[1] Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
[2] Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La disciplina specifica della cessione del credito
I.La disciplina specifica della cessione del credito1 Destinatari della ripartizione sono i creditori ammessi al passivo; pur tuttavia questa perfetta coincidenza non è assoluta in quanto qualora sia avvenuta una cessione dei crediti (ammessi al passivo) prima della ripartizione, il curatore deve attribuire le quote di riparto ai cessionari qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’avvenuta cessione (art. 230, c. 2, CCII). Alla fattispecie della cessione del credito va omologata quella della surrogazione nel credito. Cfr. [F682] [F683].
B) Frmule
B)FrmuleData ………
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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
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In relazione alla comunicazione con la quale davo notizia dell’avvenuto deposito in Cancelleria del piano di riparto (parziale/finale), desidero informarVi che l’Ill.mo Signor Giudice Delegato - con decreto in data ……… - ha reso esecutivo il piano stesso.
Conseguentemente allego alla presente assegno circolare per la somma di Vostra spettanza [ovvero contabile di bonifico bancario ………]. Resto in attesa di ricevere [fattura/ricevuta] regolarmente quietanzata per il corrispondente importo.
Distinti saluti
Il Curatore ………
All.: assegno circolare n………. Banca ……… di euro ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
Giudice delegato ………
Curatore ………
Sentenza del ………
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SEGNALAZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITO AMMESSO
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
Egr. Sig. Curatore ………
il sottoscritto ………,
ESPONE
quanto segue:
- il Giudice delegato con decreto del ……… ha reso esecutivo lo stato passivo;
- nell’elenco dei creditori ammessi al passivo, nella categoria dei creditori chirografari, compare al n………., il creditore ………; quest’ultimo con atto del ……… ha ceduto al sottoscritto il credito già oggetto di ammissione al passivo; le sottoscrizioni relative alla cessione sono state autenticate in data ……… dal notaio ………
- sussistono, quindi, i presupposti affinché nello stato passivo della liquidazione giudiziale ……… in luogo del creditore ……… sia iscritto il creditore ……… quale cessionario del credito.
Tutto ciò premesso
COMUNICA
alle SS.VV. l’intervenuta cessione del credito ………
e
CHIEDE
che il Sig. Giudice delegato, previa audizione del curatore, voglia procedere alla rettifica dello stato passivo iscrivendo al n………. il nominativo del creditore ……… in luogo del creditore ………
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Le distribuzioni
I.Le distribuzioni1 Le norme volte ad evitare un depauperamento del patrimonio del fallito, non operano nel caso di cessione del credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento ma ceduto dopo tale dichiarazione, perché in tali casi in questione non è la protezione del patrimonio destinato ai creditori concorrenti, ma è solo di accertare i soggetti aventi effettivo diritto di partecipare al concorso [C. I 11.3.2019, n. 6930, RG 2019]. In tema di cessione del credito, in caso di fallimento del debitore ceduto, ai fini dell’ammissione alla procedura fallimentare il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento, perché la legge prevede che il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione, ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando, altrimenti, la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura [C. I 25.1.2022, n. 2217, GCM 2022; C. I 14.5.2014, n. 10454, GCM 2014; C. I 15.7.2011, n. 15660, Fall 2012, 193; in senso contrario C. I 26.7.2002, n. 11038, DF 2003, II, 648; C. I 2.7.1998, n. 6469, Fall 1999, 529 secondo cui Il subingresso di un nuovo creditore nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo fallimentare, non esonera il nuovo creditore dall’onere dell’insinuazione al passivo e, in mancanza, in relazione alla proposta di concordato fallimentare, titolare del diritto di voto rimane il creditore precedentemente ammesso al passivo]. Il subingresso dei soci alla società estinta nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare, non li dispensa, se si tratta di procedura fallimentare anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, dall’onere di insinuarsi al passivo ai sensi dell’art. 101 l. fall., sicché essi, in mancanza di insinuazione, non sono litisconsorti necessari nel giudizio di esdebitazione [C. I 8.8.2016, n. 16620, GCM 2016]. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89/2001, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare hanno diritto al riconoscimento dell’indennizzo “iure proprio” dal momento in cui assumono la qualità di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, c. 2, l. fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell’erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio [C. II 21.3.2019, n. 8053, GCM 2019]. La rinuncia all’ammissione al passivo da parte del creditore ivi già ammesso non incide sul diritto di credito azionato, sicché non preclude la possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto, anche da parte di chi, nelle more, se ne sia reso cessionario [C. I 19.1.2016, n. 814, GCM 2016]. In tema di pagamento, effettuato dal terzo, del credito vantato dal creditore ipotecario del fallimento, la surroga ex lege del solvens nel diritto di credito implica la trasmissione, in suo favore, dell’ipoteca spettante all’originario creditore e, ai fini dell’ammissione al passivo, altresì il riconoscimento del diritto di privilegio ad essa correlato, purché vi sia stata, oltre all’istanza di ammissione al passivo, l’annotazione della surrogazione ex art. 2843 c.c. anche se in data posteriore al fallimento [C. I 19.6.2008, 16669, Fall 2008, 1143; C. I 14.2.2022, n. 4774].