[1] Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Presupposti e disciplina giuridica
I.Presupposti e disciplina giuridica1 L’art. 242 CCII in materia di concordato con un rilevante numero di creditori semplifica le modalità di comunicazione tramite pubblicazione della proposta, prevedendo che il testo integrale della medesima, anziché venire comunicata a ciascuno dei creditori, sia pubblicata su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. La previsione dell’art. 242 CCII appare del tutto estranea ed anacronistica rispetto alla complessiva impalcatura del CCII, improntata tutta sulla base di comunicazioni estremamente rigorose, individuali e con modalità telematiche. La dottrina prevalente assimila tale istituto a quello dei pubblici proclami ed alla citazione di ignoto detentore della cambiale da ammortizzare, sostenendo pertanto l’applicabilità analogica delle norme regolanti tali fattispecie.
2 La norma non fa riferimento alla pubblicazione dei pareri del curatore e del comitato dei creditori. Il legislatore ha voluto evitare di addossare al proponente costi eccessivi di pubblicazione, il che impone però che nell’avviso sul quotidiano sia indicato a chiare lettere il luogo dove possono essere reperiti i dati per la valutazione della proposta, ivi compresi i pareri del curatore e del comitato dei creditori. L’art. 242 CCII omette di riproporre uno dei presupposti della fattispecie presente nell’originario testo dell’articolo, ovverosia la “somma difficoltà della comunicazione personale”, ma introduce una presunzione pressoché assoluta di tale somma difficoltà nel caso in cui le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, rimasto quindi l’unico requisito per l’applicazione della norma.
3 Nell’ambito del generale ribaltamento dei ruoli degli organi della procedura la disposizione non prevede più l’intervento del tribunale e del p.m. ed il curatore, da organo meramente consultivo, è divenuto l’organo operativo, deputato alla pubblicazione, una volta ottenuta l’autorizzazione del giudice delegato. Qualora si applichi il procedimento previsto dall’art. 242 CCII il termine ex art. 241, c. 2, CCII decorre dalla pubblicazione sul quotidiano o sui quotidiani a diffusione nazionale o locale. In caso di pubblicazione su più quotidiani, il giudice delegato deve precisare se il termine decorre dalla prima pubblicazione ovvero dal momento in cui il suo provvedimento ha avuto completa esecuzione.