[1] Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
[2] Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
[3] Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
[4] Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La fase esecutiva - II. Il deposito delle somme - III. La completa esecuzione del concordato.
I. La fase esecutiva
I.La fase esecutiva1 Anche l’art. 249 CCII, che disciplina l’esecuzione del concordato, non ha subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore del CCII. Non è stato quindi toccato il principio che caratterizza la disposizione in esame: quello che prevede (quale eccezione alla regola generale sancita dall’art. 236 CCII) la sopravvivenza, anche dopo la chiusura della procedura, degli organi preposti alla liquidazione giudiziale. Ai sensi dell’art. 248, c. 1, CCII, dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione e, quindi, secondo la proposta approvata dai creditori, dato che il tribunale in sede di omologa, non può modificare il contenuto della stessa né può dettare modalità di esecuzione, o rimetterle al giudice delegato.
2 La previsione della sopravvivenza degli organi della liquidazione giudiziale si giustifica soltanto considerando che dopo la definitività del decreto di omologa e, quindi, la chiusura della liquidazione giudiziale, si apre una nuova fase caratterizzata dalla necessità di verificare, nell’interesse dei creditori, l’esecuzione degli impegni assunti con il concordato. La permanenza degli organi della procedura è quindi giustificata dal solo scopo di controllare la puntuale esecuzione degli obblighi assunti, il regolare adempimento del concordato. Gli organi della liquidazione giudiziale, quindi, sopravvivono alla procedura sostanzialmente chiusa e cessano definitivamente dalle loro limitate funzioni solo con il completo adempimento del concordato. Gli organi della procedura vengono meno soltanto con l’integrale adempimento del concordato, ma l’effetto retroagisce, ai fini dell’eliminazione degli organi medesimi, al momento della chiusura della liquidazione giudiziale. La sorveglianza è in ogni caso attuata secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione; il collegio può rimettere al giudice delegato le modalità per il controllo. Nell’esercizio della sorveglianza devono comunque essere concesse al giudice delegato, al curatore ed al comitato dei creditori le più ampie facoltà d’ispezione dei beni del debitore o di terzi assoggettati al concordato e dei relativi libri contabili. Il giudice delegato stabilisce le modalità di pagamento delle somme, sorveglia l’esecuzione, emana, ove necessari, provvedimenti integrativi o attuativi.
3 I decreti del giudice delegato in attuazione delle statuizioni contenute nel decreto di omologazione non hanno natura decisoria, non possono essere intesi come provvedimenti abnormi, non sono impugnabili, dopo il reclamo dell’art. 124 CCII, ai sensi dell’art. 111 Cost., dovendo il relativo ricorso conseguentemente essere dichiarato inammissibile.
4 Il curatore cessa di amministrare il patrimonio del debitore, dovendosi escludere qualsiasi ingerenza nella liquidazione dei beni già sottoposti alla sua amministrazione, pur restandogli la funzione di dare impulso e sorvegliare l’adempimento del concordato, riferendo al tribunale se vi siano irregolarità nell’esecuzione ed eventualmente presentando istanza di annullamento. Pare ammissibile, tuttavia, nei casi in cui nella proposta di concordato sia stato conferito al curatore il relativo mandato, ampliare l’attività di sorveglianza del curatore, fino a ricomprendervi la liquidazione dei beni sotto la supervisione del comitato dei creditori.
5 Il comitato dei creditori ha la funzione di coadiuvare il giudice delegato ed il curatore nella sorveglianza sulla regolare esecuzione del concordato. Dopo l’omologazione il debitore ritorna nella piena disponibilità del patrimonio e quindi va escluso che gli atti di alienazione posti in essere dal debitore siano soggetti ad autorizzazione del giudice delegato o che l’efficacia dei suoi atti dipenda dal parere degli organi della procedura.
6 Se il luogo di adempimento non è stato stabilito né dal decreto di omologazione né da un successivo decreto del giudice delegato, si applica l’art. 1182 c.c. Le contestazioni in ordine alla misura in cui i crediti devono essere soddisfatti in base al decreto di omologazione sono giudicate in sede di contenzioso ordinario.
7 Assai controversa è la sopravvivenza dei poteri giurisdizionali del tribunale concorsuale tra chi afferma la persistente competenza del tribunale a decidere tutte le azioni derivanti dal concordato e chi, al contrario, nega tale possibilità sulla considerazione che l’attività di vigilanza sull’esecuzione del concordato è attività di contenuto sostanzialmente amministrativo che non può ricomprendere anche competenze giurisdizionali contenziose.
8 Problematica è, in particolare, la sorte dei giudizi pendenti instaurati dal curatore, questione strettamente connessa con quella circa la perdita o meno, da parte del curatore medesimo, della capacità processuale e della rappresentanza. Secondo i principi generali affermati dalla suprema corte nella vigenza della legge fallimentare e suscettibili di applicazione anche dopo l’entrata in vigore del CCII in tema di concordato della liquidazione giudiziale con assuntore, la perdita della legittimazione processuale del curatore è riconducibile soltanto all’emanazione del decreto ex art. 249, c. 3, CCII, giacché sino a quel momento, tutte le attività in essere, ivi comprese le cause attive, sono orientate alla realizzazione dell’interesse dei creditori concorsuali ed al miglior soddisfacimento possibile, determinando per ciò la permanenza in carica degli organi della procedura, tenuti a controllare che il concordato omologato venga adempiuto correttamente. In tutti i casi, è comunque necessario che l’evento provocante l’interruzione del processo risulti dichiarato o notificato ai sensi dell’art. 300 c.p.c., in difetto di che il processo prosegue tra le parti originarie. in generale, l’omologazione del concordato della liquidazione giudiziale produce l’improponibilità o l’improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 163 e 166 CCII., a condizione che il presupposto dell’impedimento all’esercizio o alla prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell’interruzione ex art. 300 c.p.c. [cfr. C. n. 4766/2007], ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l’intervenuta omologazione del concordato [cfr. C. n. 5369/2001]. Ove il concordato con assunzione abbia previsto la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura della liquidazione giudiziale, conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione, determina la successione a titolo particolare dell’assuntore nel diritto controverso regolata dall’art. 111 c.p.c.; sicché quest’ultimo ha titolo per intervenire nel giudizio pendente, e lo avrebbe anche in sede di legittimità, anche se non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare [cfr. C. n. 17339/2015].
II. Il deposito delle somme
II.Il deposito delle somme1 Ai sensi dell’art. 249, c. 2, CCII, le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengono depositate con le modalità stabilite dal giudice delegato. Si tratta di norma posta a garanzia dei soggetti interessati, oltre che finalizzata ad evitare situazioni di indefinita sospensione. Il giudice è vincolato, nel compito esecutivo di fissare le modalità di versamento delle somme, alle clausole del concordato.
2 Quanto alla definizione di creditori contestati cfr. [F758] [F759] [F760], deve ritenersi che la norma si riferisca ai creditori ammessi e contestati da altri creditori concorrenti ex art. 206 CCII, ovvero soggetti al giudizio di revocazione, non dovendosi applicare la norma a tutti i creditori non ammessi per i quali penda opposizione. Il deposito cauzionale per i creditori opponenti dovrebbe essere limitato ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato.
3 Quanto ai creditori condizionali ed irreperibili, si ritiene che il deposito debba essere effettuato a nome del singolo creditore, con le modalità di cui all’art. 232, c. 4, CCII.
4 Il deposito delle somme dovute ai creditori irreperibili è sostanzialmente un pagamento, e dal momento della sua costituzione decorrono i termini di prescrizione; quello in favore dei creditori contestati e condizionali rappresenta, invece, sostanzialmente una cauzione, talché può essere sostituito dalla prestazione di una fideiussione (di solito, bancaria a prima richiesta). Il termine di prescrizione per questi creditori decorre rispettivamente: dal verificarsi della condizione per i primi e dal definitivo riconoscimento dei loro diritti per i secondi. Gli accantonamenti devono essere disposti anche in mancanza di una disposizione in merito nel decreto di omologazione.
III. La completa esecuzione del concordato
III.La completa esecuzione del concordato1 Una volta accertata la completa esecuzione del concordato il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (art. 249, c. 3, CCII). Svincolo e cancellazione possano essere disposti anche in corso di esecuzione, laddove si debba procedere alla vendita dei beni ipotecati ovvero sia necessario utilizzare le cauzioni.
2 Il giudice delegato può anche fissare le modalità di pagamento delle somme ed emanare, ove necessari, provvedimenti integrativi o attuativi. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato, oltre ad ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, può adottare qualsiasi misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato. Previsione che costituisce quasi un unicum nell’ambito della nuova disciplina concorsuale che prevede, come noto, il completo esautoramento del giudice delegato da ogni potere di gestione.
3 L’accertamento dell’esecuzione deve avvenire in base al fascicolo della procedura, senza ulteriore istruttoria cfr. [F761]. Il provvedimento ha la forma del decreto cfr. [F762] avverso il quale è esperibile il rimedio del reclamo ex art. 124 CCII, ove si acceda alla teoria che sostiene la sopravvivenza dei poteri giurisdizionali del tribunale concorsuale relativamente a tutte le azioni derivanti dal concordato. Il provvedimento del giudice delegato ha l’unico effetto di privare i creditori delle garanzie prestate in loro favore, ma non quello di liberare l’assuntore o il garante degli impegni presi nei confronti dei creditori non pagati
4 Quanto alla natura del provvedimento, deve ritenersi che lo stesso non abbia carattere giurisdizionale né contenuto decisorio - trattandosi di atto esecutivo di un’attività di sorveglianza e di controllo dell’adempimento -, e, dunque, non acquisti natura di cosa giudicata, con la conseguenza che contro di esso non è esperibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Il decreto che accerta la completa esecuzione del concordato deve essere pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 45 CCII (art. 249, c. 4, CCII). Tale pubblicità non vale come trascrizione sicché in caso di conflitto tra assuntore e creditore pignoratizio prevale, indipendentemente dalla data di affissione, chi abbia per primo trascritto il proprio titolo alla conservatoria immobiliare.
5 Le spese cui fa riferimento l’ultima parte della norma sono, oltre a quelle di pubblicazione e affissione del decreto, quelle di sorveglianza, di svincolo delle cauzioni e di cancellazione delle ipoteche. Il deposito delle somme costituisce una norma tecnica di esecuzione del concordato tesa a garantire i soggetti interessati e a consentire, senza dilazione, l’emanazione del decreto di cui al comma successivo.
B) Frmule
B)FrmuleG.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
ISTANZA PER IL DEPOSITO DI SOMME
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
- in esecuzione del concordato omologato con decreto in data ……… sono stati pagati tutti i creditori aventi diritto, ad eccezione dei seguenti in quanto titolari di un credito oggetto di contestazione [titolari di un credito sottoposto a condizione non ancora verificatasi/ creditori irreperibili]:
……… per euro ………
……… per euro ………
- si rende quindi necessario procedere ad un deposito delle somme loro spettanti;
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
perché la S.V., voglia disporre le modalità del deposito delle somme suddette.
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
ISTANZA PER IL DEPOSITO DI SOMME
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
- in data ……… è stato disposto il deposito a favore di ……… ai sensi dell’art. 249, c. 2, CCII della somma di euro ……… ad esso spettante in esecuzione del concordato;
- il motivo di tale deposito è venuto meno in quanto la contestazione si è risolta, come emerge dal documento ……… allegato [ovvero: in quanto si è verificata la condizione sospensiva, come risulta dal documento ……… allegato/in quanto è cessata la situazione di irreperibilità];
tutto ciò premesso, il sottoscritto creditore
FA ISTANZA
perché la S.V. voglia autorizzare lo svincolo della somma suddetta.
Con osservanza
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
IL GIUDICE DELEGATO
- letta l’istanza che precede,
- rilevata la definizione della contestazione [ovvero: l’avveramento della condizione/la cessazione dello stato di irregolarità], che aveva reso necessario il deposito di cui al comma 2 dell’art. 249 CCII,
AUTORIZZA
lo svincolo della somma depositata presso l’Istituto, in favore di ………
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
G.D.: dr……….
Curatore: ………
Sent. n.: ………
Del: ………
Istanza: n……….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione concorsuale
***
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………
GIUDICE DELEGATO ………
CURATORE ………
***
ISTANZA PER ACCERTAMENTO DELLA AVVENUTA ESECUZIONE DEL CONCORDATO
***
Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscritto ………, curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe,
ESPONE
quanto segue:
- tutte le condizioni del concordato proposto dal debitore ……… e di cui al decreto di omologazione in data ……… sono state completamente adempiute;
- il rendiconto è stato approvato;
- nessuna altra operazione deve essere compiuta.
Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto
FA ISTANZA
perché la S.V., voglia dichiarare eseguiti gli obblighi del concordato e conseguentemente voglia ordinare lo svincolo delle cauzioni [e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia].
Con osservanza
Luogo, data ………
Il Curatore ………
IL GIUDICE DELEGATO
Vista l’istanza del curatore diretta ad ottenere un provvedimento che accerti la chiusura del concordato;
ritenuta l’applicabilità della norma di cui all’art. 249 CCII;
rilevato che il curatore ha presentato il rendiconto finale;
rilevato che sono state eseguite tutte le ripartizioni e che in particolare sono stati soddisfatti i creditori chirografari nella misura del ………%;
visti gli artt. 248 e 249 CCII
DICHIARA
eseguiti gli obblighi del concordato nella liquidazione giudiziale proposto da ………, ordina lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e dispone l’archiviazione del fascicolo della procedura.
Luogo, data ………
Il Giudice delegato ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La fase esecutiva
I.La fase esecutiva1 La sentenza di omologazione del concordato fallimentare con la quale si disponga la vendita di tutti i beni inventariati all’assuntore - rimettendo al giudice delegato l’adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o attuativi - costituisce titolo diretto ed immediato (segnandone, conseguentemente, il “dies a quo”) del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell’assuntore stesso, così che gli eventuali, successivi provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 136, c. 3, l. fall. (ivi compresa la specifica descrizione dei beni trasferiti, necessaria per la trascrizione) si configurano come atti meramente esecutivi, dovuti dal giudice delegato nell’esercizio del potere-dovere di sorvegliare l’esecuzione del concordato, finché questo non abbia ricevuto integrale attuazione. Tuttavia, tali effetti non si verificano qualora, come nella specie, il trasferimento all’assuntore sia sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari assunti [C. 1.3.2010, n. 4863].
2 In tema di concordato fallimentare (nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5/2006, ove gli obblighi dell’assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo), tale previsione, una volta che la predetta sentenza sia passata in giudicato, non è più contestabile, né il terzo creditore, che si dolga dell’esclusione del suo credito tra quelli accollati dall’assuntore, può avvalersi allo scopo predetto del reclamo avverso il decreto emesso dal giudice delegato, ex art. 136 l. fall., in sede di verifica dell’avvenuta esecuzione del concordato. In tema di concordato fallimentare, non compete al giudice delegato, nella sede della verifica dell’esecuzione dello stesso ai sensi dell’art. 136 l. fall., il potere di ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del fallito in data anteriore al fallimento ed a vantaggio di creditori del fallito, da un lato riferendosi la predetta norma alle sole ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell’esecuzione del concordato e, dall’altro, non potendosi applicare l’art. 586, c. 1, c.p.c. (cui rinvia l’art. 105 l. fall.), trattandosi di norma sulla espropriazione forzata non richiamata dalla disciplina del procedimento concordatario né applicabile in via analogica; la predetta cancellazione, inoltre, confligge con la norma generale in materia d’ipoteca che, all’art. 2878, n. 3, c.c., prevede che l’estinzione della stessa consegua dall’estinzione dell’obbligazione che essa garantisce [C. 25.2.2011, n. 4698].
3 La chiusura della procedura di fallimento per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, ancorché possa comportare l’assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, non incide di per sé sul procedimento pendente ex art. 26 l. fall., in tema di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato di liquidazione di compensi al Ctu ed al legale della curatela, né priva il curatore della legittimazione processuale - nella specie, passiva - atteso che tale concordato, fino a quando non sia interamente eseguito e salvo il caso in cui preveda l’immediata liberazione del debitore, non determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica, per il buon fine del concordato medesimo; ne consegue che la vis attractiva del tribunale fallimentare, e non del giudice ordinario, continua a permettere il sindacato degli atti emanati nel corso della procedura giurisdizionale, con l’impugnativa promuovibile dal citato assuntore [C. 21.7.2011, n. 16040].
4 L’interpretazione dei patti del concordato fallimentare e della sentenza di omologazione importa una “quaestio voluntatis” la cui risoluzione spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata. Invero, lo stabilire se chi è intervenuto in un concordato fallimentare proposto da altri rivesta la qualità di semplice fideiussore oppure quella di assuntore degli obblighi del concordato, costituisce giudizio di fatto del giudice di merito, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione [C. 9.5.2013, n. 11027].
5 È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, sia stato emesso su reclamo avverso il decreto del giudice delegato con cui al terzo assuntore veniva dato l’ordine di pagare i creditori surrogatisi ad altri e tali riconosciuti con decisione assunta in procedimento ancora non concluso, trattandosi di provvedimento privo del carattere della definitività ed inidoneo a pregiudicare in modo definitivo i diritti soggettivi delle parti [C. 2.12.2010, n. 24438].
6 È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, si sia pronunciato su di una questione attinente alla misura di un credito da soddisfare, in quanto tale provvedimento, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto emesso dal tribunale fallimentare in merito alla misura dei crediti da soddisfare e delle somme da attribuire all’assuntore) [C. 20.3.2018, n. 6983].
7 Qualora sia accertata l’avvenuta esecuzione del concordato fallimentare omologato, il decreto del giudice delegato che disponga la cancellazione del pignoramento trascritto prima della dichiarazione di fallimento non è reclamabile, ai sensi dell’art. 26 l. fall., da parte del creditore che ha proceduto alla trascrizione del predetto vincolo, mancando in capo a costui l’interesse ad agire, stante l’obbligatorietà del concordato, ex art. 135 l. fall., per tutti i creditori anteriori all’apertura del concorso [C. 12.10.2022, n. 29793].
8 La liquidazione del compenso spettante al curatore, a seguito di un fallimento chiuso con un concordato fallimentare, deve avvenire dopo l’esecuzione di quest’ultimo, tenendo conto anche dell’attività svolta dopo l’omologazione e del compito del curatore di sorvegliare l’adempimento del concordato; peraltro, l’assuntore del concordato fallimentare è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore fallimentare, trattandosi di questione destinata a incidere sulla commisurazione dell’impegno da lui assunto [C. 31.5.2021, n. 15168].