[1] Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
[2] Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
[3] I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
[4] Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La riapertura della liquidazione giudiziale
I.La riapertura della liquidazione giudiziale1 Con il decreto che accoglie l’istanza di risoluzione o di annullamento il tribunale provvede anche a disporre la riapertura della liquidazione giudiziale secondo i medesimi criteri previsti in conformità all’art. 237 CCII al cui commento si rinvia. Il comma 1 dell’art. 252 CCII, per quanto attiene agli effetti della riapertura del fallimento, rinvia integralmente agli artt. 238 e 239 CCII: non si tratta dunque di una nuova liquidazione giudiziale, ma del prosieguo di quella originariamente dichiarata. Ciò significa, ad esempio, che interpretando la riapertura della liquidazione giudiziale come una prosecuzione (o una reviviscenza) della vecchia procedura, non può costituire ostacolo alla ripresa la circostanza che sia decorso un anno dalla cessazione dell’impresa ai sensi dell’art. 33 CCII.
2 I creditori già ammessi in precedenza concorrono con i creditori successivi all’omologazione, in relazione ai quali soltanto è, dunque, necessario procedere ad un nuovo accertamento del passivo, mentre con riferimento ai primi essi potranno essere ammessi al nuovo stato passivo anche d’ufficio sulla base delle precedenti decisioni ex artt. 204 e 208 CCII. I vecchi creditori rimangono insinuati per la somma originariamente ammessa, con l’aggiunta degli interessi maturati durante la liquidazione giudiziale (che erano stati sospesi) e detratti i pagamenti ricevuti in occasione di ripartizioni ovvero in esecuzione del concordato risolto o annullato, che non sono tenuti a restituire. Sono fatte salve le cause di prelazione, anche a favore dei nuovi creditori.
3 Gli obblighi di restituzione posti dall’art. 252 CCII a carico dei creditori costituiscono un effetto ordinario della apertura della liquidazione giudiziale consecutiva, ogni qual volta non vi sia stata salvezza, nei pagamenti attuati in costanza della precedente procedura concorsuale, delle cause legittime di prelazione.
4 Con riferimento alla sorte degli atti compiuti dopo la chiusura del concordato prima della riapertura della liquidazione giudiziale, sono inefficaci soltanto gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo la chiusura del concordato, mentre per gli atti a titolo oneroso, indicati negli artt. 164, 166 e 169 CCII, i termini per la revocabilità decorrono soltanto dalla riapertura della liquidazione giudiziale.
5 La risoluzione e l’annullamento non producono effetti nei confronti degli impegni assunti dai garanti, che rimangono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti nel concordato. I pagamenti effettuati dall’assuntore in seguito all’omologa del concordato e prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza sono effettuati in adempimento di un obbligo proprio e non in rappresentanza o in sostituzione della procedura. Pertanto, in caso di cessazione del concordato a seguito dell’accoglimento delle impugnazioni avverso la sentenza di omologazione, la ripetizione va chiesta non al curatore bensì a coloro che hanno beneficiato dei pagamenti.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La riapertura della liquidazione giudiziale
I.La riapertura della liquidazione giudiziale1 La riapertura del fallimento (nella specie a seguito di inadempimento del concordato fallimentare) integra una semplice prosecuzione (una “riviviscenza”) della procedura originaria, con la conseguenza che il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace rispetto ai creditori anche nella fase successiva [C. 20.9.2017, n. 21846].
2 La risoluzione del concordato (fallimentare) determina la riapertura del fallimento (ovvero della liquidazione giudiziale). Ai sensi dell’art. 140, c. 3, l. fall., tale evento determina l’acquisizione della cauzione versata all’atto della domanda quale conseguenza del trasferimento a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta, sia nel caso di proposta formulata dal fallito che da un terzo assuntore, avendo detta cauzione la funzione di evitare iniziative fraudolente o dilatorie a supporto della serietà della proposta concordataria [C. 22.2.2021, n. 4697; C. 4.8.2017, n. 19604].