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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    240. Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    [1] Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. (1)

    [2] La proposta inoltre può prevedere:

    a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

    b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

    c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

    [3] Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.

    [4] La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

    [5] La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.

    (1) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Natura giuridica - II. Legittimazione - III. Forma e contenuto della proposta - IV. I creditori privilegiati - V. Le classi - VI. La proposta del terzo - VII. La revoca e la modifica della proposta .

    I. Natura giuridica

    I.Natura giuridica

    1 La natura giuridica del concordato è sempre stata molto controversa. Prima della riforma del 2006 prevaleva nella giurisprudenza di legittimità la tesi pubblicistica [C. 19.1.1984, n. 455; C. 19.7.1982, n. 4239; C. 23.4.1980, n. 2655] che valorizzava gli aspetti di interesse generale alla composizione del dissesto, rispetto alla tesi contrattualistica [C. 16.2.1982, n. 953; C. 30.9.1954, n. 3173]. La nuova disciplina delle procedure concorsuali aveva radicalmente ridisegnato i compiti dei soggetti coinvolti nelle stesse, ed in particolare nel concordato preventivo e fallimentare, riportando il giudice alla sua funzione di garante della regolarità della procedura e custode dell’osservanza dei principi fondanti dell’ordinamento, nonché di organo delegato alla soluzione dei conflitti che dalla procedura derivano, e lasciando invece agli altri organi in maggiore o minore misura rappresentativi o direttamente ai creditori riuniti in adunanza la decisione circa il merito delle scelte che attengono alle modalità con cui pervenire alla liquidazione del patrimonio del debitore e quindi al soddisfacimento dei creditori [C. 10.2.2011, n. 3274].

    2 In riferimento al concordato fallimentare, l’orientamento del legislatore emergeva in particolare dalla devoluzione del giudizio di convenienza della proposta ai creditori, ai quali la l. fall., artt. 127 e 128, demandavano l’approvazione del concordato sulla base del parere formulato dal curatore e dal comitato dei creditori con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, restando pertanto soppressa la preventiva valutazione già affidata dall’art. 125 l. fall. al giudice delegato, al quale spettava soltanto un controllo sulla ritualità della proposta. Il nuovo ruolo del giudice era evidenziato anche dalla ridefinizione dell’ambito del procedimento di omologazione, che ha ad oggetto la verifica della regolarità formale della procedura e dell’esito della votazione, salvo che il concordato prevedesse la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultassero dissenzienti, dovendosi in tal caso verificare se i creditori appartenenti alle predette classi potessero risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili; al di fuori di quest’ultima ipotesi, restava pertanto esclusa ogni valutazione sul contenuto della proposta, prevista invece dal testo originario della l. fall., art. 130, che demandava al tribunale non solo un controllo in ordine alla ritualità del procedimento ed all’osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge, ma anche l’esame del merito della proposta, e quindi la valutazione della sua convenienza ed opportunità [C. 29.7.2011, n. 16738].

    3 Con riferimento alle finalità dell’istituto (questione intimamente connessa a quella della sua natura giuridica) non può non rilevarsi come il legislatore abbia introdotto e poi mantenuto elementi che fanno del concordato nella liquidazione giudiziale una procedura volta non soltanto alla tutela dei creditori (ad ottenere un soddisfacimento in termini monetari migliore di quello che avrebbero avuto dalla liquidazione concorsuale) ed alla salvaguardia del debitore (a chiudere celermente la procedura e, ove ciò fosse stato possibile, a conservare parte del suo patrimonio) anche, se non prevalentemente, al recupero dell’impresa, all’ottimizzazione della liquidazione mirata alla conservazione dei valori aziendali. Finalità conservativa-recuperatoria dell’impresa in senso lato che finisce per costituire un argine alla natura privatistica e negoziale dell’istituto.

    4 In quest’ottica si spiegano e trovano, anzi, piena giustificazione alcuni elementi apparentemente distonici rispetto ad una completa contrattualizzazione del concordato nella liquidazione giudiziale: primo fra tutti l’imposizione di un termine iniziale e di uno finale al deposito della proposta qualora essa provenga dal debitore. Invero in questo caso il legislatore sottrae alle parti la gestione dell’insolvenza sovrapponendo diversi ed evidentemente superiori interessi a quelli del debitore e dei creditori che ben potrebbero, anche al di fuori del lasso temporale fissato dal legislatore, proporre ed accettare una soluzione alternativa alla liquidazione concorsuale. Scelta legislativa che risponde ad una logica superiore: quella di favorire soluzioni anticipatorie della crisi d’impresa (che consentono evidentemente una miglior conservazione dei valori dell’impresa), prima che essa si tramuti in insolvenza irreversibile e sfoci quindi nella liquidazione giudiziale, anche a costo di sacrificare, successivamente, gli interessi particolari dei creditori e dello stesso debitore.

    5 Un ulteriore e preciso riscontro a questa interpretazione si rinviene nella possibilità che la proposta venga depositata anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, il che rende evidente come il legislatore tra due valori in gioco, quello della immediata riallocazione dell’impresa sul mercato e quello della salvaguardia delle ragioni di tutti i creditori (da intendersi, nel caso specifico, come diritto di tutti i creditori concorrenti di esprimere il proprio voto sulla proposta), abbia inteso privilegiare il primo, proprio al fine di meglio conservare i valori aziendali. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento ad un’altra novità introdotta dalla riforma del 2007 e confermata nel CCII: la possibilità del terzo proponente di limitare gli impegni assunti con il concordato della liquidazione giudiziale. Il che evidenzia, in definitiva, come nel concordato nella liquidazione giudiziale l’impronta privatistica sia ancora temperata da un interesse pubblico: quello alla conservazione dei valori dell’impresa, interesse pubblico a cui devono, a volte, piegarsi le ragioni di tutela di tutti i singoli creditori e quelle premiali a favore del debitore, circostanza quest’ultima, ben evidenziata dall’ampliamento dei soggetti legittimati alla proposta.

    6 Considerazioni sistematiche che devono trovare conferma dopo l’entrata in vigore del CCII per la sostanziale continuità (se non sostanziale identità) tra la vecchia disciplina del concordato fallimentare e la nuova disciplina del concordato della liquidazione giudiziale. Dal punto di vista formale e sistematico nel CCII si conferma che il concordato è uno dei modi di chiusura della procedura liquidatoria; pur tuttavia, come detto, vuole essere uno strumento per offrire ai creditori qualcosa di più di quello che la liquidazione giudiziale avrebbe loro procurato e per conservare i valori residui dell’impresa.

    7 In forza dell’art. 390, c. 1, CCII la nuova disciplina si applica a tutte le proposte di concordato depositate dopo l’entrata in vigore del codice.

    II. Legittimazione

    II.Legittimazione

    1 Il legislatore, pur avendo sottratto al debitore l’esclusività nella proposizione della domanda, annovera ancora il debitore medesimo tra i soggetti legittimati. Ogni debitore può presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, non essendo previste condizioni soggettive particolari. L’art. 240 CCII fa espressa menzione delle società ritenute contigue al debitore (la cui legittimazione non potrebbe essere messa in dubbio alla luce del generale potere d’iniziativa riconosciuto ai terzi); al preciso scopo di estendere a tali enti i limiti temporali e di contenuto (non potendo prevedere la cessione delle azioni della massa o la limitazione di responsabilità) posti nel caso in cui la proposta provenga proprio dal debitore. La norma fa riferimento, in primo luogo, a quelle da lui partecipate, e ciò anche se tale partecipazione non determini il controllo della società partecipata, essendo sufficiente una qualunque partecipazione a far scattare il divieto. Norma che estende la propria efficacia non soltanto alle società attualmente partecipate dal debitore, ma anche a quelle destinate a diventarlo in conseguenza del concordato. Le limitazioni si applicano anche alle società sottoposte a comune controllo. Controllo che, in questa seconda ipotesi, deve essere attuato senza una partecipazione, ma attraverso vincoli contrattuali, dato che il legislatore vuole evidentemente impedire l’aggiramento della norma mediante l’utilizzo di società comunque controllate, anche se non partecipate. L’art. 240 CCII non annovera tra le società collegate al fallito la controllante, riconoscendo quindi alla stessa la più ampia legittimazione alla proposta, senza alcun limite temporale. La norma che pone delle limitazioni temporali nel deposito della proposta è da ritenersi eccezionale rispetto alla regola generale, della “legittimazione libera” ed in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva e dunque inapplicabile a soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. La ratio dell’assenza di limitazioni nei confronti della controllante deve ritenersi basata sulla presunzione che la società sia indipendente e quindi terza tutti gli effetti, sul presupposto che il debitore non eserciti su di essa alcun potere decisionale.

    2 Il debitore non può depositare la proposta di concordato prima di un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale al fine di indurlo a ricercare, avendone la possibilità, soluzioni concordate anticipando quella della liquidazione giudiziale la cui pendenza può indurre i creditori ad accettare proposte deteriori. La proposta del debitore non può neppure essere presentata una volta che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo e questo al fine di non consentirgli di posticipare la soluzione proponendo soluzioni deteriori approfittando dell’aspirazione dei creditori alla sollecita chiusura della procedura. Scelta legislativa che risponde, come detto, ad una logica superiore: quella di favorire soluzioni anticipatorie della crisi d’impresa (che consentono evidentemente una miglior conservazione dei valori dell’impresa), prima che essa si tramuti in insolvenza irreversibile e sfoci quindi nella liquidazione giudiziale, anche a costo di sacrificare, successivamente, gli interessi particolari dei creditori e dello stesso debitore. La finalità della limitazione temporale stabilita dall’art. 240 CCII è quella di assicurare una efficace competizione tra le parti potenzialmente concorrenti nell’accesso alla procedura concordataria. Sempre secondo tale impostazione, ripresa dal CCII, il debitore non deve poterlo fare neppure oltre il biennio, in quanto in tal modo egli potrebbe intralciare la procedura liquidatoria che nel frattempo si è avviata. Qualche dubbio può porsi con riferimento ai perduranti limiti temporali posti a carico del debitore. Invero tali limiti trovano il loro fondamento in una valutazione negativa di un comportamento “dilatorio”. Una volta che ai sensi dell’art. 240 CCII la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento, vi è da chiedersi se tali ragioni permangano, dato che da una parte appare di tutta evidenza come sia ben possibile che il ritardo nel deposito della domanda dipenda dal comportamento di un terzo (da colui che fornisce le risorse necessarie al deposito della domanda), dall’altra l’incremento dell’attivo rende sicuramente conveniente la proposta per i creditori. Di sicuro, a prescindere dalla perdurante attualità della norma, va ribadita la sua natura eccezionale, con divieto di applicazione estensiva o analogica.

    3 Legittimati a proporre il concordato sono anche uno o più creditori, o un terzo oltre al debitore (anche a mezzo di un mandatario o, se incapace, il suo rappresentante legale o curatore, od i suoi eredi congiuntamente). L’art. 240, c. 1, CCII menziona espressamente (unitamente ai creditori) il terzo quale proponente del concordato. Il legislatore ha disegnato un’identica disciplina sia nel caso in cui la proposta provenga da un terzo, sia qualora essa sia formulata da un creditore. In mancanza di un sub procedimento che disciplini la fase anteriore al deposito della domanda, appare necessario che il terzo manifesti al curatore una sorta di proposta d’intenti al fine di prendere visione (ed ottenere copia a sue spese) delle scritture contabili e dell’altra documentazione necessaria alla predisposizione della domanda di concordato. Il terzo avrà quindi diritto di prendere visione e di estrarre copia solo degli atti e dei documenti per i quali sussiste un suo specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. A differenza del debitore il quale, in forza dell’art. 199, c. 2, CCII, ed anche allo scopo di presentare una proposta di concordato, avrà diritto alla libera consultazione del fascicolo potendo prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo medesimo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione. L’art. 213 CCII non prevede più che il curatore debba specificare nel programma di liquidazione “la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto” come previsto dall’art. 104-ter l. fall. Prescrizione che assolveva ad una funzione esclusivamente informativa. Tenuto conto che l’intento del legislatore è quello di fornire la massima informazione ai creditori sull’andamento della procedura, si riteneva che l’obbligo del curatore di indicare nel programma di liquidazione la sussistenza di proposte di concordato comportasse l’onere di far presente (sempre nel documento programmatico della liquidazione) anche l’esistenza di una manifestazione di intenti cui abbia fatto seguito la consegna della documentazione contabile del debitore. Informazione quest’ultima che non sarà più veicolata ai creditori nel CCII.

    4 L’estensione della legittimazione ai terzi non ha inciso sulla conservazione delle più tradizionali modalità di presentazione del concordato, potendo ancora prevedersi che un terzo assuma (o garantisca) l’obbligo di eseguire i pagamenti nelle forme e nella misura previste nella proposta concordataria contro cessione di beni e di azioni della massa. Né d’altra parte, come pure sembra evincersi da una lettura del comma 4 dell’art. 240 CCII, la figura dell’assuntore (o del garante) è limitata al solo caso in cui la proposta provenga da un terzo. Il che trova anche un preciso riscontro nel penultimo comma dell’art. 250 CCII che prevedendo la impossibilità di risolvere il concordato nel caso in cui “gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore” prevede proprio l’ipotesi dell’inadempimento dell’assuntore nel caso di assunzione liberatoria del debitore. Quel che è aumentato con l’estensione della legittimazione è, ovviamente, il novero delle possibili combinazioni: per cui si potrà avere sia una proposta del terzo che si faccia egli stesso assuntore che una proposta del debitore o di un terzo con un terzo assuntore. In sostanza la riforma del concordato giudiziale non prevede che l’assuntore debba essere necessariamente proponente. Tale modifica appare legittima dato che, una volta dichiarata la liquidazione giudiziale, vengono meno le ragioni (basate sia sulla tutela della libertà d’iniziativa economica ex art. 41 Cost. che sul divieto di espropriazione senza indennizzo ex art. 42 Cost.) che, in assenza di un accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza, ostano a che la proposta provenga da un soggetto diverso dall’imprenditore.

    5 La domanda del terzo (ed anche quella del debitore, anche se quest’ultima ipotesi appare concretamente remota) può essere depositata anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, a condizione che sia stata tenuta dal debitore una contabilità che consenta al curatore (unitamente alle informazioni che può assumere,) di predisporre un elenco provvisorio di crediti dotato di un grado di affidabilità idoneo a farlo approvare dal giudice delegato. Cfr. [F715] [F716]. L’approvazione del giudice delegato involge una duplice valutazione di merito: sull’attendibilità quantitativa dell’elenco nel suo complesso, quale specchio pressoché fedele del passivo, e sulla corretta inclusione nell’elenco dei singoli crediti ai fini del voto nel concordato. Elenco provvisorio la cui predisposizione può essere oggetto di una specifica richiesta al curatore da parte del terzo potenziale proponente del concordato. Una volta depositata la proposta il curatore ha l’obbligo di predisporre l’elenco provvisorio da sottoporre all’approvazione del giudice delegato ovvero di motivare le ragioni che ne impediscono la redazione. Ipotesi che sinora non ha avuto grande successo ma che potrebbe trovare più spazio nella vigenza del Codice, a fronte del prevedibile allungamento dei tempi di definizione dello stato passivo dettati dell’allargamento delle ipotesi di attrazione nel rito speciale delle pretese fatte valere a vario titolo nei confronti del debitore. Il deposito di una proposta prima dell’esecutività dello stato passivo e dell’approvazione del programma di liquidazione sarà prospettabile soprattutto, se non esclusivamente, nel caso in cui la liquidazione sia stata dichiarata su istanza dello stesso debitore il quale, è obbligato a depositare, insieme all’altra documentazione prescritta dalla norma, anche un elenco nominativo dei creditori, con i rispettivi crediti, ovvero dopo l’insuccesso di precedenti tentativi di superamento della crisi con procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale, situazioni in cui già al momento dell’apertura del concorso esiste un quadro piuttosto preciso della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. In assenza di una disposizione che fissi un termine finale per la presentazione del ricorso da parte dei creditori e dei terzi in generale, si ritiene che esso debba ancora essere individuato nell’emanazione del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale che preclude la presentazione della proposta di concordato.

    6 Il legislatore nel CCII ha omesso di fornire la pur minima indicazione sia sulla natura dell’elenco provvisorio dei creditori sia sul procedimento di redazione ed approvazione. Deve ritenersi che l’elenco provvisorio non coincida affatto con il progetto di stato passivo, anche perché la possibilità di presentare immediatamente la proposta sarebbe di fatto vanificata dai tempi tecnici, comunque necessari per la predisposizione del progetto. L’elenco provvisorio dei creditori ha quindi una funzione specifica ed esclusiva nell’ambito del concordato nella liquidazione giudiziale ed esaurisce i suoi effetti con l’omologa o con il rigetto della proposta. Con la conseguenza che l’eventuale inclusione o esclusione dall’elenco non produce alcun effetto ai fini della successiva formazione dello stato passivo, procedimento che farà regolarmente il suo corso. Invero la presentazione della proposta prima del decreto di esecutività non blocca il procedimento di redazione ed approvazione dello stato passivo, così come si evince dall’art. 243, c. 1, CCII secondo cui, in questo caso, come già ricordato, la legittimazione al voto spetta ai soli creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore ed approvato dal giudice delegato. Pur in assenza di una norma specifica che lo autorizzi a ciò, deve comunque ritenersi che il giudice delegato, al pari di quanto previsto per il concordato preventivo dall’art. 108 CCII, possa inserire nell’elenco i crediti contestati ai soli fini del voto, senza che ciò pregiudichi, ovviamente, la pronuncia definitiva sull’esistenza entità e rango dei crediti medesimi. Il che rende evidente come il legislatore abbia ipotizzato la possibile coesistenza di due distinti documenti che fotografano la situazione debitoria: l’uno finalizzato all’individuazione dei legittimati al voto sulla proposta di concordato l’altro alla partecipazione al concorso. All’interno del procedimento di omologazione l’elenco provvisorio svolge la sola funzione di individuare il novero dei votanti, ma non quello dei crediti da soddisfare, elemento quest’ultimo che rimane ancorato alle risultanze dell’accertamento del passivo. Questa circostanza accentua l’alea del concordato presentato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, giacché, il fabbisogno concordatario potrebbe incrementarsi per effetto dell’accertamento della reale entità dei crediti. Elenco provvisorio che può quindi contenere anche crediti che poi non saranno insinuati al passivo della liquidazione giudiziale, atteso che il concordato è, in linea di principio vincolante per tutti i creditori. Il proponente del concordato “anticipato” non sarà quindi tenuto nei confronti dei creditori che, ricompresi nell’elenco provvisorio, siano stati esclusi in sede di verifica, con provvedimento definitivo, e sarà, invece, tenuto nei confronti dei creditori ammessi, ancorché non risultanti dall’elenco.

    III. Forma e contenuto della proposta

    III.Forma e contenuto della proposta

    1 Ai sensi dell’art. 265 CCII (norma che riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 152 l. fall. sulle modalità di proposta del concordato liquidatorio giudiziale nelle società di persone e nelle società per azioni) la proposta e le condizioni del concordato nelle società di persone devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative sono deliberate dagli amministratori. Cfr. [F714]. L’art. 265, c. 2, CCII fa ancora salve le eventuali diverse disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto. La maggioranza assoluta prescritta dalla norma per le società di persone va calcolata in proporzione ai conferimenti eseguiti da ciascun socio, non applicandosi al caso di specie i diversi criteri previsti dagli artt. 2257, c. 3 e 2282 c.c. In caso di due soci di pari quota si ritiene che la proposta debba essere presentata ed approvata da entrambi. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 265 CCII deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 c.c. Ovviamente tali prescrizioni si riferiscono, come espressamente enunciato dall’art. 265 CCII alla “società sottoposta a liquidazione giudiziale” e non saranno quindi applicabili nel caso di proposta proveniente da una terza società in cui il potere di presentare la domanda soggiace agli ordinari requisiti legali e statutari. Appare qui evidente e privo di giustificazioni il disallineamento di tale disciplina con quella del concordato preventivo dove, in forza dell’art. 120-bis CCII, agli amministratori è affidata in via esclusiva ed inderogabile la deliberazione di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Deve ritenersi ammissibile la domanda di concordato giudiziale proposta da una società anche qualora essa sia stata deliberata dal c.d.a. in epoca successiva alla sua presentazione, purché prima della valutazione preliminare del giudice delegato ai sensi dell’art. 241 CCII, in quanto l’approvazione suona ratifica in guisa che, se intervenuta prima di tale valutazione, ovverosia del primo vaglio di ammissibilità/ritualità della domanda, sortirà l’esito alla proposta ricollegabile. La proposta è sottoscritta dal soggetto che ha la rappresentanza legale della società, e, quindi, in linea di principio, da ciascuno degli amministratori. Principi validi anche per il caso in cui la società sia stata posta in liquidazione prima della liquidazione giudiziale, rientrando fra i poteri del liquidatore quello dell’assunzione dell’obbligo di pagare la percentuale pattuita. La forma della proposta è sempre quella del ricorso indirizzato al giudice delegato.

    2 Con riferimento al possibile contenuto della proposta, l’art. 240 CCII, in continuità con il disposto dell’art. 124 l. fall., nel disciplinare la formulazione della proposta, non ne assoggetta il contenuto a particolari vincoli, se non per quanto riguarda il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e la misura della soddisfazione dei creditori privilegiati. La norma fa sempre riferimento «alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessioni di beni accollo o altre operazioni straordinarie». In quest’ultima categoria sono ricomprese le attribuzioni ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. La ristrutturazione dei debiti ha fatto ingresso nel sistema concorsuale con la riforma del 2005 nell’ambito delle soluzioni della crisi d’impresa alternative al fallimento o delle possibili alternative alla liquidazione giudiziale. Concetto del tutto generico che ricomprende qualsiasi proposta con la quale si voglia mutare l’originario rapporto debitorio in alcuni o tutti i suoi elementi essenziali. Secondo alcuni in questo caso la proposta di concordato non è diretta a pagare o, comunque, a soddisfare i creditori, ma a sostituire semplicemente i termini dell’indebitamento.

    3 Il riferimento al soddisfacimento dei creditori rende evidente come la proposta possa prevedere per i creditori, soluzioni alternative al pagamento monetario. Soddisfazione che può prevedere, ad esempio, la trasformazione del credito in capitale di rischio, mediante, appunto “l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito”. In quest’ultima modalità di soddisfazione vengono ricomprese le attribuzioni ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. L’art. 240 CCII parla genericamente di soddisfazione dei crediti, per cui deve ritenersi che la proposta debba riguardare necessariamente i crediti e non i creditori e debba prevedere una qualche attribuzione patrimoniale per tutti i crediti, nessuno escluso.

    4 L’intervento dei terzi risulta più ampio rispetto alla tradizionale figura dell’assuntore. Si parla, ad esempio, di soddisfazione mediante accollo, termine che sembra genericamente riferirsi a qualsiasi intervento di un terzo che assuma i debiti, dato che essendo possibile nel concordato l’assunzione del debito anche senza il consenso del debitore, dovrebbe allora parlarsi più correttamente di estromissione ex art. 1272 c.c. Tutte le ipotesi di intervento di terzi possono poi realizzarsi sia con effetto cumulativo, sia con effetto liberatorio. L’elencazione contenuta nel comma 2 dell’art. 240 CCII è prettamente esemplificativa e che quindi tale previsione non esclude alcuna possibilità. Ampliamento diretto ad esaltare la natura convenzionale privatistica dell’istituto in cui la fonte del regolamento è la volontà delle parti, tanto che può forse concludersi che qualunque contenuto è ammissibile, purché intercetti il consenso dei creditori. Il che trova una testuale conferma nel richiamo alle “altre operazioni straordinarie”. Va però sottolineato che la maggior parte dei possibili strumenti di soddisfazione dei creditori sono naturalmente destinati ad essere utilizzati soltanto da imprese di rilevanti dimensioni, con la conseguenza che tenuto conto che la liquidazione giudiziale riguarda imprese di piccole o medie dimensioni, il soddisfacimento dei creditori nel concordato giudiziale è ancora assicurato, nella maggior parte dei casi, con pagamenti in denaro attraverso i tradizionali schemi del concordato con assunzione e garanzia. Cfr. [F717].

    5 Sono ammesse tutte le tipologie di garanzie, sia quelle tipiche [ipoteca, pegno e fideiussioni] che atipiche. Nella prassi prevale la fideiussione bancaria nella forma «a prima richiesta». La prestazione della garanzia non è derogabile se non nel caso di concordato per cessione dei beni ai creditori. Le garanzie individuate nel ricorso devono essere offerte da terzi e non dal debitore. Le varie forme di garanzia possono coesistere tra loro, e devono comunque tradursi in un vantaggio della massa e non dei singoli creditori. Le garanzie non devono essere necessariamente costituite al momento della proposta, ma possono essere semplicemente offerte, rinviando la costituzione ad un momento diverso, coincidente o successivo all’omologazione.

    6 Si discute se, a fronte delle enormi potenzialità concesse al proponente il quale, come detto, può far ricorso anche ad operazioni non esplicitamente ricomprese nell’art. 240 CCII, purché coerenti con gli obiettivi prefissati dalla norma, vi siano comunque dei vincoli, se la proposta debba avere un contenuto minimo predeterminato. In tale prospettiva il CCII ha chiaramente scisso le varie ipotesi a seconda del proponente. Con riferimento alla proposta del terzo o di un creditore il contenuto minimo necessario della proposta è ravvisabile nella necessaria previsione di un soddisfacimento di tutti i crediti entro un termine ragionevole. Un elemento di novità è costituito dalla condizione, imposta al solo debitore, della necessità che, come nel concordato preventivo liquidatorio, vengano apportate risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. La norma fa riferimento alla “proposta del debitore”. Con il decreto correttivo è stato aggiunto il riferimento alle società cui egli partecipi o sottoposte a comune controllo. Intervento che equipara la norma a quanto già previsto per i limiti temporali della proposta. La disposizione parla di “risorse” da intendersi come un conferimento (non in senso tecnico) di beni (denaro o altri beni mobili e/o immobili) in favore del debitore da parte di un soggetto terzo, senza obblighi restitutori. Si tratta, in sostanza, dell’apporto di ulteriori risorse economiche estranee al patrimonio dell’impresa. L’art. 240 CCII in assenza di un riferimento ai creditori va letto come un incremento dell’attivo che non deve determinare necessariamente un pari accrescimento della soddisfazione dei creditori chirografari. Fermo restando che trattandosi di risorse “esterne” potranno essere utilizzate per il soddisfacimento dei creditori senza il vincolo del rispetto delle cause legittime di prelazione. Soddisfazione di creditori incrementata da risorse esterne che non deve raggiungere una soglia minima, come invece previsto per il concordato preventivo liquidatorio.

    IV. I creditori privilegiati

    IV.I creditori privilegiati

    1 Nulla è innovato quanto al trattamento dei creditori privilegiati. La proposta può sempre prevedere un pagamento parziale dei creditori privilegiati. Con riferimento al soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, si ribadisce che esso non può essere inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; si precisa che tale soddisfazione deve essere quantificata al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, così come indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII e designato dal tribunale. Cfr. [F718] [F719] [F720]. Anche in questo caso appare evidente e privo di giustificazioni il disallineamento con la norma del concordato preventivo che ha correttamente eliminato il riferimento equivoco al “valore di mercato” prevedendo nell’art. 84 CCII la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Espressione, quest’ultima, da intendersi come in caso di vendita dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione in sede concorsuale. Parimenti ingiustificata è la differente menzione delle caratteristiche del professionista deputato alla stima, dato che l’art. 84 richiede l’attestazione di un “professionista indipendente”, mentre l’art. 240 richiede la “relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 e designato dal tribunale”. Pur a fronte di tale discrasia non pare dubitabile che il professionista nominato dal tribunale debba possedere gli stessi requisiti di quello nominato dal debitore nel concordato preventivo.

    2 Il proponente può quindi prevedere che i creditori privilegiati speciali siano soddisfatti solo parzialmente, purché ciò non comporti un’alterazione nell’ordine delle prelazioni cfr. [F721]. Il legislatore ha inteso ribadire l’impossibilità da parte del debitore di sovvertire l’ordine delle graduazioni legali attraverso la suddivisione dei creditori in classi. Né d’altra parte appare plausibile ritenere che tale possibilità sia concessa, al contrario, nel caso in cui il debitore proponga un piano che non preveda la suddivisione dei creditori in classi.

    3 La difficoltà di individuare l’oggetto del diritto di prelazione generale, stante la sua naturale estensione al patrimonio attuale e “futuro” del debitore incide sulla pratica attuazione della norma, alla luce del divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione e della necessità di soddisfare tutti i crediti. Con la conseguenza che una tale possibilità è limitata all’ipotesi in cui il pagamento dei creditori di grado successivo avvenga con risorse estranee al patrimonio del debitore. Ipotesi espressamente normata con riferimento alla proposta del debitore che, come detto è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento. Anche la proposta del terzo potrà prevedere il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati generali soltanto qualora sia promesso ai creditori un quid pluris rispetto alla soddisfazione che potrebbero trarre dalla liquidazione dei beni del debitore: quid pluris derivante dal versamento di una somma ulteriore non soggetta al rispetto delle regole di distribuzione di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. Cfr. [F722].

    4 Nell’ambito della disciplina del concordato della liquidazione giudiziale, non è previsto l’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 88 CCII, con la conseguenza che l’unica norma di riferimento in relazione al trattamento da riservare ai crediti tributari e previdenziali, privilegiati e/o chirografari che siano, rimane quella dell’art. 240 CCII, il quale pone la regola del necessario rispetto delle cause legittime di prelazione e come limite esclusivo alla falcidia dei privilegiati la soddisfazione in misura non inferiore, in ragione della collocazione preferenziale, a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione.

    V. Le classi

    V.Le classi

    1 L’art. 240 CCII ribadisce che la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi; si conferma che il trattamento delle varie classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. L’art. 240 CCII fa ancora espresso riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, ai trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, purché adeguatamente motivati. Nel concordato della liquidazione giudiziale, come nel concordato preventivo, l’omogeneità va riferita non solo alla posizione giuridica ma anche agli interessi economici. Il legislatore partendo dal presupposto che creditori aventi la medesima posizione giuridica possono avere interessi economici non omogenei ha prescritto che il principio di parità di trattamento, garantito dall’inserimento nella stessa classe, si applichi fra creditori aventi anche omogeneità di interessi economici. Il proponente il concordato può quindi riservare trattamenti differenziati soltanto a creditori appartenenti a classi diverse, mentre i creditori appartenenti alla stessa classe devono ricevere il medesimo trattamento. La suddivisione dei creditori secondo la loro posizione giuridica va riferita alle già conosciute categorie dei creditori prededucibili, privilegiati, chirografari e postergati. Il requisito dell’omogeneità degli interessi economici, sganciato da parametri normativi di riferimento si presenta di più difficile inquadramento potendo essere riferito sia alla fonte del credito (crediti nascenti da rapporti bancari, da contratti di somministrazione, ecc.) che all’ammontare del credito medesimo, ovvero alla sua epoca di formazione o alla sua scadenza. Ferma restando la regola generale della facoltatività della formazione delle classi, si introduce, quale novità, l’obbligatorietà della formazione di una classe se vi sono portatori di obbligazioni o strumenti finanziari. Appare evidente il mancato coordinamento della norma con le novità introdotte dall’art. 85, c. 2, CCII che, pur a fronte dell’astratta facoltatività della formazione delle classi introduce una serie così significativa di ipotesi obbligatorie da rendere quasi inevitabile la loro formazione in tutti i concordati preventivi liquidatori. Mancato coordinamento che deve essere armonizzato con un’interpretazione estensiva al concordato della liquidazione giudiziale delle ipotesi di classazione obbligatoria previste nel concordato preventivo liquidatorio. La formazione delle classi nel concordato della liquidazione giudiziale può interessare soltanto la categoria dei creditori chirografari, compresi i creditori muniti di diritto di prelazione, per la parte incapiente. E ciò in quanto i creditori privilegiati votano soltanto per la parte incapiente, come si ricava dall’art. 243, c. 4, CCII.

    2 Al rapporto tra creditori chirografari e creditori postergati va applicata in via analogica la regola del rispetto delle cause legittime di prelazione che regolamenta nel concordato della liquidazione giudiziale le modalità di soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari. Norma che assume la valenza di principio generale per la regolamentazione dei creditori postergati, in quanto i creditori chirografari rispetto ai privilegiati altro non sono che dei creditori postergati. I creditori postergati ex art. 2467 c.c. vanno quindi collocati in un’apposita classe (in quanto non omogenei per posizione giuridica con gli altri creditori) e possono essere soddisfatti solo ove il valore del patrimonio del debitore è tale da assicurare l’integrale pagamento dei creditori chirografari, salvo che non si apporti nuova finanza.

    3 Da una diversa prospettiva si è sostenuto che la suddivisione in classi può prescindere dal trattamento differenziato e può (ed anzi deve in molti casi) essere disposta ogni qualvolta vi sia una disomogeneità “economica” tra creditori che si traduca nell’eterogeneità delle motivazioni di voto, con la conseguenza che sarebbe possibile creare classi diverse a creditori ai quali si prospetta il medesimo trattamento. La ragione ultima della suddivisione in classi dei creditori non andrebbe dunque ricercata nella possibilità di un trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, quanto piuttosto nella necessità di armonizzare le varie posizioni al fine di rendere omogeneo il consenso prestato dai creditori.

    VI. La proposta del terzo

    VI.La proposta del terzo

    1 Anche con riferimento alla proposta del terzo il CCII non apporta alcuna significativa novità. Allo scopo di limitare l’impegno assunto dal terzo con il concordato, è espressamente previsto che il terzo può limitarsi a proporre il soddisfacimento dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta.

    2 In caso di concordato anticipato, il terzo potrà sì limitare la propria responsabilità, ma facendo sempre riferimento allo stato passivo e non all’elenco provvisorio dei creditori stilato ai sensi dell’art. 240 CCII. Con riferimento alle domande di insinuazione tardiva, per valutare l’ambito temporale di applicazione della clausola di limitazione di responsabilità del proponente, si dovrà far riferimento alle istanze pervenute al curatore al momento della proposta di concordato. In questo caso, tuttavia, il debitore continua a rispondere verso tutti gli altri creditori, fatto salvo però quanto disposto dalla disciplina della esdebitazione. Il debitore continua a rispondere nei confronti dei creditori estranei al concordato ma nella misura concordataria. Il che evidenzia come la cessione di tutto l’attivo accompagnata dalla clausola di limitazione di responsabilità presenti evidenti effetti negativi nei confronti dei creditori estranei i quali vedranno sicuramente vanificata la possibilità di soddisfare le loro ragioni creditorie rimanendo il debitore l’unico obbligato nei loro confronti. I creditori estranei subiscono un pregiudizio di fatto, ritenuto legittimo dal legislatore, diverso da quello giuridico, da ritenersi, al contrario, illegittimo, che subirebbero nel caso della liberazione del debitore, in quanto in quest’ultima ipotesi i terzi si vedrebbero espropriati, definitivamente, delle loro ragioni di credito per il solo fatto del ritardo.

    3 La norma prevede ancora la possibilità di prevedere la cessione oltre che dei beni compresi nella massa attiva, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. La cessione delle azioni di massa prevede dei limiti soggettivi ed oggettivi. I primi circoscrivono tale possibilità alla proposta presentata da un terzo. La cessione delle azioni di pertinenza della massa (ivi comprese evidentemente le azioni revocatorie) non è consentita né quando la proposta sia stata presentata dal debitore né quando la proposta, pur presentata da un terzo, comporti un evidente beneficio per il debitore, come nel caso di cessione a favore del fideiussore. La cessione è quindi ammissibile nelle proposte che provengono da terzi ma non in quelle che prevedono l’intervento di terzi. La cessione delle azioni di pertinenza della massa può avvenire anche a favore di un soggetto diverso dal proponente, purché proponente sia, appunto, un terzo. Quanto alle limitazioni oggettive la norma, nel far riferimento alle “azioni di pertinenza della massa”, risolve quindi in senso positivo i dubbi circa la possibilità di cedere anche le azioni diverse dalle azioni revocatorie, anche se non scioglie tutti i problemi interpretativi circa l’individuazione delle azioni di pertinenza della massa, stante l’assenza di una definizione legislativa. Secondo la preferibile opinione la nozione di ‘azioni di pertinenza della massa’, va intesa come espressione che vuole riferirsi non già alle azioni di massa in senso teorico, ma a quelle che spettavano al curatore, in forza di una disposizione di legge, ancorché non le si possano qualificare di massa in senso stretto Il riferimento è all’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali (artt. 2394 e 2476 c.c.) che il curatore può esercitare ai sensi dell’art. 255 CCII, anche facendo valere quegli stessi fatti che avrebbero potuto fondare la c.d. azione sociale. La cessione inoltre deve essere limitata alle azioni già autorizzate dal giudice delegato anche se non ancora proposte [per azioni “proposte” devono intendersi quelle giudizialmente esercitate dal curatore con la notifica dell’atto di citazione], purché vi sia una specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Prescrizione quest’ultima che assumerà una più precisa valenza alla luce dell’art. 127, c. 1, lett. f) dove è stato precisato che il G.D. autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, “quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori”. Indicazione che evidenzia come il giudice delegato possa e debba effettuare un controllo non soltanto sulla astratta fondatezza ma anche sull’utilità della singola azione giudiziaria. Con la conseguenza che il giudice delegato potrà negare al curatore tale autorizzazione tutte le volte in cui, con una valutazione ex ante, l’azione pur astrattamente fondata appaia inutile, perché a fronte di un sicuro allungamento dei tempi della procedura e di un altrettanto certo aumento dei costi, non potrebbe apportare alcun probabile incremento dell’attivo. Esemplificando, il giudice dovrà negare l’autorizzazione quando la situazione patrimoniale del convenuto è tale da rendere verosimilmente infruttuosa la futura esecuzione della sentenza o quando il beneficio economico conseguente all’esperimento, pur vittorioso, dell’azione, appaia insignificante in rapporto all’entità del passivo, sì da non giustificare l’attesa della sentenza ed i costi della difesa tecnica. Il che determinerà sicuramente una miglior valutazione della proposta del terzo in caso di cessione di azioni avendo i creditori la presunzione di fruttuosità dell’azione medesima. In definitiva l’azione può quindi essere iniziata direttamente dal terzo. Con riferimento alla sanzione collegata all’eventuale carenza nell’autorizzazione del giudice delegato, deve ritenersi che essa si traduca in una eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione dell’attore, sub specie, carenza di legittimatio ad processum. A differenza della cessione delle attività, la cessione delle azioni di pertinenza della massa non è una conseguenza necessaria ed imprescindibile dell’assunzione ma una mera facoltà, che deve essere espressamente prevista nella proposta di concordato presentata da un terzo (e quindi oggetto della valutazione dei creditori) e recepita nel decreto di omologazione.

    VII. La revoca e la modifica della proposta

    VII.La revoca e la modifica della proposta

    1 Non paiono esservi dubbi circa la possibilità di una modifica e/o revoca della proposta di concordato. Dubbi sussistono tuttavia circa il momento in cui la stessa diveniva irrevocabile. Problematica che si atteggia nello stesso modo sia che la proposta provenga dal debitore che da un creditore o un terzo. Il legislatore, a differenza di quanto accaduto per il concordato preventivo, non ha ritenuto di fissare un termine entro il quale la proposta può essere modificata, cosicché esso deve essere ricavato dai principi generali dell’istituto, dalla natura giuridica che si attribuisce ad esso. I fautori della natura contrattuale del concordato ritengono la proposta revocabile sino alla scadenza del termine per la votazione fissato dal giudice delegato ex art. 241 CCII, ovvero sino a che sia intervenuta l’accettazione dei creditori. Altrimenti opinando, sulla scorta di una perdurante impostazione pubblicistica si sostiene che la proposta possa essere revocata sino all’apertura del giudizio di omologazione ex art. 245 CCII. La revoca o la modifica devono avvenire nella stessa forma del ricorso. Le modificazioni in pejus sono sostanzialmente equiparabili ad una revoca dell’originaria proposta accompagnata da una nuova proposta, con la conseguenza che il termine preclusivo è ravvisabile nello stesso termine entro cui è ammessa la revoca. Il potere di revoca o modifica deve essere esercitato personalmente dalla parte proponente. Ovviamente nel caso in cui il debitore od un terzo abbiano proposto un concordato con un soggetto diverso da loro come assuntore, sarà anche necessario il consenso di quest’ultimo ove la modifica muti i termini o le modalità dell’assunzione.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F714
    SCHEMA DI DELIBERA EX ART. 265, C. 2, LETT. B), CCII

    Repertorio n……….

    Atto n……….

    VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE [DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO O DEGLI AMMINISTRATORI]

    REPUBBLICA ITALIANA

    L’anno ………, il giorno ……… del mese di ………, alle ore ……… [………] in ………,

    innanzi a me, Dott………., notaio in ………, iscritto al ruolo dei distretti notarili ……… di ………

    sono presenti [è presente] i signori [il signor] ………

    ………

    ………

    nelle loro qualità di ………

    ………

    ………

    della società ………, con sede legale in ………, n. iscrizione al reg. delle imprese e codice fiscale ………, sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza n………. del ………, depositata in data ………

    Detti/o comparenti/e, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo, trovandosi nelle condizioni di legge, rinunziano [rinunzia] col mio consenso all’assistenza dei testimoni indi mi richiedono [richiede] di redigere il verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione [di determinazione degli amministratori] ai sensi e per gli effetti dell’art. 265, c. 2, lett. b], CCII, convocata in questo luogo, giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

    ordine del giorno

    proposizione da parte della società di domanda di concordato giudiziale ai creditori, con ricorso al Tribunale di ………

    Apre la riunione il Sig………., presidente del Consiglio di Amministrazione, che rappresenta al riunito consiglio quanto segue [Il comparente Sig………. dichiara e fa constatare quanto segue]

    - ………

    ………

    - ………

    ………

    - ………

    ………

    Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal proprio presidente, dopo approfondita disamina e discussione, sentito il parere del collegio sindacale [se del caso], espresso dal suo presidente Dott………., che nulla osta all’adozione della delibera proposta, a voto unanime,

    delibera

    di autorizzare il Sig………. a proporre ai creditori un concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 240 ss. CCII, delegando allo stesso tutte le necessarie facoltà per la proposizione del relativo ricorso al Tribunale di ……… e formulare le condizioni del concordato stesso, senza che mai possa opporsi difetto, carenza o imprecisione.

    Non essendovi altro da deliberare [da dichiarare] il presidente dichiara chiusa la seduta e sciolta la riunione.

    Sono le ore ………

    Le spese del presente atto e quelle da esso dipendenti sono a carico degli amministratori.

    Richiesto, io notaio, ricevo il presente atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia con idoneo mezzo meccanico e da me letto ai comparenti i quali, a mia richiesta, dichiarano essere tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono nei modi di legge.

    Il presente atto sarà a cura di me notaio depositato e iscritto al Registro delle Imprese competente, a norma dell’art. 2436 c.c.

    L’atto è composto di ………

    Firmato ………

    F715
    ELENCO PROVVISORIO DEI CREDITI PRESENTATO DAL CURATORE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    ELENCO DEI CREDITORI DEL DEBITORE

    Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

    il sottoscritto curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe deposita il seguente elenco provvisorio dei creditori ai sensi dell’art. 240, c. 1, CCII,

    precisa che lo stesso è stato redatto sulla base dei dati risultanti dalla contabilità della liquidazione giudiziale e utilizzando le altre notizie disponibili alla data odierna.

    In particolare precisa di aver predisposto la suddivisione dei creditori come segue:

    1. Creditori in prededuzione (con indicazione del grado di privilegio spettante)

    2. Creditori privilegiati (con indicazione del grado di privilegio spettante)

    3. Creditori chirografari

    1) Creditori in prededuzione

    2) Creditori privilegiati

    3) Creditori chirografari

    Con osservanza.

    ………, gg/mm/aa

    Il curatore

    * Nell’elenco vanno indicati il Giudice delegato, il Curatore, il numero e la data della sentenza e il numero dell’istanza, ad esempio con la formulazione in calce riportata, da trasferire in alto a destra nella prima pagina della Formula:

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    Del: ………

    Istanza n.: ………

    F716
    APPROVAZIONE DEL G.D. DELL’ELENCO PROVVISORIO DEI CREDITI PRESENTATO DAL CURATORE

    IL GIUDICE DELEGATO

    letto l’elenco provvisorio dei creditori predisposto dal curatore; considerato che il citato elenco corrisponde ai dati risultanti dalla contabilità e dalle altre notizie disponibili al Curatore;

    APPROVA

    l’elenco provvisorio dei creditori predisposto dal Curatore.

    ………, gg/mm/aa

    Il Giudice delegato ………

    F717
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO GIUDIZIALE [CON GARANZIA SENZA SUDDIVISIONE IN CLASSI CON PAGAMENTO INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    ***

    Il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione assunta in data ……… rogito notaio ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,

    [capoverso eventuale] Il sottoscritto ………, [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., elegge domicilio, per procura a margine del presente atto,

    CHIEDE

    l’ammissione della società alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale a norma dell’art. 240, c. 1, CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta.

    RAPPRESENTA

    che la presente proposta e le condizioni del concordato sono state approvate a norma del comma 2 dell’art. 265, c. 2, CCII [oppure a norma dell’art………. dell’atto costitutivo o dello statuto]; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo];

    [eventuale, in caso di società di capitali] che la predetta approvazione risulta da verbale redatto dal notaio Dott………. [indicare gli estremi dell’atto notarile], depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ……… prot. n……….; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo];

    che la proponente non è partecipata dalla debitrice o sottoposta a comune controllo rispetto alla medesima (né direttamente, né indirettamente) essendo la compagine sociale della Proponente completamente terza ed essendo essa completamente estranea all’attività economica svolta dalla debitrice allorché in bonis ………; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata dalla debitrice];

    che la trattazione della proposta di concordato si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

    1. REQUISITI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    2. SPESE DI PROCEDURA

    3. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    4. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI E/O CREDITI OGGETTO DI GARANZIA

    5. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

    6. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    7. MODALITÀ DI PAGAMENTO E GARANZIE

    8. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 240 CCII [eventuale nella proposta del terzo]

    9. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

    10. TRASFERIMENTO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI PERTINENZA DELLA MASSA

    11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI

    12. MANLEVA

    13. ELENCO ALLEGATI

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO GIUDIZIALE

    ***

    1. REQUISITI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    In data ………, con sentenza n………. emessa dal Tribunale di ……… è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della Società ………;

    ottenuta in data ……… l’autorizzazione per l’accesso agli atti e alle informazioni ex art. 199 CCII e, quindi, presa visione della documentazione trasmessa dalla Curatela e dei rapporti riepilogativi ex art. 130 CCII, con il presente atto intende sottoporre ai competenti Organi della Procedura una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 240 ss. CCII, riferita a entrambe le masse, della Società e del socio illimitatamente responsabile, proponendosi come terzo assuntore, così come meglio emergerà dal contenuto della proposta [capoverso da omettere in caso di domanda presentata dalla debitrice];

    In data ………, con decreto del Giudice Delegato, è stato reso esecutivo lo Stato passivo della liquidazione giudiziale. [oppure: Ad oggi non risulta ancora emesso il decreto di esecutività dello Stato passivo della liquidazione giudiziale, ma i dati contabili e le altre notizie disponibili consentono al Curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del debitore da sottoporre all’approvazione del Giudice Delegato].

    Come previsto dall’art. 240, c. 1, CCII è decorso un anno dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale e non più di due dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    Lo Stato passivo risulta così composto:

    Creditori in prededuzione per euro ………

    Creditori privilegiati per euro ………

    Creditori chirografari per euro ………

    Per un importo complessivo di euro ………

    Risultano pendenti dinanzi a codesto Tribunale i seguenti giudizi di opposizione ex art. 207 CCII:

    n. R.G………. promosso da ……… teso ad ottenere il riconoscimento del proprio credito al privilegio e non al chirografo [oppure] l’ammissione del proprio credito respinto, per l’importo di euro ………

    Risultano pendenti dinanzi a codesto Tribunale i seguenti procedimenti di accertamento di domande tardive ex art. 208 CCII:

    n. R.G.: ……… presentata da ……… per euro ……… al chirografo, euro ……… al privilegio.

    Ad oggi è stato effettuato un riparto parziale utilizzando la liquidità derivante dall’attivo della debitrice: sono stati soddisfatti integralmente i creditori ammessi al privilegio ex art. 2751-bis, c. 1, n. 1, c.c. (massa Società), e, nella misura del 10%, i creditori ammessi con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, c. 1, n. 2, c.c. (massa Socia e massa Società). È stato accantonato l’importo di euro ……… a favore del creditore ………, pari al 10% del credito fatto valere in sede di opposizione allo stato passivo con il rango privilegiato.

    L’importo complessivo distribuito ammonta ad euro ………

    All’esito del riparto parziale, il residuo passivo complessivo riferito ad entrambe le masse è composto per euro ……… da creditori ipotecari (iscritti sull’unico immobile intestato alla Società), euro ……… da creditori privilegiati ed euro ……… da creditori chirografari [capoverso da inserire in caso di domanda presentata dopo un piano di riparto parziale];

    2. SPESE DI PROCEDURA

    Si stima che gli oneri prededucibili ammontino a complessivi euro ……… Gli stessi sono composti da: i) IMU, stimata in euro ……… ii) imposte, stimate in euro ……… iii) spese di mantenimento degli asset della Procedura, stimate in euro ……… iv) compenso dovuto al Curatore, al netto degli acconti eventualmente percepiti, per euro ……… v) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della liquidazione giudiziale per l’attività professionale svolta sino alla definitività dell’Omologa per i giudizi pendenti, al netto degli acconti eventualmente percepiti, stimati in euro ……… anche in considerazione del fatto che successivamente all’omologa tali giudizi verranno proseguiti dall’Assuntore a proprie spese. Si precisa, al riguardo, che il suddetto importo copre ogni onere prededucibile a carico delle masse (ad eccezione dell’imposta di registro che sarà di spettanza della Proponente) e che se tali oneri e spese dovessero essere liquidati in misura superiore all’importo stimato di euro ……… l’apporto concordatario a favore dei creditori chirografari verrà ridotto per euro ………

    Qualora, invece, tali oneri e spese fossero liquidati in misura inferiore, la differenza verrà trattenuta dall’Assuntore che ridurrà di conseguenza l’apporto concordatario.

    3. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Ai fini della presente proposta, i creditori non vengono suddivisi in classi.

    L’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo punto 5.

    4. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI E/O CREDITI OGGETTO DI GARANZIA

    Sulla base di quanto risulta alla Proponente, gli attivi allo stato nella titolarità della procedura sono:

    a) Liquidità

    Alla data del ……… le giacenze liquide presenti sul conto della procedura ammontano a complessivi euro ……… [di cui euro accantonati a favore del creditore in opposizione Sig……….]. Ai fini della presente Proposta si considera compreso nella liquidità disponibile anche l’importo di aggiudicazione dell’immobile di……… venduto all’asta del ………, per euro ………

    b) Immobili

    In data ……… si è tenuto il terzo esperimento di vendita dell’immobile rappresentante l’unico attivo della Società. Trattasi di un ………, sito in………, valore di stima pari ad euro ………, oggetto di aggiudicazione al prezzo di euro ………, che verrà integralmente assegnato, al netto delle spese dirette e indirette che si stimano in euro ………, al creditore ipotecario ammesso al passivo per euro ……… La parte di credito non soddisfatta verrà pertanto derubricata al rango chirografario [eventuale].

    La Società risulta proprietaria di un complesso immobiliare costituito da vari corpi di fabbrica con destinazione prevalente industriale, sito in ………, ……… Tale immobile all’apertura della liquidazione giudiziale risultava assoggettato a procedura esecutiva (n………. g.e. - Tribunale di………) nell’ambito della quale sono stati esperiti ………tentativi di vendita, l’ultimo dei quali è andato deserto in data ……… al prezzo di euro ……… (prezzo base ridotto di un quarto).

    La perizia estimativa redatta da ……… nel mese di ……… 202……… ha attribuito al bene un valore pari ad euro ………, al netto dei capex indicati nella due diligence di trasferibilità e nella due diligence ambientale. Ad oggi non risulta fissata la prima asta competitiva.

    Va al riguardo, precisato che parte del compendio immobiliare è attualmente occupato da diversi conduttori in forza di contratti di locazione o senza titolo. Risulta che la Procedura abbia avviato azioni di recupero nei confronti dei conduttori morosi con riferimento ai canoni di locazione non pagati, i cui esiti tuttavia non si conoscono [eventuale].

    Con riguardo ai suddetti canoni di locazione e indennità, si precisa che gli stessi rimarranno di titolarità della Procedura sino al momento del trasferimento in capo all’Assuntore dei beni immobili cui si riferiscono [eventuale].

    c) Azioni revocatorie e risarcitorie [eventuale nella proposta del terzo].

    Risulta che la Procedura abbia introdotto le seguenti azioni:

    Azione revocatoria ordinaria nei confronti del Sig………. per la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi dal medesimo posti in essere in relazione ad immobili di sua proprietà siti in ………, allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori. Non è noto alla Proponente né il suo stato, né il valore degli immobili oggetto di revoca.

    Azione revocatoria ex art. 166, c. 2, CCII nei confronti del Sig………. per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti per euro ……… ricevuti dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale in data ………

    [riportare il prospetto]

    5. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [Con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto].

    [riportare il prospetto analitico]

    6. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Tenuto conto i) della consistenza dell’attivo della liquidazione giudiziale, liquido e non liquido, come sopra rappresentata, la cui entità costituisce presupposto della presente offerta concordataria, e ii) dell’ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili come già dettagliato, la Proposta prevede di effettuare in favore dei creditori concorrenti i seguenti pagamenti:

    a) Pagamento integrale al 100% degli oneri in prededuzione per le spese di Procedura, per un ammontare complessivo pari ad euro ……… Temporalmente tale stima di spesa dovrà coprire il periodo che va dalla definitività del Decreto di Omologazione fino al completo adempimento dell’esecuzione concordataria.

    In aggiunta a quanto sopra, la Proponente dichiara di accollarsi in via esclusiva, con scioglimento del vincolo di solidarietà della procedura, l’onere relativo all’imposta di registro del decreto di omologa.

    b) Pagamento integrale dei creditori privilegiati per l’importo ammesso allo stato passivo e non ancora oggetto di riparto, pari a complessivi euro ………

    c) Pagamento degli interessi, se e in quanto dovuti, ai creditori muniti di prelazione ammessi al passivo per un importo stimato di euro ………

    d) Pagamento del creditore ipotecario per l’importo pari a euro ……… dato dal prezzo di aggiudicazione al netto delle spese dirette. Per il residuo credito, pari a euro ……… verrà riconosciuta la medesima percentuale offerta ai creditori chirografari.

    e) Pagamento dei creditori privilegiati in opposizione a seguito del passaggio in giudicato di sentenza favorevole ai predetti creditori, alle medesime condizioni offerte ai creditori di pari grado, per l’importo giudizialmente riconosciuto e comunque sino al complessivo importo massimo di euro ……… di cui euro ……… in relazione all’opposizione promossa da ……… ed euro ……… in relazione all’opposizione promossa dal Sig……….

    Si precisa, con riferimento ai suddetti giudizi di opposizione, che a seguito e per effetto dell’Omologazione Definitiva tali giudizi verranno proseguiti dall’Assuntore a propria cura e spese.

    f) Pagamento dei creditori chirografari nella misura del ………% del valore nominale dei crediti ammessi con un esborso complessivo pari a euro ………

    Pertanto, sulla base del piano di concordato proposto, l’apporto massimo dovuto dall’Assuntore (“Onere Concordatario Massimo”) ad integrazione della liquidità disponibile della liquidazione giudiziale (ad oggi euro ………, compreso l’importo di euro ……… incassato della vendita dell’immobile aggiudicato all’ultima asta) è stabilito nella somma onnicomprensiva di euro ……… Tale apporto è comprensivo di qualsivoglia onere, diritto o spesa e deve intendersi insuscettibile di variazione in aumento, eccezion fatta per l’onere relativo all’imposta di registro del decreto di omologa.

    Nel caso in cui, per motivazioni o circostanze ad oggi non previste e/o non prevedibili, l’onere concordatario in pagamento dovesse risultare superiore rispetto a quanto previsto nella presente domanda di concordato, ossia superiore ad euro ……… quale fabbisogno lordo o ad euro ……… quale fabbisogno netto, si provvederà a diminuire proporzionalmente per euro ……… la percentuale offerta e il contestuale importo a pagamento dei creditori chirografari. Un’eventuale riduzione dei pagamenti previsti in favore dei creditori privilegiati in opposizione a seguito della definizione delle opposizioni attualmente pendenti comporterà invece la conseguente riduzione dell’Onere Concordatario Massimo, a esclusivo beneficio dell’Assuntore.

    7. MODALITÀ DI PAGAMENTO E GARANZIE

    La Proponente effettuerà il versamento della liquidità occorrente con le seguenti modalità:

    a) quanto a euro ……… a titolo di cauzione che verrà versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura di liquidazione giudiziale a richiesta del Curatore dopo il rilascio del parere favorevole da parte del Comitato dei creditori; tale importo verrà restituito in caso di mancato accoglimento della proposta ovvero, in caso di omologa, verrà destinata al pagamento dei creditori con obbligo per la Proponente di versare la differenza.

    b) quanto al residuo importo dovuto per le spese di procedura ed i crediti definitivamente ammessi al passivo, al netto della liquidità esistente sul conto della procedura, detto ulteriore importo sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Procedura di liquidazione giudiziale entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa e comunque contestualmente al trasferimento in favore dell’Assuntore del compendio immobiliare di proprietà della Società sottoposta a liquidazione giudiziale. Pertanto, a garanzia dell’adempimento della predetta obbligazione di pagamento, gli effetti traslativi della proprietà dell’immobile derivanti dal decreto di omologa saranno sospensivamente condizionati all’integrale adempimento di tale obbligazione da parte della Proponente.

    L’esecuzione dei relativi pagamenti verrà curata direttamente dai Curatori sotto il controllo e la direzione del Giudice Delegato.

    c) quanto all’importo dovuto per i creditori in opposizione nel caso in cui i relativi giudizi non siano ancora definiti alla data di definitività del decreto di omologa, lo stesso sarà corrisposto entro 90 giorni dalla definitiva ammissione del relativo credito e sarà garantito mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta per l’importo massimo di euro ………, di durata non inferiore a 18 mesi.

    8. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 240 CCII [eventuale nella proposta del terzo]

    Quale patto di concordato, a norma dell’ultimo comma dell’art. 240 CCII, viene espressa la limitazione dell’impegno dell’Assuntore ad assolvere ai propri obblighi di pagamento con specifico ed esclusivo riferimento ai soli crediti ammessi al passivo alla data di deposito della presente domanda ed inoltre a quei creditori che abbiano eventualmente proposto domanda di ammissione tardiva ovvero opposizione allo stato passivo con ricorso e decreto notificati prima del deposito del presente ricorso.

    Pertanto, per effetto dell’Omologazione Definitiva del concordato, l’Assuntore non sarà obbligato per eventuali debiti che dovessero essere successivamente accertati, né sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nella presente proposta o ad estendere le condizioni di soddisfazione previste nel presente ricorso a creditori diversi da quelli espressamente indicati nella Proposta.

    Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della liquidazione giudiziale in sedi diverse dal Tribunale Concorsuale competente e che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 151, 201 ss. CCII. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui sopra devono ritenersi irrilevanti per l’Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali direttamente riconducibili alla debitrice sottoposta a liquidazione giudiziale, come le richieste di risarcimento danni formulate in via diretta o riconvenzionale nei confronti della liquidazione giudiziale dinanzi a Tribunali diversi da quello concorsuale.

    9. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

    La proposta di ……… prevede, con la ovvia eccezione del regolare proseguimento delle necessarie incombenze processuali riferite alle cause pendenti, la sospensione da parte del Giudice Delegato, a decorrere dalla data di deposito della domanda e sino alla data di definitività del decreto di omologazione, di ogni attività di liquidazione dell’attivo.

    In particolare, Leonessa chiede, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 217 CCII, sussistendo i gravi e giustificati motivi che si illustreranno nel prosieguo, che venga sospesa l’asta fissata per il ……… relativa ai diversi Lotti di immobili di cui al bando del ………, come pure che venga sospesa l’attività liquidatoria riferita agli ulteriori immobili di proprietà della fallita ed ai giudizi in corso (con particolare riferimento al raggiungimento di eventuali accordi transattivi con i convenuti in tali giudizi. Sul punto, si chiede in ogni caso di venire preventivamente informati dagli organi della Procedura di ogni fatto e circostanza che possa anche indirettamente modificare la consistenza dell’attivo e/o del passivo della liquidazione giudiziale).

    Si ritiene, infatti, che la presente proposta possa consentire il raggiungimento di risultati di maggior vantaggio per la Procedura e per i creditori, il che consente di ritenere integrati quei motivi di opportunità della sospensione che fondano, per dottrina costante, i “gravi e giustificati motivi” di cui alla lettera della norma citata.

    Tali motivi di opportunità sono del tutto confermati nel caso di specie, ove la Proposta di concordato prevede una valorizzazione dei singoli beni oggetto di asta superiore del 10% rispetto al valore di perizia e consente pertanto di realizzare complessivamente un valore di euro………, più elevato rispetto a quello di euro ……… di cui all’avviso di vendita (cfr. quanto analiticamente già indicato al par……….), con conseguente raggiungimento di un maggior risultato utile per la Procedura e per i creditori.

    Inoltre, la presente Proposta, consente la immediata realizzazione dell’intero patrimonio immobiliare oggetto dell’asta, con eliminazione del rischio della mancata aggiudicazione dei lotti di minor interesse, come pure con l’eliminazione del rischio della realizzazione di prezzi più bassi rispetto alla base d’asta per taluni lotti.

    Infine, la Proposta consente alla Procedura di conseguire gli obiettivi di migliore soddisfazione dei creditori secondo una concentrazione di tempi ed attività non realizzabili secondo la consueta attività di generale liquidazione e gestione del patrimonio della debitrice, il che rappresenta un ulteriore e non trascurabile vantaggio a favore dei creditori, il cui soddisfacimento - se pure parziale ma comunque non inferiore a quello ricavabile in caso di prosecuzione della liquidazione - potrà avvenire nei tempi strettamente necessari allo svolgimento della procedura di concordato.

    10. TRASFERIMENTO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI PERTINENZA DELLA MASSA

    Salvo quanto sopra previsto in relazione al trasferimento degli immobili, con effetto dalla data di definitività del decreto di omologa della presente proposta di concordato nella liquidazione giudiziale sarà trasferito in favore dell’assuntore tutto l’attivo della procedura.

    L’attivo comprende, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni bene mobile o immobile, ogni credito di qualsiasi natura verso terzi, ivi compresi quelli fiscali maturati e maturandi, ogni disponibilità liquida su libretti o conti correnti comunque intestati alla procedura e/o quelle eventualmente vincolate o accantonate anche in relazione alle somme versate con riserva di ripetizione e/o precedentemente accantonate a favore di soggetti allo stato non reperiti, ivi comprese le somme depositate nei conti della procedura successivamente all’omologa del concordato ed ogni altro diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica esistenti nel patrimonio della debitrice ancorché ad oggi non conosciuti; con la precisazione che tutta la liquidità giacente presso i conti della procedura di liquidazione giudiziale al momento della definitività del decreto di omologazione, dovrà considerarsi trasferita, in pari data, nella piena disponibilità della curatela a titolo di parziale definitivo adempimento degli impegni assunti con la proposta di concordato.

    Quanto ai crediti fiscali vantati dalla Procedura, sia già richiesti a rimborso sia futuri, con l’omologa della proposta, saranno trasferiti all’assuntore attraverso la stipula di uno o più atti ricognitivi e la Curatela dovrà compiere gli atti, rilasciare le dichiarazioni e fornire la documentazione che l’assuntore richiederà per il perfezionamento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei crediti e dei relativi accessori. Qualora venga, infine, richiesto o ritenuto utile o necessario, l’Assuntore si dichiara fin d’ora disponibile a rilasciare a favore della Curatela ogni e più ampia manleva al riguardo.

    Sempre con effetto dalla data di definitività del decreto di omologa della presente proposta di concordato verranno trasferite alla Proponente le azioni di pertinenza della massa per le quali sia intervenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato, con conseguente diritto dell’Assuntore di subentrare alla procedura anche e specificatamente in tutte le vertenze attive, compresa l’eventuale costituzione di parte civile nel giudizio penale, e/o nelle azioni revocatorie/risarcitorie, già pendenti od eventualmente ancora proponende, con assunzione del rischio di causa anche quanto agli oneri conseguenti a totale carico e/o beneficio dell’assuntore.

    La presente clausola di trasferimento delle azioni di pertinenza della massa dovrà essere espressamente recepita nel decreto di omologa della presente proposta di concordato [eventuale nella proposta del terzo].

    Resta inteso, quanto ai giudizi di opposizione allo stato passivo non ancora definiti al momento dell’omologazione, che gli stessi proseguiranno in capo all’Assuntore, il quale si farà carico (ovvero beneficerà) dei relativi esiti.

    Successivamente alla definitività del decreto di omologazione, la Curatela consegnerà all’assuntore tutta la documentazione in originale di cui abbia diritto, comunque necessiti e/o faccia richiesta, tra cui, a titolo di esempio senza pretesa di esaustività, la certificazione delle ritenute d’acconto su interessi attivi, ogni documentazione riferibile ai crediti IVA, gli estratti conto bancari, ecc.

    11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI

    La presente Proposta di concordato risulta conveniente per i creditori concorsuali sia in termini di attualizzazione dei crediti, sia in termini di soddisfacimento, sia, infine, in relazione alle tempistiche di pagamento, avuto riguardo all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte della Curatela, necessariamente collegata alla realizzazione dell’attivo immobiliare, alla conclusione delle opposizioni allo stato passivo attualmente pendenti in primo grado, nonché delle azioni promosse dal Curatore.

    La Proposta, infatti appare più vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria in quanto consente il realizzo, immediato ed a valori decisamente superiori al valore di stima, del compendio immobiliare di titolarità della Società debitrice, e, dunque, il soddisfacimento dei creditori chirografari in tempi decisamente più celeri rispetto a quelli propri della liquidazione giudiziale ed in misura maggiore, tenuto conto delle opposizioni attualmente pendenti relative a crediti di ammontare molto elevato rivendicati con il rango privilegiato. Si sottolinea, sul punto, che la Proposta neutralizza completamente l’alea sottesa a tali giudizi, che a seguito dell’omologazione verrebbe sopportata in via definitiva dall’Assuntore attraverso la prestazione di fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari al valore nominale dei crediti in contenzioso.

    Inoltre, anche considerata l’ampiezza del petitum dell’opposizione promossa da ……… è del tutto probabile che pur in caso di rigetto della domanda in primo grado, quest’ultimo intenda proseguire il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, con conseguente necessità per i creditori chirografari di attendere numerosi anni prima di ottenere il soddisfacimento loro spettante.

    I creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA avranno, poi, l’ulteriore vantaggio di poter chiedere il rimborso dell’imposta a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria. Recupero, quest’ultimo, che altrimenti non sarebbe possibile se non alla definitiva chiusura della Procedura.

    Quanto alla serietà e alla concreta realizzabilità della Proposta, si sottolinea che l’apporto finanziario promesso è garantito mediante il versamento di una cospicua somma a titolo di cauzione, nonché mediante la già descritta fideiussione bancaria.

    12. MANLEVA

    Nell’ipotesi di omologa del concordato proposto, l’Assuntore rilascia con la presente ogni più ampia liberatoria e manleva alla Curatela per tutta l’attività svolta sino alla data di omologa del concordato e dichiara di liberare la Curatela ed in generale tutti gli organi della procedura da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dall’esecuzione del concordato, rinunciando ad avanzare qualsiasi eccezione o contestazione nei suoi confronti.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indiscutibile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato giudiziale, e pertanto si chiede che, assunti tutti gli adempimenti di legge, l’Ill.mo Tribunale voglia omologare la presente proposta.

    13. ELENCO ALLEGATI

    1 - Attestazione di versamento del Contributo Unificato di euro ………;

    2 - Verbale di delibera degli amministratori [per le società] che autorizza la presentazione della domanda di concordato giudiziale;

    3 - Documento comprovante il deposito e l’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c. del documento di cui al punto precedente [per le società di capitali];

    4 - Documentazione comprovante il rilascio della garanzia del terzo [ad es. fideiussione bancaria]

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F718
    ISTANZA PER LA DESIGNAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEI CESPITI E/O DEI CREDITI

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    Del: ………

    Istanza: n……….

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    ***

    ISTANZA PER LA NOMINA DI UN PROFESSIONISTA

    (art. 240 CCII)

    ***

    Ill.mo Tribunale,

    il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione assunta in data ……… rogito notaio ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,

    [capoverso eventuale] Il sottoscritto ………, (creditore/terzo) rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., elegge domicilio, per procura a margine del presente atto,

    PREMESSO

    - che intende presentare ricorso per l’apertura della procedura di concordato giudiziale;

    che tale proposta prevede, ex art. 240, c. 4, CCII, che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente;

    - che vi sono i seguenti crediti oggetto di garanzia: [descrivere dettagliatamente i crediti, indicando la loro natura, importo ed ogni elemento utile al Tribunale per la designazione del professionista];

    - che la norma prevede la relazione giurata di un professionista indipendente iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 CCII e designato dal tribunale per attribuire il valore di mercato al cespite o al credito oggetto della garanzia;

    CHIEDE

    che codesto Ill.mo Tribunale voglia nominare un professionista per l’attribuzione del valore di mercato ai beni in premessa.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F719
    PROVVEDIMENTO DI DESIGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI UN PROFESSIONISTA

    IL TRIBUNALE DI ………,

    riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    letta l’istanza del legale rappresentante della società ……… [creditore/terzo], con la quale è chiesta la designazione di un professionista indipendente iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII per l’attribuzione del valore di mercato dei seguenti cespiti:

    [descrivere dettagliatamente i cespiti]

    e dei seguenti crediti:

    [descrivere dettagliatamente i crediti]

    designa

    il Dott. Comm………. per l’attribuzione del valore dei crediti sopra indicati;

    [potrebbe essere necessario indicare più periti per la complessità o la diversità dei cespiti e/o dei crediti da valutare]

    ………,

    Il Presidente ………

    Il Cancelliere ………

    F720
    RELAZIONE GIURATA DEL PROFESSIONISTA DESIGNATO DAL TRIBUNALE

    TRIBUNALE ORDINARIO DI ………

    OGGETTO: Liquidazione giudiziale n………./ ……… R.F. - “………” con sede in ……… (………), via ……… n………., nonché dei soci ……… nato a ……… (………) il ………

    Giudice Delegato: dott……….

    Curatore: dott……….

    Professionista estimatore: dott………., con studio in ………, via ………, n……….

    PREMESSO

    - che al sottoscritto dott………., con studio professionale in ……… via ……… e domicilio fiscale al medesimo indirizzo (n. cod. fisc.: ………; n. part. Iva: ………), professionista indipendente iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII è stato richiesto dal Tribunale di ………, giusta designazione del ………, di procedere secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 240 CCII, perché la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale prevede che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché la loro soddisfazione avvenga in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Pertanto, la funzione della relazione ex art. 240, c. 4, CCII è quella di stabilire la percentuale minima di soddisfazione che i creditori prelatizi falcidiati riceverebbero attraverso la liquidazione dell’attivo ad opera del curatore. A tal fine, il professionista nominato è chiamato, in primo luogo, ad effettuare una ricognizione dell’attivo e del passivo, tenuto conto dello stato della procedura interessata e delle attività già svolte dalla curatela, sia con riferimento all’individuazione dell’attivo - ivi compreso quello derivante dalle procedure di vendita già perfezionate e/o in corso di perfezionamento, nonché dalle azioni ed iniziative giudiziarie tipiche della liquidazione, quali azioni revocatorie e risarcitorie - sia all’accertamento dei crediti per la formazione dello stato passivo.

    In secondo luogo, mediante l’utilizzo delle tecniche consolidate nella prassi e nella dottrina, il professionista deve provvedere alla stima del valore delle attività facenti capo alla procedura di liquidazione giudiziale su cui insistono le garanzie dei creditori prelatizi falcidiati, il tutto prescindendo dai contenuti della proposta concordataria presentata.

    Con specifico riferimento alla stima degli anzidetti valori - che la normativa definisce “di mercato” - è stato chiarito in dottrina che trattasi di locuzione non riferibile ad una valorizzazione coincidente con il prezzo comunemente individuato da un indeterminato numero di liberi acquirenti e venditori, bensì al valore di realizzo di transazioni effettuate nell’ambito di procedure concorsuali, in un’ottica quindi liquidatoria e tenuto conto dei relativi tempi di realizzo.

    In terzo ed ultimo luogo, al fine di individuare la percentuale minima di soddisfazione dei creditori prelatizi falcidiati, occorre che il professionista determini la massa netta attiva distribuibile, costituita dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

    (+) valore lordo di realizzo dell’attivo;

    (+) frutti prodotti dai beni (canoni di locazione, interessi attivi, ecc.);

    (-) costi di diretta imputazione agli asset (spese condominiali, costi di perizia, manutenzioni, ecc.);

    (-) spese generali pro quota (compenso Curatore, spese legali, ecc.), per la cui metodologia di calcolo si rimanda alla parte che segue.

    La documentazione acquisita e gli incontri svolti

    Nello svolgimento dell’incarico conferito, il sottoscritto ha esaminato la documentazione fornita dal Curatore e raccolto informazioni direttamente da quest’ultimo, nonché dai professionisti incaricati di assistere la liquidazione giudiziale nelle azioni legali intraprese e nella valorizzazione degli asset immobiliari, di cui si dirà nella parte che segue.

    Di seguito, la principale documentazione acquisita ai fini della presente Relazione:

    - programma di liquidazione della liquidazione giudiziale depositato in data………;

    - relazione redatta dalla Curatela ai sensi dell’art. 130 CCII e successiva integrazione datata ………;

    - informative periodiche sullo stato della procedura ex art. 130, c. 9, CCII, relative al primo ed al secondo semestre 202………

    - perizia di stima redatta dall’Arch………. in data ………, rilasciata in data ……… sul valore del compendio della liquidazione giudiziale;

    - stato passivo aggiornato alla data del ……… e successivo verbale di udienza di verifica di domande tardive del ………;

    - parere circa l’esito del contenzioso tributario rilasciato dal Dr. In data ………;

    - perizie di stima immobiliare predisposte nell’ambito delle diverse procedure esecutive che hanno interessato gli immobili di proprietà o d’interesse della liquidazione giudiziale;

    -visure patrimoniali relative agli ex amministratori di ………;

    - corrispondenza intercorsa con il Curatore e i consulenti legali che assistono la procedura nelle diverse azioni civili e in quella penale;

    - libro giornale della liquidazione giudiziale e fatture relative ai canoni di locazione;

    - prospetti di calcolo di TASI e IMU relativi al 202………, nonché dettaglio delle spese condominiali ordinarie e straordinarie al ………

    Alla luce dello stato in cui si trova la liquidazione giudiziale, ai fini della presente Relazione, saranno assunti:

    - quale attivo i beni ed i diritti, così come già individuati dalla Curatela;

    - quale passivo quello accertato in sede di formazione dello stato passivo, nonché delle ulteriori insinuazioni tardive ad oggi ancora non discusse.

    Più nello specifico, si farà riferimento ai dati contenuti nella relazione periodica del curatore relativa al secondo semestre 202………, opportunamente aggiornati al fine di tenere conto degli eventi successivamente intervenuti fino alla data più prossima alla presente Relazione.

    L’attivo di ……… alla data del 31.12.202……… risulta pari ad euro ……… ed è costituito da: beni immobili, crediti derivanti da locazioni immobiliari, crediti commerciali di altra natura, azioni legali di natura risarcitoria, revocatoria e recuperatoria e disponibilità liquide, il tutto come rappresentato nella tabella che segue, ove vengono riepilogati anche i valori di tali voci aggiornati al fine di tenere conto degli avvenimenti intercorsi sino al ……… 202………, data più prossima a quella della presente Relazione, il cui ammontare complessivo è pari ad euro ………

    Gli immobili:

    la procedura risulta proprietario di molteplici immobili ubicati nel centro di ……… e, più precisamente, in ………

    Per la maggior parte di tali immobili (dal Lotto ……… al Lotto ………) era già stata indetta un’asta di vendita, fissata per il giorno ………, successivamente sospesa a seguito dell’intervenuta presentazione della proposta di concordato.

    Gli immobili posti in asta venivano complessivamente valorizzati in euro/Mil………. sulla base delle perizie rilasciate dall’arch………., nell’ambito di due procedure esecutive esperite prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

    Successivamente al deposito della proposta di concordato, ai fini della presente Relazione, su impulso di chi scrive, l’Arch………., in data ………, predisponeva una valutazione di aggiornamento (comfort letter) sul valore del compendio immobiliare in questione, apportandone un incremento percentuale pari al 3% - alla luce “della ripresa evidente del mercato immobiliare, della particolare ubicazione degli immobili oggetto del compendio immobiliare, posti nel Centro storico di ………, sicuramente in zona di particolare pregio”.

    Oltre ai suddetti immobili, la liquidazione giudiziale comprende ulteriori lotti (dal Lotto ……… al Lotto ………), non inclusi tra quelli destinati alla vendita nell’ambito dell’asta di cui si è detto e solamente in parte già oggetto di perizia al momento della presentazione della proposta di concordato.

    Gli immobili in questione sono stati anch’essi valutati ai fini della presente relazione.

    Si tratta di un opificio industriale/un immobile di civile abitazione/ecc. ……… di proprietà dell’impresa ……… in liquidazione giudiziale sito in ……… (………);

    dopo aver accettato l’incarico, il sottoscritto si è recato sui luoghi di cui trattasi onde procedere alle operazioni affidategli, oltre ad effettuare tutte le verifiche presso gli uffici competenti, volte ad accertare l’effettiva consistenza dei beni predetti,

    SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

    § 1 - BENI IMMOBILI E DATI CATASTALI

    I beni immobili oggetto della presente perizia, di piena proprietà della società debitrice per quota pari all’intero, sono ……… siti in Comune di ……… (………), che risultano edificati sul mappale C.T. n………. di complessive are ……… sito tra via ……… e via ……… In particolare l’opificio industriale/la civile abitazione di cui trattasi hanno accesso da via ……… n………. e sono posti al piano ………

    - Dati catastali

    Le unità immobiliari di cui trattasi sono state dichiarate al N.C.E.U. di ……… (………) con schede presentate all’U.T.E. di ……… in data ……… e protocollate al n………., in base alle quali risultano censite alla partita ………, foglio………, con i mappali nn.: ………

    - ……… sub……… - cat……… - cl……… - consistenza m2……… - rendita euro ………

    - ……… sub……… - cat……… - cl……… - consistenza m2……… - rendita euro ………

    COERENZE in senso orario (si veda anche sull’allegato “E”):

    del mappale n………. sub………: ………;

    del mappale n………. sub………: ………;

    § 2 - PROVENIENZA

    L’area di ……… qui sopra nominata è pervenuta alla società per acquisto fattone dalla società ……… con sede in ……… (………) con atto in data ……… n………. di rep. del Notaio dr………., registrato a ……… il ……… al n………. ed ivi trascritto il ……… ai nn………. R.G. e ……… R.P.

    ***

    § 3 - UBICAZIONE E ASSETTO URBANISTICO DEI BENI IMMOBILI

    Gli immobili di cui trattasi sono ubicati in ……… (………), Comune di circa ……… abitanti situato in Provincia di ………, in zona periferica ma di alta densità edificatoria. Un ……… è situato a meno di ……… m dall’ingresso di via………, i negozi di trovano entro un raggio di ……… m., la scuola elementare e il Municipio entro un raggio di ……… m……….

    Dal momento che le unità da valutare sono solo ……… e che l’allargamento degli stessi o comunque l’eventuale aggiunta di volumetria agli stessi è da considerarsi non possibile per diverse ragioni, non ultima quella che fanno parte di un complesso condominiale, si reputa non essenziale ai fini della presente perizia di stima appurare quale sia la destinazione urbanistica della loro area di sedime nel vigente P.R.U.G. del Comune di ………

    Ai sensi e per gli effetti della l. 28.2.1985, n. 47

    e successive modificazioni e integrazioni, si dichiara che:

    I ……… oggetto della presente perizia sono stati edificati in base alla Concessione Edilizia pratica n………./ ……… del………

    § 4 - DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI

    (Si vedano anche le N………. fotografie a colori all’allegato “A” - fogli da 1 a 5, nonché le relative descrizioni al § 7 - “allegati” in calce alla perizia).

    ………

    § 5 - METODO DI STIMA E STIMA DEGLI IMMOBILI

    La stima, per gli edifici di civile abitazione in genere, viene normalmente fatta dal sottoscritto professionista sulla base dei valori che esprime il mercato immobiliare nel momento in cui viene eseguita, facendo riferimento, per la stessa zona, ad immobili aventi caratteristiche il più possibile simili a quello da stimare. Ove ci sia necessità di correggere i valori in senso maggiorativo o riduttivo per tenere conto di condizioni qualitative peculiari si applicano coefficienti simili o a quelli indicati dalla l. n. 392/1978 istitutiva dell’“equo canone” (benché la legge non sia più attuale, in qualche caso taluni coefficienti si possono ancora applicare) o a quelli riportati dall’ultima edizione disponibile del “Borsino Immobiliare Città di ……… e Provincia” edito a cura dell’associazione ……… o riportati dalla rivista quindicinale “………” edita da “………” di ……… o riportati dall’ultima edizione disponibile del listino prezzi della F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) a seconda dei casi, opportunamente corretti, ove occorra, in base all’esperienza personale del professionista per tenere conto della specificità delle diverse zone nonché dell’immobile in esame. Il lavoro di applicazione dei coefficienti a volte non viene esplicitato ma viene fatto a monte dell’indicazione del valore unitario (per mq. di superficie commerciale dell’edificio oggetto della stima), per modo che il valore indicato tenga già conto di detta applicazione e perciò di tutte le peculiarità che contraddistinguono l’immobile.

    Riguardo alla superficie commerciale, essa non coincide con quella calpestabile ma è, tanto per fare un esempio nel caso di unità immobiliari per civile abitazione, una superficie abitabile virtualmente equivalente che viene ricavata con i metodi normalmente usati nel commercio degli immobili, cioè comprendendo la superficie in pianta dei muri divisori interni, dei muri perimetrali fino ad uno spessore massimo per gli stessi non superiore a 35 cm nonché assegnando ai diversi locali e/o ai diversi piani un “peso” e quindi un “coefficiente” a volte diverso, dal momento che è immediatamente intuibile come ad una veranda, ad un balcone, ad una cantina non si possa dare lo stesso valore unitario che ad un soggiorno. Anche il calcolo della superficie commerciale viene eseguito a latere e solitamente in perizia viene riportato solo il risultato finale, i coefficienti di solito utilizzati peraltro non sono mai eguali ma possono cambiare da una perizia all’altra in quanto tengono conto di tutte le peculiarità dei vari locali e/o dei vari piani.

    Nel caso specifico c’è da valutare ………, di conseguenza la valutazione verrà fatta ……… Tutto ciò premesso, e tenuto quindi conto dell’ubicazione, della tipologia, dell’accessibilità, della situazione normativa e urbanistica dei beni immobili oggetto della stima e più in generale di tutti i motivi di maggiore o minore appetibilità per gli stessi, il sottoscritto dott………., nato a ……… il ……… ed ivi residente in via ………, iscritto all’Albo degli ……… della Provincia di ……… al n………., a conoscenza dei valori di mercato per beni immobili analoghi e nella stessa zona, ritenendo con ciò di svolgere l’incarico affidatogli in termini professionalmente corretti, formula la seguente attribuzione del valore di mercato:

    ………

    § 6 - ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

    Trascrizioni

    ………

    Iscrizioni

    ………

    § 7 - ALLEGATI

    - allegato “A” (fogli da 1 a 5) = n………. fotografie.

    - allegato “B” (fogli 1 e 2) = fotocopie delle planimetrie presentate all’U.T.E. in data ……… e protocollate al n………. (vedi paragrafo “dati catastali”).

    - allegato “C” (fogli 1 e 2) = fotocopie delle visure al Catasto Fabbricati effettuate presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di ……… (ex U.T.E.) in data ………

    - allegato “D” = fotocopia di stralcio dai disegni della Concessione Edilizia N………./ ……… citata in perizia.

    - allegato “E” = fotocopia di stralcio dall’elaborato planimetrico presentato all’U.T.E. in data ……… insieme con le planimetrie protocollate al n………. (vedi sopra: allegato “B”).

    La presente perizia consta di n………. facciate di carta uso bollo fin qui impresse con stampante a bolle d’inchiostro, reca la firma di sottoscrizione sulla……… facciata ed è assemblata insieme con gli allegati “A” (fogli da 1 a 5), “B” (fogli 1 e 2), “C” (fogli 1 e 2), “D”, ed “E”.

    I crediti

    Così come emerge dalla relazione periodica al 31.12.202……… i crediti maturati nella fase antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale di ………, così come risultanti dalla situazione contabile alla data di apertura della procedura, sono relativi a ………e sono stati integralmente realizzati dalla Curatela. Pertanto, ad oggi, non sussistono crediti commerciali, maturati da ……… in bonis, ancora da realizzare.

    Ovvero:

    § 1 - TIPOLOGIA DEI CREDITI

    I crediti oggetto della presente perizia, sono relativi a:

    quote di società di capitali: ………

    quote di società di persone: ………

    crediti commerciali: ………

    § 2 - SCOPO DELLA VALUTAZIONE

    Precisare se trattasi di valutazione finalizzata alla cessione dei crediti, oppure alla loro assegnazione, precisando se la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa.

    ***

    § 3 - DUE DILIGENCE

    L’analisi è stata svolta sui crediti come risultanti alla data del ………, che a quella data i crediti con pagamento con rimessa diretta risultano pari ad euro ……… (si veda elenco allegato) ed i crediti con pagamento a mezzo Ri. Ba. risultano pari ad euro ……… (si veda elenco allegato), per un totale complessivo di euro ………

    Si sono verificati i pagamenti dei crediti scaduti alla data dell’incarico, che hanno rappresentato una percentuale pari al ………% circa del monte crediti.

    Si è analizzato il monte crediti residuo e si è verificata la data di scadenza e di esigibilità degli stessi; la valutazione prevede che la loro recuperabilità sia inversamente proporzionale alla loro “anzianità”, pertanto è stata valutata una ricuperabilità per crediti di “anzianità” maggiore ai 360 gg. pari al ………%.

    Si è preso in considerazione il fatto che la società concordataria beneficia di un contratto di assicurazione dei crediti con ………, che garantisce il pagamento dei crediti, per i quali viene effettuata la denuncia, nella misura dell’………% dell’importo del credito stesso; si rileva che da ……… a ……… sono stati aperti nr………. sinistri; si rileva altresì che solo il mancato pagamento dei crediti più recenti può essere oggetto di denuncia.

    Si è valutato che i crediti vantati nei confronti di ………, oggetto di cessione pro solvendo agli istituti di credito sono incerti sino alla scadenza della fattura e, qualora gli stessi non vengano saldati appare possibile il ricorso alla compagnia assicurativa di cui sopra, con la possibilità di un recupero nella misura massima dell’………%.

    Pertanto, si ritiene che il presumibile valore di realizzo del monte crediti, così come sopra individuato, della società in concordato giudiziale alla data del ………sia stimabile nella percentuale del ………%.

    Le azioni recuperatorie e revocatorie avviate dalla Curatela e le transazioni concluse/in corso di definizione

    Come anticipato, la Curatela ha avviato diverse azioni recuperatorie e revocatorie, ad oggi in parte già definite a seguito di accordi transattivi raggiunti tra le parti

    Nello specifico:

    azione di recupero crediti nei confronti della propria controllante ……… a seguito di finanziamenti erogati da ……… in bonis negli esercizi 202………-202……… per euro ……… (R.G. n………. - Trib. di ………, Giudice: Dr.ssa ………). In forza di decreto ingiuntivo reso esecutivo, in data ……… La procedura notificava atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare a valere sugli immobili di proprietà di ……… siti in ………;

    azione revocatoria avviata nei confronti di ………per oltre euro/Mil………. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dii talune cessioni di credito intervenute a favore di quest’ultima nel dicembre 202………

    azione risarcitoria nel procedimento penale………

    le azioni legali recuperatorie e revocatorie avviate dalla Curatela vengono valorizzate sulla base dello stato degli accordi transattivi ad oggi già perfezionati e nello specifico: ………

    l’azione risarcitoria nel procedimento penale……… viene considerata tenendo conto della fase attuale del giudizio, della transazione intercorsa con ………, nonché dell’effettiva consistenza patrimoniale dei soggetti nei confronti dei quali la Curatela potrebbe decidere di costituirsi parte civile e quindi ………

    Le disponibilità liquide

    Alla data del 31.12.202………, così come risulta dalla relazione periodica redatta dalla Curatela, le disponibilità liquide giacenti sul conto corrente n………., aperto presso ………-Filiale di ………, ed intestato alla Procedura, ammontavano ad euro ………

    Sulla base della quantificazione dei valori attribuibili ai beni ed ai diritti della procedura, così come sopra esposti, l’attivo lordo che si prevede possa essere recuperato dalla Curatela può essere stimato in complessivi euro ………, così come sintetizzato nella tabella di seguito esposta ………

    Immobili di proprietà (asta ………) ………

    Altri immobili di proprietà ………

    Immobili già ceduti - ………

    Crediti derivanti da locazioni immobiliari ………

    Crediti commerciali da incassare ………

    Azioni legali recuperatorie ………

    Azioni legali revocatorie/recuperatorie ………

    Azione risarcitoria nel procedimento penale ………

    Disponibilità liquide ………

    Il passivo della liquidazione giudiziale

    Con decreto datato ………, il Giudice Delegato rendeva esecutivo lo stato passivo della liquidazione giudiziale per un ammontare complessivo di crediti ammessi in via tempestiva pari ad euro ……… così suddiviso:

    - Creditori ipotecari: euro ………

    - Creditori privilegiati: euro ………

    - Creditori chirografari: euro ………

    A seguito delle udienze di verifica delle domande tardive tenutesi in data ………

    e ………, venivano ammessi allo stato passivo ulteriori crediti per complessivi euro ……… di cui euro ……… in via privilegiata ed euro ……… in via chirografaria.

    Ad oggi, lo stato passivo della liquidazione giudiziale risulta quindi complessivamente pari ad euro……… e così composto: ………

    Con specifico riferimento ai crediti di natura ipotecaria, che rappresentano la componente più significativa dello stato passivo, si procede di seguito a riepilogare le unità immobiliari sulle quali insistono tali ipoteche, nonché i creditori garantiti: ………

    Il soddisfacimento dei creditori in caso di liquidazione giudiziale

    Ai fini della presente Relazione, le passività accertate verranno aumentate degli oneri in prededuzione. In particolare, si è tenuto conto delle spese generali e dei costi diretti di gestione degli immobili, maturati e che matureranno nel corso di procedura, pari complessivamente ad euro ……… ed euro……… Pertanto, la prededuzione stimata risulta pari ad un valore complessivo di euro ………

    Con riferimento alle spese generali si segnala che:

    - è stato stimato il compenso del Curatore mediante l’applicazione del d.m. n. 30/2012, nella misura media prevista, avuto riguardo del valore (i) di liquidazione dell’attivo, così come stimato ai fini della presente Relazione - pari ad euro - e (ii) del passivo reso esecutivo, maggiorato delle tardive già discusse e ancora da discutere nei limiti di quanto presumibilmente potrà essere effettivamente ammesso, pari ad euro ………;

    - sono stati acquisiti dai professionisti che assistono la procedura - ossia l’Avvocato civilista ………, l’Avvocato penalista ……… e il Dr………. - i preventivi di spesa relativi per le attività svolte e da svolgersi in relazione ai contenziosi di cui si è già detto nella parte che precede;

    - è stato stanziato un fondo rischi ed oneri generico pari a circa euro ……… a copertura di eventuali costi ad oggi non prevedibili;

    - gli oneri in prededuzione già sostenuti dalla procedura, così come risulta dalla contabilità della procedura, ammontano alla data odierna a complessivi euro ………,

    importo quest’ultimo che, pertanto, non andrà ad incrementare l’ammontare del passivo da soddisfare.

    Il tutto come riepilogato nella tabella che segue:

    In relazione, invece, ai costi diretti di gestione degli immobili si precisa che la relativa quantificazione si è basata sui seguenti documenti:

    - prospetti di calcolo IMU e TASI relativi all’esercizio 202……… e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie al ……… Sulla base dei dati ivi contenuti, si è proceduto a stimare i medesimi oneri che matureranno in capo a……… sino al 31.12.202………, data ipotizzata per la dismissione in blocco del compendio immobiliare;

    - richiesta di liquidazione dei compensi dell’Arch. per la perizia redatta in data ………

    preventivo dell’Agenzia ……… per le attività di cancellazione dei gravami relativi al Lotto……… Con riferimento alla cancellazione delle ipoteche per l’intero compendio immobiliare, il relativo costo è stato stimato forfettariamente moltiplicando l’importo contenuto nel suddetto preventivo per il numero di unità immobiliari (sub) compresi nella liquidazione giudiziale;

    - fatture e/o giustificativi relativi agli oneri già sostenuti da ……… alla data odierna, pari ad euro ……… In particolare, detti costi fanno riferimento al versamento della TASI per gli anni di imposta 202……… e 202………, alla relazione ventennale ipocatastale effettuata sugli immobili non esecutati, alla trascrizione della sentenza di liquidazione giudiziale, a spese di manutenzione e, infine, alle spese di pubblicità relative alla pubblicazione del ……… Anche in questo caso, l’importo in esame non andrà ad incrementare l’ammontare del passivo da soddisfare poiché già sostenuto dalla Curatela.

    Tenuto conto di quanto sopra, il passivo, come detto, è stato rideterminato ai fini della presente Relazione nell’importo complessivo di euro ………, suddiviso come segue:

    Il riparto in favore dei creditori ipotecari

    Ai fini della simulazione del progetto di riparto a beneficio dei creditori ipotecari, come in parte già anticipato, si è fatto riferimento alle seguenti assunzioni metodologiche:

    - liquidazione in blocco di tutto l’attivo immobiliare nell’ambito della prima asta indetta;

    - emissione del decreto di trasferimento in data 31.12.202………;

    - stima dell’ammontare dei frutti generati dalle locazioni, dei costi diretti di gestione e degli interessi legali in favore dei creditori maturati dalla data di apertura della liquidazione giudiziale ……… sino alla data dell’ipotizzato trasferimento;

    imputazione ai creditori ipotecari delle spese generali della procedura con

    riferimento al ………% del compenso del Curatore, percentuale quest’ultima calcolata avuto riguardo dell’incidenza del valore del compendio immobiliare sull’attivo complessivo della liquidazione giudiziale, così come di seguito indicato ………;

    soddisfacimento dei creditori ipotecari in un’unica soluzione, senza prevedere riparti parziali;

    Considerati i valori attribuiti ai beni immobili compresi nella liquidazione giudiziale indicati nel precedente paragrafo ……… incrementati dei frutti maturati e maturandi e decurtati dei costi diretti e delle spese generali pro-quota, la massa netta attiva, astrattamente ripartibile, viene assunta ai fini della presente Relazione in complessivi euro ………

    Individuata la massa netta attiva distribuibile, pari, lo si ricorda, ad euro ……… si è proceduto, come riportato nella tabella che segue, a:

    - incrementare i crediti ipotecari, pari ad euro ……… al grado I° e ad euro ……… al grado II°, degli interessi legali previsti ex lege (Appendice B);

    - stimare la percentuale di soddisfacimento ricavabile da ciascun creditore ipotecario, tenuto conto di ripartire solo al grado I° l’intera massa netta attiva distribuibile, considerata la sua consistenza;

    - calcolare il degrado al grado I° e al grado II°, pari, rispettivamente, ad euro ……… e ad euro ………

    alla luce dell’incapienza dei beni su cui insistono le prelazioni ipotecarie, i crediti chirografari si incrementano da euro ……… ad euro ………

    Il riparto in favore degli altri creditori (prededuzione, privilegio e chirografo)

    Anche in questo caso si rilevano preliminarmente le assunzioni metodologiche adottate:

    - per il pagamento degli oneri prededucibili, con particolare riferimento ai compensi professionali maturati nel corso della procedura, si ipotizza che il versamento delle ritenute d’acconto sarà effettuato dalla società in concordato, in qualità di sostituto di imposta, mediante compensazione con il credito IVA che maturerà a seguito del pagamento delle medesime prestazioni;

    - per il pagamento del privilegio generale si ipotizza il deposito di un unico progetto di riparto al 30 ……… 202……… Conseguentemente, sono stati stimati gli interessi legali in favore degli anzidetti creditori dal giorno della dichiarazione di liquidazione giudiziale sino a tale data.

    L’attivo residuo a disposizione dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari

    L’attivo a disposizione di tali categorie di creditori risulta pari a complessivi euro ……… di cui:

    - euro ……… quale differenziale tra il valore di liquidazione del compendio immobiliare maggiorato dei frutti maturati e maturandi, pari ad euro ………, e l’importo ripartito ai creditori ipotecari, pari a complessivi euro ……… In buona sostanza, tale valore, così come indicato nella seguente tabella, rappresenta la somma algebrica dei costi diretti e delle spese generali pro-quota trattenute ai creditori ipotecari nell’ambito del relativo riparto ………

    euro ……… rappresentato dall’insieme degli ulteriori asset mobiliari (crediti da azioni recuperatorie/revocatorie e disponibilità liquide);

    Il soddisfacimento dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari

    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che:

    - fermo il pagamento (i) dei creditori ipotecari, nella misura indicata nella parte che precede, (ii) integrale degli oneri prededucibili e dei creditori muniti di privilegio generale ex art. 2758 c.c. (grado 7 art. 2778);

    - il privilegio generale ex art. 2752, c. 1, c.c. (grado 18 art. 2778) verrebbe soddisfatto solo parzialmente nella misura del ………%.

    Pertanto, non si prevede alcun soddisfacimento né per i creditori privilegiati aventi grado poziore al 18, né, tantomeno, per i creditori chirografari originari o degradati che siano.

    Conclusioni

    Ad esito delle analisi compiute, così come descritte nella presente Relazione, si può concludere che i creditori ipotecari della liquidazione giudiziale riceverebbero il seguente trattamento attraverso la realizzazione dell’attivo ad opera del Curatore:

    Euro……… al creditore ……… (cron. 1 e 2), corrispondente allo ………% del relativo credito ipotecario di grado ………;

    Euro ……… al creditore ……… (cron. 6), corrispondente allo ………% del relativo credito ipotecario di grado ………;

    Euro ……… al creditore ……… (cron. 7), corrispondente al ………% del relativo credito ipotecario di grado ………;

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F721
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO NELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [SUDDIVISIONE IN CLASSI E PARZIALE PAGAMENTO PRIVILEGIATI SPECIALI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    (art. 240 CCII)

    Il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione assunta in data ……… rogito notaio ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,

    [capoverso eventuale] Il sottoscritto ………, [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., elegge domicilio, per procura a margine del presente atto,

    CHIEDE

    l’ammissione dell’impresa ……… in liquidazione giudiziale alla procedura di concordato a norma dell’art. 240 CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta.

    RAPPRESENTA

    che la presente proposta e le condizioni del concordato nella liquidazione giudiziale sono state approvate a norma del punto [indicare se a o b] del comma 2 dell’art. 265 CCII [oppure a norma dell’art………. dell’atto costitutivo o dello statuto]; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    [eventuale, in caso di società di capitali] che la predetta approvazione risulta da verbale redatto dal notaio Dott………. [indicare gli estremi dell’atto notarile], depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ……… prot. n……….; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    che la trattazione della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

    1. REQUISITI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    2. SPESE DI PROCEDURA

    3. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    4. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI

    5. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

    6. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 240 CCII [eventuale nella proposta del terzo]

    8. TRASFERIMENTO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI PERTINENZA DELLA MASSA

    9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

    10. MANLEVA

    11. ELENCO ALLEGATI

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO GIUDIZIALE

    ***

    1. REQUISITI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    In data ………, con sentenza n………. emessa dal Tribunale di ……… è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della Società ………;

    ottenuta in data ……… l’autorizzazione per l’accesso agli atti e alle informazioni ex art. 199 CCII e, quindi, presa visione della documentazione trasmessa dalla Curatela e dei rapporti riepilogativi ex art. 130 CCII, con il presente atto intende sottoporre ai competenti Organi della Procedura una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 240 ss. CCII, riferita a entrambe le masse, della Società e del socio illimitatamente responsabile, proponendosi come terzo assuntore, così come meglio emergerà dal contenuto della proposta [capoverso da omettere in caso di domanda presentata dalla debitrice];

    In data ………, con decreto del Giudice Delegato, è stato reso esecutivo lo Stato passivo della liquidazione giudiziale. [oppure: Ad oggi non risulta ancora emesso il decreto di esecutività dello Stato passivo della liquidazione giudiziale, ma i dati contabili e le altre notizie disponibili consentono al Curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del debitore da sottoporre all’approvazione del Giudice Delegato].

    Come previsto dall’art. 240, c. 1, CCII è decorso un anno dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale e non più di due dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    Lo Stato passivo risulta così composto:

    Creditori in prededuzione per euro ………

    Creditori privilegiati per euro ………

    Creditori chirografari per euro ………

    Per un importo complessivo di euro ………

    Risultano pendenti dinanzi a codesto Tribunale i seguenti giudizi di opposizione ex art. 207 CCII:

    n. R.G………. promosso da ……… teso ad ottenere il riconoscimento del proprio credito al privilegio e non al chirografo [oppure] l’ammissione del proprio credito respinto, per l’importo di euro ………

    Risultano pendenti dinanzi a codesto Tribunale i seguenti procedimenti di accertamento di domande tardive ex art. 208 CCII:

    n. R.G.: ……… presentata da ……… per euro ……… al chirografo, euro ……… al privilegio.

    Ad oggi è stato effettuato un riparto parziale utilizzando la liquidità derivante dall’attivo della debitrice: sono stati soddisfatti integralmente i creditori ammessi al privilegio ex art. 2751-bis, c. 1, n. 1, c.c. (massa Società), e, nella misura del 10%, i creditori ammessi con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, c. 1, n. 2, c.c. (massa Socia e massa Società). È stato accantonato l’importo di euro ……… a favore del creditore ………, pari al 10% del credito fatto valere in sede di opposizione allo stato passivo con il rango privilegiato.

    L’importo complessivo distribuito ammonta ad euro ………

    All’esito del riparto parziale, il residuo passivo complessivo riferito ad entrambe le masse è composto per euro ……… da creditori ipotecari (iscritti sull’unico immobile intestato alla Società), euro ……… da creditori privilegiati ed euro ……… da creditori chirografari [capoverso da inserire in caso di domanda presentata dopo un piano di riparto parziale];

    2. SPESE DI PROCEDURA

    Si stima che gli oneri prededucibili ammontino a complessivi euro ……… Gli stessi sono composti da: i) IMU, stimata in euro ……… ii) imposte, stimate in euro ……… iii) spese di mantenimento degli asset della Procedura, stimate in euro ……… iv) compenso dovuto al Curatore, al netto degli acconti eventualmente percepiti, per euro ……… v) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della liquidazione giudiziale per l’attività professionale svolta sino alla definitività dell’Omologa per i giudizi pendenti, al netto degli acconti eventualmente percepiti, stimati in euro ……… anche in considerazione del fatto che successivamente all’omologa tali giudizi verranno proseguiti dall’Assuntore a proprie spese. Si precisa, al riguardo, che il suddetto importo copre ogni onere prededucibile a carico delle masse (ad eccezione dell’imposta di registro che sarà di spettanza della Proponente) e che se tali oneri e spese dovessero essere liquidati in misura superiore all’importo stimato di euro ……… l’apporto concordatario a favore dei creditori chirografari verrà ridotto per euro ………

    Qualora, invece, tali oneri e spese fossero liquidati in misura inferiore, la differenza verrà trattenuta dall’Assuntore che ridurrà di conseguenza l’apporto concordatario

    3. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Ai fini della presente proposta, i creditori vengono suddivisi nelle seguenti quattro classi, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto:

    Classe 1°: Creditori muniti di privilegio generale - pagamento integrale al 100% (classe non votante);

    Classe 2°: Creditori muniti ipoteca su beni immobili - pagamento nei limiti di capienza dei beni sui quali insiste la prelazione, stimato nel ………% del credito; si evidenzia sin d’ora che i crediti privilegiati dovranno essere ammessi al voto per la parte del credito per la quale la proposta non prevede soddisfazione;

    Classe 3°: Creditori muniti di privilegio speciale su beni mobili - pagamento nei limiti di capienza dei beni sui quali insiste il privilegio, stimato nel ………% del credito; si evidenzia sin d’ora che i crediti privilegiati dovranno essere ammessi al voto per la parte del credito per la quale la proposta non prevede soddisfazione;

    Classe 4°: Creditori chirografari pagamento nella misura percentuale del………%.

    Le predette classi si ritiene siano suddivise nel rispetto del disposto di cui all’art. 240 CCII “secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei”, e per le stesse si propone un relativo trattamento differenziato, come prescritto dall’art. 240, c. 2, CCII, senza che questo alteri in alcun modo l’ordine delle cause legittime di prelazione [art. 240, c. 4, CCII].

    L’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo punto 4.

    4. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI

    Sulla base di quanto risulta alla Proponente, gli attivi allo stato nella titolarità della procedura sono:

    a) Liquidità

    Alla data del ……… le giacenze liquide presenti sul conto della procedura ammontano a complessivi euro ……… [di cui euro accantonati a favore del creditore in opposizione Sig……….]. Ai fini della presente Proposta si considera compreso nella liquidità disponibile anche l’importo di aggiudicazione dell’immobile di……… venduto all’asta del ………, per euro ………

    b) Immobili

    La Società risulta proprietaria di un complesso immobiliare costituito da vari corpi di fabbrica con destinazione prevalente industriale, sito in ………,……… Tale immobile all’apertura della liquidazione giudiziale risultava assoggettato a procedura esecutiva (n………. g.e. - Tribunale di ………) nell’ambito della quale sono stati esperiti ………tentativi di vendita, l’ultimo dei quali è andato deserto in data ……… al prezzo di euro ……… (prezzo base ridotto di un quarto).

    La perizia estimativa redatta da ……… nel mese di ……… 202……… ha attribuito al bene un valore pari ad euro ………, al netto dei capex indicati nella due diligence di trasferibilità e nella due diligence ambientale. Ad oggi non risulta fissata la prima asta competitiva.

    Va al riguardo, precisato che parte del compendio immobiliare è attualmente occupato da diversi conduttori in forza di contratti di locazione o senza titolo. Risulta che la Procedura abbia avviato azioni di recupero nei confronti dei conduttori morosi con riferimento ai canoni di locazione non pagati, i cui esiti tuttavia non si conoscono [eventuale].

    Con riguardo ai suddetti canoni di locazione e indennità, si precisa che gli stessi rimarranno di titolarità della Procedura sino al momento del trasferimento in capo all’Assuntore dei beni immobili cui si riferiscono [eventuale].

    c) Beni mobili ………

    d) Azioni revocatorie e risarcitorie [eventuale nella proposta del terzo].

    Risulta che la Procedura abbia introdotto le seguenti azioni:

    Azione revocatoria ordinaria nei confronti del Sig………. per la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi dal medesimo posti in essere in relazione ad immobili di sua proprietà siti in ………, allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori. Non è noto alla Proponente né il suo stato, né il valore degli immobili oggetto di revoca.

    Azione revocatoria ex art. 166, c. 2, CCII nei confronti del Sig………. per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti per euro ……… ricevuti dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale in data ………

    [riportare il prospetto]

    5. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [Con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto].

    [riportare il prospetto analitico]

    6. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

    La ricorrente offre il proprio patrimonio [il patrimonio della debitrice[in caso di proposta di creditore o terzo] [cessione dei beni] ai creditori suddivisi, come già indicato, nelle classi di creditori sopra rappresentate, perché il suo realizzo, unitamente al versamento della somma di euro ……… a cui si è impegnato il garante [che sottoscrive la presente proposta], possa consentire il pagamento integrale delle spese di giustizia, quello indicato dei creditori privilegiati ed il residuo venga distribuito ai creditori chirografari.

    A supporto della proposta di concordato giudiziale vi sono i seguenti importanti elementi.

    La società terza ……… si impegna ad acquistare i marchi e l’avviamento in essi incorporato, nonché i seguenti beni mobili:

    [segue elenco dei beni mobili]

    per il prezzo di euro ………, da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate ed è disposta a rilasciare, a garanzia del proprio impegno, fideiussione bancaria a prima richiesta concessa da primario istituto di credito nazionale.

    Il sig………. si impegna ad acquisire a mezzo della società di leasing ……… il compendio immobiliare di proprietà della ricorrente, libero da ogni gravame ed onere pregiudizievole, per il prezzo di euro ………, con pagamento al rogito notarile che dovrà avvenire entro il ………

    Il sig………. si impegna a versare l’importo di euro ……… per fornire la provvista necessaria al totale rispetto dell’impegno di pagamento contenuto nella presente proposta, con obbligo di restituzione allo stesso dell’eventuale eccedenza risultante dopo il pagamento di tutte le somme dovute e previste nella presente proposta ed è disposto a rilasciare, a garanzia del proprio impegno, fideiussione bancaria a prima richiesta concessa da primario istituto di credito nazionale.

    I predetti elementi danno certezza e pronta esitabilità alla maggior parte dei valori dell’attivo.

    Sono stati altresì computati i costi di procedura, come segue:

    euro ……… compenso ed accessori al Curatore;

    euro ……… compenso a periti e legali della procedura;

    euro ……… spese generali e varie di procedura;

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare alle classi dei creditori:

    ATTIVO euro ………

    SPESE DI PROCEDURA euro ………

    COSTI FUTURI euro ………

    COSTI PER IMPREVISTI euro ………

    PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO GENERALE [100%] euro ………

    PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO SPECIALE

    IMMOBILIARE [………%] euro ………

    PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO SPECIALE

    MOBILIARE [………%] euro ………

    PAG. CREDITI CHIROGRAFARI [………%] euro ………

    Per i crediti chirografari, il cui ammontare è pari a complessivi euro ………, è dunque disponibile l’importo di euro ………, che è pari al ………% del totale dei loro crediti.

    Il pagamento delle somme sopra indicate sarà effettuato da parte del Curatore, a spese del debitore e del garante, entro il termine massimo sopra indicato.

    Il Curatore, nella denegata ipotesi di mancata omologazione del concordato giudiziale, dovrà, a semplice richiesta del garante, restituire la garanzia/fideiussione dallo stesso prestata.

    7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 240 CCII [eventuale nella proposta del terzo].

    Quale patto di concordato, a norma dell’ultimo comma dell’art. 240 CCII, viene espressa la limitazione dell’impegno dell’Assuntore ad assolvere ai propri obblighi di pagamento con specifico ed esclusivo riferimento ai soli crediti ammessi al passivo alla data di deposito della presente domanda ed inoltre a quei creditori che abbiano eventualmente proposto domanda di ammissione tardiva ovvero opposizione allo stato passivo con ricorso e decreto notificati prima del deposito del presente ricorso.

    Pertanto, per effetto dell’Omologazione Definitiva del concordato, l’Assuntore non sarà obbligato per eventuali debiti che dovessero essere successivamente accertati, né sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nella presente proposta o ad estendere le condizioni di soddisfazione previste nel presente ricorso a creditori diversi da quelli espressamente indicati nella Proposta.

    Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della liquidazione giudiziale in sedi diverse dal Tribunale Concorsuale competente e che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 151, 201 e ss. CCII. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui sopra devono ritenersi irrilevanti per l’Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali direttamente riconducibili alla debitrice sottoposta a liquidazione giudiziale, come le richieste di risarcimento danni formulate in via diretta o riconvenzionale nei confronti della liquidazione giudiziale dinanzi a Tribunali diversi da quello concorsuale.

    8. TRASFERIMENTO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI PERTINENZA DELLA MASSA

    Salvo quanto sopra previsto in relazione al trasferimento degli immobili, con effetto dalla data di definitività del decreto di omologa della presente proposta di concordato nella liquidazione giudiziale sarà trasferito in favore dell’assuntore tutto l’attivo della procedura.

    L’attivo comprende, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni bene mobile o immobile, ogni credito di qualsiasi natura verso terzi, ivi compresi quelli fiscali maturati e maturandi, ogni disponibilità liquida su libretti o conti correnti comunque intestati alla procedura e/o quelle eventualmente vincolate o accantonate anche in relazione alle somme versate con riserva di ripetizione e/o precedentemente accantonate a favore di soggetti allo stato non reperiti, ivi comprese le somme depositate nei conti della procedura successivamente all’omologa del concordato ed ogni altro diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica esistenti nel patrimonio della debitrice ancorché ad oggi non conosciuti;

    con la precisazione che tutta la liquidità giacente presso i conti della procedura di liquidazione giudiziale al momento della definitività del decreto di omologazione, dovrà considerarsi trasferita, in pari data, nella piena disponibilità della curatela a titolo di parziale definitivo adempimento degli impegni assunti con la proposta di concordato.

    Quanto ai crediti fiscali vantati dalla Procedura, sia già richiesti a rimborso sia futuri, con l’omologa della proposta, saranno trasferiti all’assuntore attraverso la stipula di uno o più atti ricognitivi e la Curatela dovrà compiere gli atti, rilasciare le dichiarazioni e fornire la documentazione che l’assuntore richiederà per il perfezionamento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei crediti e dei relativi accessori. Qualora venga, infine, richiesto o ritenuto utile o necessario, l’Assuntore si dichiara fin d’ora disponibile a rilasciare a favore della Curatela ogni e più ampia manleva al riguardo.

    Sempre con effetto dalla data di definitività del decreto di omologa della presente proposta di concordato verranno trasferite alla Proponente le azioni di pertinenza della massa per le quali sia intervenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato, con conseguente diritto dell’Assuntore di subentrare alla procedura anche e specificatamente in tutte le vertenze attive, compresa l’eventuale costituzione di parte civile nel giudizio penale, e/o nelle azioni revocatorie/risarcitorie, già pendenti od eventualmente ancora proponende, con assunzione del rischio di causa anche quanto agli oneri conseguenti a totale carico e/o beneficio dell’assuntore.

    La presente clausola di trasferimento delle azioni di pertinenza della massa dovrà essere espressamente recepita nel decreto di omologa della presente proposta di concordato [eventuale nella proposta del terzo].

    Resta inteso, quanto ai giudizi di opposizione allo stato passivo non ancora definiti al momento dell’omologazione, che gli stessi proseguiranno in capo all’Assuntore, il quale si farà carico (ovvero beneficerà) dei relativi esiti.

    Successivamente alla definitività del decreto di omologazione, la Curatela consegnerà all’assuntore tutta la documentazione in originale di cui abbia diritto, comunque necessiti e/o faccia richiesta, tra cui, a titolo di esempio senza pretesa di esaustività, la certificazione delle ritenute d’acconto su interessi attivi, ogni documentazione riferibile ai crediti IVA, gli estratti conto bancari, ecc.

    9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

    A completamento dell’esposizione della proposta si evidenziano i seguenti elementi

    a] l’intervento di una società terza che acquisisce le immobilizzazioni immateriali consistenti nei marchi e nell’avviamento in essi incorporato [attività diversamente non prontamente liquidabili e soggette a facile deprezzamento], nonché di taluni macchinari ed attrezzature;

    b] l’acquisizione da parte di altro soggetto terzo del compendio immobiliare al valore della perizia di stima;

    c] il versamento da parte di altro soggetto della somma in denaro necessaria per far fronte agli impegni assunti con la presente proposta;

    tutti questi elementi danno la garanzia del rispetto della presente proposta e della sua concreta fattibilità.

    Inoltre, va opportunamente evidenziato che, in caso di prosecuzione della liquidazione giudiziale, i creditori assistiti da privilegio speciale non potrebbero essere soddisfatti in misura maggiore di quanto consenta il valore di realizzo del bene [e/o del credito] sul quale insiste il privilegio, restando degradato a rango chirografario la parte del credito privilegiato non soddisfatta. Si precisa che il valore di mercato è stato indicato nella presente proposta ed avvalorato dalla relazione del professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 358 CCII designato dal Tribunale.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indiscutibile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato giudiziale, e pertanto si chiede che, assunti tutti gli adempimenti di legge, l’Ill.mo Tribunale voglia omologare la presente proposta.

    10. MANLEVA

    Nell’ipotesi di omologa del concordato proposto, l’Assuntore rilascia con la presente ogni più ampia liberatoria e manleva alla Curatela per tutta l’attività svolta sino alla data di omologa del concordato e dichiara di liberare la Curatela ed in generale tutti gli organi della procedura da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dall’esecuzione del concordato, rinunciando ad avanzare qualsiasi eccezione o contestazione nei suoi confronti.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indiscutibile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato giudiziale, e pertanto si chiede che, assunti tutti gli adempimenti di legge, l’Ill.mo Tribunale voglia omologare la presente proposta

    11. ELENCO ALLEGATI

    1. Relazione ex art. 240, c. 4, CCII redatta in data ……… dal Dott………. [professionista indipendente iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII]] che indica il valore di mercato dei cespiti e/o crediti oggetto di garanzia;

    2. Attestazione di versamento del Contributo Unificato di euro ………;

    3. Verbale di delibera degli amministratori [per le società] che autorizza la presentazione della domanda di concordato giudiziale;

    4. Documento comprovante il deposito e l’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c. del documento di cui al punto precedente [per le società di capitali];

    Luogo, data ………

    F722
    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO nela liquidazione GIUDIZIALE [CON PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI GENERALI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    ***

    RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO

    (art. 240 CCII)

    Il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società ………, con sede in ………, autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione assunta in data ……… rogito notaio ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,

    [capoverso eventuale] Il sottoscritto ………, [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., elegge domicilio, per procura a margine del presente atto,

    CHIEDE

    l’ammissione dell’impresa ……… in liquidazione giudiziale alla procedura di concordato a norma dell’art. 240, c. 1, CCII, precisando che sussistono le condizioni previste dalla legge e formulando ai creditori la presente proposta.

    RAPPRESENTA

    che la presente proposta e le condizioni del concordato nella liquidazione giudiziale sono state approvate a norma del punto [indicare se a o b] del comma 2 dell’art. 265 CCII [oppure a norma dell’art………. dell’atto costitutivo o dello statuto]; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    [eventuale, in caso di società di capitali] che la predetta approvazione risulta da verbale redatto dal notaio Dott………. [indicare gli estremi dell’atto notarile], depositato a norma dell’art. 2436 c.c. nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……… in data ……… prot. n……….; [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    che la trattazione della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

    1. REQUISITI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    2. SPESE DI PROCEDURA

    3. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    4. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI

    5. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

    6. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 240 CCII [eventuale nella proposta del terzo]

    8. TRASFERIMENTO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI PERTINENZA DELLA MASSA

    9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

    10. MANLEVA

    11. ELENCO ALLEGATI

    TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO GIUDIZIALE

    ***

    1. REQUISITI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    In data ………, con sentenza n………. emessa dal Tribunale di ……… è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della Società ………;

    ottenuta in data ……… l’autorizzazione per l’accesso agli atti e alle informazioni ex art. 199 CCII e, quindi, presa visione della documentazione trasmessa dalla Curatela e dei rapporti riepilogativi ex art. 130 CCII, con il presente atto intende sottoporre ai competenti Organi della Procedura una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 240 ss. CCII, riferita a entrambe le masse, della Società e del socio illimitatamente responsabile, proponendosi come terzo assuntore, così come meglio emergerà dal contenuto della proposta [capoverso da omettere in caso di domanda presentata dalla debitrice];

    In data ………, con decreto del Giudice Delegato, è stato reso esecutivo lo Stato passivo della liquidazione giudiziale. [oppure: Ad oggi non risulta ancora emesso il decreto di esecutività dello Stato passivo della liquidazione giudiziale, ma i dati contabili e le altre notizie disponibili consentono al Curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del debitore da sottoporre all’approvazione del Giudice Delegato].

    Come previsto dall’art. 240, c. 1, CCII è decorso un anno dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale e non più di due dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. [capoverso da omettere in caso di domanda presentata da creditore o terzo]

    Lo Stato passivo risulta così composto:

    Creditori in prededuzione per euro ………

    Creditori privilegiati per euro ………

    Creditori chirografari per euro ………

    Per un importo complessivo di euro ………

    Risultano pendenti dinanzi a codesto Tribunale i seguenti giudizi di opposizione ex art. 207 CCII:

    n. R.G………. promosso da ……… teso ad ottenere il riconoscimento del proprio credito al privilegio e non al chirografo [oppure] l’ammissione del proprio credito respinto, per l’importo di euro ………

    Risultano pendenti dinanzi a codesto Tribunale i seguenti procedimenti di accertamento di domande tardive ex art. 208 CCII:

    n. R.G.: ……… presentata da ……… per euro ……… al chirografo, euro ……… al privilegio.

    Ad oggi è stato effettuato un riparto parziale utilizzando la liquidità derivante dall’attivo della debitrice: sono stati soddisfatti integralmente i creditori ammessi al privilegio ex art. 2751-bis, c. 1, n. 1, c.c. (massa Società), e, nella misura del 10%, i creditori ammessi con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, c. 1, n. 2, c.c. (massa Socia e massa Società). È stato accantonato l’importo di euro ……… a favore del creditore ………, pari al 10% del credito fatto valere in sede di opposizione allo stato passivo con il rango privilegiato.

    L’importo complessivo distribuito ammonta ad euro ………

    All’esito del riparto parziale, il residuo passivo complessivo riferito ad entrambe le masse è composto per euro ……… da creditori ipotecari (iscritti sull’unico immobile intestato alla Società), euro ……… da creditori privilegiati ed euro ……… da creditori chirografari [capoverso da inserire in caso di domanda presentata dopo un piano di riparto parziale];

    2. SPESE DI PROCEDURA

    Si stima che gli oneri prededucibili ammontino a complessivi euro ……… Gli stessi sono composti da: i) IMU, stimata in euro ……… ii) imposte, stimate in euro ……… iii) spese di mantenimento degli asset della Procedura, stimate in euro ……… iv) compenso dovuto al Curatore, al netto degli acconti eventualmente percepiti, per euro ……… v) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della liquidazione giudiziale per l’attività professionale svolta sino alla definitività dell’Omologa per i giudizi pendenti, al netto degli acconti eventualmente percepiti, stimati in euro ……… anche in considerazione del fatto che successivamente all’omologa tali giudizi verranno proseguiti dall’Assuntore a proprie spese. Si precisa, al riguardo, che il suddetto importo copre ogni onere prededucibile a carico delle masse (ad eccezione dell’imposta di registro che sarà di spettanza della Proponente) e che se tali oneri e spese dovessero essere liquidati in misura superiore all’importo stimato di euro ……… l’apporto concordatario a favore dei creditori chirografari verrà ridotto per euro ………

    Qualora, invece, tali oneri e spese fossero liquidati in misura inferiore, la differenza verrà trattenuta dall’Assuntore che ridurrà di conseguenza l’apporto concordatario

    3. SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

    Ai fini della presente proposta, i creditori vengono suddivisi nelle seguenti quattro classi, a fianco delle quali viene altresì indicato il relativo trattamento proposto:

    Classe 1°: Creditori muniti di privilegio generale - pagamento parziale al ………%; si evidenzia sin d’ora che i crediti privilegiati dovranno essere ammessi al voto per la parte del credito per la quale la proposta non prevede soddisfazione;

    Classe 2°: Creditori muniti ipoteca su beni immobili - pagamento nei limiti di capienza dei beni sui quali insiste la prelazione, stimato nel ………% del credito; si evidenzia sin d’ora che i crediti privilegiati dovranno essere ammessi al voto per la parte del credito per la quale la proposta non prevede soddisfazione;

    Classe 3°: Creditori muniti di privilegio speciale su beni mobili - pagamento nei limiti di capienza dei beni sui quali insiste il privilegio, stimato nel ………% del credito; si evidenzia sin d’ora che i crediti privilegiati dovranno essere ammessi al voto per la parte del credito per la quale la proposta non prevede soddisfazione;

    Classe 4°: Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario pagamento percentuale del ………%;

    Classe 5°: Tutti gli altri creditori chirografari - pagamento percentuale del ………%;

    Le predette classi si ritiene siano suddivise nel rispetto del disposto di cui all’art. 240, c. 2, CCII “secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei”, e per le stesse si propone un relativo trattamento differenziato, come prescritto dall’art. 240, c. 2, CCII, senza che questo alteri in alcun modo l’ordine delle cause legittime di prelazione [art. 240, c. 4, CCII].

    L’elenco dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo punto 6.

    4. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI

    Sulla base di quanto risulta alla Proponente, gli attivi allo stato nella titolarità della procedura sono:

    a) Liquidità

    Alla data del……… le giacenze liquide presenti sul conto della procedura ammontano a complessivi euro ……… [di cui euro accantonati a favore del creditore in opposizione Sig……….]. Ai fini della presente Proposta si considera compreso nella liquidità disponibile anche l’importo di aggiudicazione dell’immobile di……… venduto all’asta del ………, per euro ………

    b) Immobili

    La Società risulta proprietaria di un complesso immobiliare costituito da vari corpi di fabbrica con destinazione prevalente industriale, sito in ………, ……… Tale immobile all’apertura della liquidazione giudiziale risultava assoggettato a procedura esecutiva (n……….g.e. - Tribunale di………) nell’ambito della quale sono stati esperiti ………tentativi di vendita, l’ultimo dei quali è andato deserto in data ……… al prezzo di euro ……… (prezzo base ridotto di un quarto).

    La perizia estimativa redatta da ……… nel mese di ……… 202……… ha attribuito al bene un valore pari ad euro ………, al netto dei capex indicati nella due diligence di trasferibilità e nella due diligence ambientale. Ad oggi non risulta fissata la prima asta competitiva.

    Va al riguardo, precisato che parte del compendio immobiliare è attualmente occupato da diversi conduttori in forza di contratti di locazione o senza titolo. Risulta che la Procedura abbia avviato azioni di recupero nei confronti dei conduttori morosi con riferimento ai canoni di locazione non pagati, i cui esiti tuttavia non si conoscono [eventuale].

    Con riguardo ai suddetti canoni di locazione e indennità, si precisa che gli stessi rimarranno di titolarità della Procedura sino al momento del trasferimento in capo all’Assuntore dei beni immobili cui si riferiscono [eventuale].

    c) Beni mobili ………

    d) Azioni revocatorie e risarcitorie [eventuale nella proposta del terzo].

    Risulta che la Procedura abbia introdotto le seguenti azioni:

    Azione revocatoria ordinaria nei confronti del Sig………. per la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi dal medesimo posti in essere in relazione ad immobili di sua proprietà siti in ………, allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori. Non è noto alla Proponente né il suo stato, né il valore degli immobili oggetto di revoca.

    Azione revocatoria ex art. 166, c. 2, CCII nei confronti del Sig………. per la declaratoria di inefficacia dei pagamenti per euro ……… ricevuti dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale in data ………

    5. ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI [suddivisi nelle classi indicate al precedente punto 2, con l’indicazione dei rispettivi crediti, delle cause di prelazione, e del grado di soddisfazione proposto].

    (riportare il prospetto analitico)

    6. PIANO SU CUI SI BASA LA PROPOSTA

    Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

    La ricorrente offre il proprio patrimonio [il patrimonio della debitrice [in caso di proposta di creditore o terzo] [cessione dei beni] ai creditori suddivisi, come già indicato, nelle classi di creditori sopra rappresentate, perché il suo realizzo, unitamente al versamento della somma di euro ……… a cui si è impegnato il garante [che sottoscrive la presente proposta], possa consentire il pagamento integrale delle spese di giustizia, quello indicato dei creditori privilegiati ed il residuo venga distribuito ai creditori chirografari.

    A supporto della proposta di concordato giudiziale vi sono i seguenti importanti elementi.

    La società terza ……… si impegna ad acquistare i marchi e l’avviamento in essi incorporato, nonché i seguenti beni mobili:

    [segue elenco dei beni mobili]

    per il prezzo di euro ………, da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate ed è disposta a rilasciare, a garanzia del proprio impegno, fideiussione bancaria a prima richiesta concessa da primario istituto di credito nazionale.

    Il sig………. si impegna ad acquisire a mezzo della società di leasing ……… il compendio immobiliare di proprietà della ricorrente, libero da ogni gravame ed onere pregiudizievole, per il prezzo di euro ………, con pagamento al rogito notarile che dovrà avvenire entro il ………

    Il sig………. si impegna a versare l’importo di euro ……… per fornire la provvista necessaria al totale rispetto dell’impegno di pagamento contenuto nella presente proposta, con obbligo di restituzione allo stesso dell’eventuale eccedenza risultante dopo il pagamento di tutte le somme dovute e previste nella presente proposta ed è disposto a rilasciare, a garanzia del proprio impegno, fideiussione bancaria a prima richiesta concessa da primario istituto di credito nazionale.

    I predetti elementi danno certezza e pronta esitabilità alla maggior parte dei valori dell’attivo.

    Sono stati altresì computati i costi di procedura, come segue:

    euro ……… compenso ed accessori al Curatore;

    euro ……… compenso a periti e legali della procedura;

    euro ……… spese generali e varie di procedura;

    A questo punto è possibile redigere il prospetto di quanto la proponente è in grado di pagare alle classi dei creditori:

    ATTIVO euro ………

    SPESE DI PROCEDURA euro ………

    COSTI FUTURI euro ………

    COSTI PER IMPREVISTI euro ………

    PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO GENERALE [………%] euro ………

    PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO SPECIALE

    IMMOBILIARE [………%] euro ………

    PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO SPECIALE

    MOBILIARE [………%] euro ………

    PAG. CREDITI CHIROGRAFARI [………%] euro ………

    Per i crediti chirografari, il cui ammontare è pari a complessivi euro ………, è dunque disponibile l’importo di euro ………, tutto proveniente da finanza esterna, che è pari al ………% del totale dei loro crediti.

    Il pagamento delle somme sopra indicate sarà effettuato da parte del Curatore, a spese del debitore e del garante, entro il termine massimo sopra indicato.

    Il Curatore, nella denegata ipotesi di mancata omologazione del concordato giudiziale, dovrà, a semplice richiesta del garante, restituire la garanzia/fideiussione dallo stesso prestata.

    7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 240 CCII [eventuale nella proposta del terzo].

    Quale patto di concordato, a norma dell’ultimo comma dell’art. 240 CCII, viene espressa la limitazione dell’impegno dell’Assuntore ad assolvere ai propri obblighi di pagamento con specifico ed esclusivo riferimento ai soli crediti ammessi al passivo alla data di deposito della presente domanda ed inoltre a quei creditori che abbiano eventualmente proposto domanda di ammissione tardiva ovvero opposizione allo stato passivo con ricorso e decreto notificati prima del deposito del presente ricorso.

    Pertanto, per effetto dell’Omologazione Definitiva del concordato, l’Assuntore non sarà obbligato per eventuali debiti che dovessero essere successivamente accertati, né sarà tenuto a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nella presente proposta o ad estendere le condizioni di soddisfazione previste nel presente ricorso a creditori diversi da quelli espressamente indicati nella Proposta.

    Tale limitazione deve intendersi estesa anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della liquidazione giudiziale in sedi diverse dal Tribunale Concorsuale competente e che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 151, 201 ss. CCII. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo delle possibili ipotesi, va precisato che sulla base della limitazione di cui sopra devono ritenersi irrilevanti per l’Assuntore le notifiche di cartelle esattoriali direttamente riconducibili alla debitrice sottoposta a liquidazione giudiziale, come le richieste di risarcimento danni formulate in via diretta o riconvenzionale nei confronti della liquidazione giudiziale dinanzi a Tribunali diversi da quello concorsuale.

    8. TRASFERIMENTO AL PROPONENTE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AZIONI DI PERTINENZA DELLA MASSA

    Salvo quanto sopra previsto in relazione al trasferimento degli immobili, con effetto dalla data di definitività del decreto di omologa della presente proposta di concordato nella liquidazione giudiziale sarà trasferito in favore dell’assuntore tutto l’attivo della procedura.

    L’attivo comprende, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni bene mobile o immobile, ogni credito di qualsiasi natura verso terzi, ivi compresi quelli fiscali maturati e maturandi, ogni disponibilità liquida su libretti o conti correnti comunque intestati alla procedura e/o quelle eventualmente vincolate o accantonate anche in relazione alle somme versate con riserva di ripetizione e/o precedentemente accantonate a favore di soggetti allo stato non reperiti, ivi comprese le somme depositate nei conti della procedura successivamente all’omologa del concordato ed ogni altro diritto, ragione e/o rapporto suscettibile di valutazione economica esistenti nel patrimonio della debitrice ancorché ad oggi non conosciuti;

    con la precisazione che tutta la liquidità giacente presso i conti della procedura di liquidazione giudiziale al momento della definitività del decreto di omologazione, dovrà considerarsi trasferita, in pari data, nella piena disponibilità della curatela a titolo di parziale definitivo adempimento degli impegni assunti con la proposta di concordato.

    Quanto ai crediti fiscali vantati dalla Procedura, sia già richiesti a rimborso sia futuri, con l’omologa della proposta, saranno trasferiti all’assuntore attraverso la stipula di uno o più atti ricognitivi e la Curatela dovrà compiere gli atti, rilasciare le dichiarazioni e fornire la documentazione che l’assuntore richiederà per il perfezionamento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei crediti e dei relativi accessori. Qualora venga, infine, richiesto o ritenuto utile o necessario, l’Assuntore si dichiara fin d’ora disponibile a rilasciare a favore della Curatela ogni e più ampia manleva al riguardo.

    Sempre con effetto dalla data di definitività del decreto di omologa della presente proposta di concordato verranno trasferite alla Proponente le azioni di pertinenza della massa per le quali sia intervenuta l’autorizzazione del Giudice Delegato, con conseguente diritto dell’Assuntore di subentrare alla procedura anche e specificatamente in tutte le vertenze attive, compresa l’eventuale costituzione di parte civile nel giudizio penale, e/o nelle azioni revocatorie/risarcitorie, già pendenti od eventualmente ancora proponende, con assunzione del rischio di causa anche quanto agli oneri conseguenti a totale carico e/o beneficio dell’assuntore.

    La presente clausola di trasferimento delle azioni di pertinenza della massa dovrà essere espressamente recepita nel decreto di omologa della presente proposta di concordato [eventuale nella proposta del terzo].

    Resta inteso, quanto ai giudizi di opposizione allo stato passivo non ancora definiti al momento dell’omologazione, che gli stessi proseguiranno in capo all’Assuntore, il quale si farà carico (ovvero beneficerà) dei relativi esiti.

    Successivamente alla definitività del decreto di omologazione, la Curatela consegnerà all’assuntore tutta la documentazione in originale di cui abbia diritto, comunque necessiti e/o faccia richiesta, tra cui, a titolo di esempio senza pretesa di esaustività, la certificazione delle ritenute d’acconto su interessi attivi, ogni documentazione riferibile ai crediti IVA, gli estratti conto bancari, ecc.

    9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

    A completamento dell’esposizione della proposta si evidenziano i seguenti elementi

    a] l’intervento di una società terza che acquisisce le immobilizzazioni immateriali consistenti nei marchi e nell’avviamento in essi incorporato [attività diversamente non prontamente liquidabili e soggette a facile deprezzamento], nonché di taluni macchinari ed attrezzature;

    b] l’acquisizione da parte di altro soggetto terzo del compendio immobiliare al valore della perizia di stima;

    c] il versamento da parte di altro soggetto della somma in denaro necessaria per far fronte agli impegni assunti con la presente proposta ed in particolare al pagamento dei creditori chirografari che, in caso di prosecuzione della liquidazione non riceverebbero alcuna soddisfazione, dato che l’attivo della liquidazione non è sufficiente al pagamento integrale dei creditori privilegiati generali ex artt………. c.c.;

    tutti questi elementi danno la garanzia del rispetto della presente proposta, della sua concreta fattibilità e convenienza.

    Inoltre, va opportunamente evidenziato che, in caso di prosecuzione della liquidazione giudiziale, i creditori assistiti da privilegio speciale non potrebbero essere soddisfatti in misura maggiore di quanto consenta il valore di realizzo del bene [e/o del credito] sul quale insiste il privilegio, restando degradato a rango chirografario la parte del credito privilegiato non soddisfatta. Si precisa che il valore di mercato è stato indicato nella presente proposta ed avvalorato dalla relazione del professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 358 CCII designato dal Tribunale

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indiscutibile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato giudiziale, e pertanto si chiede che, assunti tutti gli adempimenti di legge, l’Ill.mo Tribunale voglia omologare la presente proposta.

    10. MANLEVA

    Nell’ipotesi di omologa del concordato proposto, l’Assuntore rilascia con la presente ogni più ampia liberatoria e manleva alla Curatela per tutta l’attività svolta sino alla data di omologa del concordato e dichiara di liberare la Curatela ed in generale tutti gli organi della procedura da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole a qualunque titolo derivato o derivante dall’esecuzione del concordato, rinunciando ad avanzare qualsiasi eccezione o contestazione nei suoi confronti.

    Alla luce di quanto sopra esposto, pare indiscutibile la convenienza, per l’intero ceto creditorio, della procedura di concordato giudiziale, e pertanto si chiede che, assunti tutti gli adempimenti di legge, l’Ill.mo Tribunale voglia omologare la presente proposta

    11. ELENCO ALLEGATI

    1. Relazione ex art. 240, c. 4, CCII redatta in data ……… dal Dott………. [professionista indipendente iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII] che indica il valore di mercato dei cespiti e/o crediti oggetto di garanzia;

    2. Attestazione di versamento del Contributo Unificato di euro ………;

    3. Verbale di delibera degli amministratori [per le società] che autorizza la presentazione della domanda di concordato giudiziale;

    4. Documento comprovante il deposito e l’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c. del documento di cui al punto precedente [per le società di capitali];

    Luogo, data ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Legittimazione - II. Forma e contenuto della proposta - III. I creditori privilegiati - IV. Le classi - V. La proposta del terzo - VI. La revoca e la modifica.

    I. Legittimazione

    I.Legittimazione

    1 È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 124, r.d. 16.3.1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, nella parte in cui prevede che il concordato fallimentare possa essere presentato da un terzo, sia perché tale previsione è conforme alla legge delega sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure concorsuali, sia perché la posizione del fallito è tutelata dai poteri che il tribunale può esercitare in sede di omologazione e che possono consistere in un sindacato sull’abuso del diritto, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 76 Cost.

    2 L’apertura ai terzi della legittimazione ad avanzare la proposta di concordato non mira soltanto ad agevolare la soluzione della crisi dell’impresa attraverso strumenti che, nel favorire la riallocazione dei fattori produttivi, consentano al tempo stesso di salvaguardare l’unità dell’azienda, trasferendola nelle mani di chi sia in grado di gestirla utilmente, ma, facendo venir meno la posizione di monopolio riconosciuta al debitore dalla disciplina previgente, risponde anche all’esigenza di facilitare la chiusura del fallimento, nell’interesse dei creditori, in quanto rende possibile la presentazione anche di più proposte concordatarie, in concorrenza tra loro. In tale prospettiva, il dies a quo previsto dall’art. 124 l. fall. per la presentazione della proposta ad opera del debitore non comporta un’indebita compressione dei diritti di quest’ultimo a favore dei creditori o dei terzi, trovando giustificazione nella disponibilità da parte dello stesso di informazioni più complete ed approfondite in ordine allo stato dell’impresa ed al valore dei beni, e rispondendo alla duplice finalità di evitare che egli possa avvantaggiarsene per anticipare le altrui iniziative e di indurlo ad avvalersi di altri istituti di composizione negoziale delle insolvenze, idonei a prevenire la stessa dichiarazione di fallimento. La previsione del dies ad quem mira invece a sollecitare la presentazione di proposte tempestive e convenienti da parte del debitore, evitando che egli approfitti delle lungaggini della procedura per ritardare indefinitamente la presentazione della proposta o per avanzare proposte poco convenienti per i creditori [C. 29.7.2011, n. 16738].

    3 Non è possibile sostenere, - come pure è stato fatto in dottrina - che con il fallimento vengano meno le ragioni legate al divieto di espropriazione senza indennizzo di cui all’art. 42 Cost. - che resterebbe valido per il solo concordato preventivo - e che il venir meno di tale tutela di un diritto fondamentale abbia consentito al legislatore di attribuire il potere di presentare la proposta di concordato anche a soggetti diversi dal fallito [C. 12.2.2010, n. 3327].

    4 Si deve escludere che la regola contenuta nell’art. 124, c. 1, l. fall., la quale, per contrastare la possibilità che il fallito ponga in essere manovre dilatorie, dichiara inammissibile la domanda di concordato fallimentare laddove dallo stesso presentata oltre il biennio dal decreto di esecutività dello stato passivo, possa essere estesa per analogia anche alle proposte provenienti da creditori o terzi, stante che risulta difficile ipotizzare un interesse da parte di questi a ritardare la liquidazione e stante che, in caso contrario, verrebbero compromesse ingiustificatamente eventuali possibilità di conveniente chiusura del fallimento [C. 28.6.2018, n. 17186].

    5 La situazione di incertezza eventualmente derivante dal carattere provvisorio dell’individuazione dei creditori in base alla quale può essere avanzata nella prima ipotesi la proposta concordataria incontra tuttavia un limite nella soggezione del relativo elenco all’approvazione del giudice delegato, ed al conseguente necessario riscontro in ordine alla sufficienza ed all’attendibilità dei dati contabili e delle altre notizie disponibili, in base ai quali lo stesso è stato formato [C. 29.7.2011, n. 16738].

    II. Forma e contenuto della proposta

    II.Forma e contenuto della proposta

    1 Nel concordato con assunzione proposto dal fallito, l’assuntore si obbliga ad assolvere quanto serve per adempiere al concordato, ricevendo in corrispettivo la cessione dei beni del fallimento; il trasferimento dei beni e dei diritti ha titolo nel decreto di omologazione [C. 23.12.1992, n. 13626; C. 19.7.1982, n. 4239], ma può essere condizionato all’atto del passaggio in giudicato del provvedimento di omologa [C. 27.5.1987, n. 4715; C. 2.4.1985, n. 2251] o, se previsto nella proposta stessa, all’adempimento degli obblighi del concordato [C. 29.4.1992, n. 5147; C. 7.6.1991, n. 6498]. In questo ultimo caso l’assuntore non ha la disponibilità dei beni e, quindi, l’adempimento delle obbligazioni concordatarie dovrà essere effettuato con fondi diversi da quelli derivanti dall’attivo fallimentare [C. 7.6.1991, n. 6498]. A seguito di un revirement [C. 3.3.2000, n. 2400], si era stabilito che l’assuntore fosse obbligato al pagamento anche dei crediti concorsuali non insinuati al passivo, seppure nella misura prevista dalla proposta, mentre in precedenza ed anche successivamente [C. 17.3.2004, n. 5391; C. 26.4.1983, n. 2850; C. 18.2.1972, n. 430] si riteneva ammissibile la clausola che limitava la responsabilità dell’assuntore. Non sono opponibili all’assuntore i crediti esclusi in sede di verifica crediti [C. 26.4.1983, n. 2850, cit.].

    2 I patti paraconcordatari e le convenzioni sono ammissibili purché non comportino sottrazioni di attivo fallimentare e non integrino il reato di mercato di voto [C. 23.12.1992, n. 13626; C. 15.3.1988, n. 2450; C. 19.7.1982, n. 4239].

    3 L’eventuale liberazione immediata del fallito deve essere espressamente prevista nella proposta di concordato e può operare esclusivamente nel caso di concordato con assunzione. Nel caso in cui la proposta non preveda l’immediata liberazione del debitore, l’assuntore assume la semplice figura di garante coobbligato [C. 18.12.1995, n. 12909].

    4 Si ritiene che la modifica della proposta presentata solo dal fallito ed omologata dal tribunale, obblighi anche l’assuntore che non si sia opposto all’omologazione [C. 23.4.1980, n. 2655].

    III. I creditori privilegiati

    III.I creditori privilegiati

    1 È ben possibile che la proposta di concordato, pur a fronte di un’ammissione al passivo di un credito come privilegiato, ne preveda “ab origine” il soddisfacimento quale credito chirografario in proporzione all’intero ammontare sul presupposto della ritenuta certezza della definitiva irrealizzabilità del privilegio per insussistenza del bene costituente la garanzia, ferma restando la valutazione di ritualità della stessa da parte del giudice delegato che potrebbe ritenere non provata l’insussistenza del bene gravato e quindi non conforme la proposta al modello legale, e quella dei creditori votanti circa la affidabilità della previsione e quindi della fattibilità del concordato, stante l’obbligo del proponente di onorare il debito nella misura di legge se il bene viene poi rinvenuto [C. 10.2.2011, n. 3274].

    2 La relazione giurata prevista dalla l. fall., art. 124, c. 2, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 e confermato, per quanto interessa in questa sede, dal d.lgs. n. 169/2007, ha la funzione di consentire la valutazione delle effettive possibilità di realizzo del valore dei cespiti acquisiti all’attivo del fallimento in caso di vendita forzata, ai fini di una consapevole espressione del voto da parte dei creditori in sede di approvazione del concordato, nonché del controllo riservato al giudice in ordine alla corretta formazione delle classi ed al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione [C. 29.7.2011, n. 16738].

    IV. Le classi

    IV.Le classi

    1 In tema di concordato fallimentare, non sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi dei creditori, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri: la mera discrezionalità di tale suddivisione discende, da un lato, dal dato testuale (relativo alla proposta, ex artt. 124, c. 2, e 125, c. 3, l. fall., ed alla approvazione, ex artt. 128, c. 1, e 129, c. 5, l. fall.) e, dall’altro, dall’impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori, apparendo fisiologico il conflitto tra gli stessi ed invero essendo accomunati, ove non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, dell’interesse, uguale per tutti, consistente nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento [C. 10.2.2011, n. 3274].

    V. La proposta del terzo

    V.La proposta del terzo

    1 L’assuntore è equiparato al cessionario dei beni [C. 1.6.1995, n. 6141] che succede alla massa, al quale, quindi, non sono opponibili tutte le eccezioni inopponibili alla massa stessa [C. 23.6.1998, n. 6231]. Ma in particolare, quanto alla posizione processuale, si è precisato che all’assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l’assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca quale garante e coobbligato, e pertanto non è legittimato a intervenire nel processo in grado d’appello oltre l’ambito definito dall’art. 344 c.p.c. [C. 2.12.2003, n. 18382]. L’assuntore è altresì obbligato al pagamento del compenso richiesto dal legale che ha assistito il fallito nella procedura concorsuale solo se esplicitamente previsto nella proposta di concordato avanzata [C. 26.2.1998, n. 2131].

    2 Quando la proposta è presentata da un terzo [cioè non dal fallito, salvo il caso dell’assuntore] è possibile che al proponente siano cedute, purché in modo esplicito [C. 28.4.2003, n. 6587] anche le azioni di massa sempre che siano già state autorizzate dal giudice delegato [C. 9.10.1998, n. 10013].

    3 Sono ammissibili le cessioni di revocatorie da parte dell’assuntore ad un terzo, il quale può esercitare in giudizio l’intervento adesivo dipendete [C. 21.1.1999, n. 532]. Sono cedibili all’assuntore, oltre alle azioni revocatorie, le azioni di inefficacia ex art. 44 l. fall.

    4 Il pregiudizio cui restano esposti i creditori non insinuati per effetto della limitazione della responsabilità del terzo non si differenzia, nella sostanza, da quello che essi sono destinati a subire nell’ipotesi in cui si pervenga celermente alla liquidazione dell’attivo ed alla chiusura del fallimento, e, nell’ipotesi in cui il fallito continui a rispondere dei propri debiti, si configura come un pregiudizio di mero fatto, potendo essi fare pur sempre affidamento sulla capacità del debitore di ricostruire in futuro un patrimonio aggredibile [C. 29.7.2011, n. 16738].

    5 Nel concordato fallimentare presentato da un terzo, può ricorrere l’abuso del diritto quando il fine della procedura (cioè la soluzione anticipata della crisi con tutela dei creditori secondo le modalità approvate dalla maggioranza), ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, in termini di un divario tra attivo ceduto e passivo rilevato per un verso particolarmente consistente e, per altro, di per sé non intrinseco a oscillazioni di valore determinate da fisiologici margini di ragionevole disputabilità di singole porzioni patrimoniali, ovvero dal sopraggiungere di fattori esterni straordinari non prevedibili secondo le caratteristiche originarie dei beni oggetto della proposta di rilievo [C. 11.11.2020, n. 25318].

    6 In caso di proposta di concordato fallimentare presentata da un terzo che preveda il trasferimento dell’intero attivo fallimentare a fronte del pagamento di una somma di denaro, non è di ostacolo alla sua omologazione il fatto che, in dipendenza della clausola di limitazione di responsabilità di cui all’ultimo comma dell’art. 124 l. fall. ivi inserita, venga di fatto così ad escludersi dagli impegni del terzo anche il creditore in cui favore sia iscritta ipoteca di primo grado su di un immobile facente parte dell’attivo da trasferire al terzo [T. Venezia 30.5.2019].

    VI. La revoca e la modifica

    VI.La revoca e la modifica

    1 La revoca della proposta di concordato fallimentare è inammissibile se interviene durante il giudizio di omologazione, ma con la precisazione che “in tal caso, come è evidente, il tribunale (che, a norma dell’art. 130 l. fall., deve compiere una duplice indagine, di legittimità e di opportunità, esaminando anche il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte), se non può ritenere che la revoca tardiva della proposta faccia venir meno una condizione di legge per la validità del concordato, può e deve, in sede di merito, esaminare se i motivi, che hanno indotto il debitore a revocare (sia pure irritualmente) la proposta, non facciano venir meno l’opportunità di concedere l’omologazione [C. 26.10.1961, n. 2405; C. 19.11.1999, n. 12876].

    2 La “proposta di concordato non è assimilabile alla proposta contrattuale, tanto è vero che va trasfusa in un atto giudiziale ed è sottoposta al vaglio degli organi fallimentari: alla stessa non possono quindi applicarsi le norme del codice civile”. L’art. 130 l. fall. stabilisce che la proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’art. 129 l. fall.: quindi, da tale norma si ricava che la proposta può essere revocata sino a che il decreto di omologazione non sia divenuto definitivo. La stessa Corte ha pure precisato che “le modifiche della proposta di concordato possono avvenire solo sino a quando non siano avvenute le comunicazioni ai creditori di cui all’art. 126 l. fall.: quelle intervenute successivamente vanno intese quale revoca [C. App. Palermo 18.1.2016].

    3 Stante che con la riforma del diritto fallimentare si è affermata la teoria che vede nel concordato, in particolare fallimentare, essenzialmente un negozio, seppure connotato da un rilievo pubblicistico, si deve ritenere che una volta che ne sia intervenuta l’approvazione da parte dei creditori e successivamente, a richiesta del proponente, l’omologazione, la proposta non possa, per effetto dell’avvenuta costituzione del rapporto negoziale con i creditori, più revocarsi, ciò in quanto il proponente, avrebbe dovuto revocarla prima di avere contezza, dietro comunicazione da parte del curatore ex art. 129, c. 2, l. fall., dell’intervenuta approvazione; dopo di che avrebbe potuto solamente rinunciare, con però diverse conseguenze, a richiederne l’omologa. Ad omologa avvenuta potranno poi intervenire solo la risoluzione ex art. 137 l. fall. o l’annullamento del concordato ex art. 138 l. fall. [T. Brescia 31.5.2022].

    Fine capitolo