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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    250. Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

    Mostra tutte le note

    [1] Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

    [2] Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

    [3] Il procedimento è regolato dall’articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.

    [4] La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

    [5] Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

    [6] Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’inadempimento del concordato - II. L’importanza e l’imputabilità dell’inadempimento - III. La legittimazione - IV. Il procedimento .

    I. L’inadempimento del concordato

    I.L’inadempimento del concordato

    1 La risoluzione del concordato costituisce il rimedio all’inadempienza del debitore, del garante e/o dell’assuntore (se non è prevista la liberazione immediata del debitore). La risoluzione ha carattere estintivo, in quanto rimuove gli effetti del decreto di omologazione, e costitutivo, in quanto sancisce la riapertura della vecchia liquidazione giudiziale. La risoluzione e l’annullamento costituiscono due diverse sanzioni che conducono entrambe, per profili diversi, alla caducazione del concordato; la prima è connessa all’inadempimento, il secondo al dolo che ha portato all’emanazione del decreto di omologazione.

    2 Si afferma che tra risoluzione ed annullamento sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in quanto, in caso di proposizione contemporanea o anche successiva dei due mezzi di tutela, la risoluzione deve essere sospesa in favore dell’annullamento, ex art. 295 c.p.c., mentre, in caso di proposizione avanti lo stesso giudice, la risoluzione deve essere chiesta in via subordinata rispetto all’annullamento; diversamente, il relativo procedimento dovrà essere sospeso. La risoluzione del concordato trova ancora il suo indefettibile presupposto nell’inadempimento del concordato, inadempimento che può riguardare sia gli obblighi facenti capo al proponente sia quelli gravanti sull’eventuale garante o sull’assuntore.

    3 L’art. 250 CCII continua a prevedere che il concordato preventivo possa essere risolto quando le garanzie promesse non vengono costituite e quando non vengono regolarmente adempiuti gli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione. La norma va interpretata alla luce dell’art. 240 e quindi alla struttura non più “vincolata” della proposta. Ne deriva che, non potendosi individuare preventivamente le condotte che determinano l’inadempimento del concordato, tale valutazione andrà effettuata in concreto, caso per caso, con riferimento alla singola proposta verificando se lo scostamento dagli impegni assunti giustifica la risoluzione del concordato. Tale principio subisce un’unica eccezione dato che il legislatore ha individuato una condotta tipica che determina la risoluzione del concordato: quello relativa alla mancata costituzione delle garanzie promesse. L’offerta di garanzie costituisce oramai un elemento facoltativo della proposta, ma ove esse siano state promesse, la loro mancata costituzione conduce necessariamente alla risoluzione del concordato.

    II. L’importanza e l’imputabilità dell’inadempimento

    II.L’importanza e l’imputabilità dell’inadempimento

    1 A fronte della riforma del concordato si discute se debba ritenersi applicabile, per quanto compatibile, alla risoluzione prevista dall’art. 250 CCII parte della disciplina codicistica dettata dagli artt. 1453 ss. c.c. con la conseguenza che l’inadempimento o il ritardo nella puntuale esecuzione degli obblighi concordatari potrà essere ritenuto rilevante soltanto ove sia concretamente apprezzabile e comunque tale da incidere sull’interesse dei creditori all’esatto adempimento degli obblighi predetti, oltre che imputabile al debitore. Ove si accedesse a tale impostazione non potrebbe farsi luogo alla risoluzione del concordato della liquidazione giudiziale, ad esempio, quando questo risulti adempiuto al momento della pronuncia che il tribunale è chiamato ad emettere, sia pure senza il rigoroso rispetto dei termini ivi previsti nella proposta omologata, ovvero la risoluzione potrebbe sempre essere evitata mediante offerta reale dei pagamenti non effettuati, e l’esecuzione delle altre obbligazioni concordatarie, prima che il decreto di risoluzione sia divenuto definitivo. Ove, al contrario, si ritenga che il concordato nella liquidazione giudiziale non abbia così radicalmente mutato la sua natura giuridica, la risoluzione potrà e dovrà essere pronunciata anche nel caso in cui la non fattibilità dipenda da fatti non imputabili al debitore, venendo in rilievo il fatto oggettivo dell’impossibilità di eseguire la proposta nei termini promessi. Un elemento a favore di quest’ultima soluzione può essere tratto dalla considerazione che in tema di risoluzione del concordato preventivo, si specifica, ai sensi dell’art. 119, c. 3, CCII, che “il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza”. Specificazione non contenuta nell’art. 250 CCII, dal che può trarsi il convincimento che il legislatore ha evidentemente ricollegato la risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale al fatto oggettivo dell’impossibilità di eseguire la proposta nei termini promessi, a prescindere dalla concreta rilevanza dell’inadempimento.

    2 La risoluzione potrà e dovrà quindi essere pronunciata anche nel caso in cui la “non fattibilità” della proposta dipenda da fatti non imputabili al debitore, venendo in rilievo il dato oggettivo dell’impossibilità di eseguire la proposta nei termini promessi. L’inadempimento esula da ogni accertamento dell’eventuale imputabilità al debitore, nel senso che opera automaticamente prescindendo da valutazioni soggettive del comportamento di quest’ultimo.

    3 Il rimedio dell’art. 250 CCII ha ancora carattere collettivo, in quanto il concordato si risolve necessariamente in relazione all’universalità dei creditori, anche se l’inadempimento riguardi un solo creditore.

    III. La legittimazione

    III.La legittimazione

    1 Soggetti passivi dell’inadempimento sono i creditori, sicché la mancata ripresa dell’attività produttiva da parte dell’assuntore, che pure aveva orientato positivamente il decreto di omologazione, non può determinare la risoluzione. Soggetti attivi dell’inadempimento sono il proponente, il debitore, il fideiussore e l’assuntore, senza liberazione del debitore. Nel caso in cui i pagamenti siano subordinati al passaggio in giudicato del decreto di omologazione non si può procedere alla risoluzione sino a che non sono maturati i termini.

    2 La norma attribuisce solo a ciascun creditore il potere di chiedere la risoluzione del concordato cfr. [F763]. Legittimazione esclusiva dei singoli creditori che esclude quella del tribunale d’ufficio e quella del curatore. Anche in questo caso appare evidente ed ingiustificato il mancato adeguamento della disciplina alle novità introdotte dal CCII all’art. 119, c. 1 che ora prevede che anche il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possa chiedere la risoluzione del concordato preventivo. Nel silenzio della norma permane il dubbio in ordine all’individuazione delle categorie di creditori legittimati alla proposizione del ricorso: i soli creditori concorrenti ovvero anche quelli non insinuati o non ammessi. La legittimazione dovrebbe essere riconosciuta anche ai creditori non insinuati sia perché l’efficacia del concordato si estende anche a loro, sia perché la mancata presentazione della domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale determina soltanto un’inversione dell’onere della prova in ordine alla legittimazione di tali creditori, dovendo essi offrire preventivamente al tribunale la prova del credito vantato. La risoluzione sarebbe invece esclusa per il creditore non ammesso che non abbia impugnato l’esclusione, ed ammessa per i creditori privilegiati e per quelli della massa.

    IV. Il procedimento

    IV.Il procedimento

    1 L’iter che conduce alla riapertura della liquidazione giudiziale per effetto della risoluzione del concordato risulta identico a quello che aveva condotto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: competente a pronunciare la risoluzione è il Tribunale concorsuale. Il procedimento si svolge nella forma del processo camerale ex art. 41 CCII; non sono applicabili le forme del processo ordinario. Il Tribunale con decreto notificato alle parti dispone la comparizione del ricorrente, del proponente, del debitore (se persona diversa dal proponente), di eventuali fideiussori e dell’assuntore. Queste interpretazioni maturate nel vigore del precedente regime, trovano ora un preciso riscontro testuale in quanto, ai sensi dell’art. 250 CCII al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante.

    2 La convocazione è un elemento essenziale del procedimento, stabilito a pena di nullità della successiva sentenza con la conseguenza che, ad esempio, non sarebbe legittimo assumere come unico strumento di difesa delle parti l’assegnazione di un termine per il deposito di una memoria scritta. Trattasi non di nullità insanabile, ma di nullità da far valere in sede di impugnazione della sentenza. È sufficiente una convocazione correttamente eseguita, non rilevando la effettiva comparizione. Quanto ai requisiti della convocazione, l’obbligo di notificazione deve essere assolto secondo le forme di cui all’art. 41 CCII. Si ritiene che il Tribunale debba sentire anche il curatore (la mancata audizione del quale non comporta, peraltro, sanzione alcuna) e che possa sentire il comitato dei creditori.

    3 Il richiamo all’art. 41 CCII evidenzia l’intenzione del legislatore di assicurare pienamente il diritto di difesa al proponente ed al debitore. Nel radicare il contraddittorio tra le parti è necessario rispettare quindi un termine non inferiore a quindici giorni tra la data di notificazione e la data dell’udienza in modo che il proponente e/o debitore possa apprestare le proprie difese. Nel decreto di convocazione deve essere indicato il termine perché siano depositate in cancelleria le difese del proponente e/o debitore, termine che non può essere inferiore a sette giorni. Cfr. [F764].

    4 Il giudizio si conclude con una sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII.

    5 La sentenza di risoluzione fa cessare gli effetti del decreto di omologazione e riapre la vecchia liquidazione giudiziale cfr. [F765]. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’art. 237, c. 2 La sentenza è immediatamente esecutiva. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata. La decisione del Tribunale che rigetta cfr. [F766], la domanda di risoluzione assume la forma di decreto motivato ed è reclamabile e, per analogia, si dovrebbe invocare il procedimento di cui all’art. 50 CCII. La Corte d’appello che, in accoglimento del reclamo contro il decreto che ha respinto il ricorso, pronuncia la risoluzione, deve rimettere gli atti al Tribunale per la riapertura della liquidazione giudiziale. Si esclude che contro il decreto della Corte d’Appello sia ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per carenza dei requisiti di decisorietà e definitività.

    6 La risoluzione non può essere pronunciata trascorso un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. La norma utilizza un termine omnicomprensivo di ogni attività prescritta dal decreto e finalizzata all’esecuzione del concordato. Il termine dell’anno va riferito alla pronuncia del decreto.

    7 A seguito della risoluzione il terzo che aveva prestato garanzia a favore del debitore è tenuto anche nella successiva liquidazione giudiziale, nei limiti della percentuale concordataria, ad adempiere alla obbligazione di garanzia, che assume connotati di atipicità rispetto alla normale fideiussione.

    8 Il concordato non può essere risolto quando gli obblighi da esso derivanti siano stati assunti da un terzo con liberazione del debitore ed il terzo risulti inadempiente, sia perché vi è stata una novazione del rapporto, sia perché il debitore, che non è inadempiente, ha perso i beni, in favore dell’assuntore, con cui avrebbe potuto adempiere, laddove avesse tenuto a proprio carico gli obblighi concordatari.

    9 Nei casi in cui è preclusa la domanda di risoluzione, i creditori, singolarmente, possono agire contro il debitore, il fideiussore e l’assuntore per l’adempimento, azione che si ritiene compatibile in quei casi ove è anche possibile richiedere la risoluzione. È ammissibile, da parte del creditore insoddisfatto, che non possa o non voglia richiedere la risoluzione né voglia agire in via esecutiva individuale, domandare l’apertura di una nuova liquidazione giudiziale nella quale fare valere con gli altri creditori, i diritti derivanti dal concordato ineseguito. La nuova liquidazione giudiziale, però, non determina la risoluzione del concordato e comunque presuppone l’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F763
    RICORSO DEL CREDITORE PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO NELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    GIUDICE DELEGATO ………

    CURATORE ………

    ***

    RICORSO PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

    ***

    La ………, con sede in ………, in persona del legale rappresentante ………, rappresentata e difesa, per procura speciale ……… presente atto, dall’avvocato ………, presso il cui studio in ………, elegge domicilio, con il presente atto propone

    PREMESSO

    che con decreto in data ……… è stato omologato il concordato nella liquidazione giudiziale di ………;

    che il decreto di omologa fissava il termine del ……… entro il quale il sig………. avrebbe dovuto costituire le garanzie necessarie all’esecuzione del concordato [ovvero il debitore non ha provveduto agli obblighi derivanti dal concordato nei termini fissati dal decreto di omologa];

    che allo stato il sig………. non ha fatto fronte agli impegni assunti in quanto ………;

    che ricorrono le condizioni previste dall’art. 250 CCII affinché si proceda alla risoluzione del concordato.

    CHIEDE

    che il Tribunale, previa convocazione delle parti con le modalità di cui all’art. 41 CCII, pronunci la risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale della ………

    Luogo, data ………

    Firma ………

    F764
    DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL Debitore PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO NELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    Visto il ricorso del creditore che ha chiesto la risoluzione del concordato della liquidazione giudiziale della società ………;

    letti gli artt. 41 e 250 CCII;

    ritenuta la necessità di disporre la convocazione del creditore ricorrente e del proponente [e del debitore se persona diversa dal proponente]

    FISSA

    per la comparizione del debitore davanti al Collegio l’udienza del ……… ore ………;

    DISPONE

    che il creditore provveda a notificare il ricorso unitamente al presente decreto al debitore con le formalità di cui all’art. 41 CCII almeno quindici giorni prima dell’udienza.

    AVVISA

    il debitore che

    - il presente procedimento è volto all’accertamento dell’inadempimento alla proposta di concordato nella liquidazione giudiziale ………

    - è in facoltà del ……… comparire personalmente e che se intende svolgere attività difensiva deve costituirsi a mezzo di difensore, depositando memoria difensiva e documenti almeno sette giorni prima dell’udienza

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    F765
    SENTENZA DEL TRIBUNALE PER LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO NELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    Oggetto: risoluzione concordato nella liquidazione giudiziale

    sul ricorso proposto

    DA

    [……… nome del creditore] ………, rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura ………, con domicilio eletto presso lo studio ………

    CONTRO

    ………

    ………

    ………

    rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura ………, con domicilio eletto presso lo studio ………

    CON LA PARTECIPAZIONE DEL

    Curatore della liquidazione giudiziale ………

    OSSERVA

    Con decreto in data ……… è stato omologato il concordato nella liquidazione giudiziale proposto da ………

    Il creditore ……… ha chiesto la risoluzione del concordato dell’impresa sopra indicata; a seguito della presentazione del ricorso, ai sensi dell’art. 250 CCII, il proponente il concordato, il debitore, i fideiussori e l’assuntore (verificare l’esistenza di tutti i soggetti) risultano essere stati convocati (viste le relative notifiche) per l’udienza in camera di consiglio del ………

    Sette giorni prima dell’udienza fissata si costituiva in giudizio il convenuto ……… eccependo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 250 CCII.

    Alla udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII comparivano altresì ………; quindi venivano precisate le conclusioni ed il Collegio si riservava la decisione.

    Il decreto di omologa fissava il termine del ……… entro il quale il sig………. avrebbe dovuto costituire le garanzie necessarie all’esecuzione del concordato [ovvero il

    debitore non ha provveduto agli obblighi derivanti dal concordato nei termini fissati dal decreto di omologa].

    A seguito delle richieste formulate dal Curatore il sig………. ha precisato di non essere in grado, allo stato, di far fronte agli impegni assunti in quanto ………

    Le difese svolte e le giustificazioni fornite appaiono irrilevanti ……… in quanto ………

    ………

    ………

    ………

    Ricorrono quindi le condizioni previste dall’art. 250 CCII affinché si proceda alla risoluzione del concordato, non essendo trascorso un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

    P.Q.M.

    Il Tribunale di ……… visto l’art. 250 CCII.

    PRONUNCIA

    la risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale proposto da ……… ed omologato con decreto del ………

    Visti gli artt. 237, c. 2 e 250 CCII.

    DISPONE

    la riapertura della liquidazione giudiziale di ………, C.F.: ………, con sede in ………, via ……… n……….;

    CONFERMA

    il dott………. Giudice delegato alla procedura e

    CONFERMA/NOMINA

    il dott………. Curatore della liquidazione giudiziale

    ASSEGNA

    ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni ……… prima dell’adunanza dello stato passivo per la trasmissione al curatore, nelle forme previste dall’art. 201 CCII, delle domande con i relativi allegati;

    FISSA

    il giorno ……… alle ore ……… per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo.

    Luogo, data ………

    Il Giudice est……….

    Il Presidente ………

    F766
    DECRETO DEL TRIBUNALE DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione concorsuale

    ***

    riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

    dott………. Presidente

    dott………. Giudice

    dott………. Giudice

    ha pronunciato il seguente

    DECRETO

    Vista l’istanza con la quale il creditore ha chiesto la risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale proposto da ………, e omologato con decreto del ………;

    dato atto che, ai sensi dell’art. 250 CCII, il proponente il concordato, il debitore, i fideiussori e l’assuntore (verificare l’esistenza di tutti i soggetti) risultano essere stati convocati (viste le relative notifiche) per l’udienza in camera di consiglio del ………;

    viste le difese svolte dal debitore/proponente che contesta la sussistenza dei presupposti della risoluzione;

    ritenuto che dalle informazioni assunte e dai documenti acquisiti l’inadempimento prospettato non si sia allo stato verificato;

    ritenuto che………

    ………

    ………

    ………

    RIGETTA

    l’istanza di risoluzione del concordato della liquidazione giudiziale ………

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Il procedimento - II. Le garanzie di terzi - III. La liberazione del debitore.

    I. Il procedimento

    I.Il procedimento

    1 Ai sensi dell’art. 137 l. fall., il termine di un anno ivi previsto per la presentazione del ricorso volto alla risoluzione del concordato fallimentare decorre dalla data fissata nella proposta concordataria per l’ultimo pagamento; laddove tuttavia tale data non sia espressamente individuata, il termine annuale decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell’imprenditore, nonché con la predisposizione e la comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive [C. 20.12.2011, n. 27666].

    II. Le garanzie di terzi

    II.Le garanzie di terzi

    1 In tema di concordato fallimentare, la sua risoluzione determina ex art. 140, c. 3, l. fall., l’acquisizione alla massa della cauzione versata all’atto della domanda, quale conseguenza del trasferimento a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta, sia nel caso di proposta formulata dal debitore che da un terzo assuntore, il quale non può considerarsi estraneo all’iniziativa, assumendo in proprio gli obblighi derivanti dall’omologazione del concordato [C. 22.2.2021, n. 4697].

    III. La liberazione del debitore

    III.La liberazione del debitore

    1 In tema di concordato fallimentare, alla proposta concordataria formulata dal terzo, con liberazione immediata del fallito ai sensi della l. fall., art. 137, c. 7, non si applica il divieto di accollo liberatorio del debito di imposta previsto dalla l. n. 212/2000, art. 8, c. 2 (Statuto del contribuente) [C. 2.9.2022, n. 25924].

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