[1] Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
[2] Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
[3] Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 51, comma 2.
[4] Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
[5] Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.
[6] Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
[7] Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.
[8] La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
[9] L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
[10] All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
[11] La corte provvede con decreto motivato.
[12] Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il reclamo - II. La legittimazione - III. Il procedimento - IV. L’opposizione di terzo.
I. Il reclamo
I.Il reclamo1 Il decreto con cui il tribunale omologa o respinge il concordato può costituire oggetto di impugnazione con reclamo alla corte di appello cfr. [F756] [F757]. Il decreto pronunciato dalla corte di appello potrà essere, a sua volta, impugnato avanti la Corte di Cassazione. Per entrambi i menzionati giudizi di gravame, i termini di impugnazione sono di trenta giorni. Poiché l’ultimo comma dell’art. 245 CCII statuisce che il decreto di omologa è pubblicato a norma dell’art. 45 CCII, deve ritenersi che il termine perentorio di trenta giorni decorre dalla comunicazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, ai sensi del comma 1 dell’art. 45 CCII, il che dovrebbe garantire, sia il diritto di difesa dei soggetti legittimati al decreto, sia le esigenze di celerità nella definizione del giudizio.
2 Il reclamo ex art. 247 CCII, avverso il decreto del tribunale di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, si propone dinanzi alla Corte d’Appello che pronuncia in camera di consiglio. Dubbia è la natura di tale reclamo: se esso cioè sia un’impugnazione a tutti gli effetti ovvero una mera sollecitazione al riesame della decisione. Problematica la cui soluzione non riguarda o non discende tanto all’adozione del procedimento camerale quanto piuttosto dall’attitudine o meno del decreto di omologazione del concordato al giudicato sostanziale. L’espressa previsione di un ricorso in cassazione sembra essere un sicuro indice della definitività e decisiorietà del provvedimento emesso in esito al giudizio di omologazione e quindi del fatto che esso, nel caso di opposizioni, dirima controversie incidenti su diritti sostanziali dei creditori: quelli relativi alla regolazione concordataria dei loro crediti. Con la conseguenza che, ad esempio, saranno applicabili al procedimento, per quanto compatibili, tutte le disposizioni dettate dal codice di rito per le impugnazioni (ad esempio la disposizione di cui all’art. 335 c.p.c. qualora contro lo stesso decreto siano stati proposti più reclami).
II. La legittimazione
II.La legittimazione1 Nel silenzio della norma deve ritenersi che legittimati a proporre reclamo avverso il decreto che omologa o rigetta la proposta di concordato sono i soggetti che sono stati parte del giudizio di omologazione. Invero, secondo i principi generali, nei procedimenti in camera di consiglio, la legittimazione al reclamo si determina esclusivamente per relationem in base alla qualità di parte formalmente assunta nel giudizio di primo grado. Legittimazione che va comunque valutata alla luce dei principi generali in tema di interesse ad impugnare e, quindi, dell’efficacia del concordato, estesa anche nei confronti dei creditori che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo. Pertanto, è onere di questi ultimi impugnare il decreto ove contenga statuizioni lesive delle loro posizioni giuridiche.
2 L’assuntore ed il garante sono legittimati all’impugnazione avverso il provvedimento di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, per la parte che pregiudica i loro diritti. Legittimazione che va comunque affermata, anche qui, alla luce dei principi generali in tema di interesse ad impugnare, con la conseguenza che è sicuramente da escludere che possa considerarsi soccombente nel giudizio di omologazione del concordato - e, come tale, legittimato ad impugnare il relativo provvedimento -, l’assuntore e il garante del concordato medesimo, ove l’omologazione sia stata pronunciata alle condizioni specificamente previste nella proposta riportate testualmente nella parte narrativa e richiamate nel loro complesso nel dispositivo del provvedimento medesimo. Legittimazione che va sicuramente riconosciuta ai soggetti che la norma indica quali contraddittori necessari della domanda ove non reclamanti: il debitore, il proponente e gli opponenti.
III. Il procedimento
III.Il procedimento1 Il giudizio di reclamo si introduce con ricorso, che, in forza dell’espresso richiamo all’art. 51, c. 2, CCII deve contenere, oltre alle generalità delle parti e dell’ufficio giudiziario, i fatti, gli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, le conclusioni, oltre alla indicazione dei mezzi di prova di cui il reclamante intende avvalersi e dei documenti prodotti. Stante la sostanziale equiparazione operata dalla suprema corte tra documenti e mezzi di prova la norma deve interpretarsi nel senso che l’onere probatorio posto a carico del reclamante non sia soddisfatto dalla mera indicazione dei documenti prodotti con il ricorso, essendo preclusa ogni altra successiva produzione ad iniziativa di parte. Con la conseguenza che il reclamante ha l’onere della completa articolazione dei mezzi di prova. Il collegio può assumere anche d’ufficio i mezzi di prova necessari ai fini della decisione. I mezzi istruttori officiosi che può disporre la corte d’appello coincidono con il novero dei mezzi di prova officiosi previsti nel codice di procedura civile.
2 Il procedimento si snoda poi sulla falsariga del processo d’appello nel rito del lavoro. Il momento rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione è quindi quello del deposito del ricorso. Nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti. Il debitore, il proponente e gli opponenti sono quindi parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che, la qualificazione del giudizio come impugnazione, consente l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. in tema di integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza con una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. La corte provvede con decreto motivato.
3 Il decreto pronunciato dalla corte d’appello deve essere pubblicato a norma dell’art. 45 CCII e notificato alle parti a cura della cancelleria e può essere impugnato dinanzi alla corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla notifica. I termini per l’impugnazione del decreto di omologazione e del decreto emesso in sede di reclamo sono sospesi nel periodo feriale. La previsione per la quale avverso il decreto emesso dalla corte d’appello è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., attesta, come detto, la natura di provvedimento definitivo e decisorio del decreto medesimo, con la conseguenza che deve essere esclusa la possibilità che esso, su richiesta della stessa o di altra parte o d’ufficio, possa essere successivamente modificato o revocato al di fuori delle ipotesi di risoluzione o annullamento.
IV. L’opposizione di terzo
IV.L’opposizione di terzo1 Secondo alcuni l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. è da ritenersi ammissibile, sulla considerazione che le norme speciali del CCII debbano comunque essere integrate con i principi generali, purché il terzo non abbia avuto la facoltà di intervenire nel procedimento di omologazione e dimostri la lesione di un diritto e l’incidenza del motivo di opposizione sull’omologazione del concordato. Tra i soggetti legittimati all’opposizione di terzo che avrebbero dovuto partecipare al giudizio di omologazione, ma che in realtà non hanno assunto formalmente la qualità di parte, vanno menzionati, ad esempio, i creditori a cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 241, c. 2, CCII sul presupposto che la loro partecipazione al voto sarebbe stata determinante ai fini dell’approvazione della proposta. In senso contrario si è espressa, in maniera condivisibile, altra parte della dottrina, che ha evidenziato il carattere di specialità della procedura concorsuale, tale da comprendere ogni strumento di tutela nei mezzi della risoluzione e dell’annullamento. Legittimati attivi all’esperimento dell’opposizione di terzo sono coloro che si ritengono lesi dal decreto di omologazione in un loro diritto soggettivo, tra i quali il convenuto in revocatoria, il creditore non insinuato al passivo, il creditore di un terzo ma assistito da diritto di prelazione sui beni della massa, i creditori nei cui confronti non sia stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 241, c. 2, CCII e, più in generale, i terzi estranei al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio di omologazione, non potendosi fondare l’opposizione di terzo sulla generica non convenienza del concordato.
2 Legittimati passivi nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. sono il debitore, il proponente, il curatore in carica per la vigilanza sull’esecuzione del concordato, il garante o l’assuntore del concordato stesso. La dottrina, in difetto di espresse pronunce della Corte di Cassazione, dubita della possibilità che il decreto di omologazione possa costituire oggetto dell’opposizione di terzo revocatoria di cui al comma 2 dell’art. 404 c.p.c., atteso che detto strumento impugnatorio presuppone la lesione di un diritto soggettivo del terzo per dolo o collusione a suo danno, fattispecie che, tuttavia, appaiono essere già regolamentate con gli strumenti della risoluzione e dell’annullamento del concordato.
B) Frmule
B)FrmuleECC.MA CORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO
La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale ……… presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, con il presente atto propone
RECLAMO
avverso il decreto n………. depositato in data ……… e notificato in data ……… con il quale il Tribunale di ……… ha rigettato la domanda di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da ………
IN FATTO
A. La proposta di concordato presentata da ……… prevedeva ………
B. Ottenuto il parere favorevole del curatore e del Comitato dei creditori, la proposta di concordato veniva approvata dai creditori, con le seguenti maggioranze ………
………
C. In data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine sino al ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori; entro tale data il comitato dei creditori [o il curatore] depositava il parere mentre alcuni creditori proponevano opposizione.
D. All’esito del giudizio di omologazione, con decreto n………. depositato in data ……… il Tribunale di ……… respingeva la proposta di concordato, poiché riteneva difettassero i seguenti presupposti di legge
MOTIVI DI RECLAMO
E. La motivazione assunta dal Tribunale di ……… a fondamento del rigetto della proposta di concordato risulta essere, ad un attento esame, giuridicamente erronea e come tale dovrà essere riformata dall’Ecc.ma Corte di Appello di ……… per i seguenti motivi………
Tanto premesso la ……… ………, come sopra rappresentata e difesa, impugna il decreto del Tribunale di ……… n………. depositato in data ……… e
CHIEDE
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello che voglia fissare l’udienza di cui all’art. 247, c. 4, CCII con termine per la notifica di giorni dieci, nei confronti di
a) Procedura di liquidazione giudiziale ……… ………, in persona del Curatore ………, domiciliato in ………, Via ………,
b) ……… ………, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in ………, Via ………, domiciliata presso lo studio dell’avv……….
e formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
Nel merito:
- in integrale riforma del decreto del Tribunale di ……… n………., depositato in data ………, omologare il concordato nella liquidazione giudiziale di ………, con ogni conseguente pronuncia, ovvero rimettendo gli atti avanti il Tribunale di ………
In via istruttoria:
Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si producono i seguenti documenti:
copia proposta di concordato;
copia sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale;
………
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ………
Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si precisa il seguente numero di fax ……… ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ………
Luogo, data ………
Firma ………
ECC.MA CORTE D’APPELLO DI ………
RECLAMO
Il ……… con sede in ……… Via ……… n………. (Codice Fiscale ………), in persona del suo legale rappresentante Sig. ………, rappresentato e difeso in virtù di delega a margine del [in calce al] presente atto dall’avv………. e con domicilio eletto presso il suo studio in ……… con il presente atto propone
RECLAMO
avverso il decreto n………. depositato in data ……… e notificato in data ……… con il quale il Tribunale di ……… ha omologato la domanda di concordato nella liquidazione giudiziale presentata da
IN FATTO
A. La proposta di concordato presentata da ……… prevedeva ………
B. Ottenuto il parere favorevole del curatore e del Comitato dei creditori, la proposta di concordato veniva approvata dai creditori, con le seguenti maggioranze ………
C. In data ……… il Giudice Delegato, ex art. 245, c. 2, CCII fissava il termine sino al ……… per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della relazione conclusiva del comitato dei creditori; entro tale data il comitato dei creditori [o il curatore] depositava il parere mentre alcuni creditori proponevano opposizione.
D. All’esito del giudizio di omologazione, con decreto n………. depositato in data ……… il Tribunale di ……… omologava la proposta di concordato,
MOTIVI DI RECLAMO
E. La motivazione assunta dal Tribunale di ……… a fondamento della omologazione della proposta di concordato risulta essere, ad un attento esame, giuridicamente erronea e come tale dovrà essere riformata dall’Ecc.ma Corte di Appello di ………
F. L’odierno reclamante aveva proposto opposizione nel corso del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di ………, lamentando che la proposta di concordato, organizzata con la suddivisione dei creditori in classi, avrebbe comportato una ripartizione in misura del ………%, di certo inferiore a quella conseguibile nel caso della liquidazione concorsuale.
G. Infatti il curatore aveva già avviato diverse azioni ………
………
Tanto premesso la ……… ………, come sopra rappresentata e difesa, impugna il decreto del Tribunale di ……… n………. depositato in data ……… e
CHIEDE
Al Sig. Presidente della Corte d’Appello che voglia fissare l’udienza di cui all’art. 247, c. 4, CCII. con termine per la notifica di giorni dieci, nei confronti di
a) Procedura di liquidazione giudiziale ……… ………, in persona del Curatore ………, domiciliato in ………, Via ………,
b) ……… ………, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in ………, Via ………, domiciliata presso lo studio dell’avv……….
e formula le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia la Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
Nel merito:
- in integrale riforma del decreto del Tribunale di ……… n………., depositato in data ………, rigettare la richiesta di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale di ………
In via istruttoria:
Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si producono i seguenti documenti:
copia proposta di concordato;
copia sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale;
copia ricorso in opposizione;
………
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ………
Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si precisa il seguente numero di fax ……… ed il seguente indirizzo di posta elettronica ………
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. Il reclamo - II. La legittimazione - III. Il ricorso in cassazione.
I. Il reclamo
I.Il reclamo1 In tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione che abbia altresì deciso sulle opposizioni proposte ex art. 129, c. 3, l. fall., è ammissibile il reclamo avanti alla Corte d’Appello ex art. 131 l. fall., mentre lo stesso rimedio è precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell’art. 129, c. 4, l. fall., potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.; trattasi, infatti, di decreto “non soggetto a gravame” e dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame. Siffatta interpretazione è imposta da una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 129, c. 4, l. fall., analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione all’amministrazione controllata, secondo l’abrogato art. 188 l. fall. [C. 14.2.2011, n. 3585].
II. La legittimazione
II.La legittimazione1 La carenza di legittimazione all’opposizione del curatore fallimentare nel giudizio di omologa comporta quale conseguenza la carenza della legittimazione al reclamo contro il decreto che decide sull’omologazione e quindi al ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello, atteso che anche nell’ambito di tali procedimenti il curatore è solo una delle necessarie controparti del reclamante o del ricorrente con il ruolo di rappresentante della massa, ma senza che ciò comporti l’attribuzione in suo favore del potere di impugnazione dal momento che gli interessi in gioco possono essere tutelati dai titolari dei medesimi e cioè il proponente, il fallito e i singoli creditori [C. 10.2.2011, n. 3274].
III. Il ricorso in cassazione
III.Il ricorso in cassazione1 In tema di concordato fallimentare, avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell’art. 129, c. 4, l. fall., non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto ex art. 129, c. 2, l. fall. e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione (facoltà non esercitata) nel termine ex art. 129, c. 3, l. fall.; tale legittimazione spetta, pertanto, solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del giudice delegato riportante la proposta di concordato [C. 8.7. 2021, n. 19461].