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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

234. Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

[1] La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

[2] In deroga all’articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

[3] Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall’articolo 232, comma 2.

[4] Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 235.

[5] In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

[6] Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all’articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all’esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

[7] Eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

[8] Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell’articolo 233, comma 2, primo periodo. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La chiusura “apparente”.

I. La chiusura “apparente”

I.La chiusura “apparente”

1 Le regole previste dall’art. 233 soffrono alcune peculiari limitazioni quando la liquidazione giudiziale si chiude per integrale ripartizione dell’attivo. Infatti, per facilitare la ripartizione finale e l’adozione del provvedimento di chiusura si è stabilito che la pendenza di processi che presuppongono la legittimazione del curatore non è un ostacolo alla chiusura. Ciò significa che le liti possono proseguire con la presenza nel processo del curatore. Cfr. [F701].

2 Peraltro, poiché l’esito resta incerto e poiché vi saranno dei costi da sostenere, è prevista la costituzione di un fondo/accantonamento per le spese; così pure le somme che eventualmente dovessero affluire potranno essere ripartite dal curatore senza che questo comporti la necessità di riaprire la liquidazione giudiziale. Si assume che la durata della liquidazione giudiziale, quando vi è stata integrale liquidazione dell’attivo mobiliare e immobiliare, non debba essere ritardata dalla circostanza che vi siano dei processi pendenti i quali possano portare ad un incremento dell’attivo.

3 La scelta ribadita nel codice della crisi dà luogo ad una fictio iuris perché la procedura si chiude solo in apparenza. Infatti, viene meno il principio della decadenza degli organi: il curatore resta in carica come parte processuale e per adempiere alle attività che possono conseguire dall’esito dei processi; il giudice delegato diviene il terminale delle richieste di autorizzazione alla stipulazione di transazioni e rinunzie alle liti e ciò in sostituzione del comitato dei creditori. Il tribunale, all’atto del decreto di chiusura, deve impartire tutte le disposizioni necessarie per dar modo ai creditori di essere adeguatamente informati dello sviluppo di questa fase. Parimenti, deve prescrivere le modalità di ripartizione e solo al termine di tutte le liti pendenti può, con decreto, archiviare la procedura, che dimostra, anche letteralmente, che una procedura continua ad esistere. Cfr. [F702] [F703].

4 Quando la liquidazione giudiziale si chiude in pendenza di liti, anche se ricorre la fattispecie di cui all’art. 233, lett. c), CCII, la società non può essere cancellata dal registro delle imprese; anzi, al termine della fase di “sopravvivenza”, il curatore dovrà procedere alla cancellazione, oppure a convocare l’assemblea dei soci (ai sensi dell’art. 233, c. 2, CCII) qualora per effetto delle risorse acquisite dai processi pendenti tutti i creditori siano stati soddisfatti.

B) Frmule

B)Frmule
F701
DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER RIPARTIZIONE FINALE DELL’ATTIVO CON PROSECUZIONE DELLE LITI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

Vista l’istanza presentata dal curatore della liquidazione giudiziale ………

………, dichiarato con sentenza in data ………;

sentito il Giudice Delegato;

visto il piano di riparto finale reso esecutivo dal G.D. con decreto del ………, avverso il quale non sono state proposte impugnazioni;

ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 233, lett. c), CCII;

rilevato che tutte le somme sono oggetto di distribuzione e che tuttavia risultano ancora pendenti i seguenti giudizi:

………

………

………

Rilevato che tali giudizi se si concluderanno con esito positivo per la liquidazione giudiziale potranno determinare un afflusso di risorse supplementari a favore dei creditori;

ritenuto che sia necessario stabilire le regole di conservazione e di distribuzione delle somme che perverranno, nonché di accantonare gli importi necessari a coprire i costi delle liti pendenti

DICHIARA

la chiusura della liquidazione giudiziale sopra indicata per ripartizione finale dell’attivo;

dispone che il curatore prosegua i seguenti giudizi pendenti:

………

………

dispone che vengano accantonate a copertura dei costi di liti, rispettivamente

la somma di euro ……… per il giudizio ………

la somma di euro ……… per il giudizio ………

dispone che le somme che dovessero essere riscosse in esito a tali giudizi vengano versate sul c/c ……… intestato alla procedura che, pertanto, non dovrà essere estinto;

dispone che il curatore presenti un rapporto riepilogativo ogni sei mesi dal presente decreto;

dispone che al termine dei giudizi il curatore provveda a redigere un piano di riparto supplementare in base a quanto stabilito negli artt. 220 ss. CCII, dopo avere depositato il conto della gestione supplementare

MANDA

alla cancelleria per l’espletamento delle formalità di cui all’art. 45 CCII

Luogo, data ………

Il Presidente ………

F702
PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

G.D……….

Curatore ………

Sentenza del ………

***

PROGETTO DI RIPARTIZIONE SUPPLEMENTARE

***

Ill.mo Signor Giudice Delegato

il sottoscritto ………, designato Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe

PREMESSO

- che il Tribunale di ……… ha dichiarato la chiusura della liquidazione giudiziale ………ai sensi dell’art. 233, lett. a) e dell’art. 234 CCII

- che al momento della chiusura erano pendenti i seguenti giudizi:

- ………

- ………

- che i due giudizi sono terminati uno con una transazione e l’altro con una sentenza passata in giudicato;

- che dai predetti giudizi è stata ricavata la somma di euro ………

- che tenuto conto della capienza dell’accantonamento disposto per le spese legali, l’intero importo può essere distribuito ai creditori;

- che è stato approvato il conto della gestione supplementare e liquidato il compenso al curatore;

- che le somme disponibili risultano dal seguente prospetto:

a) somma disponibile

- come risultante dal rendiconto euro ………

- ulteriori interessi maturati sino al giorno ……… euro ………

DEPOSITA

Il seguente

PROGETTO DI RIPARTO FINALE DELL’ATTIVO

La somma disponibile consente il pagamento [integrale dei crediti in prededuzione ed il pagamento integrale dei crediti privilegiati secondo gli importi ammessi]:

a ……… euro ………

a ……… euro ………

a ……… euro ………

Totale euro ………

L’importo residuo di euro ……… va così ripartito tra i creditori chirografari nella misura del ………%:

a ……… euro ………

a ……… euro ………

a ……… euro ………

Totale euro ………

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma ordini il deposito in cancelleria, disponendo l’avviso ai creditori.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il Curatore ………

F703
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

Vista l’istanza presentata dal curatore della liquidazione giudiziale ………

………, dichiarato con sentenza in data ………;

sentito il Giudice Delegato;

visto il piano di riparto supplementare reso esecutivo dal G.D. con decreto del ………, avverso il quale non sono state proposte impugnazioni;

rilevato che tutte le somme pervenute sono oggetto di distribuzione ma i creditori non sono stati integralmente soddisfatti

DICHIARA

la archiviazione della liquidazione giudiziale sopra indicata ai sensi dell’art. 234 CCII e dispone che il curatore proceda a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

MANDA

alla cancelleria per l’espletamento delle formalità di cui all’art. 45 CCII

Luogo, data ………

Il Presidente ………

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