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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    245. Giudizio di omologazione

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    [1] Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

    [2] Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

    [3] L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 124.

    [4] Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

    [5] Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui all’articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    [6] Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell’articolo 45.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Il Procedimento - II. Le parti - III. Le opposizioni ed il giudizio del tribunale.

    I. Il Procedimento

    I.Il Procedimento

    1 Il curatore, una volta ricevute tutte le informazioni dalla cancelleria, deve presentare una relazione sull’esito dell’iter processuale di formazione della volontà dei creditori e quindi sulle dichiarazioni di voto dei creditori pervenute e le eventuali rinunce dei creditori privilegiati cfr. [F741] e [F742]. Tale relazione rappresenta un adempimento necessario a carico del curatore per l’avvio del procedimento, non essendo più previsto un autonomo potere del giudice delegato di assumere d’ufficio tali informazioni al fine di dare impulso al giudizio di omologazione. Con la conseguenza che, non essendo ipotizzabile un potere sostitutivo del giudice delegato, l’unico rimedio avverso l’eventuale inerzia del curatore è quello del reclamo ex art. 133 CCII da parte del proponente o di ogni altro interessato.

    2 L’art. 245 CCII non contiene alcuna specifica indicazione su cosa accade se le maggioranze non sono state raggiunte. Alla luce dell’incipit del comma 2 dell’art. 245 CCII (“se la proposta è stata approvata”) appare evidente che prodromica all’apertura del giudizio di omologazione è comunque, tuttora, anche dopo la riforma, la previa verifica del raggiungimento della maggioranza (o delle maggioranze) prevista dall’art. 244 CCII. Nel caso in cui le maggioranze non siano raggiunte, il giudice delegato dovrebbe, come in passato, dichiarare respinta la proposta con proprio decreto apposto a conclusione del verbale di cui all’art. 241 CCII cfr. [F743]. In assenza di un preciso dettato normativo, si ritiene che contro il decreto di rigetto [adottato dal giudice delegato] della proposta di concordato sia possibile proporre reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII, mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il successivo decreto del tribunale di conferma della decisione del giudice delegato (così come di altri provvedimenti interni al procedimento), sul presupposto che il provvedimento del tribunale, confermativo del decreto di rigetto del giudice delegato, sia privo del carattere di decisorietà e definitività in quanto la proposta di concordato può sempre essere reiterata. Legittimato a proporre reclamo contro il rigetto della proposta è il solo proponente. Contraddittore necessario, in rappresentanza di tutti i creditori, nella controversia avente ad oggetto il rigetto della proposta, è il curatore. Il tribunale, qualora non condivida la valutazione operata dagli organi della procedura, disporrà il rinvio degli atti al giudice delegato, affinché dia avvio al giudizio di omologazione. In caso di errori materiali di calcolo è possibile procedere alla correzione del decreto, ex art. 287 c.p.c.

    3 Nel caso in cui le maggioranze, invece, vengano raggiunte, il giudice delegato, dispone che ne sia data immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché questi richieda l’omologazione del concordato, al debitore e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’art. 45 CCII, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato cfr. [F744] e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori cfr. [F745]; se il comitato non provvede nel termine, la relazione conclusiva è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi cfr. [F746]. La comunicazione al proponente ha la funzione di far chiedere al medesimo l’omologazione del concordato, il che evidenzia, senza ombra di dubbio, come il giudizio di omologazione sia necessariamente un giudizio ad iniziativa di parte, non potendo il tribunale attivarlo d’ufficio. La richiesta di omologazione assume la forma del ricorso cfr. [F747] [F748]. L’onere della comunicazione del provvedimento emesso dal giudice delegato ricade sul curatore. Il legislatore non ha indicato il termine entro il quale il proponente deve presentare il ricorso per l’omologazione. Appare ragionevole ritenere che il proponente goda non già dello stesso termine particolare e, quindi, derogatorio, assegnato agli interessati all’opposizione, bensì del termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’approvazione, ex art. 124 CCII, in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta. La mancata tempestiva formulazione della richiesta di omologazione determina l’improcedibilità del giudizio di omologa (con l’eventuale assorbimento delle opposizioni che fossero state anticipatamente depositate) e, quindi in definitiva, la caducazione del concordato.

    4 La norma prevede che la relazione conclusiva debba essere depositata dal comitato dei creditori. Il comitato dei creditori deposita una relazione motivata col suo parere definitivo sull’esito dell’iter processuale di formazione della volontà dei creditori e, ove siano emersi elementi nuovi, successivi al deposito del parere favorevole espresso a sensi dell’art. 240 CCII sulla convenienza e sulla fattibilità del concordato. La relazione dovrebbe quindi avere per oggetto la perdurante convenienza e fattibilità del concordato, e dunque la conferma del giudizio già espresso ai sensi dell’art. 240 CCII. Il giudizio espresso dal comitato dei creditori nella relazione finale può assumere un diverso e più ampio contenuto rispetto al parere ex art. 240 CCII qualora siano state depositate ulteriori e diverse proposte di concordato che siano state reputate parimenti convenienti dal curatore e dal giudice delegato e quindi portate in votazione unitamente a quella poi prescelta dalla maggioranza dei creditori. In questo caso la convenienza della proposta approvata dovrà essere valutata non soltanto con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione giudiziale, ma anche in raffronto alle alternative concretamente praticabili rappresentate, appunto, dalle proposte che non hanno incontrato il (maggior) favore dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per classi.

    5 Il giudice delegato dispone la comunicazione sollecitatoria per il proponente e contestualmente, con lo stesso provvedimento, fissa il termine per le opposizioni, in modo che coloro che ricevono la comunicazione possano immediatamente conoscere il termine fissato dal giudice. Il termine [tra quindici e trenta giorni] concesso per la proposizione di eventuali opposizioni deve essere considerato perentorio, tenuto conto che, ai sensi del successivo art. 246 CCII la proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione.

    II. Le parti

    II.Le parti

    1 Alcuni ritengono che il giudizio di omologazione dia luogo ad un procedimento a contraddittorio eventuale, poiché in mancanza di opposizioni si svolge con la sola presenza del debitore (proponente) che taluni ritengono necessaria. Altri sostengono che per sua natura il giudizio di omologa non richieda la presenza obbligatoria di parti (neppure del proponente, quindi). Il curatore non è parte in senso tecnico nel giudizio di omologazione, rimanendo egli organo della procedura, con funzione di consulente del Tribunale. L’opposizione dei creditori dissenzienti o di altri soggetti portatori di un interesse non è un atto di impugnativa di un provvedimento bensì un’espressione motivata di volontà tesa ad opporsi, e così ad impedire, che un certo provvedimento (l’omologazione) venga emesso. Omologazione ed opposizione danno luogo ad un unico processo.

    2 Legittimati a proporre opposizione sono i creditori dissenzienti, cioè coloro che hanno fatto pervenire nei termini la propria dichiarazione di dissenso, e qualunque interessato la cui posizione giuridica è o può essere incisa dal concordato (creditori esclusi dal voto, creditori della massa, creditori privilegiati, garante ed assuntore, qualora la proposta originaria sia modificata dal proponente senza il loro consenso, creditori ammessi successivamente al termine per l’espressione del voto, i cessionari dei creditori ammessi, il terzo che abbia offerto una percentuale più alta per acquisire i beni del debitore, ecc.). Anche il debitore è legittimato, nel caso in cui egli non sia il soggetto proponente il concordato, mentre deve escludersi la legittimazione del curatore non essendo più egli uno dei soggetti abilitati al deposito della proposta concordataria. Legittimato all’opposizione è anche il socio ove lamenti che la soluzione concordataria proposta, rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale, incide negativamente sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione. Il socio deve infatti avere il diritto di opporsi all’omologa ove il concordato realizzi un’illegittima espropriazione di fatto della sua partecipazione sociale senza la corresponsione di un indennizzo, con potenziale violazione del diritto di proprietà tutelato sia dall’art. 42 Cost. che dall’art. 1 Protocollo addizionale C.e.d.u. Legittimazione del socio espressamente prevista per il concordato preventivo e minore in continuità ai sensi dell’art. 120-quater, c. 3. Il che non significa affatto che il debitore o il socio abbiano il diritto di opporsi al concordato della liquidazione giudiziale del terzo solo perché in questo modo rischiano di non essere destinatari del surplus risultante dall’adempimento della proposta, ovverosia di una quota del maggior valore che l’attuazione del piano concordatario apporta rispetto alla liquidazione giudiziale. In caso di proposta depositata prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, tra i soggetti legittimati all’opposizione vanno ricompresi i creditori esclusi dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore, qualora la loro mancata ammissione abbia influenzato la formazione delle maggioranze.

    3 È discusso se possano proporre opposizione i creditori che non hanno chiesto l’ammissione, mentre non sono legittimati i creditori che non siano stati ammessi ancorché abbiano impugnato l’esclusione. Nel caso in cui il concordato preveda la cessione delle azioni all’assuntore, il convenuto in revocatoria può presentare opposizione purché dimostri che la cessione dell’azione non è necessaria per soddisfare integralmente i creditori. Può ancora proporre opposizione l’obbligazionista che nella propria assemblea abbia votato contro la proposta.

    4 Il nuovo ruolo del giudice è, poi, evidenziato anche dalla definizione dell’ambito del procedimento di omologazione, che ha ad oggetto la verifica della regolarità formale della procedura e dell’esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti, dovendosi, in tal caso, verificare se i creditori appartenenti alle predette classi possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili; al di fuori di quest’ultima ipotesi, resta, pertanto, esclusa ogni valutazione di merito sul contenuto della proposta, e quindi la valutazione della sua convenienza ed opportunità. Il tribunale, nel giudizio di omologazione, nel caso in cui non vengano proposte opposizioni, deve effettuare un controllo di mera legittimità del concordato, relativo all’osservanza delle norme formali e sostanziali che regolano il procedimento, essendogli precluso ogni controllo di merito sulla proposta. Se il riscontro è positivo, il tribunale omologa il concordato con decreto motivato. Cfr. [F749].

    5 L’opposizione, così come la richiesta di omologazione, si propone con ricorso a norma dell’art. 124 CCII. Cfr. [F750]. Il procedimento si snoda sulla falsariga del modello camerale fissato all’art. 124 CCII. Il giudizio deve quindi essere introdotto con ricorso che deve contenere, tra l’altro, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione di fatti e degli elementi di diritto su cui essa si basa e le relative conclusioni, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    6 Deve ritenersi applicabile anche al giudizio di omologa il principio generale di cui all’art. 9, c. 2, CCII, che afferma la necessità di rappresentanza tecnica per i procedimenti disciplinati dal Codice, con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve essere sottoscritto da un procuratore legalmente esercente fornito di procura alle liti.

    III. Le opposizioni ed il giudizio del tribunale

    III.Le opposizioni ed il giudizio del tribunale

    1 L’opposizione dei creditori dissenzienti o di altri soggetti portatori di un interesse non è un atto di impugnativa di un provvedimento bensì una espressione motivata di volontà tesa ad opporsi, e così ad impedire, che un certo provvedimento (l’omologazione) venga emesso. Omologazione ed opposizione danno luogo ad un unico processo, diretto in ogni caso (a prescindere dalla presenza o meno di opposizioni) a realizzare, la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l’omologa. L’opposizione può ampliare l’indagine del tribunale a quei fatti, posti a fondamento dell’opposizione medesima, che siano strumentali, pregiudiziali alla richiesta di omologazione, ma non l’oggetto del processo che rimane quello fissato dalla domanda Ciò nonostante il legislatore ha mantenuto due distinti procedimenti, il che rende assai problematica l’individuazione dei motivi di opposizione che attengano al merito della proposta, e, di conseguenza, gli incerti confini del giudizio di omologazione.

    2 Anche nel giudizio di omologazione appare evidente il difetto di coordinamento della disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale con quella del concordato preventivo e, più in generale, il mancato adeguamento della normativa ai principi del CCII. Invero ai sensi dell’art. 180 l. fall. il compimento di attività istruttoria era riservato alle sole ipotesi in cui fossero state proposte opposizioni. L’art. 48, c. 3, CCII ha correttamente eliminato tale distinzione statuendo che l’attività istruttoria è rimessa all’iniziativa delle parti o del giudice. Modifica in linea con quanto previsto dall’art. 25-sexies CCII per il concordato semplificato, che rappresenta il superamento del precedente procedimento di contenuto variabile, dipendente dal deposito di opposizioni, modello che lasciando al giudice ampi poteri istruttori, consentirà una cognizione piena ed esauriente. Procedimento di contenuto variabile mantenuto, senza alcuna ragionevole spiegazione, nell’art. 245 CCII.

    3 Pur nel silenzio della norma a riguardo, si ritiene che il tribunale, a seguito della richiesta di omologazione, debba fissare un’udienza, quanto meno nell’ipotesi in cui intenda assumere informazioni e svolgere attività istruttoria, posto che altrimenti si assisterebbe ad una palese violazione del diritto di difesa del proponente. Il tribunale, nel giudizio di omologazione, anche in presenza di opposizioni deve innanzitutto effettuare un controllo di legittimità del concordato, relativo all’osservanza delle norme formali e sostanziali che regolano il procedimento. Alla luce di un’interpretazione sistematica della norma deve ritenersi che la mancata previsione dello svolgimento di attività istruttoria, in assenza di opposizioni, non espropria il tribunale dei poteri istruttori officiosi relativi alla verifica della legittimità della proposta e della piena conformazione del consenso.

    4 Nell’ipotesi di concordato con classi in cui la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza (e non dall’unanimità) delle classi, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale non si limita ad accertare la legittimità del procedimento ma può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    5 In quest’ultima ipotesi, quella del concordato con classi dissenzienti, il legislatore ha quindi espressamente previsto un giudizio di merito, eventuale, che si estende alla valutazione della convenienza della proposta, con riferimento all’interesse del creditore opponente, appartenente alla classe dissenziente, ad essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Permane il generico riferimento alle “alternative concretamente realizzabili” anche se pare evidente che, in concreto, tale giudizio comparativo andrà riferito ai presumibili risultati della liquidazione giudiziale cfr. [F751] [F752], così come previsto per tutte le altre procedure concorsuali del CCII. L’unica ipotesi in cui sarà possibile prevedere un ulteriore e diverso termine di raffronto per la soddisfazione dei creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti, è quella della pluralità di proposte poste contemporaneamente in votazione: in questo caso il tribunale potrà giudicare la convenienza della proposta non soltanto con riferimento all’alternativa della liquidazione giudiziale, ma anche a quella della proposta non approvata dai creditori.

    6 Nel silenzio della norma, più complessa appare la definizione dell’ambito del giudizio nel caso di opposizioni di creditori in un concordato senza classi. A tal proposito va rilevato che il legislatore, nel caso di concordato con classi dissenzienti, ha espressamente distinto l’ambito del giudizio a seconda della proposizione, o meno, di opposizioni. Principio generale che potrebbe essere applicato anche nel caso di concordato senza classi. La prima considerazione che ne deriva è la non riconducibilità del giudizio di omologazione in caso di opposizioni ad un giudizio di mera legittimità formale. Pur nel silenzio della legge pare ipotizzabile in presenza di un’opposizione da parte di qualsiasi creditore la possibilità un giudizio di merito “pieno”, identico a quello espressamente previsto soltanto nel caso di classi dissenzienti, inclusivo, quindi, di una valutazione di convenienza della proposta. Come è ben noto l’interpretazione conforme si pone come un’estrinsecazione del primato del diritto UE, da cui discende direttamente, e del principio di leale collaborazione (secondo l’art. 4.3 TUE); essa è “effetto strutturale” della norma eurounitaria, in quanto diretta ad assicurare il continuo adeguamento del diritto interno al contenuto ed agli obiettivi dell’ordinamento dell’Unione. In forza di tale criterio, i giudici sono tenuti a rileggere e interpretare tutte le norme interne in chiave europea, secondo principi, criteri e regole del diritto UE. Nel caso di specie la norma di cui all’art. 245 CCII nella parte in cui non prevede espressamente che il creditore opponente possa richiedere al tribunale una valutazione di convenienza va dunque interpretata alla luce della direttiva 2019/1023 e, soprattutto, delle regole europee in materia di tutela del “diritto di proprietà” (art. 1 protocollo addizionale CEDU) sotto il profilo della spettanza della tutela mediante un “ricorso effettivo” individualmente azionabile e della previsione che ciascun creditore sia legittimato a contestare il pregiudizio subito (direttiva, art. 2 par. 1, n. 6).Cfr. [F753] [F754].

    7 Nel giudizio di omologazione non è previsto l’intervento del pubblico ministero, intervento prescritto, nella originaria disciplina della legge fallimentare, a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Il tribunale decide in composizione collegiale con il decreto con il quale rigetta od omologa il concordato. Tale decreto ha contenuto vincolato, nel senso che il tribunale può omologare o meno il concordato, ma non può modificare la proposta. Il decreto che omologa o rigetta il concordato, in assenza di opposizioni, non deve statuire sulle spese del giudizio. Qualora siano state proposte opposizioni la regolamentazione delle spese avverrà, secondo i principi generali. Qualora il decreto preveda il trasferimento di beni immobili o di mobili registrati all’assuntore o a terzi, esso deve essere trascritto ai sensi dell’art. 2643, n. 14, c.c. e per gli effetti di cui all’art. 2644 c.c. Se con il decreto si rigetta l’omologazione, riprende il suo corso la procedura di liquidazione giudiziale, fermo restando che è possibile proporre un nuovo concordato.

    8 Non è ammesso l’intervento dei creditori se non nei limiti di cui all’art. 124 CCII. La sospensione feriale dei termini non trova applicazione nel procedimento in esame in forza della generale previsione di cui all’art. 9 CCII.

    9 Con riferimento al rapporto tra l’opposizione alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale ed il procedimento di omologazione del concordato deve affermarsi l’autonomia dei due procedimenti, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra gli stessi. Il decreto previsto dall’art. 246 CCII non determina l’improcedibilità o l’improseguibilità del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, permanendo l’interesse all’opposizione.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F741
    RELAZIONE CURATORE EX ART. 245, C. 1, CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Liquidazione giudiziale ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    CURATORE ………

    RELAZIONE EX ART. 245, C. 1, CCII

    ***

    Il sottoscritto dott………., Curatore della procedura in epigrafe,

    CONSIDERATO

    1. che in data ……… è scaduto il termine fissato dal Giudice Delegato per l’espressione del dissenso da parte dei creditori;

    2. che in data odierna la Cancelleria ha comunicato al sottoscritto Curatore che nessuna dichiarazione di dissenso è pervenuta alla Cancelleria stessa [v. all. 1] [che sono pervenute n. ……… dichiarazioni di dissenso su n. ……… crediti ammessi al voto];

    3. che la proposta di concordato non prevedeva la suddivisione in classi dei creditori; [che la proposta prevedeva la suddivisione in classi dei creditori e che relativamente alla classe n………. non sono pervenute dichiarazioni di dissenso/sono pervenute n………. dichiarazioni di dissenso su n………. crediti ammessi al voto nella classe]

    tutto ciò premesso, presenta la seguente relazione ex art. 245, c. 1, CCII, sull’esito delle votazioni: [SCEGLIERE ED EVENTUALMENTE INTEGRARE LE SEGUENTI IPOTESI]

    - NESSUN VOTO DISSENZIENTE PERVENUTO

    - N………. VOTI DISSENZIENTI PER EURO ……… SU N………. CREDITI AMMESSI AL VOTO, SENZA SUDDIVISIONI IN CLASSI, PER EURO ………

    - N………. VOTI DISSENZIENTI PER EURO ……… SU N………. CREDITI AMMESSI AL VOTO RELATIVAMENTE ALLA CLASSE N………. [da ripetere per quante sono le classi] PER EURO ………, PERTANTO TUTTE LE CLASSI HANNO VOTATO FAVOREVOLMENTE/PERTANTO N………. CLASSI SU N………. COMPLESSIVE HANNO VOTATO FAVOREVOLMENTE

    Luogo, data ………

    Il Curatore ………

    Allegato: dichiarazione della Cancelleria sulla ricezione di dichiarazioni di dissenso

    F742
    COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    CURATORE ………

    VOTAZIONE CONCORDATO

    ***

    Il sottoscritto Cancelliere, come disposto dagli artt. 241 ss. CCII

    COMUNICA

    al ………, Curatore della procedura in epigrafe, che entro la data del ……… non è pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso da parte dei creditori della liquidazione giudiziale: ……… /sono pervenute n. ……… dichiarazioni di dissenso che vengono consegnate al Curatore per gli adempimenti previsti dal CCII.

    Luogo, data ………

    Il Cancelliere ………

    F743
    DECRETO DEL G.D. DI RIGETTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

    IL GIUDICE DELEGATO

    Vista la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da ………

    ………

    Visti i pareri favorevoli espressi dal curatore e dal comitato dei creditori.

    Visto il decreto con il quale è stata disposta la votazione;

    preso atto che hanno fatto pervenire il loro dissenso nel termine fissato n………. creditori, che rappresentano crediti per euro ………;

    preso atto che la proposta formulata prevedeva la suddivisione dei creditori in classi e che per ogni singola classe sono pervenute le seguenti dichiarazioni di dissenso: [da utilizzare se è prevista la suddivisione in classi]

    Classe 1^: Creditori muniti di privilegio generale: creditori totali ammessi al voto per euro ……… creditori dissenzienti per euro ………

    Classe 2^ [eventuale]: Creditori muniti di privilegio speciale su beni immobili: creditori totali ammessi al voto per euro ……… creditori dissenzienti per euro ………

    Classe 3^ [eventuale]: Creditori muniti di privilegio speciale su beni mobili: creditori totali ammessi al voto per euro ……… creditori dissenzienti per euro ………

    Classe 4^: Creditori chirografari: creditori totali ammessi al voto per euro ……… creditori dissenzienti per euro ………

    rilevato che la mancata manifestazione di voto equivale al voto favorevole;

    ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

    ritenuto pertanto che non è stata raggiunta la maggioranza per somma nelle classi ……… e che le classi dissenzienti sono n………. su n………., sì che manca la maggioranza per classi [da utilizzare se è prevista la suddivisione in classi].

    letti gli artt. 240 ss. CCII.

    Dichiara improcedibile

    la proposta di concordato.

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    F744
    DECRETO DEL G.D. ART. 245, C. 2, CCII

    IL GIUDICE DELEGATO

    letta la relazione ex art. 245, c. 1, CCII presentata dal Curatore;

    preso atto che nessun voto dissenziente è stato espresso [preso atto che i voti dissenzienti sono stati n………. su un totale di n………. crediti ammessi al voto/e che tutte le classi hanno approvato la proposta/e che la maggioranza delle classi ha approvato la proposta]

    visti gli artt. 244 e 245 CCII.

    DISPONE

    che il curatore dia immediata comunicazione al proponente, al debitore [e ai creditori dissenzienti] dell’avvenuta approvazione della proposta di concordato.

    FISSA

    il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del Comitato dei Creditori

    dispone che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII.

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    Il Cancelliere ………

    F745
    RELAZIONE CURATORE ART. 245, C. 2, CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    CURATORE ………

    PARERE EX ART. 245, C. 2, CCII

    ***

    Il sottoscritto dott./rag./avv………., Curatore della procedura in epigrafe,

    PREMESSO

    1. che il Sig………., debitore, in qualità di legale rappresentante della società……… Sottoposta a liquidazione giudiziale ……… presentava in data ……… proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII; [oppure] il Sig………., [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presentava in data ……… proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII;

    2. che unitamente alla proposta veniva depositata una fideiussione della Banca ……… per l’importo complessivo di euro ……… [………];

    3. che il Giudice Delegato, come disposto dall’art. 241 CCII, chiedeva il parere del comitato dei creditori e del Curatore;

    4. che in data ……… il Curatore ha depositato la relazione ex art. 245, c. 1, CCII;

    5. che come risulta dalla suddetta relazione e dall’allegata comunicazione della cancelleria, nel termine del ………, stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII, nessun creditore ha fatto pervenire nella cancelleria del tribunale dichiarazione di dissenso [sono pervenute n………. dichiarazioni di dissenso per euro ……… su n………. crediti ammessi al voto per euro ………];

    6. che in data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII, ha fissato il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori;

    7. che in data ……… il Curatore provvedeva, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a dare immediata comunicazione al proponente, al debitore ed ai creditori dissenzienti dell’approvazione della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, ex art. 245, c. 2, CCII;

    8. che il comitato dei creditori non ha provveduto nei termini al deposito di una relazione motivata col suo parere definitivo;

    9. che con decreto del ……… il giudice delegato ha richiesto al curatore di depositare tale relazione nel termine di sette giorni dalla comunicazione del decreto medesimo;

    Tutto ciò premesso, espone la relazione finale ex art. 245, c. 2, CCII articolata come segue:

    - PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

    - OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE

    PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

    La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale del ………% dei creditori chirografari. La rinunzia al credito di euro ………, da parte di ………, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.

    Prevede inoltre il pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso al Curatore.

    Il pagamento integrale delle spese di procedura e delle somme necessarie al soddisfacimento dei creditori privilegiati verrà effettuato nel momento in cui la proposta di concordato diverrà efficace ex art. 246 CCII; quello dei creditori chirografari nel termine di ……… giorni sempre decorrenti dall’efficacia della proposta.

    ATTIVITÀ

    Le attività della procedura sono rappresentate dall’unità immobiliare sita in ………, Via ………, n………., già periziata per un importo complessivo di euro………; nonché dall’importo giacente in banca, che alla data del ……… ammonta ad euro ……… [………].

    La procedura riceverà dal Tribunale di ………, per l’incasso effettuato in seno all’esecuzione immobiliare relativa ad un immobile del debitore, l’importo di euro ………

    Inoltre, la procedura sta incassando regolarmente gli affitti dai n………. conduttori dello stabile, per un importo di euro ……… [IVA inclusa] complessivi trimestrali.

    PASSIVITÀ

    La situazione riassuntiva dei debiti privilegiati e chirografari allo stato attuale, incluse le istanze di insinuazione tardiva del credito già ammesse, risulta dalle tabelle allegate. [predisporre una stampa aggiornata dello stato passivo incluse le insinuazioni tardive ammesse]

    Quindi i crediti ammessi, incluse le tardive ancora in trattazione ed al netto dell’importo di euro ……… pari alla rinunzia del creditore ………, ammontano a complessivi euro ………

    Inoltre debbono essere considerate le seguenti somme che scaturiscono da cartelle esattoriali pervenute e non ancora formalizzate in istanze tardive di ammissione del credito da parte dell’esattore. Tali somme sono così suddivise:

    cartella n………. per euro ………

    cartella n………. per euro ………

    cartella n………. per euro ………

    per complessivi euro ………

    Infine, il Curatore precisa che non è stato possibile acquisire ancora copia della dichiarazione dei redditi del Socio sottoposto a liquidazione giudiziale, pertanto non è possibile indicare l’importo dovuto dallo stesso all’Erario. [capoverso eventuale]

    Non è stato possibile appurare neppure le eventuali imposte e tasse non versate negli anni precedenti. [capoverso eventuale]

    Per quanto riguarda le spese di procedura le stesse sono state quantificate, per quanto riguarda le spese legali e dei periti, richiedendo agli Avvocati ed ai Periti l’invio di una nota pro-forma con l’indicazione delle loro spettanze, per quanto riguarda il compenso del curatore [indicato nella misura massima a solo titolo prudenziale], lo stesso è stato calcolato avendo come riferimento lo stato passivo completo delle tardive anche se non ancora discusse e delle cartelle notificate, mentre per quanto riguarda l’attivo lo stesso è stato indicato pari al passivo determinato includendo anche le tardive non ancora discusse e le cartelle esattoriali pervenute [al netto del compenso stesso].

    Pertanto, le spese legali e di procedura ammontano ad euro ……… mentre il compenso del Curatore è pari ad euro ………, per un totale complessivo di euro ………

    Visto quanto esposto sopra e tenuto conto della mancanza dell’ultimo dato sopra riportato, il sottoscritto è in grado, quindi, di ricostruire il prospetto delle disponibilità e del fabbisogno della procedura di concordato nella liquidazione giudiziale della Società ………

    ATTIVO

    Importo offerto dalla società euro ………

    B.ca ……… [c/c intestato alla procedura] euro ………

    Totale disponibilità euro ………

    PASSIVO

    Crediti Insinuati al privilegio [al netto della rinunzia] euro ………

    Crediti insinuati al chirografo al ………% euro ………

    Cartelle esattoriali ricevute euro ………

    Spese legali euro ………

    Compenso Curatore euro ………

    Imposte non versate euro ………

    Totale passivo euro ………

    Avanzo/Riserva euro ………

    OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE

    In considerazione delle osservazioni sopra descritte è possibile affermare che, allo stato attuale, alla luce:

    - dell’avvenuto deposito della fideiussione di cui alle premesse;

    - delle somme già disponibili e giacenti sul conto corrente bancario;

    - del perdurare dei contratti di locazione in corso che consentono di incassare i relativi canoni;

    - [capoverso eventuale] nonostante la mancanza del dato relativo alle imposte dovute a titolo personale dal Sig……….;

    sia possibile procedere al pagamento integrale:

    - delle spese di procedura;

    - del compenso al Curatore;

    - dei creditori privilegiati compresi i relativi interessi decorrenti dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;

    - di quelli chirografari, incluse le istanze tardive e le ultime cartelle giunte al Curatore, nelle percentuali indicate dalla proposta;

    ***

    Luogo, data ………

    Il Curatore ………

    F746
    RELAZIONE del COMITATO CREDITORI ART. 245, C. 2, CCII

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    CURATORE ………

    PARERE EX ART. 245, C. 2, CCII

    ***

    I sottoscritti componenti del Comitato dei creditori della procedura in epigrafe,

    PREMESSO

    1. che il Sig………., debitore, in qualità di legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale ……… presentava in data ……… proposta di concordato ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII; [oppure] il Sig………., [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presentava in data ……… proposta di concordato della liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII;

    2. che unitamente alla proposta veniva depositata una fideiussione della Banca ……… per l’importo complessivo di euro ……… [………];

    3. che il Giudice Delegato, come disposto dall’art. 241 CCII, chiedeva il parere del comitato dei creditori e del Curatore;

    4. che in data ……… il Curatore ha depositato la relazione ex art. 245, c. 1, CCII;

    5. che come risulta dalla suddetta relazione e dall’allegata comunicazione della cancelleria, nel termine del ………, stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII, nessun creditore ha fatto pervenire nella cancelleria del tribunale dichiarazione di dissenso [sono pervenute n………. dichiarazioni di dissenso su n………. crediti ammessi al voto];

    6. che in data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII, ha fissato il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori;

    7. che in data ……… il Curatore provvedeva, tramite raccomandata A.R., a dare immediata comunicazione al proponente, ai debitori ed ai creditori dissenzienti dell’approvazione della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, ex art. 245, c. 2, CCII;

    espone la relazione finale ex art. 245, c. 2, CCII articolata come segue:

    - PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

    - OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE

    PROPOSTA DI CONCORDATO: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ

    La proposta di concordato prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale del ………% dei creditori chirografari, nonché la rinunzia al credito di euro ………, da parte di ………, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato.

    Prevede inoltre il pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso al Curatore.

    Il pagamento integrale delle spese di procedura e delle somme necessarie al soddisfacimento dei creditori privilegiati verrà effettuato nel momento in cui la proposta di concordato diverrà efficace ex art. 246 CCII; quello dei creditori chirografari nel termine di ……… giorni sempre decorrenti dall’efficacia della proposta.

    ATTIVITÀ

    Le attività della procedura sono rappresentate dall’unità immobiliare sita in ………, Via ………, n………., già periziata per un importo complessivo di euro ………; nonché dall’importo giacente in banca, che alla data del ……… ammonta ad euro ……… [………].

    La procedura riceverà dal Tribunale di ………, per l’incasso effettuato in seno all’esecuzione immobiliare relativa ad un immobile del debitore, l’importo di euro ………

    Inoltre, la procedura sta incassando regolarmente gli affitti dai n………. conduttori dello stabile, per un importo di euro ……… [IVA inclusa] complessivi trimestrali.

    PASSIVITÀ

    La situazione riassuntiva dei debiti privilegiati e chirografari allo stato attuale, incluse le istanze di insinuazione tardiva del credito già ammesse, risulta dalle tabelle allegate. [predisporre una stampa aggiornata dello stato passivo incluse le insinuazioni tardive ammesse]

    Quindi i crediti ammessi, incluse le tardive ancora in trattazione ed al netto dell’importo di euro ……… pari alla rinunzia del creditore ………, ammontano a complessivi euro ………

    Inoltre, debbono essere considerate le seguenti somme che scaturiscono da cartelle esattoriali pervenute e non ancora formalizzate in istanze tardive di ammissione del credito da parte dell’esattore. Tali somme sono così suddivise:

    cartella n………. per euro ………

    cartella n………. per euro ………

    cartella n………. per euro ………

    per complessivi euro ………

    Infine, il Comitato dei creditori precisa che non è stato possibile acquisire ancora copia della dichiarazione dei redditi del Socio sottoposto a liquidazione giudiziale, pertanto non è possibile indicare l’importo dovuto dallo stesso all’Erario. [capoverso eventuale]

    Non è stato possibile appurare neppure le eventuali imposte e tasse non versate negli anni precedenti. [capoverso eventuale]

    Per quanto riguarda le spese di procedura le stesse sono state quantificate, per quanto riguarda le spese legali e dei periti, richiedendo agli Avvocati ed ai Periti l’invio di una nota pro-forma con l’indicazione delle loro spettanze, per quanto riguarda il compenso del curatore [indicato nella misura massima a solo titolo prudenziale], lo stesso è stato calcolato avendo come riferimento lo stato passivo completo delle tardive anche se non ancora discusse e delle cartelle notificate, mentre per quanto riguarda l’attivo lo stesso è stato indicato pari al passivo determinato includendo anche le tardive non ancora discusse e le cartelle esattoriali pervenute [al netto del compenso stesso].

    Pertanto, le spese legali e di procedura ammontano ad euro ……… mentre il compenso del Curatore è pari ad euro ………, per un totale complessivo di euro ………

    Visto quanto esposto sopra e tenuto conto della mancanza dell’ultimo dato sopra riportato, il Comitato dei creditori è in grado, quindi, di ricostruire il prospetto delle disponibilità e del fabbisogno della procedura di concordato della liquidazione giudiziale della Società.

    ATTIVO

    Importo offerto dalla società euro ………

    B.ca ……… [c/c intestato alla procedura] euro ………

    Totale disponibilità euro ………

    PASSIVO

    Crediti Insinuati al privilegio [al netto della rinunzia] euro ………

    Crediti insinuati al chirografo al ………% euro ………

    Cartelle esattoriali ricevute euro ………

    Spese legali euro ………

    Compenso Curatore euro ………

    Imposte non versate euro ………

    Totale passivo euro ………

    Avanzo/Riserva euro ………

    OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO E GARANZIE OFFERTE

    In considerazione delle osservazioni sopra descritte è possibile affermare che, allo stato attuale, alla luce:

    a] dell’avvenuto deposito della fideiussione di cui alle premesse;

    b] delle somme già disponibili e giacenti sul conto corrente bancario;

    c] del perdurare dei contratti di locazione in corso che consentono di incassare i relativi canoni;

    d] [capoverso eventuale] nonostante la mancanza del dato relativo alle imposte dovute a titolo personale dal Sig……….;

    sia possibile procedere al pagamento integrale:

    a] delle spese di procedura;

    b] del compenso al Curatore;

    c]dei creditori privilegiati compresi i relativi interessi decorrenti dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;

    d]di quelli chirografari, incluse le istanze tardive e le ultime cartelle giunte al Curatore, nelle percentuali indicate dalla proposta;

    ***

    Luogo, data ………

    Il comitato dei creditori

    [Presidente] ………

    [Componente] ………

    [Componente] ………

    F747
    RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO NELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [SENZA CLASSI ED IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI

    ***

    Il sottoscritto ………, in legale rappresentanza della società sottoposta a liquidazione giudiziale ………, con sede in ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,

    [capoverso eventuale] Il sottoscritto ………, [creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., elegge domicilio, per procura a margine del presente atto,

    PREMESSO

    - che presentava in data ……… proposta di concordato ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII;

    - che la proposta prevedeva:

    ……… [descrivere brevemente ma con completezza e chiarezza l’intera proposta]

    - che in merito a tale proposta sono stati espressi i pareri favorevoli del Curatore e del Comitato dei Creditori [oppure: è stato espresso il parere favorevole del comitato dei creditori];

    - che la proposta non prevedeva la suddivisione in classi dei creditori;

    - che dopo la comunicazione come previsto dall’art. 241, c. 2, CCII i creditori, nel termine fissato, l’hanno approvata, ai sensi dell’art. 244, c. 1, CCII;

    - che, ai sensi dell’art. 245, c. 2, CCII, è stata data immediata comunicazione dell’approvazione della proposta e, nel termine fissato, è stata depositata la relazione conclusiva del Curatore e non sono state proposte opposizioni;

    tutto ciò premesso,

    CHIEDE

    che il Tribunale adito, previa fissazione degli adempimenti di cui all’art. 124 CCII, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, voglia omologare il concordato come previsto dall’art. 245, c. 4, CCII.

    Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è volto a richiedere l’emissione di un decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale nell’ipotesi prevista dall’art. 245, c. 4, CCII, ossia di assenza di opposizioni, caso in cui il Tribunale compie solo un controllo di legittimità e non di merito, per cui soggiace alla tassazione in misura fissa e non proporzionale.

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F748
    RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO NELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [CON CLASSI DISSENZIENTI E CREDITORI OPPONENTI]

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RICORSO PER L’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    ***

    Il sottoscritto ………, legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale ………, con sede in ………, rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., per procura a margine del presente atto,

    [capoverso eventuale] Il sottoscritto ………, [curatore/creditore/terzo] rappresentato e difeso dall’avv………., presso il cui studio in ………, via ………, n………., elegge domicilio, per procura a margine del presente atto,

    PREMESSO

    - che presentava in data ……… proposta di concordato sensi e per gli effetti dell’art. 240 CCII;

    - che la proposta prevedeva:

    ……… [descrivere brevemente ma con completezza e chiarezza l’intera proposta]

    - che in merito a tale proposta sono stati espressi i pareri favorevoli del Curatore e del Comitato dei Creditori [oppure: è stato espresso il parere favorevole del comitato dei creditori];

    - che il Tribunale, con proprio decreto del ……… dava atto del corretto utilizzo dei criteri indicati dall’art. 240, c. 2, lett. a) e b), CCII, relativi alla suddivisione in classi dei creditori;

    - che la proposta è stata comunicata ai Creditori e, nel termine fissato, che il concordato, ai sensi dell’art. 244 CCII, è risultato approvato, nonostante il dissenso delle seguenti n………. classi di creditori:

    ………, titolari di crediti per complessivi euro ………;

    ………, titolari di crediti per complessivi euro ………;

    considerando che la maggioranza dei crediti e delle classi [tenuto conto di quanto disposto dall’art. 244 CCII], ha approvato la proposta di concordato;

    - che, ai sensi dell’art. 245, c. 2, CCII, è stata data immediata comunicazione dell’approvazione della proposta e, nel termine fissato, è stata depositata la relazione conclusiva del Comitato dei creditori;

    - che in data ……… il creditore ……… ha proposto opposizione lamentando la maggior convenienza della prosecuzione della liquidazione giudiziale rispetto alla proposta concordataria;

    - che tale opposizione è infondata in quanto al creditore ……… è stato offerto un trattamento migliore di quello che potrebbe ottenere dalla prosecuzione dell’attività liquidatoria della procedura, non fosse altro che per il versamento di un importo di euro ……… fatto da soggetto terzo, anche a suo favore, garantito da fideiussione [capoverso da adattare alla singola fattispecie];

    tutto ciò premesso,

    CHIEDE

    che il Tribunale adito, previa fissazione degli adempimenti di cui all’art. 124 CCII, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, avendo riguardo a quanto disposto dall’art. 245, c. 5, CCII, voglia omologare il concordato.

    In via istruttoria:

    Si chiede che il Tribunale voglia ………

    Si producono i seguenti documenti:

    1] ………

    2] ………

    Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F749
    DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Oggetto: omologa concordato della liquidazione giudiziale

    Dato atto della proposta di concordato della liquidazione giudiziale presentata

    DA

    ………

    con ricorso depositato in data ………

    che le condizioni contenute nella proposta avanzata ai creditori erano le seguenti: [riportare integralmente il contenuto della proposta]

    - ………

    - ………

    - ………

    Che la proposta era garantita dal deposito di una fideiussione per l’importo complessivo di euro ……… [capoverso eventuale]

    Che il Giudice Delegato chiedeva il parere del comitato dei creditori e quello del curatore.

    Che, acquisito il parere positivo del Comitato dei creditori, il Giudice Delegato disponeva che la proposta fosse comunicata ai creditori.

    Che nel termine del ……… stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII nessun creditore faceva pervenire nella cancelleria del Tribunale dichiarazione di dissenso.

    Che in data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del Comitato dei creditori.

    Che in data ……… il Comitato dei creditori [curatore] depositava la relazione finale.

    Che in data ……… la proponente, verificata l’assenza di opposizioni, chiedeva l’omologa del concordato.

    Ritenuto che laddove, come nel caso in esame, non vengano proposte opposizioni il tribunale debba effettuare un controllo di mera legittimità del concordato, relativo all’osservanza delle norme formali e sostanziali che regolano il procedimento, essendogli precluso ogni controllo di merito sulla proposta;

    rilevato che il controllo di legittimità deve riguardare la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge;

    dato atto che la procedura si è svolta regolarmente, che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati e che è stata raggiunta la maggioranza prescritta per l’approvazione del concordato;

    rilevato che nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito dal giudice delegato ai sensi della norma citata;

    visto l’art. 245, c. 4, CCII;

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ……… definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato proposto da ……… e relativo alla liquidazione giudiziale ………, nei confronti della massa dei creditori, in persona del curatore ………, così decide

    OMOLOGA

    il concordato della liquidazione giudiziale proposto da ………

    DISPONE

    che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nella proposta concordataria, sulla base di piani di riparto predisposti dal curatore e vistati, previo parere del comitato dei creditori, dal Giudice Delegato

    PONE

    le spese del giudizio a carico del ricorrente

    DISPONE

    che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F750
    RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’OMOLOGA

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    RICORSO DI OPPOSIZIONE ALL’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO

    ***

    Il Creditore ………, in persona del suo legale rappresentante, Sig………., con sede in ………, via ………, n………., P.I………., domiciliato ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell’avv………., in ………, via ………, n………., che lo rappresenta e difende per delega a margine del presente atto

    ESPONE

    La società ………, sottoposta a liquidazione giudiziale da codesto tribunale con sentenza in data ………, è debitrice dell’esponente per l’importo di euro ………

    Il credito della opponente società è stato ammesso al passivo per l’intero importo sopra indicato.

    In data ……… la debitrice/il Creditore ………/il terzo ……… ……… ha proposto ai creditori un concordato della liquidazione giudiziale [aggiungere se necessario] che prevede la suddivisione dei creditori in classi ed ha offerto alle stesse un trattamento differenziato. In particolare, ai fornitori ha offerto il versamento del ………% del credito.

    Entro il termine indicato dal giudice delegato nel decreto emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 241 CCII, l’opponente ha manifestato il proprio dissenso alla proposta, [aggiungere se necessario], così come la maggioranza dei creditori appartenenti alla stessa classe. Ciononostante, il concordato è stato approvato perché ha riportato l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto [aggiungere se necessario] e, nel maggior numero di classi, il voto favorevole dei creditori rappresentanti, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

    Il giudice delegato ha quindi fissato il termine del ………, per la proposizione delle eventuali opposizioni al concordato.

    La ricorrente, creditore già dissenziente, si oppone alla omologazione del concordato, per le seguenti ragioni:

    ……… [fornire le più dettagliate ed ampie motivazioni]

    che evidenziano come la prosecuzione della liquidazione giudiziale porterebbe a risultati più favorevoli per l’opponente [ovvero: che evidenziano come le garanzie offerte non diano alcuna certezza in ordine all’adempimento del concordato].

    Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

    PROPONE OPPOSIZIONE

    all’omologazione del concordato sopra indicato e chiede che l’Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

    CONCLUSIONI

    “Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza ad eccezione, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare la richiesta di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale proposto dalla debitrice/dal creditore ………/dal terzo ………

    Con vittoria di spese.”

    In via istruttoria:

    Si chiede che il Tribunale voglia ………

    Si producono i seguenti documenti:

    1] ………

    2] ………

    Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F751
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO IN PRESENZA DI OPPOSIZIONI [SENZA CLASSI]

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Oggetto: omologa concordato nella liquidazione giudiziale

    Sulla proposta di concordato presentata

    DA

    ………

    con ricorso depositato in data ………

    OSSERVA

    Le condizioni contenute nella proposta avanzata ai creditori erano le seguenti: [riportare integralmente il contenuto della proposta]

    - ………

    - ………

    - ………

    Non era prevista la suddivisione in classi dei Creditori.

    La proposta era garantita dal deposito di una fideiussione per l’importo complessivo di euro ……… [capoverso eventuale]

    Il Giudice Delegato chiedeva il parere del comitato dei creditori e quello del curatore.

    Acquisiti entrambi i pareri positivi, il Giudice Delegato disponeva che la proposta fosse comunicata ai creditori.

    Nel termine del ……… stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII il creditore ……… faceva pervenire nella cancelleria del Tribunale dichiarazione di dissenso.

    In data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.

    In data ……… il comitato dei creditori [curatore] depositava la relazione finale.

    In data ………, con ricorso a norma dell’art. 124 CCII, il proponente richiedeva che il tribunale procedesse all’omologazione del concordato.

    Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione [ovvero: la serietà delle garanzie offerte per l’adempimento del concordato], il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.

    Nell’esame della proposta, il tribunale deve, in primo luogo procedere ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

    Nel caso di specie, la procedura si è svolta regolarmente e tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati: infatti è stata raggiunta la maggioranza per somma prescritta per l’approvazione del concordato.

    Nel silenzio della norma, si presenta problematica l’individuazione dell’ulteriore ed eventuale contenuto del giudizio di omologazione ed in particolare ci si chiede quale sia l’ambito del giudizio di merito cui si fa luogo in presenza di opposizioni, e se questo si accompagni a quello di legittimità.

    La prima considerazione che va fatta è la non riconducibilità del giudizio di omologazione in caso di opposizioni ad un giudizio di mera legittimità formale. Né, d’altra parte, nel silenzio della legge pare ipotizzabile un giudizio di merito “pieno”, identico a quello espressamente previsto nel caso di classi dissenzienti.

    Con l’opposizione i creditori non possono attivare un giudizio di merito che vada a sindacare il contenuto e la convenienza della proposta, ma possono chiedere che il tribunale valuti se il merito della proposta, ovverosia la sua convenienza e la sua fattibilità, sia stato correttamente esaminato nel corso del procedimento. Giudizio che va quindi riferito alla completezza, logicità e coerenza interna dei pareri del curatore e del comitato dei creditori ex art. 241 CCII e della relazione motivata e del parere definitivo del comitato dei creditori ex art. 245 CCII. Il merito della proposta può essere fatto valere, quindi, soltanto attraverso la contestazione della incompletezza o irragionevolezza dei suddetti pareri.

    Poiché nel caso di specie i creditori ……… hanno proposto opposizione all’omologa, contestando la non convenienza della proposta concordataria, il tribunale deve valutare se il curatore ed il comitato dei creditori abbiano adeguatamente e compiutamente motivato in ordine alla convenienza della proposta concordataria, seppure limitatamente ai creditori opponenti, valutando se essi possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    Alternative concretamente praticabili che, a parere di questo collegio, si risolvono nella prosecuzione della liquidazione giudiziale, dato che le svariate tipologie indicate dall’art. 240 CCII non consentono alcun altro giudizio comparativo in assenza di altre proposte di concordato.

    Poiché l’iter logico seguito dal curatore e dal comitato dei creditori, nei rispettivi pareri, deve reputarsi immune da censure, anche con riferimento al profilo della convenienza del concordato per tutti i creditori, la proposta merita di essere approvata ……… [ovvero che le garanzie offerte consentono l’adempimento del concordato nei termini indicati nella proposta dato che ………].

    La proposta di concordato può, dunque, essere omologata; le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in complessivi euro ………

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ……… definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato proposto da ……… e relativo alla liquidazione giudiziale ………, nei confronti della massa dei creditori, in persona del curatore dottor………, così decide

    OMOLOGA

    il concordato nella liquidazione giudiziale……… proposto da ………

    DISPONE

    che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nella proposta concordataria, sulla base di piani di riparto predisposti dal curatore e vistati, previo parere del comitato dei creditori, dal Giudice Delegato

    CONDANNA

    l’opponente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in euro ………

    DISPONE

    che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F752
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI RIGETTO DEL CONCORDATO IN PRESENZA DI OPPOSIZIONI [SENZA CLASSI]

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Oggetto: omologa concordato nella liquidazione giudiziale

    Sulla proposta di concordato presentata

    DA

    ………

    con ricorso depositato in data ………

    OSSERVA

    Le condizioni contenute nella proposta avanzata ai creditori erano le seguenti: [riportare integralmente il contenuto della proposta]

    - ………

    - ………

    - ………

    Nella proposta non era prevista la suddivisione in classi dei Creditori.

    La proposta era garantita dal deposito di una fideiussione per l’importo complessivo di euro ……… [capoverso eventuale]

    Il Giudice Delegato chiedeva il parere del comitato dei creditori e quello del curatore.

    Acquisiti entrambi i pareri positivi, il Giudice Delegato disponeva che la proposta fosse comunicata ai creditori.

    Nel termine del ……… stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII il creditore ……… faceva pervenire nella cancelleria del Tribunale dichiarazione di dissenso.

    In data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.

    In data ……… il comitato dei creditori [curatore] depositava la relazione finale.

    In data ………, con ricorso a norma dell’art. 124 CCII, il proponente richiedeva che il tribunale procedesse all’omologazione del concordato.

    Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.

    Nell’esame della proposta il tribunale deve, in primo luogo procedere ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

    Nel caso di specie, la procedura si è svolta regolarmente e tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati: infatti è stata raggiunta la maggioranza somma prescritta per l’approvazione del concordato.

    Nel silenzio della norma, si presenta problematica l’individuazione dell’ulteriore ed eventuale contenuto del giudizio di omologazione ed in particolare ci si chiede quale sia l’ambito del giudizio di merito cui si fa luogo in presenza di opposizioni, e se questo si accompagni a quello di legittimità.

    La prima considerazione che va fatta è la non riconducibilità del giudizio di omologazione in caso di opposizioni, ad un giudizio di mera legittimità formale. Né, d’altra parte, nel silenzio della legge pare ipotizzabile un giudizio di merito “pieno”, identico a quello espressamente previsto nel caso di classi dissenzienti.

    Con l’opposizione i creditori possono chiedere che il tribunale valuti il merito della proposta, ovverosia la sua convenienza e la sua fattibilità, anche con riferimento al fatto che tali profili siano stati correttamente esaminati nel corso del procedimento. Giudizio che va riferito in primo luogo alla completezza, logicità e coerenza interna dei pareri del curatore e del comitato dei creditori ex art. 241 CCII e della relazione motivata e del parere definitivo del comitato dei creditori ex art. 245 CCII. Il merito della proposta può essere fatto valere, quindi, anche attraverso la contestazione della incompletezza o irragionevolezza dei suddetti pareri.

    Poiché nel caso di specie i creditori ……… hanno proposto opposizione all’omologa, contestando la non convenienza della proposta concordataria, oltre che la sua fattibilità, il tribunale deve valutare, in primo luogo, se il curatore ed il comitato dei creditori abbiano adeguatamente e compiutamente motivato in ordine a tali profili della proposta concordataria, seppure limitatamente ai creditori opponenti, valutando da una parte se essi possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, dall’altra la serietà delle garanzie offerte.

    Alternative concretamente praticabili che, a parere di questo collegio, si risolvono nella prosecuzione della liquidazione giudiziale, alla luce delle svariate tipologie indicate dall’art. 240 CCII che non consentono alcun altro giudizio comparativo, in assenza di altre proposte di concordato.

    La valutazione di questi elementi deve condurre al rigetto del concordato; infatti, nei pareri del curatore e del comitato dei creditori, manca una adeguata e sufficiente motivazione in ordine alla convenienza del concordato, laddove, anche nella relazione finale ex art. 245, c. 2, CCII l’analisi si è limitata ad affermare, apoditticamente, che anche i creditori dissenzienti [poi opponenti] saranno soddisfatti nel concordato in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale.

    Infatti, come rappresentato dagli opponenti, sussistono seri dubbi per l’alienazione in sede concordataria di tutto l’attivo ad un valore pari a quello di stima e, quindi, a quello presumibile di liquidazione in sede concorsuale, mentre l’evidenza della fondatezza delle azioni revocatorie esperibili nella liquidazione giudiziale rende probabile un ulteriore recupero di attivo nell’ordine di ……… euro, nonché ………, il che rende palese come la soluzione concordataria si presenti meno conveniente per tutti i creditori, ivi compresi quelli opponenti, oltre che difficilmente realizzabile.

    Circostanze note sia al curatore che al comitato dei creditori, pur tuttavia non prese in considerazione nei pareri e nelle relazioni di rispettiva competenza.

    Per le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni di legge per addivenire all’omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale.

    Le spese del procedimento restano a carico del proponente e si liquidano in euro ………

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ……… definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato nella liquidazione giudiziale……… proposto da ……… e relativo alla liquidazione giudiziale ………, nei confronti della massa dei creditori, in persona del curatore dottor ………, così decide

    RIGETTA

    La domanda di concordato proposto da ………

    DISPONE

    che prosegua la procedura di liquidazione giudiziale, riprendendo il suo normale corso

    PONE

    le spese del giudizio a carico del proponente, liquidate in euro ………

    DISPONE

    che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F753
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO IN PRESENZA DI OPPOSIZIONI CON CLASSI DISSENZIENTI

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Oggetto: omologa concordato nella liquidazione giudiziale

    Sulla proposta di concordato presentata

    DA

    ………

    con ricorso depositato in data ………

    OSSERVA

    Le condizioni contenute nella proposta avanzata ai creditori erano le seguenti: [riportare integralmente il contenuto della proposta]

    - ………

    - ………

    - ………

    Nella proposta era prevista la suddivisione in classi dei Creditori e precisamente erano previste le seguenti classi:

    Classe 1 [ad es. creditori ipotecari] per euro ………

    Classe 2 [ad es. creditori privilegiati mobiliari] per euro ………

    Classe 3 [ad es. Banche] per euro ………

    Classe 4 [ad es. fornitori ed altri chirografari] per euro ………

    La proposta era garantita dal deposito di una fideiussione per l’importo complessivo di euro ……… [capoverso eventuale]

    Il Giudice Delegato chiedeva il parere del comitato dei creditori e quello del curatore.

    Acquisiti entrambi i pareri positivi, il Giudice Delegato disponeva che la proposta fosse comunicata ai creditori.

    Nel termine del ……… stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII pervenivano nella cancelleria del Tribunale alcune dichiarazioni di dissenso, che comunque non impedivano l’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei crediti ammessi al voto e della maggioranza delle classi, ai sensi dell’art. 244, c. 1, CCII.

    In particolare, come risulta dalla relazione sul voto presentata dal Curatore ex art. 245, c. 1, CCII, risulta che la classe 4 [ad esempio] non ha approvato la proposta, essendo dissenzienti creditori per complessivi euro ……… su un totale della classe di euro ………

    In data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.

    In data ………, con ricorso a norma dell’art. 124 CCII, il proponente richiedeva che il tribunale procedesse all’omologazione del concordato.

    In data ……… il comitato dei creditori depositava la relazione finale.

    Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe dissenziente, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.

    In presenza di opposizioni il tribunale può procedere all’approvazione del concordato nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga che i creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti, possano essere soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito sulla proposta.

    In primo luogo, deve comunque procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

    Va dato atto che la procedura si è svolta regolarmente, che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati e che è stata raggiunta la maggioranza per crediti e per classi prescritta per l’approvazione del concordato.

    Poiché nel caso di specie il concordato prevedeva diverse classi di creditori, la proposta ha incontrato il dissenso di una classe, ed alcuni creditori appartenenti alla classe dissenziente hanno contestato la convenienza della proposta, il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, seppur limitato ai creditori opponenti, valutando se essi possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    Alternative concretamente praticabili che, a parere di questo collegio, si risolvono nella prosecuzione della liquidazione giudiziale, alla luce delle svariate tipologie indicate dall’art. 240 CCII che non consentono alcun altro giudizio comparativo, in assenza di altre proposte di concordato.

    Il giudizio comparativo deve condurre all’approvazione del concordato in quanto i creditori opponenti ……… appartenenti alla classe che ha espresso il suo dissenso alla proposta saranno soddisfatti nel concordato in misura non inferiore a quanto riceverebbero nella liquidazione giudiziale, dato che ………

    La proposta di concordato può, dunque, essere omologata; le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in euro ………

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ……… definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato proposto da ……… e relativo alla liquidazione giudiziale ………, nei confronti della massa dei creditori, in persona del curatore dottor ………, così decide

    OMOLOGA

    il concordato proposto da ………

    DISPONE

    che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nella proposta concordataria, sulla base di piani di riparto predisposti dal curatore e vistati, previo parere del comitato dei creditori, dal Giudice Delegato

    CONDANNA

    L’opponente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in euro ………

    DISPONE

    che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F754
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI RIGETTO DEL CONCORDATO IN PRESENZA DI OPPOSIZIONI E CLASSI DISSENZIENTI

    TRIBUNALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Oggetto: omologa concordato nella liquidazione giudiziale

    Sulla proposta di concordato presentata

    DA

    ………

    con ricorso depositato in data ………

    OSSERVA

    Le condizioni contenute nella proposta avanzata ai creditori erano le seguenti: [riportare integralmente il contenuto della proposta]

    - ………

    - ………

    - ………

    Nella proposta era prevista la suddivisione in classi dei Creditori e precisamente erano previste le seguenti classi:

    Classe 1 [ad es. creditori ipotecari] per euro ………

    Classe 2 [ad es. creditori privilegiati mobiliari] per euro ………

    Classe 3 [ad es. Banche] per euro ………

    Classe 4 [ad es. fornitori ed altri chirografari] per euro ………

    La proposta era garantita dal deposito di una fideiussione per l’importo complessivo di euro ……… [capoverso eventuale]

    Il Giudice Delegato chiedeva il parere del comitato dei creditori e quello del curatore.

    Acquisiti entrambi i pareri positivi, il Giudice Delegato disponeva che la proposta fosse comunicata ai creditori.

    Nel termine del ……… stabilito dal Giudice Delegato ex art. 241 CCII pervenivano nella cancelleria del Tribunale alcune dichiarazioni di dissenso, che comunque non impedivano l’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei crediti ammessi al voto e della maggioranza delle classi, ai sensi dell’art. 244, c. 1, CCII.

    In particolare, come risulta dalla relazione sul voto presentata dal Curatore ex art. 245, c. 1, CCII, risulta che la classe 4 [ad esempio] non ha approvato la proposta, essendo dissenzienti creditori per complessivi euro ……… su un totale della classe di euro ………

    In data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine del ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori.

    In data ………, con ricorso a norma dell’art. 124 CCII, il proponente richiedeva che il tribunale procedesse all’omologazione del concordato.

    In data ……… il comitato dei creditori depositava la relazione finale.

    Verificato il deposito di opposizioni da parte dei creditori ………, appartenenti alla classe dissenziente, i quali contestavano la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione, il Tribunale procedeva all’istruzione della causa.

    In presenza di opposizioni il tribunale può procedere all’approvazione del concordato nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga che i creditori opponenti, appartenenti alle classi dissenzienti, possano essere soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    In quest’ipotesi il tribunale effettua anche un controllo diretto di merito sulla proposta.

    In primo luogo, deve comunque procedersi ad un controllo di legittimità che, come detto, riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l’osservanza degli adempimenti imposti dalla legge.

    Va dato atto che la procedura si è svolta regolarmente, che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati e che è stata raggiunta la maggioranza per crediti e per classi prescritta per l’approvazione del concordato.

    Va dato atto che la procedura si è svolta regolarmente, che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati e che è stata raggiunta la maggioranza per classi prescritta per l’approvazione del concordato.

    Poiché nel caso di specie il concordato prevedeva diverse classi di creditori, la proposta ha incontrato il dissenso di una classe, ed alcuni creditori appartenenti alla classe dissenziente hanno contestato la convenienza della proposta, il tribunale deve altresì effettuare in questa sede un giudizio di convenienza della proposta concordataria, seppur limitato ai creditori opponenti, valutando se essi possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

    Alternative concretamente praticabili che, a parere di questo collegio, si risolvono nella prosecuzione della liquidazione giudiziale, alla luce delle svariate tipologie indicate dall’art. 240 CCII che non consentono alcun altro giudizio comparativo, in assenza di altre proposte di concordato.

    Il giudizio comparativo deve condurre al rigetto del concordato in quanto le alternative concretamente praticabili, ovverosia la prosecuzione della liquidazione giudiziale, forniscono possibilità di miglior soddisfacimento dei creditori opponenti rispetto a quello ipotizzabile dall’esecuzione del concordato in quanto sono giunte offerte per l’acquisto dei beni immobili/mobili/dell’azienda per importi significativamente superiori a quelli indicati nella proposta [esempio].

    Appaiono dunque fondate le opposizioni presentate nel termine stabilito dal giudice delegato ai sensi della norma citata e, conseguentemente, la proposta di concordato va respinta.

    Le spese del giudizio vanno poste a carico del proponente e liquidate in euro ………

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ……… definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa del concordato proposto da ……… e relativo alla liquidazione giudiziale ………, nei confronti della massa dei creditori, in persona del curatore dottor ………, così decide

    RIGETTA

    il concordato proposto da ………

    DISPONE

    che prosegua la liquidazione giudiziale, riprendendo il suo normale corso

    PONE

    le spese del giudizio a carico del proponente, liquidate in euro………

    DISPONE

    che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il Procedimento - II. Le parti - III. Le opposizioni ed il giudizio del tribunale.

    I. Il Procedimento

    I.Il Procedimento

    1 In tema di concordato fallimentare, il provvedimento col quale il giudice delegato, ai sensi dell’art. 129, c. 2, l. fall., successivamente all’approvazione di una proposta, dispone che il curatore dia comunicazione al proponente, affinché questi richieda l’omologazione, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, né definitivo, sicché il diverso proponente, la cui proposta, pur approvata, sia stata pretermessa, non può avanzare ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto confermativo del provvedimento in sede di reclamo, questo non precludendogli di far valere la sua proposta con l’opposizione all’omologazione della proposta altrui [C. 14.7.2012, n. 11153].

    2 In tema di concordato fallimentare [nella specie, proposto dal curatore] la relazione conclusiva che il comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 129 l. fall. [nel testo “ratione temporis” vigente del d.lgs. n. 5/2006 e prima del d.lgs. n. 169/2007], deve depositare, nello stesso termine dato dal giudice delegato per le eventuali opposizioni, e cioè non meno di quindici giorni e non oltre trenta giorni, dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione della proposta stessa da parte dei creditori, svolge essenzialmente una funzione informativa, volta cioè a fornire al tribunale elementi di fatto che gli permettano il giudizio di omologazione, senza incidenza sul diritto di difesa o il principio del contraddittorio, non potendo tra l’altro, il comitato dei creditori, prendere posizione, stante l’identità di termine, sulle eventuali opposizioni. La relazione, pertanto, dato che il tribunale, in mancanza di opposizioni, è tenuto a verificare esclusivamente la regolarità della procedura e l’esito della votazione (l. fall., art. 129), non può avere un oggetto diverso: deve riferire esclusivamente circa lo svolgimento della procedura e l’esito della votazione. Ne consegue che il mancato deposito della predetta relazione costituisce una mera irregolarità, non ostativa alla omologazione del concordato [C. 26.11.2010, n. 24026].

    3 Poiché è stabilito che, sull’esito della votazione, il curatore deve riferire al giudice delegato e che questi, in caso di approvazione del concordato, adotta i provvedimenti conseguenti per la fase di omologazione, la cognizione del tribunale, investito del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha ritenuto non approvata la proposta di concordato, deve limitarsi, in caso di accoglimento del medesimo, alla riforma del provvedimento impugnato con rimessione degli atti al giudice per gli adempimenti di cui all’art. 129 l. fall. [T. Roma 17.3.2008].

    4 Il procedimento per l’omologazione del concordato fallimentare come disciplinato dall’art. 129 l. fall., nel testo introdotto dal d.lgs. 9.1.2006, n. 5 non prevede l’impulso d’ufficio, bensì l’iniziativa di parte, mediante ricorso ex art. 26 l. fall., rispetto alla quale, fissando il giudice delegato il solo termine per la presentazione delle opposizioni, appare ragionevole ritenere in assenza di previsione più specifica che il proponente gode non già dello stesso termine particolare e, quindi, derogatorio, assegnato agli interessati all’opposizione, bensì del termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione, previsto dal cit. art. 26, in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta [C. 10.2.2011, n. 3274].

    II. Le parti

    II.Le parti

    1 In tema di concordato fallimentare, il ruolo del curatore, anche nel giudizio di omologazione, è quello di essere unicamente il necessario contraddittore processuale, in virtù del disposto dell’art. 26 richiamato dall’art. 129, del proponente e degli eventuali opponenti, nella sua qualità di rappresentante della massa dei creditori; egli, pertanto, non è legittimato all’opposizione neppure nel caso di parere contrario alla proposta, atteso che tale facoltà non gli viene espressamente riconosciuta e non può farsi rientrare nella generica categoria composta da qualsiasi altro interessato [C. 10.2.2011, n. 3274].

    III. Le opposizioni ed il giudizio del tribunale

    III.Le opposizioni ed il giudizio del tribunale

    1 L’ordinamento non prevede la nullità del concordato omologato, ma soltanto il suo annullamento (l. fall., art. 138): le questioni attinenti la legittimità del concordato debbano essere fatte valere nell’ambito del giudizio di omologazione, la sentenza pronunciata a conclusione del quale ha efficacia erga omnes. In definitiva, una volta omologato il concordato, l’unica questione che può essere posta, quanto alla validità dello stesso, è appunto quella dell’eventuale annullamento (l. fall., art. 138) [C. 15.12.2020, n. 28642].

    2 In tema di omologazione del concordato fallimentare, se è vero che in difetto di opposizioni il tribunale è esonerato dal condurre un’istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l’unico ed indefettibile esito della procedura, potendo il giudice rilevare eventuali difetti di regolarità del giudizio, sicché qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la domanda di concordato fallimentare va dichiarata, anche d’ufficio, improcedibile [C. 5.8.2020, n. 16707].

    3 La denunzia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali (formazione del parere del comitato dei creditori) è inammissibile per difetto di interesse, se si limiti ad evidenziare l’erroneità di una determinata statuizione, senza precisare il pregiudizio che ne sarebbe derivato per la parte ricorrente, né in che modo la statuizione stessa avrebbe inciso sull’esito della lite (provvedimento di omologa) [C. 26.11. 2018, n. 30535].

    4 In tema di Concordato fallimentare, il creditore che abbia avanzato una propria proposta e che, avendo ricevuto il parere negativo del comitato dei creditori ed il diniego di ammissione al voto dal Giudice delegato, non abbia immediatamente reclamato tali atti, difetta di interesse a proporre opposizione alla omologazione di una diversa proposta di concordato fallimentare, in quanto non riveste posizione di proponente concorrente, diversamente dal caso in cui anche la sua proposta fosse stata ammessa al voto e risultasse perciò concretamente pregiudicato dall’omologazione della proposta preferita, considerato altresì che la nozione di “qualsiasi altro interessato”, di cui all’art. 129, c. 2, l. fall., non può estendersi sino al punto da ricomprendere qualunque terzo contrario alla omologazione, ma privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi [C. 17.6.2022, n. 19707].

    5 In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.lgs. 9.1.2006, n. 5, applicabile “ratione temporis”, avendo il legislatore demandato al curatore, al comitato dei creditori e a tutti i creditori [in sede di votazione per l’approvazione del concordato] la valutazione della convenienza del concordato, il tribunale ha solo il potere di verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, provvedendo, in caso di esito positivo, ad omologare il concordato. Invece, in presenza di opposizioni all’omologazione il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della opposizione proposta [C. 12.2.2010, n. 3327].

    6 La limitazione dei poteri del giudice, in sede di omologazione del concordato, al controllo di legalità della procedura, con la conseguente esclusione di ogni valutazione in ordine al merito della proposta, non impedisce pertanto al tribunale di verificare l’eventuale abuso dell’istituto in esame, per la cui configurabilità non è peraltro sufficiente che la proposta appaia poco conveniente al debitore, anche in relazione alle previste modalità di soddisfazione dei creditori, o che la stima dei beni sia ritenuta da lui inadeguata, occorrendo invece che le modalità di utilizzazione del concordato rivelino l’intento di piegare tale strumento a finalità diverse da quelle per cui è predisposto, e che consistono nell’agevolare la soluzione anticipata della crisi d’impresa mediante una soluzione che tuteli i diritti di tutti i creditori con le modalità approvate dalla maggioranza, senza arrecare al fallito un pregiudizio non necessario [C. 29.7.2011, n. 16738].

    7 Il controllo demandato al tribunale in sede di omologa del concordato fallimentare, nell’ipotesi di opposizione da parte del fallito tesa ad evitare che l’accordo tra i creditori ed il terzo finisca per espropriarlo dei propri beni in misura sproporzionata rispetto alle obbligazioni contratte, deve essere ispirato ai principi e alle norme che disciplinano il processo di esecuzione forzata nonché agli insegnamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, diretti ad impedire la rottura dell’equilibrio tra interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e interesse del ricorrente al rispetto dei suoi beni nonché alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo [C. 22.3.2010, n. 6904].

    8 In tema di concordato fallimentare, nell’ipotesi in cui siano state presentate da qualche creditore o da un terzo più proposte di concordato parimenti convenienti appare legittimo attribuire rilievo, tenendo conto della intervenuta “privatizzazione” del fallimento e del fatto che in tal caso tutti i proponenti certant de lucro captando, alla autonomia del ceto creditorio ed omologare la proposta di concordato che ha ottenuto la approvazione dell’assemblea dei creditori; nella specie, infatti, non vi sono ostacoli alla omologazione del concordato e al tribunale spetta soltanto di verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione. Qualora, invece, tra le proposte parimenti convenienti vi sia anche quella del fallito, occorre considerare che, accanto a coloro che certant de lucro captando, vi è un soggetto che certat de lucro vitando; nella specie, pertanto, non è più sufficiente che vi sia una votazione favorevole alla proposta del terzo da parte dell’assemblea dei creditori, ma è necessario che sussista un motivo legittimo perché i creditori possano rifiutare la proposta di concordato del fallito [vale a dire il pagamento loro offerto dal debitore]. Diversamente l’attribuzione dei beni al terzo resta privo di causa giuridica e comporta, quindi, un ingiustificato spostamento di ricchezza, togliendo al fallito stesso, tornato “in bonis”, la possibilità di poter intraprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove iniziative imprenditoriali. Pertanto nel conflitto tra fallito e terzo, quando le rispettive proposte prevedano il pagamento integrale di tutti i creditori e siano, quindi, parimenti convenienti per il ceto dei creditori stessi, il tribunale, qualora sia stata approvata dall’assemblea dei creditori la proposta di concordato del terzo, può procedere all’omologazione di detta proposta soltanto dopo avere accertato, alla stregua delle considerazioni svolte, la legittimità del rifiuto opposto alla proposta del fallito [C. 12.2.2010, n. 3327].

    9 In tema di concordato fallimentare, nella specie proposto da un terzo, la mancata proposizione di censure di ordine sostanziale in relazione alla formazione delle classi previste dalla proposta concordataria esclude l’interesse, da parte dei debitori opponenti, a far valere il vizio inerente alla mancata presentazione della relazione giurata di cui all’art. 124, c. 3, l. fall., attinente alla valutazione dell’immobile del creditore ipotecario per il quale la proposta preveda il soddisfacimento non integrale, risultando che tale soggetto non ha presentato opposizione alla proposta ed ha, anzi, aderito ai pareri esposti dagli organi della procedura ed alla valutazione del cespite compiuta dal tribunale; il predetto vizio, infatti, può essere preso in considerazione soltanto nell’ambito della valutazione, demandata al giudice dall’art. 129, c. 7, l. fall., in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti e sempre che sia stata approvata la proposta con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino opposizioni dei creditori dissenzienti [C. 29.7.2011, n. 16738].

    10 Le disposizioni di cui agli artt. 180, 182-bis l. fall. in tema di c.d. cram down degli enti fiscali e previdenziali non sono applicabili all’ipotesi di espresso diniego dell’Agenzia delle entrate alla omologazione del concordato fallimentare [C. App. L’Aquila 18.1.2021].

    11 Deve essere applicata analogicamente al concordato fallimentare la norma dell’art. 180 l. fall. che consente al Tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, quando essa sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e sia prospettabile la preferibilità della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione rispetto all’alternativa liquidatoria [T. La Spezia 25.11.2022; T. Teramo 19.4.2021].

    12 La “mera posizione di socio della fallita” non è sufficiente per dimostrare la qualità di soggetto “interessato” ad opporsi all’omologazione, a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione. La valutazione dell’interesse cui allude la l. fall., art. 129… implica un accertamento in concreto, perché “il processo… non può essere utilizzato a tutela di posizioni solo teoriche che la parte ritenga corrette” [C. 31.10.2016, n. 22045]. Va riconosciuta la legittimazione ad opporsi all’omologa al socio che dichiari il proprio concreto interesse a salvaguardare il valore residuo della sua partecipazione sociale [C. 24.10.2022, n. 31402].

    13 Deve riconoscersi la legittimazione ad opporsi all’omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l’illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria; in altri termini, tale società agisce a tutela dell’interesse alla regolarità del procedimento che, in tesi, ove rispettata, avrebbe condotto ad un diverso esito dell’iter, potenzialmente favorevole all’opponente [T. Pordenone 18.3.2011].

    14 I titolari di crediti privilegiati ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 23, c. 37, d.l. 6.7.2011, 98 (convertito nella l. 15.7.2011, n. 111), hanno l’onere, al fine di ottenere il riconoscimento del privilegio introdotto dalla citata normativa, di proporre l’impugnazione prevista dall’art. 98, c. 3, l. fall.; in mancanza di tale iniziativa o della proposizione di una domanda tardiva, essi non potranno validamente opporsi alla omologazione della proposta di concordato fallimentare nella quale il proponente si sia avvalso della facoltà di limitare gli impegni assunti ai soli creditori ammessi al passivo [T. Pinerolo 23.7.2012].

    15 Ai sensi dell’art. 124, c. 3, l. fall., nel caso in cui i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, quand’anche in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, la proposta di concordato fallimentare sarebbe inammissibile se non venisse depositata la relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) designato dal tribunale. Il tribunale, tuttavia, pur in presenza di tale vizio di ammissibilità della domanda concordataria, in assenza di opposizioni da parte dei creditori dissenzienti o di terzi, dovrà procedere all’omologazione; la mancata presentazione della relazione giurata può infatti essere presa in considerazione soltanto nell’ambito della valutazione, demandata al giudice dall’art. 129 l. fall., in ordine alla praticabilità di alternative idonee ad assicurare una percentuale più elevata di soddisfazione dei crediti quando la proposta sia stata approvata con il dissenso di una o più classi di creditori e risultino le conseguenti opposizioni dei creditori dissenzienti. È solo in quest’ultima ipotesi che il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo. In assenza di opposizioni all’omologazione del concordato fallimentare, al tribunale è sottratto qualsiasi potere di indagare sulla convenienza della proposta, essendo rimessa ogni valutazione di merito all’esclusivo giudizio dei creditori concorrenti e ciò anche nel caso in cui, in relazione all’incapienza dell’attivo, sia stata prevista soltanto una soddisfazione parziale dei creditori privilegiati ammessi al passivo, configurandosi invero la proposta concordataria totalmente remissoria per i creditori chirografari. L’unico limite infatti che incontra oggi la proposta di concordato fallimentare è quello della meritevolezza della tutela del modello negoziale proposto, in base al principio generale fissato dall’art. 1322 c.c.; meritevolezza che può considerarsi certamente rispettata quando i creditori accettino il pagamento parziale del loro credito privilegiato, rinunziando alla parte retrocessa a chirografo, essendo, nel nostro ordinamento, ammessa la rinunzia del credito ai sensi dell’art. 1236 c.c. [T. Udine 18.5.2012].

    16 Non può essere omologata la proposta di concordato fallimentare formulata da un terzo che preveda il trasferimento in suo favore dell’intero attivo immobiliare a condizione che venga giudizialmente cancellata, al momento e per effetto del trasferimento, l’iscrizione ipotecaria in favore di un creditore escluso dall’esecuzione del concordato per effetto dell’operare della clausola di limitazione di responsabilità di cui all’ultimo comma dell’art. 124 l. fall. in quanto nessuna norma attribuisce un tale potere giudiziale di cancellazione in capo al Tribunale in sede di omologa o al Giudice Delegato nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza della esecuzione del concordato di cui all’art. 136 l. fall. [T. Venezia 30.5.2019].

    17 Per quanto riguarda l’individuazione del valore della causa, ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione all’omologazione, va fatto riferimento al corrispettivo che la proponente si impegna a pagare ai creditori a fronte del trasferimento dell’intero attivo fallimentare [C. 13.10.2022, n. 30137].

    18 Al decreto di omologa del concordato fallimentare, il quale preveda l’intervento di un terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato al d.P.R. n. 131/1986, della tariffa allegata, parte prima, art. 8, lett. a), con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari [CTP Napoli 5.4.2022].

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