[1] Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
[2] I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Gli effetti del concordato
I.Gli effetti del concordato1 Anche l’art. 248 CCII è rimasto inalterato rispetto a quanto previsto dall’art. 135 l. fall. Gli effetti del concordato nella liquidazione giudiziale si producono dal momento in cui scadono i termini per l’opposizione o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni richiamate dall’art. 246 CCII. Da tale momento, pertanto, si ha la sospensione della liquidazione giudiziale, se essa non è stata precedentemente disposta dal giudice delegato, in seguito al deposito della proposta di concordato, e scatta, comunque il divieto del compimento di atti incompatibili con il concordato.
2 Il concordato comporta per il debitore l’estinzione definitiva della differenza tra l’ammontare di tutti i suoi debiti e la percentuale offerta, oppure, la sua liberazione immediata, qualora il decreto di omologa la preveda in relazione all’intervento di un assuntore. Il proponente è vincolato alle risultanze dello stato passivo esecutivo, sicché egli non può disconoscere crediti ammessi, rispetto ai quali non può proporre nuove eccezioni, possibili, invece, nei confronti dei creditori anteriori ma non insinuati.
3 La sospensione del corso degli interessi opera anche in sede di esecuzione del concordato, nella quale, pertanto, non si tiene conto degli interessi maturati in pendenza della procedura. Gli interessi riprendono a decorrere alla scadenza del termine previsto dal decreto di omologazione per il pagamento. Tra i soggetti obbligati alla esecuzione del concordato rientra anche l’erede del debitore, deceduto in pendenza di concordato nella liquidazione giudiziale, qualora abbia accettato l’eredità senza beneficio di inventario.
4 È opinione prevalente che non rientrino tra i creditori aventi diritto alla esecuzione del concordato quei creditori che non siano stati ammessi al passivo a seguito di sentenza, passata in giudicato, nei giudizi di opposizione, impugnazione o revocazione. Il debitore sarà, invece, tenuto a pagare la percentuale prevista nei confronti del creditore non insinuato. Il concordato (salvo quanto previsto dall’art. 240 CCII a vantaggio del terzo proponente) spiega i suoi effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale. L’anteriorità del credito va riferita al fatto costitutivo del credito medesimo, che deve essere anteriore al deposito della sentenza, a nulla rilevando l’eventuale inadempimento, il prodursi del danno, patrimoniale o no, l’accertamento giurisdizionale o la condanna del debitore. Esso è, quindi, obbligatorio sia per i creditori ammessi, che per quelli che non abbiano presentato domanda di insinuazione.
5 I creditori non insinuati che agiscono successivamente alla omologazione del concordato sono soggetti alla falcidia concordataria, ancorché il credito sia stato ad essi riconosciuto nella sua interezza e la sentenza relativa sia passata in giudicato. Anche il credito del terzo che ha subito azione revocatoria è soggetto alla falcidia concordataria. Ai crediti non insinuati o non ammessi si estendono gli effetti previsti dagli artt. 154, 156, 157, 158 e 159 CCII in forza dell’universalità degli effetti prodotti dalla liquidazione giudiziale sul patrimonio dell’imprenditore. Nella gamma degli obblighi a carico dei creditori concordatari rientra anche l’obbligo del creditore soddisfatto di consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali accessorie al credito.
6 Il concordato non produce alcun effetto nei confronti dei debitori del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale: ne deriva che il debitore, una volta tornato in bonis, può richiedere l’adempimento dei propri crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura.
7 Le garanzie prestate da terzi per l’esatto adempimento del concordato si estendono ai crediti per i quali sia stata presentata la domanda, ma che non siano stati ancora ammessi alla data di omologazione del concordato, ma non a coloro che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo. Nel caso di concordato con assunzione l’assuntore è obbligato al pagamento anche dei crediti concorsuali non insinuati al passivo, seppure nella misura prevista dalla proposta, purché non si tratti di crediti che non avrebbe dovuto pagare il debitore.
8 Dal principio della necessaria immutabilità della situazione patrimoniale e giuridica esistente al momento dell’omologazione del concordato si fa discendere l’inammissibilità di tutte le azioni che siano potenzialmente idonee a sottrarre attività destinate all’esecuzione del concordato: così si è negato che possa proporsi dopo l’omologazione l’azione di risoluzione o l’azione volta a far valere la riserva della proprietà, fermo restando che le azioni già proposte in ambito concorsuale proseguono nei confronti del concordatario o dell’assuntore.
9 Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che i creditori del debitore possono agire per l’intero credito da loro vantato nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale (da non confondere con i garanti del concordato) e degli obbligati in via di regresso. Essi, in altre parole, sono tenuti ad integrare la differenza tra la percentuale pagata in forza del concordato e l’intero credito; trattasi quindi di una deroga all’art. 1301 c.c. Al contrario si ritiene che il terzo datore di ipoteca non possa essere incluso nell’ambito della disciplina di questo comma, non essendo stato ivi espressamente menzionato e non potendosi ammettere una estensione analogica di tale norma. Di conseguenza, l’ipoteca costituita dal terzo a garanzia di un debito del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale si estinguerà in base all’art. 2878, n. 3, c.c. A tal proposito viene esclusa l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. in tema di decadenza del termine entro il quale il creditore debba agire nei confronti del debitore per evitare l’estinzione della fideiussione. Si ritiene che la proposta di concordato possa prevedere una deroga al disposto del comma 2 purché vi sia un consenso espresso dei creditori interessati.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. Gli effetti del concordato
I.Gli effetti del concordato1 Gli effetti del concordato fallimentare non derivano dagli accordi intercorsi tra le parti, ma dalla legge, la quale attribuisce al provvedimento di omologazione l’effetto di sovrapporsi ai predetti accordi, che restano in esso trasfusi ed assorbiti, e sono pertanto opponibili anche ai creditori non insinuati al passivo, che, ancorché estranei al giudizio di omologazione, devono sottostare alla falcidia concordataria senza poter opporre i limiti della cosa giudicata, ai sensi della l. fall., art. 135, in forza del quale l’omologazione del concordato impone la soddisfazione dei crediti anteriori all’apertura del fallimento, anche se non insinuati al passivo, nella medesima misura prevista dalla proposta concordataria, con la conseguente esclusione della legittimazione passiva dell’assuntore nei confronti delle ulteriori pretese da loro avanzate [C. 29.7.2011, n. 16738; C. 5.2.2011, n. 4698].
2 All’assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l’assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., relativamente a procedura avente ad oggetto l’immobile di proprietà del debitore originario [C. 30.11.2010, n. 24263].