decreto del G.D. per euro ………, avverso il quale è stato proposto ricorso in revocazione da parte ………; procedimento ancora pendente;

e) accantonamento generico nella misura del 20% sulla somma liquida residua al netto degli accantonamenti specifici

Totale euro ………

Il residuo così ottenuto di complessivi euro ……… [c-(d+e)] va distribuito secondo il seguente

PROGETTO DI RIPARTO

Poiché nulla più residua dell’importo disponibile, i restanti crediti restano allo stato insoddisfatti.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, ordini il deposito in cancelleria del presente progetto di riparto parziale comprensivo degli accantonamenti specifici, disponendo l’avviso a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione, impugnazione o revocazione ex artt. 206 ss. CCII.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore ………

F679
ISTANZA DEL CURATORE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

Ill.mo Sig. Giudice Delegato

il sottoscritto ………, Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe

PREMESSO

- che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data ………;

- che non si prevede il prossimo deposito di un piano di riparto parziale;

- che il creditore……… era stato ammesso con riserva di ………;

- che nelle more l’evento dedotto come motivo della apposizione della riserva si è verificato come da ………;

CHIEDE

Alla S.V. di voler sciogliere la riserva assunta con decreto del ……… e per l’effetto disporre che il credito di ……… è ammesso al passivo definitivamente per l’importo di euro ……… in via ………, dando gli opportuni provvedimenti per l’annotazione sullo stato passivo e per la comunicazione ai creditori.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il curatore………

F680
ISTANZA DEL CREDITORE PER LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

***

ISTANZA PER LO SCIOGLIMENTO DI RISERVA

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato

il sottoscritto ………, creditore della liquidazione giudiziale in epigrafe

PREMESSO

- che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data ………;

- che si prevede il prossimo deposito di un piano di riparto parziale;

- che l’esponente ……… era stato ammesso con riserva di ………;

- che nelle more l’evento dedotto come motivo della apposizione della riserva si è verificato come da ………;

- che il curatore ……… interpellato al riguardo ha dato il suo assenso come da allegato ………;

CHIEDE

Alla S.V., previa audizione del curatore, di voler sciogliere la riserva assunta con decreto del ……… e per l’effetto disporre che il credito di ……… è ammesso al passivo definitivamente per l’importo di euro ……… in via ………

Con osservanza

Luogo, data ………

Firma ………

F681
DECRETO DEL G.D. DI SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

IL GIUDICE DELEGATO

Preso atto

- che lo stato passivo è stato reso esecutivo con decreto in data ………;

- che si prevede un prossimo deposito di un piano di riparto parziale;

- che il creditore ……… era stato ammesso con riserva di ………;

- che nelle more l’evento dedotto come motivo della apposizione della riserva si è verificato come da ………;

- che il curatore [creditore] ha chiesto lo scioglimento della riserva assunta con decreto del ……… e per l’effetto disporre che il credito di ……… è ammesso al passivo definitivamente per l’importo di euro ……… in via ………

DISPONE

che il credito di euro ……… del creditore ……… sia ammesso in via definitiva al passivo della liquidazione giudiziale ………e che il presente provvedimento sia annotato sullo stato passivo.

Manda al Curatore di darne comunicazione a mezzo PEC a tutti i creditori.

Luogo, data ………

Il Giudice delegato ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Le ripartizioni parziali - II. I crediti ammessi con riserva.

I. Le ripartizioni parziali

I.Le ripartizioni parziali

1 L’elenco previsto dall’art. 113 l. fall. è da ritenersi tassativo, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica [C. I 5.3.2009, n. 5304, Fall 2009, 1239; T. Nola 19.5.2010; T. Napoli 23.11.2009; C. I 5.3.2009, n. 5304, Fall 2009, 1239]. In tema di fallimento, il creditore non ammesso al passivo, pur potendo, come ogni altro interessato, presentare osservazioni al piano di riparto e potendo giovarsi dell’accantonamento generico e di quegli altri che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, non ha tuttavia diritto ad un accantonamento specifico, né è consentita, per il carattere tassativo delle sue previsioni, un’applicazione dell’art. 113 l. fall. che, in analogia, estenda la previsione di accantonamento ai crediti non ammessi. Tale risultato interpretativo non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., stante la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell’art. 113 l. fall. [C. I 20.1.2021, n. 977; C. I 24.5.2004, n. 9901, DF 2005, II, 406]. Ai fini dell’emissione della misura cautelare di cui all’art. 113, c. 1, n. 2, l. fall. nell’ambito del giudizio di opposizione non è previsto alcun termine di decadenza potendo la cautela essere formulata semplicemente in costanza dei presupposti del fumus e del periculum, ossia quando il curatore si accinge a compiere un atto dannoso. La domanda cautelare può dunque essere ammessa anche successivamente al deposito del piano di riparto, comportandone la modifica (intesa come operazione meramente contabile di accantonamento) e ciò in quanto prima del deposito del piano il periculum in mora che legittima l’istanza cautelare è solo potenziale e si manifesta nella sua concretezza solo dopo il deposito [T. Milano 17.3.2016, Ilfallimentarista.it 2016]. Il creditore che ha presentato opposizione allo stato passivo sulla quale il tribunale non si è ancora pronunciato non ha diritto a chiedere che nelle ripartizioni parziali venga accantonata la somma in contestazione [T. Sulmona 24.6.2009, Fall 2010, 478; T. Venezia 22.1.2000, ibidem, 479]. I creditori concorrenti che, ai sensi del comma 1 del novellato art. 110 l. fall., sarebbero postergati rispetto a quelli opponenti (non solo gli opponenti con diritto all’accantonamento specifico, ma anche gli opponenti tout court), qualora le somme da ripartire non siano sufficienti a pagare sia loro che gli opponenti, non hanno diritto al pagamento e possono ottenerlo solo prestando la fideiussione per la restituzione. Pertanto, con la formulazione del comma 1 dell’art. 110 l. fall., il legislatore ha voluto introdurre un obbligo di accantonamento (rectius divieto di distribuzione o accantonamento meramente contabile) in favore di coloro che abbiano anche soltanto un giudizio di opposizione in corso in primo grado e ciò a prescindere da ogni deliberazione circa la fondatezza o meno della loro pretesa [T. Modena 3.4.2017, RG 2017]. In tema di ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, l’art. 55, c. 3, l. fall., nel prevedere siffatta partecipazione al concorso, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell’imprenditore, e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione [C. VI 22.3.2022, n. 9356], in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale; ne consegue che se, una parte abbia pagato, con riserva di ripetizione, una determinata somma, in virtù di sentenza di condanna di primo grado esecutiva, riassumendo poi l’appello nei confronti del curatore del creditore, nel frattempo dichiarato fallito, il vantato credito restitutorio - insinuato al passivo - attiene ad una prestazione eseguita e ricevuta a suo tempo nella consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti; le relative esigenze di tutela possono trovare applicazione solo nell’eventuale misura dell’accantonamento prudenziale operato dal curatore, in applicazione analogica dell’art. 113 l. fall. che prevede l’accantonamento di somme concernenti un credito eventuale prededucibile, percepite dalla procedura in virtù di sentenza esecutiva, a differenza di quello, meramente concorsuale, che sorgerebbe in capo al ricorrente [C. I 15.4.2011, n. 8765, Fall 2012, 125]. La pendenza dell’insinuazione tardiva non impedisce la chiusura della procedura concorsuale, né ha effetto in ordine agli accantonamenti previsti dall’art. 113 l. fall. [C. s.l. 2.3.2020, n. 5680; C. I 26.5.2010, n. 12855, Fall 2011, 116]. Se alcuni creditori propongono giudizio di impugnazione ex art. 98 l. fall., il decreto con cui il giudice delegato ha disposto la restituzione di un immobile a seguito di domanda di rivendica deve revocarsi in quanto non vi è ragione per escludere l’applicazione dell’art. 113, c. 1, n. 4, l. fall. nell’ipotesi in cui l’impugnazione stessa sia rivolta contro l’accoglimento di una domanda di restituzione o rivendica di un bene determinato anziché somme di denaro [T. Siracusa 5.5.2015, Ilfallimentarista.it 2015]. Le somme che l’accipiens restituisca alla curatela in ottemperanza, spontanea o coatta, alla sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato non sono distribuibili (dovendo essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal G.D.), atteso il disposto dell’art. 113, u.c., l. fall. [T. Velletri 11.4.2022, n. 745, DeJure]. Tale accantonamento implica specularmente, per identità di ratio, l’ammissione al passivo con riserva del credito condizionale dell’accipiens, la cui estinzione è stata dalla stessa sentenza ritenuta inefficace nei confronti della massa [C. I 29.7.2011, n. 16737, NGCC 2012, I, 55]. La disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 113 l. fall. consente di escludere la ricorrenza del periculum in mora invocato al fine di sospendere la provvisoria esecuzione dei capi di condanna della sentenza di primo grado che dichiari, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia di determinati atti negoziali [C. App. Salerno 20.6.2011, DeJure]. L’art. 113, u.c., l. fall., secondo cui il giudice delegato stabilisce il modo con il quale devono essere trattenute e depositate le somme ricevute dalla procedura per effetto - tra le altre - delle sentenze di revocatoria fallimentare provvisoriamente esecutive e non passate in giudicato, non è applicabile alle procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore della norma, in virtù di quanto stabilito dall’art. 150, d.lgs. n. 5/2006 [T. Ferrara 2.5.2012, Fall 2012, 881]. Il decreto con cui il tribunale decide sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui disponga accantonamenti di somme ai sensi dell’art. 113 l. fall., non può essere impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, posto che le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore e, quindi, non sono definitivamente negate al creditore reclamante (ancorché garantito da ipoteca); il ricorso straordinario per cassazione è, invece, ammissibile avverso il medesimo decreto nella parte in cui riconosca l’esistenza di spese in prededuzione a norma dell’art. 111, c. 1, n. 1, l. fall., disponendone altresì il pagamento pur in presenza di contestazioni, atteso che, per tale profilo, il provvedimento assume carattere decisorio, riducendo l’entità delle somme attribuibili ai creditori ammessi e così incidendo sulle loro pretese [C. 2.10.2015, n. 19715, GCM 2015].

II. I crediti ammessi con riserva

II.I crediti ammessi con riserva

1 Le somme che l’accipiens restituisca alla curatela in ottemperanza, spontanea o coatta, alla sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato non sono distribuibili (dovendo essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal G.D.), atteso il disposto dell’art. 113, u.c., l. fall. Tale accantonamento implica specularmente, per identità di ratio, l’ammissione al passivo con riserva del credito condizionale dell’accipiens, la cui estinzione è stata dalla stessa sentenza ritenuta inefficace nei confronti della massa [C. I 29.7.2011, n. 16737, NGCC 2012, I, 55; T. Velletri 11.4.2022, n. 745, DeJure]. Nella disciplina della legge fallimentare riformata dal d.lgs. n. 5/2006, e del d.lgs. n. 169/2007, se in sede di insinuazione allo stato passivo il creditore abbia chiesto l’ammissione del proprio credito puramente e semplicemente e sia stato ammesso con riserva, è configurabile una situazione di soccombenza che legittima il creditore a proporre opposizione immediata allo stato passivo nelle forme dell’art. 98 l. fall. Del pari, laddove il curatore o gli altri creditori intendano contestare l’ammissione, ancorché con riserva, di un altro creditore, sono legittimati (e sono tenuti) a proporre impugnazione immediata avverso detto provvedimento, senza attendere il decreto di cui all’art. 113-bis l. fall. [C. I 9.1.2020, n. 268, D&G 2020]. Ferma l’immediata impugnabilità del decreto di ammissione con riserva, adottato ai sensi dell’art. 96, c. 2, l. fall., tanto da parte del creditore che abbia chiesto l’ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di cui all’art. 113-bis della stessa legge è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell’iniziale decreto di ammissione con riserva, all’impugnazione di cui all’art. 98 l. fall. [C. I 21.6.2022, n. 20068, GD 2022].

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