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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

251. Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

[1] Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

[2] Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 250.

[3] La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. L’annullamento del concordato - II. La legittimazione - III. Motivi di annullamento - IV. Il procedimento.

I. L’annullamento del concordato

I.L’annullamento del concordato

1 Dopo l’omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, ove si accerti una condotta dolosa del debitore volta a esagerare il passivo o a sottrarre o dissimulare l’attivo, è possibile pervenire all’annullamento del concordato. Diversamente da quanto accade nell’ipotesi di risoluzione del concordato, ai fini dell’annullamento rilevano fatti anteriori al decreto di omologa del tribunale; così pure la circostanza che nella proposta di concordato fosse stata prevista la liberazione del debitore non impedisce l’annullamento del concordato e ciò considerata l’ottica chiaramente sanzionatoria dell’istituto in esame. L’azione di annullamento può essere esercitata soltanto nei confronti di un decreto di omologazione definitivo, così come si ricava dal comma 3 della norma, il quale parlando di riapertura della liquidazione giudiziale presuppone, appunto, che la procedura sia chiusa, il che si verifica per effetto di una pronuncia irrevocabile ai sensi dell’art. 246, c. 2, CCII. L’annullamento è stato valutato in dottrina come una sorta di revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., anche se va considerato come l’annullamento non riguardi tanto e direttamente il decreto di omologa, quanto l’intero procedimento.

II. Legittimazione

II.Legittimazione

1 Ai sensi dell’art. 251, c. 1, CCII, il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore. La norma attribuisce ancora testualmente la legittimazione attiva al curatore ed a qualunque creditore, e quindi anche ai creditori concorsuali non concorrenti. Se infatti la valutazione della convenienza e della fattibilità economica della proposta di concordato è rimessa ai creditori, senza che alle loro valutazioni possono essere sovrapposte quelle degli organi della procedura, occorre che il consenso non sia viziato da frode. Prima di introdurre il giudizio il curatore deve chiedere al giudice delegato l’autorizzazione ex art. 128 CCII cfr. [F767]. Il tribunale non ha potere di annullamento d’ufficio in quanto il giudizio attiene alla validità della formazione dell’accordo concordatario, con riguardo al quale non è attribuito alcun sindacato di merito all’organo giudiziario. Non compete legittimazione attiva al debitore né al p.m., del quale non è previsto neanche l’intervento. Omissione quest’ultima frutto di un evidente difetto di coordinamento e di adeguamento della disciplina alle novità del CCII dato che, in via generale, tutte le domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla liquidazione giudiziale sono comunicate al p.m. in forza dell’espresso disposto dell’art. 40, c. 3, CCII. Il che evidenzia l’incongruenza dell’omessa previsione dell’art. 251 CCII dato che i motivi di annullamento del concordato presentano, di per se stessi, profili di astratta rilevanza per l’attività degli uffici della procura. Omissione alla quale può essere posto rimedio attraverso una ricostruzione sistematica dell’istituto, della considerazione che la domanda è volta anche alla riapertura della liquidazione giudiziale, riapertura che rappresenta un effetto automatico dell’annullamento del concordato, con la conseguenza che il ricorso di cui al comma 2 dell’art. 251 CCII può essere equiparato, a tali fini, alla domanda dell’art. 40 CCII.

2 Il tenore letterale dell’articolo sembrerebbe attribuire ancora al debitore, in via esclusiva, la legittimazione passiva dato che il concordato può essere annullato “su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore”. In realtà deve ritenersi che tale espressione sia il frutto di un mancato coordinamento della norma con l’art. 240 CCII. dato che non appare seriamente dubitabile che qualora la proposta provenga da un soggetto diverso dal debitore, il contraddittorio vada necessariamente integrato anche nei confronti del terzo proponente.

III. Motivi di annullamento

III.Motivi di annullamento

1 L’indicazione dei motivi di annullamento è tassativa, dato che, come espressamente dichiarato dall’articolo in esame, “non è ammessa alcuna altra azione di nullità”. Alla luce della natura negoziale del concordato nella liquidazione giudiziale, deve ritenersi che la dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo si risolvano in un vizio genetico dell’accordo che incide sulla genuinità e quindi sulla validità della manifestazione di consenso alla proposta da parte dei creditori. La dolosa esagerazione del passivo o la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo creano una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale del debitore, in base alla quale i creditori sono stati indotti ad approvare e, poi, il tribunale ad omologare il concordato. Tale falsa rappresentazione, per legittimare una domanda di annullamento, deve essere quindi il prodotto di un’attività dolosa o fraudolenta posta in essere dal proponente o alla quale egli abbia deliberatamente concorso con idoneo comportamento.

2 I due essenziali presupposti dell’annullamento sono da una parte il vero e proprio dolo (requisito soggettivo essenziale in entrambe le ipotesi, benché il legislatore lo abbia esplicitato soltanto per la sottrazione dell’attivo), e non semplicemente l’erronea valutazione operata dal debitore (o dal terzo proponente), dai creditori o dal tribunale di elementi conosciuti prima dell’omologazione, dall’altra la rilevanza che tale falsa rappresentazione ha avuto nella determinazione volitiva dei creditori ed eventualmente, (in caso di opposizioni all’omologazione) nella decisione del tribunale.

3 La sottrazione dell’attivo si riferisce sia alla materiale distrazione di beni mobili o immobili, sia alla mancata denuncia dell’esistenza di crediti, che il curatore potrebbe esigere. La dissimulazione dell’attivo è ravvisabile in qualunque attività preordinata ad occultare beni mobili o immobili, ovvero a sottrarre ai creditori beni destinati alla massa con l’utilizzo, ad esempio, di mezzi giuridici quali l’intestazione fiduciaria o la vendita simulata, al fine di convincerli ad accettare una percentuale inferiore. La dolosa esagerazione del passivo si realizza quando il debitore espone debiti insussistenti o sussistenti in misura inferiore a quella esposta, ma anche nell’allegazione dell’esistenza di privilegi ed oneri inesistenti.

IV. Il procedimento

IV.Il procedimento

1 Il giudizio va promosso secondo le regole del procedimento di cui all’art. 41 CCII, applicabile attraverso il richiamo all’art. 250 CCII cfr. [F768]. La sentenza cfr. [F769] che pronuncia l’annullamento è immediatamente esecutiva e comporta la riapertura della liquidazione giudiziale nella situazione quo ante alla omologazione. Nel caso di rigetto della domanda di annullamento, il tribunale provvede con decreto.

2 Ai sensi del comma 2 dell’art. 251 CCII, l’azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo, e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza fissata per l’ultimo adempimento stabilito nel concordato. L’onere di provare la tempestività dell’azione incombe sul creditore (o sul curatore) che chiede l’annullamento del concordato, in analogia a quanto previsto per la revocazione. Il termine di sei mesi decorre dall’eliminazione della falsa rappresentazione, dovuta all’altrui inganno, e dalla contemporanea acquisizione della conoscenza delle reali, o supposte tali, circostanze prima ignorate. Per scoperta del dolo, agli effetti della decorrenza del termine per l’inizio dell’azione, deve ritenersi sufficiente la notizia dei fatti giunta a conoscenza del creditore con sufficiente grado di verosimiglianza, tale da determinare in questi la convinzione di essere stato vittima di dolose manovre da parte del debitore, o di altri, e da consentirgli di fornire all’autorità giudiziaria una sufficiente specificazione dei fatti stessi nel loro complesso e negli elementi essenziali, così da poter procedere in un successivo momento all’accertamento della loro obiettiva ed effettiva esistenza. Il termine biennale decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento stabilito nel concordato, formulazione che avendo sostituito il termine “pagamento” con quello di “adempimento” meglio si adatta alle diverse forme e modalità di soddisfacimento dei creditori, alternative al pagamento monetario che il proponente può offrire ai creditori medesimi alla luce dell’art. 240 CCII. Il termine va riferito al deposito del ricorso.

3 La competenza per l’azione di annullamento spetta al tribunale concorsuale che ha pronunciato l’omologazione del concordato. Si ritiene che il tribunale debba sentire anche il curatore ed il comitato dei creditori (la mancata audizione dei quali non comporta, peraltro, sanzione alcuna). L’assuntore è legittimato ad intervenire nel procedimento di annullamento. L’art. 251 CCII contiene, come detto, un esplicito richiamo all’art. 250 CCII con riferimento alle modalità di svolgimento del giudizio, così come la sentenza di annullamento è soggetta, al pari di quanto previsto per quella di risoluzione, a reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.

B) Frmule

B)Frmule
F767
ISTANZA DEL CURATORE PER ESSERE AUTORIZZATO AD AGIRE PER L’ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO

G.D.: dr……….

Curatore: ………

Sent. n.: ………

Del: ………

Istanza: n……….

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

GIUDICE DELEGATO ………

CURATORE ………

***

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AD AGIRE

PER L’ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO

***

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe

ESPONE

con decreto del ……… Tribunale ha omologato il concordato nella liquidazione giudiziale proposto da ………;

nel decreto era previsto che l’esecuzione dovesse avvenire entro il ……… con il pagamento ai creditori delle seguenti percentuali:

………;

in data ……… il sottoscritto curatore ha ricevuto da parte di ……… la notizia che il debitore ha dolosamente occultato la presenza nel suo patrimonio di un cespite di significativa rilevanza, costituito da un bene immobile ubicato in ………;

tale condotta si è rivelata idonea a cagionare un pregiudizio ai creditori che votando la proposta di concordato non sono stati in grado di percepire l’esatta realtà dell’attivo;

sussistono quindi le condizioni per procedere all’annullamento del concordato ai sensi dell’art. 251 CCII.

Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto curatore

FA ISTANZA

perché la S.V. voglia autorizzare il curatore a promuovere il giudizio per l’annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

Con osservanza

Luogo, data ………

Il Curatore ………

F768
RICORSO PER ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

***

La liquidazione giudiziale ……… (Codice Fiscale ………), in persona del Curatore ………, rappresentato e difeso in virtù di delega a margine del [in calce al] presente atto, nonché in forza di decreto di autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di ………, dott………., in data ………, dall’avv………. e con domicilio eletto presso il suo studio in ………

ESPONE

A. Con sentenza n………. R.G………, depositata in data ………, il Tribunale di ……… ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ………, nominando Giudice Delegato il dott………. e Curatore ………

B. Con decreto in data ……… ……… il Tribunale ha omologato il concordato nella liquidazione giudiziale proposto da ………

C. Dopo circa ……… mesi dal decreto di omologazione, ora passato in giudicato, al curatore è pervenuta documentazione dalla quale risulta che il debitore è proprietario di beni immobili di rilevante valore, non inventariati perché mai dichiarati dal debitore.

D. La circostanza rileva nella prospettiva della norma di cui all’art. 251 CCII dal momento che l’occultamento di beni è causa di annullamento del concordato ………

………

………

………

E. Dal momento della scoperta della condotta dolosa del debitore non sono ancora decorsi sei mesi, né sono decorsi due anni dall’ultimo adempimento previsto nella proposta di concordato.

Per tutto quanto sin qui esposto, il Curatore ………, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 41 CCII, l’Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

- annullare il concordato proposto da ………, omologato con decreto del Tribunale in data ……… e riaprire la liquidazione giudiziale;

In via istruttoria:

Si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova: [da elencare]

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si producono i seguenti documenti:

1) sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale;

2) decreto di omologa del concordato;

3) atti pubblici di acquisto (o altri documenti comprovanti l’esistenza dei beni)

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ………

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si segnala il seguente numero di fax ……… e l’indirizzo di posta elettronica ……… @ ………

Luogo, data ………

Firma ………

F769
SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione concorsuale

***

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott………. Presidente

dott………. Giudice

dott………. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ……… in persona del curatore rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura ………, con domicilio eletto presso lo studio ………

CONTRO

………

………

rappresentato e difeso dall’avv………., come da procura ………, con domicilio eletto presso lo studio ………

OSSERVA

Con ricorso depositato in data ………, il curatore della liquidazione giudiziale ………, ha esposto che:

- l’impresa debitrice ……… aveva proposto domanda di concordato nella liquidazione giudiziale;

- la proposta era stata omologata con decreto divenuto definitivo;

- dopo alcuni mesi era venuto in possesso di documenti dai quali si rilevava l’esistenza nel patrimonio del debitore di beni immobili prima non dichiarati;

- l’entità del valore di tali cespiti era tale da rendere del tutto diversa la valutazione sulla convenienza del concordato;

- la scoperta del fatto risaliva a circa ……… mesi prima; tutto ciò premesso ha chiesto l’annullamento del concordato.

A seguito della apertura del procedimento, ai sensi degli artt. 250 e 41 CCII, il proponente il concordato, il debitore, i fideiussori e l’assuntore (verificare l’esistenza di tutti i soggetti), sono stati convocati (viste le relative notifiche) per l’udienza in camera di consiglio del ………

Sette giorni prima dell’udienza fissata si è costituito in giudizio il convenuto eccependo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 251 CCII, ed in particolare negando che il valore dei beni occultati avrebbe alterato la valutazione della convenienza della proposta concordataria.

Alla udienza fissata ai sensi dell’art. 250 CCII sono comparsi altresì ………; il Collegio si è riservato la decisione.

Il curatore ……… ha chiesto l’annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale lamentando l’occultamento di una parte dell’attivo.

Dai documenti acquisiti in causa è emerso in modo incontestabile che il debitore ha omesso di dichiarare al curatore di essere proprietario di altri beni immobili oltre a quelli inventariati; la circostanza risulta infatti dai documenti allegati al fascicolo dell’attore e dalle vicende del concordato dalle quali si desume che mai tali beni furono considerati nella proposta.

Il debitore ha osservato che il valore dei beni occultati non avrebbe inciso sulla valutazione della convenienza del concordato.

Il Collegio ritiene che tale eccezione non sia meritevole di accoglimento in quanto l’annullamento costituisce una sanzione obiettiva per il debitore, a prescindere dalla gravità della condotta dolosa ………

………

………

In tale prospettiva deve ritenersi provata la domanda di annullamento, al cui accoglimento fa seguito la riapertura della liquidazione giudiziale.

La sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di ……… visto l’art. 251 CCII, così decide:

ANNULLA

il concordato proposto da ……… ed omologato con decreto del ………

Visti gli artt. 251, 252 e 237 CCII.

DISPONE

la riapertura della liquidazione giudiziale di ………, C.F………., con sede in ………, via ……… n……….;

CONFERMA

il dott………. Giudice delegato alla procedura e

CONFERMA/NOMINA

il dott………. Curatore della liquidazione giudiziale

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni ……… prima dell’adunanza dello stato passivo per la trasmissione al curatore, nelle forme previste dall’art. 201 CCII, delle domande con i relativi allegati;

FISSA

il giorno ……… alle ore ……… per l’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il Giudice est……….

Il Presidente ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Motivi di annullamento.

I. Motivi di annullamento

I.Motivi di annullamento

1 La dolosa dissimulazione di parte dell’attivo, quale ragione di annullamento del concordato preventivo o fallimentare non ricorre quando, con la proposta di concordato, viene allegata una relazione di stima di un immobile per valore inferiore a quello di mercato, poiché, ove l’immobile medesimo sia fedelmente indicato nelle sue esatte caratteristiche, il suddetto comportamento non integra un raggiro idoneo a trarre in inganno i creditori e gli organi della procedura [C. 19.1.1987, n. 396].

2 L’azione di annullamento del concordato si pone come una proiezione post omologazione della revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall., da cui la possibilità di fare ricorso all’annullamento ogni qual volta il consenso dei creditori sia stato carpito con dolo, e non solo nelle due ipotesi restrittivamente previste dall’art. 138 l. fall., non potendosi pertanto ritenere tassativa l’indicazione delle fattispecie ex art. 138 l. fall. [T. Campobasso 28.4.2021].

Fine capitolo
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